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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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542<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

Quanto agli amministratori della soc. a resp. lim. e al dibattito in ordine alla sussistenza di<br />

una loro specifica responsabilità verso i creditori sociali, si è preferito, considerato che la<br />

delega legislativa è muta al riguardo, adottare una formula «aperta»che lasci cioè agliinterpreti<br />

il compito di stabilire se il curatore possa esercitare nei confronti degli amministratori<br />

di soc. a resp. lim. solo l’azione di responsabilità sociale o anche quella verso i<br />

creditori sociali.<br />

È stato soppresso il comma 3 che, secondo parte della giurisprudenza, doveva già considerarsi<br />

implicitamente abrogato; il nuovo ruolo assegnato al giudice delegato dalla riforma<br />

rende incompatibile l’assunzione da parte dello stesso di misure cautelari.<br />

Art. 147<br />

Legge fallim.<br />

Considerato che soggetto al fallimento è l’imprenditore, anche non commerciale, ma non<br />

piccolo, è sembrato opportuno precisare nel comma 1 che il fallimento di una delle società<br />

appartenente ai tipi regolati i capi III, IV e V del libro quinto del cod. civ. (ossia le soc. in<br />

nome coll., quelle in accomandita semplice e le società per azioni) produce anche il fallimento<br />

dei soci, pur se non persone fisiche illimitatamente responsabili. L’inciso «pur se non persone<br />

fisiche» è stato inserito quindi al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali<br />

società (sia di capitali, sia di persone), socie (ai sensi dell’art. 2361, comma 2, c.c.) di<br />

società di persone. Viene altresì disposto che in questo caso il fallimento dei soci non può<br />

essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione<br />

della responsabilità illimitata se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati<br />

ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza 21 luglio 2000, n. 319, della Corte<br />

Costituzionale; si è preferito, peraltro, al fine di dare maggiore certezza alla materia, oggetto<br />

di decisioni contrastanti della giurisprudenza anche dopo tale pronunzia, inserire una precisazione<br />

riguardante le operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Nel quarto e nel<br />

quinto commi viene recepito il noto orientamento giurisprudenziale in tema di socio e di società<br />

occulta. Gli ultimi due commi disciplinano il regime delle impugnazioni richiamando le<br />

disposizioni di cui agli articoli 18 in materia di appello e 22 in materia di reclamo avverso il<br />

decreto di rigetto della domanda.<br />

Art. 148<br />

Legge fallim.<br />

Nel comma 1, si è risolta quella che si era definita una «svista»della legge fallim. che sembrava<br />

attribuire al tribunale e non al giudice delegato il potere di nominare il comitato dei<br />

creditori.<br />

Sempre nel comma 1 si è ritenuto di chiarire (aderendo all’orientamento dominante) che<br />

le diverse procedure, seppur dirette dallo stesso giudice delegato e condotte da un unico curatore,<br />

restano distinte. Il comma 3 precisa, risolvendo un punto controverso, che l’eventuale<br />

privilegio generale che assiste il credito verso la società èconservato anche nel fallimento del<br />

socio.<br />

Art. 150<br />

Legge fallim.<br />

Il comma 1 resta immutato rispetto al previgente. Il comma 2 fa proprio l’orientamento<br />

dominante secondo cui contro il decreto si agisce in via di opposizione ex art. 645 cod. proc.<br />

civ. e non ex art. 26 legge fallimentare.

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