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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

accettata nel brevissimo termine fissato dallo stesso Benetton. Essi hanno,<br />

nel frattempo, ricevuto un’offerta nettamente più vantaggiosa dal Gruppo<br />

Caltagirone (23,50 A per azione)», offre il destro per ritenere a contrario<br />

il ricevimento da parte dei soci convenuti nel procedimento arbitrale (la frase<br />

è contenuta nella memoria della Simod s.p.a., ma il termine è usato al<br />

plurale) di una proposta di acquisto diretta al trasferimento del pacchetto<br />

di maggioranza della S.E.P. s.p.a.;<br />

— la richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria volta per<br />

l’appunto alla soppressione della clausola statutaria di prelazione da parte<br />

di un socio esprimente più un decimo del capitale sociale, come si legge nell’avviso<br />

pubblicato sulla G.U., porta a ritenere che uno dei richiedenti può<br />

essere solo il Caovilla o la Gedit s.r.l. e, quindi, uno di quei soci interessati a<br />

mettere a frutto la prospettiva di cessione nel quadro delle reciproche offerte<br />

di put e call, che se non assimilabili ad un preliminare darebbero luogo al<br />

vicendevole assoggettamento all’altrui diritto potestativo di acquistare o<br />

vendere;<br />

— l’esistenza di una sinergia fra i resistenti, come si è già detto, deriva<br />

dallo stesso tenore delle ridette memorie, là dove si riferisce delle proposte<br />

contrattuali di put e call e della formulazione di una offerta di acquisto a<br />

condizioni più vantaggiose rispetto a quello prospettate dal Benetton, sì<br />

da corroborare la chiara volontà dei resistenti di alienare in tutto o in parte<br />

le proprie azioni;<br />

— l’annotazione nei bilanci di Simod s.p.a. e di Gedit s.r.l. (cfr. i docc.<br />

35 e 36 ibid.), rispettivamente, di acconti ed anticipi non meglio precisati<br />

per un importo tale da far ritenere che si tratti degli acconti ottenuti in vista<br />

della programmata operazione, posto che rapportando il numero di azioni<br />

rispetto al valore di vendita prospettato si può congetturare che gli importi<br />

in questione siano pari al 25,97% circa di quello complessivamente spettante<br />

in caso di completamento dell’operazione con il soggetto «terzo»;<br />

— gli ampi resoconti giornalistici (cfr. doc. 34 ibid.), anche della più accreditata<br />

informazione finanziaria (cfr. i docc. 34/9, 34/10 e 34/13), da cui<br />

si ricavano nella sostanza i termini dell’operazione complessivamente descritta<br />

dalla ricorrente, senza per questo voler operare un’inversione metodologica,<br />

rappresentano nel quadro delle c.d. prove atipiche un riscontro<br />

agli elementi di prova sopra narrati (cfr., tuttavia, nel senso della piena utilizzabilità<br />

in sede cautelare dei resoconti giornalistici Trib. Milano 23 dicembre<br />

1989);<br />

del pari deve ritenersi sussistente il periculum in mora che, nell’ottica del<br />

prospettato sequestro, deve essere inteso in termini di necessità di cristallizzazione<br />

della situazione esistente, al fine di non pregiudicare la posizione<br />

della ricorrente, ma al tempo stesso di dover provvedere alla gestione temporanea<br />

delle azioni nelle more del procedimento arbitrale;<br />

la situazione venutasi a determinare alla luce della convocazione dell’as-

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