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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 435<br />

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5 - «Riforma organica<br />

della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5,<br />

della legge 14 maggio 2005, n. 80», inGazz. Uff., n. 12 del 16 gennaio<br />

2006, suppl. ord. n. 13.<br />

Capo I<br />

Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

<strong>IL</strong> PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />

Visto l’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione in legge,<br />

con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante delega al Governo per<br />

la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;<br />

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato<br />

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;<br />

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del<br />

23 settembre 2005;<br />

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in<br />

data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre<br />

2005;<br />

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell’economia e delle finanze, di<br />

concerto con il Ministro delle attivitàproduttive;<br />

Emana il seguente decreto legislativo:<br />

Art. 1.<br />

Sostituzione dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). – Sono soggetti alle<br />

disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività<br />

commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del comma 1, non<br />

sono piccoli imprenditori gli esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva<br />

che, anche alternativamente:<br />

a) hanno effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a euro<br />

trecentomila;<br />

b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi<br />

tre anni o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo<br />

annuo superiore a euro duecentomila.<br />

I limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere aggiornati ogni tre anni, con<br />

decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT<br />

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».<br />

Avvertenza:<br />

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per<br />

materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione<br />

delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni<br />

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al

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