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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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394<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Su di essi e non su quelli riflessi si delinea l’impostazione del regolamento<br />

d’interessi prescelta. Uno dei caratteri salienti degli effetti riflessi è per<br />

l’appunto la loro indifferenza rispetto alla normale previsione dell’autore<br />

del negozio.<br />

I tratti fisionomici del negozio, ricostruiti dalla sua funzione, sono identificati<br />

dagli effetti diretti, che altri denominano elementi essenziali: la natu-<br />

che il solvens disponga del proprio patrimonio a vantaggio di un terzo, ovvero che l’ accipiens<br />

sia creditore di un terzo in favore del quale il solvens abbia effettuato il pagamento ( 15 ). In<br />

altre parole, la sanzione di inefficacia di cui all’art. 64 legge fallim., colpisce il pagamento<br />

in sé considerato e non già il beneficio che da tale pagamento può derivare all’accipiens.<br />

Quand’anche, infatti, nei confronti di quest’ultimo il pagamento possa considerarsi come l’adempimento<br />

di un’obbligazione, tuttavia nei confronti del fallito esso rappresenta una diminuzione<br />

del suo patrimonio che, costituendo la garanzia dei creditori (e come tale protetto<br />

dagli artt. 64-71 legge fallim.) deve essere, per quanto possibile, reintegrato.<br />

Può, in conclusione, condividersi l’enunciato generale in base al quale ricadono nella disciplina<br />

dell’art. 64 legge fallim. tutti gli atti che concretano alienazione di beni priva di corrispettivo<br />

o comportano diminuzione di patrimonio senza contropartita ( 16 ).<br />

3. Le singole ipotesi di atti a titolo gratuito. –Èevidente, poi, che il corrispettivo può<br />

provenire anche dal terzo beneficiato. Per quanto concerne la prova del carattere gratuito<br />

dell’atto dispositivo, va ricordato che, secondo il constante orientamento giurisprudenziale,<br />

la natura gratuita di un atto di disposizione patrimoniale, agli effetti della declaratoria d’inefficacia<br />

ai sensi dell’art. 64 legge fallim., può essere desunta dalla mancanza di corrispettività<br />

contabile nei libri dell’imprenditore fallito e dalla mancata deduzione ad opera del convenuto<br />

di un rapporto giuridico fondato su un apprezzabile e coerente sinallagma negoziale. Pur evidenziandosi<br />

che non è possibile desumere la rinuncia ad un credito per il solo fatto che il<br />

credito stesso non risulta riportato nel bilancio di liquidazione della società creditrice ( 17 ).<br />

Ovviamente, il beneficiario convenuto in giudizio in tanto potrà dedurre la sussistenza di<br />

un corrispettivo conseguito dal solvens ad opera del beneficiato, in quanto l’assunzione dell’impegno<br />

ad erogare un corrispettivo o la concreta erogazione gli siano stati esternati da quest’ultimo.<br />

Da questo punto di vista, condivisibile appare una interessante sentenza del Tribunale<br />

di Bologna del 31 marzo 1994, a mente della quale il convenuto deve dedurre l’esistenza<br />

«di un rapporto giuridico fondato su un sinallagma apprezzabile e coerente».<br />

Si è in presenza di una sorta di accollo esterno in cui, non essendovi dichiarazione<br />

espressa in tal senso da parte del creditore, non si realizza la liberazione del debitore originario.<br />

Nell’ipotesi in cui, invece, non viene esternato il profilo testè enunciato, il creditore dovrà<br />

imputare a sé stesso la circostanza di non essersi informato, non configurandosi, in mancanza,<br />

un affidamento incolpevole da tutelare. In quest’ottica, l’ipotesi disciplinata dall’art. 64<br />

( 15 ) Cassazione civ., 12 maggio 1992, n. 5616 in Il Fallimento n. 9, anno 1992, pag. 922; Cassazione, 28<br />

settembre 1991, n. 10161 inedita.<br />

( 16 ) Cfr., in tal senso, Tribunale Roma, 26 gennaio 1995, Fall. soc. Arvedi c. Soc. Sogemi Five, in Dir. fall.<br />

1995, II, 917 con nota Di Gravio.<br />

( 17 ) Cassazione civ. 17 dicembre 2001, n. 15906 inedita.

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