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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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INDICE SOMMARIO<br />

SEZIONE PENALISTICA<br />

P. Pittaro, Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione ............ Pag. 197<br />

A. Manna, L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995 ....... » 2<strong>21</strong><br />

G. Fornasari, Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre<br />

considerazioni sparse) ............................... » 237<br />

M. Bertoli, Su alcuni problemi nella traduzione del codice <strong>penale</strong> albanese:<br />

tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica ............... » 249<br />

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania (traduzione di M. Bertoli) . » 263<br />

S. Chernetich, Il diritto della madre all’aborto in Francia ......... » 335<br />

M. Rebecca, Il giudizio della Corte Suprema U.S.A. sull’Oregon Death<br />

with Dignity Act del 1994 ............................ » 351<br />

SEZIONE STORICA<br />

E. D’Amico, Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno . . » 369<br />

III


SEZIONE<br />

PENALISTICA<br />

Paolo Pittaro<br />

Associato di diritto <strong>penale</strong> nell’Università di Trieste<br />

Il CODICE PENALE ALBANESE: UN’INTRODUZIONE<br />

1. Il codice <strong>penale</strong> albanese vigente, entrato in vigore il 1 o giugno 1995 e<br />

con alcune integrazioni e modificazioni apportate negli anni successivi ( 1 ), si<br />

inserisce nell’ordinamento giuridico venuto a crearsi a seguito della caduta del<br />

regime comunista alla fine degli anni Ottanta. Il fenomeno, invero comune a<br />

tutti i Paesi dell’est europeo, non può, tuttavia, andar disgiunto da vicende politiche<br />

e sociali affatto peculiari. Sebbene su di esse non sia possibile soffermarci<br />

in questa sede, ci sia consentito solo un frammentario accenno, per<br />

quanto qui possa rilevare.<br />

Ottenuta l’indipendenza nel 1912, dopo la disgregazione dell’Impero ottomano<br />

a seguito delle guerre balcaniche, l’Albania attraversò dapprima una fase<br />

di governi instabili, seguiti dall’instaurarsi del Regno di Ahmet Zogu, dalla dominazione<br />

italiana ( 2 ) e dall’occupazione tedesca. Fu terreno dell’acceso fronte<br />

greco durante la <strong>sec</strong>onda guerra mondiale, per poi approdare alla liberazione<br />

nazionale del 29 novembre 1945 ed alla nascita della Repubblica Popolare<br />

(1946), con il leader Enver Hoxha, che ebbe a guidarla fino alla morte, avvenuta<br />

nel 1985, ispirandosi ai più stretti cànoni del marxismo-leninismo, allora<br />

cristallizzati nell’Unione Sovietica di Stalin.<br />

Tale ortodossia ideologica la portò prima a rompere i rapporti con la Jugoslavia<br />

di Tito, allorché questa venne scomunicata dalla casa-madre di Mosca<br />

nel 1948, benché con essa avesse avuto fino ad allora stretti legami politici ed<br />

( 1 ) Trattasi delle leggi: 10 aprile 1997 n. 8204; 15 gennaio 1998 n. 8279; 24 gennaio 2001 n.<br />

8733; 19 giugno 2003 n. 9086; 6 marzo 2003 n. 9017; 13 marzo 2003 n. 9030; 12 febbraio 2004<br />

n. 9188; 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 2 ) La corona del Regno d’Albania fu assunta da Casa Savoia in unione personale con quella<br />

del Regno d’Italia. 197


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

198<br />

una sorta di unione doganale, e poi a schierarsi con la Cina nel contrasto con<br />

la stessa Russia, non condividendone le posizioni anti-staliniane maturate nello<br />

storico XX Congresso del partito del 1956, per uscire perfino dal Patto di Varsavia<br />

(1968) a seguito dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia, e per distanziarsi,<br />

infine, pure dalla Repubblica Popolare Cinese dopo la morte di<br />

Mao e la sconfitta della «banda dei quattro», alla stregua di una posizione antirevisionista<br />

nei confronti sia di Mosca che di Pechino.<br />

Queste scarne note permettono di evidenziare un primo dato: l’isolamento<br />

pressoché assoluto dell’Albania nel corso di quei decenni, che portò il Paese<br />

ad una totale autoemarginazione (ovviamente: anche economica) nel contesto<br />

internazionale, compresi i Paesi a socialismo reale, e la ferrea dittatura all’interno<br />

da parte del Partito e del suo leader. Donde, a tacer d’altro e per la materia<br />

che qui ci occupa, una legislazione <strong>penale</strong>, quella comunista, particolarmente<br />

ferrea e rigorosa, propria sì di uno Stato autoritario e totalitario, ma al<br />

contempo tenacemente chiuso in se stesso.<br />

Così, dopo la Liberazione, si susseguirono il codice <strong>penale</strong> del 1948, quello<br />

