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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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382<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

santemi da commercializzare le cui talee vengono prodotte dalle piante madri<br />

coltivate dalla Agricola Lamezia).<br />

L’assenza della qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al<br />

fallimento, rende superflua ogni indagine in merito allo stato di insolvenza<br />

della società.<br />

Spese compensate, data la natura delle questioni trattate.<br />

P.Q.M. letto l’art. l della legge fallim., rigetta il ricorso; compensa le spese<br />

processuali. (Omissis)<br />

giore l’aspetto della commercializzazione del prodotto agricolo ( 19 ). Nel contesto attuale di<br />

una agricoltura industrializzata, infatti, il ricorso al credito e al mercato dei capitali è un fenomeno<br />

ormai di grandi dimensioni ( 20 ), equiparabile a pieno titolo a quanto avviene per le<br />

imprese commerciali ( 21 ).<br />

Queste considerazioni sono in linea con quanto disposto più volte dalle Corti di legittimità,<br />

secondo le quali l’intervento legislativo si è reso necessario per l’esigenza di rivisitare la<br />

nozione di imprenditore agricolo, adeguandolo alle nuove metodologie produttive e tecnologiche<br />

che hanno investito il settore stesso ( 22 ).<br />

Giova brevemente ricordare che la normativa comunitaria già da alcuni anni si differenzia<br />

da quella nazionale. Qust’ultima, infatti, lungi dall’affermare il tentativo di individuare<br />

una categoria unitaria in tema di imprenditore agricolo, si è limitata piuttosto a definire i prodotti<br />

agricoli, qualificandoli come ‘i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come<br />

pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti’.<br />

Alla luce di queste considerazioni, è lecito oggi mettere in discussione le ragioni costitutive<br />

di una speciale disciplina che regola l’attività dell’impresa agricola. La Cassazione ha più<br />

volte sottolineato che l’intervento del legislatore delegato ha in concreto mirato alla correzione<br />

del vecchio disposto normativo. L’obiettivo di questo intervento è stato quello di rafforzare<br />

la posizione imprenditoriale dell’operatore agricolo, spostando la chiave prospettica, ai<br />

fini della individuazione di quest’ultimo, dal fondo al prodotto da immettere sul mercato.<br />

Per qualificare una attività come agricola, tuttavia, diviene oggi operazione primaria la<br />

valutazione del ciclo biologico del prodotto ( 23 ). Per evitare allora che vengano allargati oltremodo<br />

i privilegi riservati all’imprenditore agricolo a fattispecie unicamente riconducibili nella<br />

sfera dell’imprenditore commerciale, bisogna auspicare che le Corti di legittimità e di merito<br />

‘accertino oggi più di ieri che vi sia, nel caso concreto, un collegamento tra il processo produttivo<br />

ed il fondo, comunque esso si atteggi, anche di semplice supporto strumentale, sebbene limitato<br />

o parziale, purché, però, vi sia’( 24 ).<br />

Daniele Ceccarelli<br />

Dottore in Giurisprudenza<br />

Università Luiss ‘‘Guido Carli’’<br />

( 19 ) Fellah, Il fondo rustico alla luce del nuovo art. 2135 cod. civ., in Riv. dir. agr., 2003, I, 58.<br />

( 20 ) Bessone, Imprese e società, lineamenti di Diritto Commerciale, 2001, 131.<br />

( 21 ) Satta, Diritto Fallimentare, 1996, 16.<br />

( 22 ) Su tutte, Cassazione, civ. sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17042.<br />

( 23 ) Buonocore, op. cit., passim; Bessone, op. cit., passim.<br />

( 24 ) Cassazione Civ., 5 dicembre 2002, n. 1725.

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