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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 293<br />

sussiste un chiaro interesse dei partecipanti al ridetto accordo alla modificazione<br />

dell’attuale formulazione della clausola n. 7 dello statuto S.E.P.<br />

s.p.a., tanto più che ai resistenti tutti fa capo un numero di azioni tale da<br />

permettere l’approvazione della modifica dello statuto in sede di assemblea<br />

straordinaria.<br />

Considerato in diritto che:<br />

a norma dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2005 la devoluzione in arbitrato,<br />

anche non rituale (ma quello di specie è espressamente qualificato dall’art.<br />

28 dello statuto come rituale), di una controversia non preclude il ricorso<br />

alla tutela cautelare a norma dell’art. 669 quinquies cod. proc. civ. e che sussiste<br />

la competenza del Tribunale di Venezia a norma dell’art. 23 cod. proc.<br />

civ., per avere sede la S.E.P. s.p.a. in Venezia-Mestre via Torino 110;<br />

il sequestro giudiziario, diretto ad assicurare la fruttuosità dell’esecuzione<br />

per consegna e per rilascio, può essere dato a cautela non solo di diritti<br />

in re, ma anche ad rem, posto che la controversia sulla proprietà, costituente<br />

un presupposto della misura in dibattito, ricorre non soltanto allorché siano<br />

esperite le azioni di rivendica della proprietà, petizione ereditaria o contestazione<br />

sulle quote in sede di giudizio di divisione, ma anche in presenza di<br />

un’azione contrattuale (anche di nullità, rescissione, annullamento, simulazione,<br />

revoca) o personale che, se accolta, importi condanna alla restituzio-<br />

sarà l’interesse sociale alla coesione del gruppo dei soci configurato dalla giurisprudenza sopra<br />

richiamata e dalla dottrina riportata a commento delle sentenze prima citate. Emerge così<br />

un triplice collegamento tra concreta formulazione della clausola di prelazione di volta in volta<br />

contenuta nello statuto, effettiva possibilità per i soci non coinvolti nel trasferimento delle<br />

azioni di impedire l’ingresso di estranei nella società ed interesse sociale della società medesima<br />

alla coesione della propria compagine azionaria.<br />

Questo complesso collegamento appena posto in luce è confermato dall’esame della giurisprudenza:<br />

secondo Tribunale di Milano, 6 giugno 2002, in Giur. It., 2002, 1220, «presupposto<br />

di applicabilità della clausola statutaria di prelazione, stabilita ‘‘a parità di condizioni’’ è<br />

l’indifferenza della sostituzione del cessionario rispetto alle altre componenti negoziali della cessione;<br />

non costituisce quindi violazione della clausola la cessione delle quote sociali effettuata<br />

mediante loro conferimento in altra società, poiché essa realizza un negozio di tipo associativo<br />

e non un semplice contratto di scambio»; secondo Tribunale di Milano, 29 maggio 2003, in<br />

Foro pad. 2003, I, 377, «la clausola statutaria che attribuisce al socio un diritto di prelazione<br />

a parità di prezzo non è applicabile alla donazione per l’insussistenza del presupposto del confronto<br />

tra due prezzi».<br />

Si conferma, così, la particolare attenzione che deve essere riservata alla formulazione<br />

della clausola di prelazione di volta in volta esaminata, come pure alla sua interpretazione,<br />

e può osservarsi che, nel caso di specie, – secondo quanto riportato nella motivazione del<br />

provvedimento in epigrafe – l’art. 7 dello statuto della società coinvolta nella vicenda prevedeva<br />

che «in caso di alienazione per atto tra vivi, spetta agli altri azionisti il diritto di prelazione<br />

...», cosicché nel caso di specie l’interesse sociale alla conservazione del nucleo sociale originario<br />

sussiste e può essere fatto valere nei confronti di qualunque terzo cui le azioni della società<br />

in discorso siano cedute per un qualsiasi atto inter vivos.

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