19.05.2013 Views

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

438<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

neralitàdei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli<br />

2752 e 2753 del cod. civ., cui tuttavia è posposto.».<br />

— Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,<br />

dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è pubblicato<br />

nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.<br />

Art. 2.<br />

Modifiche all’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. Il comma 2 dell’articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 2:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 3 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato<br />

dal presente d.lgs.:<br />

«Art. 3 (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione<br />

controllata). – Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta<br />

amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione<br />

controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo<br />

comma dell’art. 195.».<br />

Art. 3.<br />

Abrogazione dell’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.<br />

Nota all’art. 3:<br />

— L’art. 4 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, abrogato dal presente d.lgs.,<br />

recava: «Rinvio a leggi speciali».<br />

Capo II<br />

Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

Art. 4.<br />

Sostituzione dell’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). – Il fallimento è dichiarato su ricorso<br />

del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.<br />

Nel ricorso di cui al comma 1 l’istante puòindicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta<br />

elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla<br />

presente legge.».<br />

Art. 5.<br />

Sostituzione dell’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). – Il pubblico ministero presenta la richiesta di<br />

cui al comma 1 dell’articolo 6:<br />

1) quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga,<br />

dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa,<br />

dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;<br />

2) quando l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevata<br />

nel corso di un procedimento civile.».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!