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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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Parte II - Giurisprudenza 355<br />

che sottende la disciplina di cui all’art. 71 legge fallim. e che deve governare<br />

anche la disciplina del concordato fallimentare nel caso in cui si preveda la<br />

cessione delle azioni revocatorie nel fallimento, perché solo così, secondo la<br />

migliore dottrina da condividersi pienamente, si garantisce al terzo convenuto<br />

in revocatoria di vedere immodificata la sua posizione, anche ove avvenga<br />

il trasferimento dell’azione che subisce, nell’ambito di una vicenda<br />

concordataria.<br />

Altre e più gravi considerazioni riguardano un secondo profilo del proposto<br />

concordato fallimentare.<br />

Lo stesso assuntore Filippo Marsala soc. a resp. lim., infatti, ha omesso<br />

di dare corso all’impegno assunto nel corpo della proposta di prestare una<br />

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concordato (mediante polizza assicurativa<br />

fideiussoria di A 4.000.000,00, resa da compagnia di assicurazione<br />

primaria), che doveva essere depositata entro il termine di apertura del giudizio<br />

di omologazione. Invero, non può essere presa in considerazione la<br />

dichiarazione prestata dal difensore di quest’ultimo in corso d’udienza<br />

che prometteva di depositare la fideiussione medesima entro il termine di<br />

giorni trenta dall’omologazione. Tale affermazione non costituisce soltanto<br />

un’inammissibile variazione peggiorativa della proposta già votata dai creditori,<br />

bensì consacra anche un’inaccettabile inadempimento della medesima<br />

proposta, che impedisce al tribunale di valutare, nella sede propria del giudizio<br />

di omologazione del concordato, la congruità e validità delle garanzie<br />

offerte. Inoltre, ove si accogliesse la domanda di omologazione del concordato,<br />

si determinerebbe l’immediato trasferimento dei beni costituenti l’attivo<br />

del fallimento in capo all’assuntore, cosicché i creditori perderebbero la<br />

garanzia patrimoniale che questi integrano, senza che sia stata contestualmente<br />

costituita altra garanzia per l’esatta esecuzione del concordato.<br />

La proposta di concordato in esame, pertanto, per le ragioni sopra<br />

esposte, deve essere rigettata.<br />

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono pertanto essere<br />

poste esclusivamente a carico dell’assuntore. Infatti, va considerato che la<br />

proposta non viene omologata in ragione delle condizioni imposte da quest’ultimo<br />

e per l’inadempimento dell’impegno assunto di prestare la fideiussione<br />

prima dell’apertura del giudizio di omologazione.<br />

Le stesse spese vanno liquidate seguendo i parametri previsti per le cause<br />

di valore indeterminabile. Oggetto del giudizio è infatti solo quello della<br />

valutazione della regolarità formale del procedimento seguito e della proposta,<br />

nonché della sua conformità a legge. Esse si computano quindi in favore<br />

del creditore opponente in complessivi A 12.015,66, di cui A 15,66 per<br />

spese, A 2.000 per diritti ed A 10.000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimb.<br />

spese generali come per legge.<br />

P.Q.M. sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando<br />

sulla domanda proposta da Niceta Liliana e Siracusano Pasquale n.q. di soci

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