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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA ED ALTA GESTIONE<br />

NELL’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI<br />

Sommario: 1. Il ruolo del consiglio di sorveglianza nella gestione strategica. – 2. I piani e le<br />

operazioni strategiche. – 3. La natura del potere deliberativo del consiglio di sorveglianza.<br />

– 4. Flessibilità statutaria. – 5. II potenziamento del controllo sul merito della gestione.<br />

– 6. Le implicazioni sotto il profilo della responsabilità. – 7. Aspetti sistematici. – 8. Il<br />

ruolo del modello dualistico.<br />

1. Il ruolo del consiglio di sorveglianza nella gestione strategica. – Con il<br />

d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, il legislatore interviene nuovamente sull’art.<br />

2409-terdecies relativo alle competenze dell’organo di controllo del<br />

modello dualistico di governance ( 1 ). In un primo momento, il d.lgs. n. 37<br />

del 2004 ha aggiunto al comma 1 di tale articolo la lettera f-bis), con la quale<br />

è stato attribuito al consiglio di sorveglianza il potere, ove previsto esplicitamente<br />

dallo statuto, di deliberare «in ordine ai piani strategici, industriali e<br />

finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso<br />

la responsabilità di questo per gli atti compiuti» ( 2 ).<br />

Ora il decreto correttivo n. 310/04 (art. 14) precisa che la prerogativa<br />

statutaria del consiglio di sorveglianza non riguarda soltanto i «piani industriali<br />

e finanziari», ma si estende anche alle «operazioni strategiche». Infatti,<br />

con la nuova formulazione della norma – come si legge nella Relazione di<br />

accompagnamento – il consiglio di sorveglianza è chiamato «a deliberare<br />

in ordine non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti<br />

dal consiglio di gestione, ma altresì in tutte quelle operazioni che, per il loro<br />

carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società».<br />

L’integrazione normativa è in linea con quanto accade nell’ordinamento<br />

( 1 ) Il presente articolo riproduce, con taluni approfondimenti, P.P. Ferraro, ad art.<br />

2409-terdecies,inM. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani, a cura di, La riforma delle società,<br />

Aggiornamento commentato, II, Torino, 2005, in corso di pubblicazione.<br />

( 2 ) Si veda P. Valensise, ad art. 2409-terdecies,inM. Sandulli, V. Santoro e B. Sassani,<br />

a cura di, La riforma delle società, Aggiornamento commentato, Torino, 2004, 51 seg., il<br />

quale propende per una interpretazione restrittiva di tale disposizione.

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