19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

370<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

dell’atto, poi destinato ad assumere la veste di socio illimitatamente responsabile,<br />

sia eventualmente ed a sua volta insolvente al compimento dell’atto).<br />

Ebbene, in relazione a siffatta ipotesi (che in verità esula dalla vicenda<br />

per cui è controversia), o si opina, secondo una logica rigorosamente «redistributiva»<br />

ed «antindennitaria», che a ferrea garanzia della par condicio il<br />

legislatore del ’42 ha concepito un sistema nel cui ambito l’efficacia di qualsivoglia<br />

atto astrattamente idoneo a ledere il principio della parità di trattamento<br />

dei creditori è, in certa qual misura, subordinata alla condizione risolutiva<br />

della mancata assunzione entro il periodo sospetto (rilevante ai fini<br />

della revocatoria) della qualità di socio illimitatamente responsabile da parte<br />

dell’autore del medesimo atto ed alla condizione risolutiva della sua mancata<br />

declaratoria di fallimento ai sensi dell’art. 147, comma 1, legge fallim.:<br />

vano si rileverebbe, difatti, attesa l’inesistenza del soggetto imprenditore, il<br />

potere-onere del terzo chiamato in revocatoria di dimostrare la propria inscientia<br />

decoctionis. Oppure, viceversa, si opina, secondo una logica di tipo<br />

«indennitario», che non può assolutamente configurarsi «concorso» nell’atto<br />

lesivo della generica garanzia patrimoniale o della par condicio, se il terzo<br />

Per ultimo, ammesso che la conoscenza, da parte del terzo, della qualità di socio illimitatamente<br />

responsabile è giuridicamente necessaria, perché logicamente presupposta per potere<br />

(con un successivo passaggio deduttivo) affermare e dimostrare la conoscenza, sempre da<br />

parte del terzo, dello stato di insolvenza della società (sola ed unica scientia decoctionis rilevante,<br />

cfr. supra), ci si chiede se in tal caso – e solo in tal caso – sia ortodosso equiparare l’effettiva<br />

conoscenza (della qualità di socio, da cui poi deriverebbe quello dello stato di insolvenza<br />

dell’ente), con l’ipotetica conoscibilità, quale risulta dal regime della pubblicità dichiarativa.<br />

3. Oggetto dell’azione revocatoria, nel caso di specie, è un negozio di compravendita di<br />

un fondo, per il quale l’attore ha invocato l’art. 67 comma 1 n. 1 legge fallim., sussistendo, a<br />

suo dire, una notevole sproporzione tra la prestazione del terzo (il pagamento del prezzo), a<br />

svantaggio del contraente socio (illimitatamente responsabile). La parte convenuta tuttavia ha<br />

eccepito che il prezzo reale non era quello dichiarato nel rogito notarile, ma quello risultante<br />

da una controscrittura stipulata, tra le stesse parti, in pari data del contratto di vendita e comunque<br />

successivamente ad esso; in questo stesso atto, la parte venditrice rilasciava quietanza<br />

liberatoria all’acquirente.<br />

Il tribunale esamina detto documento e vi rinviene una duplice qualificazione: esso è<br />

quietanza in merito al versamento dell’importo ulteriore rispetto a quello di cui in contratto;<br />

ed è controscrittura, «nella parte in cui vale a documentare il patto dissimulato in ordine al<br />

prezzo, e quindi l’accordo simulatorio circa il prezzo risultante dall’atto pubblico». Passa<br />

poi a verificare: a) la certezza della data della quietanza; b) la reale provenienza; c) la deduzione<br />

della data della controscrittura.<br />

Provate a mezzo di testimoni le prime due circostanze (stante il dettato dell’art. 2704<br />

cod. civ. ult. comma, per la prova della data della quietanza), il tribunale ritiene di dimostrare<br />

il momento di redazione della controscrittura invocando il disposto di cui all’art. 2704, comma<br />

1 cod. civ., nella parte in cui prevede la certezza della data «dal giorno in cui si verifica un<br />

altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!