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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte I - Dottrina 451<br />

Nota all’art. 36:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 38 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente decreto:<br />

«Art. 38 (Responsabilità del curatore). – Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio,<br />

imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta<br />

dalla natura dell’incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da<br />

almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni<br />

relative alla sua amministrazione.<br />

Durante il fallimento l’azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal<br />

nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.<br />

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto<br />

della gestione a norma dell’art. 116.».<br />

Art. 37.<br />

Modifiche all’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti<br />

modificazioni:<br />

a) al comma 1, le parole: «ministro per la grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti:<br />

«Ministro della giustizia»;<br />

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «Se nell’incarico si sono succeduti più curatori,<br />

il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità edèliquidato, in ogni caso, al<br />

termine della procedura, salvi eventuali acconti.»;<br />

c) al comma 3, le parole: «,se vi è luogo» sono soppresse.<br />

Nota all’art. 37:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 39 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 39 (Compenso del curatore). – Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se<br />

il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del<br />

tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite<br />

con decreto del Ministro della giustizia.<br />

La liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso,<br />

dopo l’esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti<br />

sul compenso per giustificati motivi.<br />

Se nell’incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità<br />

edèliquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.<br />

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore,<br />

nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono<br />

nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall’esercizio<br />

dell’azione penale.».<br />

Art. 38.<br />

Sostituzione dell’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 40 (Nomina del comitato). – Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato<br />

entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali,<br />

sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente,<br />

hanno dato la disponibilitàad assumere l’incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi<br />

aventi i requisiti previsti.

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