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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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272<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La giurisprudenza, in realtà, s’è mostrata sorda a questo tipo d’argomenti,<br />

forse perché ha preferito trincerarsi dietro un presunto ostacolo di<br />

è dettato per un’esigenza di forma, prescritta a pena di nullità; bensì in ossequio all’art. 2722,<br />

cod. civ., a mente del quale detta prova non è ammessa, se ha ad oggetto patti aggiunti o<br />

contrari al contenuto di un documento (la dichiarazione ostensibile), qualora si assuma che<br />

i primi siano anteriori o coevi alla stesura del secondo.<br />

D) L’aver chiarito che la contro-dichiarazione deve essere redatta per iscritto solo per<br />

un’esigenza di prova, e non di validità dell’atto, porta a ritenere che può essere rilasciata<br />

(o può acquistare una data certa) anche in un momento successivo alla data dell’atto simulato,<br />

purché anteriore alla data del fallimento.<br />

Il debitore, infatti, può riconoscere l’esistenza dell’accordo simulatorio anche in un momento<br />

successivo alla data dell’atto simulato; ma non può più farlo, se è già fallito, perché<br />

l’apertura del concorso lo priva del potere di disporre dei suoi beni (art. 42, legge fallim.)<br />

e, quindi, gli fa perdere anche il potere di creare nuove prove dei fatti che incidono sulla<br />

sua sfera patrimoniale.<br />

E) Se quanto precede è vero, se ne deve dedurre che tutto si riduce ad un problema<br />

d’opponibilità della data di un documento e, cioè, ad una questione, che non ha nulla a<br />

che vedere con la certezza della data del fatto documentato (certezza, che il nostro ordinamento<br />

talvolta richiede, per risolvere il conflitto tra due acquirenti da uno stesso avente causa,<br />

o tra due situazioni soggettive comunque incompatibili).<br />

F) A prima vista potrebbe sembrare che la distinzione – pur incontestabile sul piano teorico<br />

– non abbia alcuna rilevanza sul piano pratico, dato che l’art. 2704, cod. civ., detta per i<br />

due problemi (quello dell’opponibilità ai terzi della data apposta ad una scrittura, e quello<br />

della certezza della data del fatto documentato) una disciplina unitaria.<br />

Forse, però, una differenza c’è, perché, se si ritiene che l’art. 2725, cod. civ., si riferisce<br />

solo alle ipotesi nelle quali la tipologia del contratto richiede una specifica forma ad probationem,<br />

e non alla fattispecie prevista dall’art. 2722, cod. civ., (conflitto tra due dichiarazioni), se<br />

ne potrebbe dedurre che la prova per testimoni o per presunzioni, nel nostro caso, dovrebbe<br />

essere ammessa, se sussiste quel principio di prova scritta, di cui parla il numero 1), dell’art.<br />

2724, cod. civ.<br />

G) Il rilievo è importante, perché – se condiviso – potrebbe aprire la strada a prove testimoniali<br />

o presuntive, ogni qual volta l’acquirente dell’immobile sia in grado di produrre in<br />

giudizio (o di far esibire) un principio di prova scritta, che renda verosimile la simulazione<br />

relativa di prezzo.<br />

Al riguardo, infatti, è opportuno ricordare che, in alcuni casi, la data di una scrittura può<br />

essere provata, anche nei confronti di terzi, con mezzi diversi da quelli che la rendono legalmente<br />

certa (basti pensare agli assegni ed alle quietanze, disciplinati dai commi secondo e<br />

terzo dell’art. 2704); e che, per contro, il principio di prova per iscritto può essere desunto<br />

da elementi, dei quali è legalmente certa la predisposizione prima dell’apertura del concorso<br />

(si pensi alle scritture contabili del fallito, se regolarmente vidimate o acquisite dal curatore<br />

con modalità tali da escludere ogni alterazione, per mano del debitore, in data successiva al<br />

fallimento).<br />

In altri termini, se fosse vero quanto fin qui detto, si potrebbe consentire all’acquirente<br />

dell’immobile di provare la simulazione relativa di prezzo con la produzione di ricevute ed<br />

assegni (o di altri principi di prova per iscritto), purché dal contesto risulti verosimile che<br />

il pagamento (delle somme aggiuntive) sia avvenuto per rispettare gli impegni presi con l’accordo<br />

simulatorio, e non a seguito di un «pentimento» dovuto alla paura della revocatoria o,<br />

peggio ancora, solo per inscenare una realtà diversa da quella realmente voluta (e cioè al solo<br />

scopo di simulare ... una simulazione!).

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