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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 345<br />

Per contro la lettura della documentazione prodotta dalla banca in relazione<br />

alla situazione patrimoniale e finanziaria della garantita e partecipata<br />

In.Food. non pare fornire alcuna informazione positiva circa la prospettabilità<br />

di un vantaggio, cd compensativo, a favore della Fin.Tess.: dai bilanci<br />

della partecipata emerge negli anni 1999 e 2000, immediatamente precedenti<br />

la data della pretesa prestazione di garanzia, una imponente crisi di<br />

liquidità con una differenza negativa fra crediti e debiti a breve termine<br />

di oltre 15 miliardi di vecchie lire per il 99 e di circa 16 miliardi per l’anno<br />

successivo; non a caso nel corso dell’esercizio 2001, il medesimo in cui si<br />

afferma essere stata rilasciata la fideiussione, la Fin.Tess. provvedeva a svalutare<br />

in bilancio la partecipazione In.Food. Lo stesso collegio sindacale<br />

della fallita, nel gennaio 2001, pochi giorni prima la data della pretesa fideiussione,<br />

rilevava che i crediti verso le partecipate erano a forte di rischio<br />

di realizzo e che si prevedevano forti perdite gestionali delle medesime società<br />

(doc. 6 parte opposta).<br />

IV. La banca chiede di essere insinuata al passivo per la somma di A<br />

97.002,47 dovute in forza di garanzia fideiussoria rilasciata il 15 ottobre<br />

1998 dalla fallita a favore della banca e relativa al debito della Ardea soc.<br />

a resp. lim., società anch’essa partecipata dalla fallita e facente parte del<br />

cd «gruppo» Tessarin.<br />

A fronte del proprio preteso credito la banca aveva ottenuto, precedentemente<br />

al fallimento, un decreto ingiuntivo sia nei confronti della Ardea<br />

soc. a resp. lim. che nei confronti della Fin.Tess. soc. per az.: la dichiarazione<br />

di fallimento della Fìn.tess. soc. per az. è però intervenuta prima che trascorressero<br />

i termini per la proposizione della opposizione con la conseguente<br />

mancata definitività del decreto e la sua inopponibilità al fallimento.<br />

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti, tra cui anche la prassi costantemente<br />

seguita da questo tribunale, sono concordi nel ritenere che l’art. 95<br />

legge fallim., contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della banca,<br />

non si applichi, nella parte in cui prevede che il fallimento, per potere rigettare<br />

il credito asseverato da sentenza non passata in giudicato, debba impugnare<br />

la sentenza stessa: al contrario il credito asseverato da decreto non<br />

definitivo può essere liberamente rigettato ove non si ritenga provato il credito<br />

senza alcun onere di proporre opposizione (Cassazione, n. 90/2974; n.<br />

91/10269; n. 94/10260; n. 95/3580; n. 97/9346); n. 98/7221).<br />

Il creditore deve quindi fornire piena prova del proprio credito non potendosi<br />

giovare dell’accertamento monitorio; a tale proposito la banca ha<br />

prodotto copia della documentazione prodotta in allegato alla richiesta di<br />

D.I. oltre a ulteriore documentazione inerente il rapporto debitorio principale<br />

fra la Ardea soc. a resp. lim. e la banca.<br />

Deve essere respinta in merito la argomentazione svolta dalla difesa del<br />

fallimento e relativa alla assenza di data certa della fideiussione in esame:<br />

pur essendo stato apposto sul retro del foglio recante la sottoscrizione delle

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