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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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354<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

La nuova disciplina del concordato preventivo, attuata con la legge n.<br />

80 del 2005, ne modifica sostanzialmente i presupposti sostanziali tanto<br />

da renderlo assimilabile alle procedure di regolamento giudiziario dell’insolvenza<br />

o dell’allerta previste nei precedenti disegni di legge che non hanno<br />

visto completato il loro iter parlamentare.<br />

Non solo, infatti, non sono più richiesti i requisiti soggettivi di meritevolezza<br />

previsti dalla legge del 1942, ma, il che è particolarmente rilevante,<br />

il suo presupposto oggettivo non è lo stato di insolvenza bensì lo<br />

stato di crisi.<br />

Indubbiamente, sarebbe preferibile che il legislatore chiarisse il contenuto<br />

dello «stato di crisi», evitando di rimettere puramente e semplicemente<br />

al giudice di determinarne i connotati sostanziali. Si deve, tuttavia, ritenere<br />

che tale stato può sussistere anche senza che l’impresa si trovi in uno<br />

stato irreversibile di insolvenza, bensì soltanto se versa in una situazione di<br />

illiquidità, di difficoltà ad adempiere, di crisi meramente finanziaria o se<br />

sussiste il semplice rischio di cadere in stato di insolvenza. Lo scopo è, appunto,<br />

di consentire un intervento che possa salvare l’impresa prima che cada<br />

in uno stato di decozione.<br />

A tal fine, è prevista la formazione di un piano che preveda la ristrutturazione<br />

dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma,<br />

anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie,<br />

ivi compresa l’attribuzione ai creditori nonché a società da questi partecipate,<br />

di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri<br />

strumenti finanziari e titoli di debito; l’attribuzione delle attività delle imprese<br />

interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (possono costituirsi<br />

come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da<br />

costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad<br />

essere attribuite ai creditori per effetto del concordato); la suddivisione dei<br />

creditori in classi secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei;<br />

trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.<br />

In sostanza, se si considerano anche le modifiche di natura procedurale<br />

apportate dalla nuova legge, non vi è dubbio che si tratta di una procedura<br />

ben più idonea della precedente a conseguire il fine del risanamento dell’impresa<br />

per la tutela di interessi generali connessi alla sua conservazione.<br />

Quale che sia la strada scelta dal legislatore, perché le procedure tendenti<br />

al risanamento dell’impresa non costituiscano più la mera «anticamera»<br />

del fallimento, occorre che siano abbandonate certe prassi degenerative<br />

che nel corso degli anni hanno comportato che le procedure di amministrazione<br />

controllata e di concordato preventivo siano sfociate quasi sempre nel<br />

fallimento.<br />

In primo luogo, occorre che l’imprenditore, superando quella sorta di<br />

diffidenza nei confronti dell’autorità giudiziaria, si rivolga ad essa non quando<br />

la situazione patrimoniale ed economica sia caduta in un irreversibile

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