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IL DIRITTO FALLIMENTARE - Cedam

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488<br />

Il diritto fallimentare delle società commerciali<br />

«Contro il decreto emesso a norma del comma 1 può essere proposta opposizione ai sensi<br />

dell’articolo 645 del codice di procedura civile.».<br />

Note all’art. 133:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 150 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 150 (Versamenti dei soci a responsabilità limitata). – Nei fallimenti delle società con<br />

soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con<br />

decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire<br />

i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.<br />

Contro il decreto emesso a norma del comma 1 può essere proposta opposizione ai sensi<br />

dell‘art. 645 del cod. proc. civ..».<br />

Art. 134.<br />

Sostituzione dell’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. L’articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:<br />

«Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione<br />

bancaria). – Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone<br />

i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione<br />

bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e comma 6, dei cod. civ..».<br />

Art. 135.<br />

Modifiche all’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267<br />

1. All’articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 2 è sostituito dai<br />

seguenti:<br />

«La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />

o dello statuto:<br />

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza<br />

assoluta del capitale;<br />

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché<br />

nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.<br />

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del comma 2 deve risultare<br />

da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a<br />

norma dell’articolo 2436 del cod. civ..».<br />

Nota all’art. 135:<br />

— Si riporta il testo dell’art. 152 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come<br />

modificato dal presente decreto:<br />

«Art. 152 (Proposta di concordato). – La proposta di concordato per la società fallita è<br />

sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.<br />

La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />

o dello statuto:<br />

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza<br />

assoluta del capitale;<br />

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché<br />

nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.<br />

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del comma 2 deve risultare<br />

da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a<br />

norma dell’art. 2436 del cod. civ..».

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