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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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314<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Se, come affermato i reclamanti, la loro è stata, nella complessiva vicenda,<br />

una posizione sostanzialmente passiva (hanno sempre sostenuto di essere<br />

stati destinatari esclusivamente di una proposta di opzione, facendo riferimento<br />

ad ipotesi contrattuali solo per mero scrupolo), per cui nulla, ancora,<br />

sarebbe accaduto, non si comprende perché si sia dato corso alla vicenda,<br />

chiedendo la notifica statutaria.<br />

Concludendo, il collegio ritiene non manifestamente infondata l’esistenza<br />

di un accordo.<br />

Questo, secondo l’impostazione data dagli stessi reclamanti, riguarderebbe<br />

opzioni put e call.<br />

Orbene, le opzioni sono strumenti finanziari costituiti da un contratto<br />

che conferisce il diritto, ma non l’obbligo, per l’acquirente di acquistare<br />

(opzione call) ovvero alienare (opzione put) una determinata attività finanziaria<br />

ad un prezzo stabilito e ad una certa data o entro un periodo di tempo<br />

prefissato. Il diritto è rilasciato dal venditore all’acquirente contro pagamento<br />

contestuale di un premio, che costituisce il prezzo dell’opzione e che<br />

è stabilito da una percentuale dell’importo oggetto del contratto.<br />

Sotto il profilo giuridico, le operazioni in esame vanno inquadrate nella<br />

disciplina dei contratti di opzione disciplinati dall’art. 1331 cod. civ., ai sensi<br />

del quale, quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata<br />

alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione<br />

della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti<br />

previsti dall’art. 1329 cod. civ. Ne discende che, con la stipulazione di<br />

un contratto di opzione, la parte c.d. venditrice dell’opzione assume un impegno<br />

irrevocabile di acquistare o vendere una determinata attività a prezzo,<br />

condizioni e termini prefissati. La controparte, c.d. compratrice l’opzione,<br />

si riserva la facoltà di accettare la proposta irrevocabile dell’altra e solo<br />

con la manifestazione della sua volontà si conclude il contratto.<br />

Il collegio non ritiene di qualificare giuridicamente gli effetti prodotti<br />

dall’incrocio delle opzioni put e call, stante l’assenza del testo contrattuale<br />

e/o, comunque, di altre prove sui termini precisi dell’accordo. L’indagine,<br />

d’altro canto, non si rivela necessaria in quanto ciò che si deve valorizzare,<br />

ai fini del presente giudizio, è l’opzione call.<br />

In particolare il fatto che, secondo la disciplina che governa tale contratto,<br />

il venditore abbia assunto un impegno irrevocabile di acquistare ai sensi<br />

degli artt. 1329 e 1331 cod. civ.<br />

Sussiste, quindi, quella volontà di vendere certa richiesta dallo statuto<br />

all’art. 7 e, poiché sono già definiti il quantitativo di azioni (quelle in proprietà<br />

dei reclamanti), il prezzo della cessione (euro 23,50 ad azione), il terzo<br />

a cui si intende vendere (gruppo Caltagirone), devono ritenersi integrati i<br />

presupposti richiesti dalla clausola statutaria per la denuntiatio. Non essendo<br />

stata questa effettuata, deve ritenersi violato il patto di prelazione.<br />

I reclamanti, pur sostenendo che vi sia stata solo una proposta, hanno

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