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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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508<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Viene ribadita nell’ipotesi di revoca del fallimento la salvezza degli atti legalmente compiuti<br />

dagli organi della procedura, norma originariamente contenuta nell’abrogato articolo 21<br />

comma 1 legge fallim.<br />

L’ultimo comma della norma in esame contiene la originaria disposizione dell’abrogato<br />

articolo 21, comma 2, legge fall. secondo cui le spese della procedura e il compenso del curatore<br />

sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto<br />

a reclamo.<br />

Art. 19<br />

Legge fallim.<br />

Una particolare attenzione è dedicata al tema dell’inibitoria della sentenza impugnata,<br />

per cui si prevede che il giudice di appello, su richiesta di parte o del curatore, può adottare<br />

provvedimenti diretti a sospendere in tutto o in parte, ovvero temporaneamente la attività di<br />

liquidazione nel caso in cui ricorrano gravi motivi.<br />

Allo stesso modo, nel caso di ricorso per cassazione il ricorrente può chiedere alla corte<br />

di appello la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.<br />

Art. 18<br />

Decreto legislativo<br />

L’abrogazione dell’articolo consegue alla scelta, già illustrata sub articolo 18, di sopprimere<br />

l’impugnazione per opposizione della sentenza dichiarativa di fallimento.<br />

Art. 22<br />

Legge fallim.<br />

Viene profondamente rivisitato il sistema dei gravami contro il decreto del tribunale che<br />

respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. In particolare, viene prevista una norma<br />

riguardante le comunicazioni dello stesso decreto sulla falsariga dell’articolo 15.<br />

Ferma restando la reclamabilità del decreto di rigetto dinanzi alla corte di appello che<br />

provvede in camera di consiglio con decreto motivato sentite le parti, viene precisato, in ossequio<br />

alla giurisprudenza della corte costituzionale (sentenza 328/1999), che il debitore può<br />

utilizzare soltanto lo strumento del reclamo in parola per impugnare il rigetto delle domande<br />

di condanna alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ.<br />

nonché di ogni altra domanda da lui proposta.<br />

La norma precisa poi che, in caso di accoglimento del reclamo, il tribunale deve pronunciare<br />

la sentenza dichiarativa di fallimento, salvo che, entro il termine di quindici giorni dalla<br />

comunicazione del decreto della corte di appello, non accerti, su richiesta delle parti, il successivo<br />

venir meno dei presupposti necessari del fallimento.<br />

L’articolo in commento si chiude con la previsione secondo cui i termini di cui agli artt.<br />

10 e 11 per la dichiarazione di fallimento si computano con riferimento al decreto della corte<br />

di appello, al fine di evitare che il tempo successivo al decreto della corte di accoglimento del<br />

reclamo, venga ad incidere negativamente sul decorso dei termini in questione.<br />

Il Capo terzo contiene le modifiche del capo II del Titolo II della legge fallim. e, segnatamente,<br />

degli articoli da 23 a 41.<br />

Il Capo in esame, dedicato agli organi della procedura di fallimento, presenta rilevanti<br />

modificazioni rispetto al testo vigente, sia con riferimento alla specificazione di competenze<br />

dettagliate per ciascuno degli organi, sia per una diversa allocazione dei poteri e delle rispettive<br />

competenze.

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