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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 347<br />

punto, la circostanza della avvenuta ammissione del credito della banca verso<br />

Ardea soc. a resp. lim. allo stato passivo del fallimento dì quest’ultima –<br />

dichiarato successivamente a quello della Fin.tess. soc. per az. dal Tribunale<br />

di Ferrara, avendo pacificamente il provvedimento di ammissione allo stato<br />

passivo mera efficacia endofallimentare, e peraltro non avendosi alcuna<br />

prova o riscontro della documentazione allegata alla istanza di ammissione.<br />

V. Il credito di ulteriori A 58.293,13 deriverebbe da altra garanzia fideiussoria<br />

rilasciata dalla fallita in data 19 ottobre 1999 a favore della banca<br />

e relativa a obbligazioni della Rivà Acquacultura soc. a resp. lim., anch’essa<br />

partecipata dalla Fintess soc. per az.<br />

Non essendo il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dalla banca avverso<br />

il debitore principale e la garante in bonis, divenuto definitivo alla data<br />

del fallimento, valgono qui le medesime considerazioni svolte al punto<br />

che precede. Analoghe considerazioni a quelle svolte per la posizione Ardea,<br />

in relazione alla esistenza di data certa anteriore al fallimento, vanno<br />

richiamate per la documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo<br />

per la posizione Rivà.<br />

Diversamente concludendo si deve però in questo caso ritenere provata<br />

la sussistenza non solo del titolo avverso la fallita anche del credito principale<br />

verso la Rivà, poiché la documentazione prodotta in sede monitoria,<br />

relativa al mutuo per credito peschereccio stipulato dalle parti e asseverato<br />

dalla emissione di relativa cambiale privilegiata, è anch’essa opponibile al<br />

fallimento avendo data sicuramente anteriore al medesimo, ed è sufficiente<br />

a fare ritenere provato il credito.<br />

Il credito va quindi ammesso come richiesto.<br />

VI. La domanda di ammissione per A 1.456.271,76 si riferisce a un debito<br />

di Savino Tessarin quale titolare della Azienda Agricola Tessarin Savino<br />

contratto nei confronti della banca mediante la sottoscrizione di cambiali<br />

agrarie, avallate per garanzia dalla Fin.tess. soc. per az. a mezzo del suo<br />

legale rappresentante, Savino Tessarin.<br />

Nessuna eccezione svolge la difesa del fallimento in merito alla formale<br />

validità ed opponibilità alla procedura dei titoli cambiari prodotti dalla opponente,<br />

peraltro in mera fotocopia.<br />

Fondata appare la doglianza del fallimento circa la nullità del negozio<br />

giuridico di avallo prestato dalla fallita a favore dell’azienda agricola Tessarin<br />

Savino: con l’avallo l’amministratore della società garante (Fin.tess. soc.<br />

per az.) ha prestato garanzia, impegnando con ciò il patrimonio della persona<br />

giuridica a favore di sé stesso personalmente, in evidente conflitto di<br />

interessi e realizzando una delle ipotesi tipiche di reato previste dall’art.<br />

2624 cod. civ. previdente, ovvero il farsi prestare dalla società garanzia<br />

per debiti propri.<br />

La violazione dell’art. 2624 cod. civ. è stata dalla giurisprudenza più recente<br />

di legittimità rigorosamente qualificata come causa di radicale nullità

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