del 1952, modificato profondamente nel 1959, e quello del 1977, a sua volta rivisitato<br />

nel 1981. In essi, il diritto <strong>penale</strong> si fondava sulla politica e sull’ideologia<br />

della classe operaia, ed esso stesso era strumento di per<strong>sec</strong>uzione dell’avversario<br />

politico e di rafforzamento del partito al potere, con i conseguenti<br />

abusi atti a perseguire tali finalità.<br />

Significativo in tale contesto, e lo riportiamo solo a titolo di esempio ( 3 ),<br />

l’art. 16 del codice <strong>penale</strong> del 1977, il quale, sotto la rubrica «Il significato e lo<br />

scopo della pena», affermava che:<br />

La sanzione <strong>penale</strong> è uno strumento costrittivo dello stato socialista, nella<br />

lotta di classe, dal carattere politico ed ideologico.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> costituisce un’arma potente della dittatura del proletariato<br />

nella lotta contro i propri nemici, al fine di tutelare e rafforzare l’ordine<br />

socialista.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> ha lo scopo di ostacolare l’ulteriore attività illegittima<br />

del reo, nonché di rieducarlo al fine di renderlo socialmente utile.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> ha, altresì, lo scopo di incidere sulla rieducazione degli<br />

altri cittadini alla luce dello spirito del rispetto della legalità socialista.<br />

2. Complesse e turbolente – peraltro ben note – le vicende che hanno scos-<br />

( 3 ) Tutte le norme del diritto albanese riportate in questo scritto sono state tradotte dal testo<br />

originale dalla dott. Marilda Bertoli, alla cui cortesia va il nostro ringraziamento.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

so l’Albania dopo la morte di Hoxha e la caduta del comunismo: le lotte intestine<br />

interiori, il faticoso avvento ed instaurarsi della democrazia, l’accentuata<br />

crisi economico-finanziaria, specie se a matrice speculativa, la massiccia emigrazione,<br />

la dilagante criminalità, anche organizzata, l’estesa corruzione. In altri<br />

termini, un difficile cammino teso al consolidarsi di uno stato non solo veramente<br />

democratico, ma anche con quel tanto di autorità capace di far valere<br />

la forza del diritto nel rispetto delle libertà del singolo.<br />

In tale ampio contesto storico va ricondotto un <strong>sec</strong>ondo dato: la sopravvivenza<br />

o, se si preferisce, la reviviscenza dell’antico Codice denominato «Kanun»<br />

accanto alla legislazione (anche <strong>penale</strong>) dello Stato.<br />

Verso la metà del <strong>sec</strong>olo XV il principe Lek Dukagjin, considerato il Padre<br />

della Patria albanese (in suo onore e dal suo nome deriva la moneta locale: il<br />

lek), al fine di metter ordine nei rapporti fra tribù violente, anarchiche, ed in<br />

lotta perenne fra loro, a fronte di un potere distante, quale quello ottomano,<br />

ed incapace di imporsi, stilò un serie minuziosa di norme, il Kanun, o Codice<br />

delle Montagne, tali da regolamentare i profili familiari, economici, sociali del<br />

convivere quotidiano. Si sviluppa così un diritto consuetudinario, fondato sul<br />

senso dell’onore e su una visione patriarcale della società ( 4 ), che si mantenne<br />

inalterato nei <strong>sec</strong>oli, tramandato oralmente e fatto rispettare dai capi dei villaggi,<br />

e che formalmente verrà abolito appena nel 1912, con l’indipendenza del<br />

Paese. E non a caso: solo «formalmente» abolito. Gli è che il Kanun continuerà<br />

ad osservarsi allorché il potere centrale si dimostrerà debole, senza avere la<br />

forza di far rispettare i propri codici (giuridici e comportamentali). Il che avvenne<br />

fra le due guerre mondiali (anzi: in quel periodo il codice venne per<br />

l’appunto cristallizzato in forma scritta), e – ritornando al periodo attuale –<br />

proprio dopo la caduta del regime comunista, in quella situazione quasi anomica,<br />

che porterà alle lotte intestine, e culminata nell’assalto alle caserme del<br />

1997, con lo Stato incapace di tenere l’ordine interno.<br />

Fondamentale il concetto dell’onore, impresso sulla fronte dell’uomo, e la<br />

sacralità della casa (compreso l’ospite, sia esso persino il nemico, che vi viene<br />

accolto). Ogni offesa all’onore, per pulire la fronte imbrattata, deve essere lavata<br />

col sangue o con la generosità del perdono. Ne deriva la vendetta del sangue<br />

(Gjakmarrja), che ricade sui figli e sui parenti maschi dell’offensore, mentre,<br />

per altro verso, il perdono può essere ricercato solo tramite un mediatore,<br />

così come un rappacificatore potrebbe far cessare la lotta fra i clan o le fami-<br />

( 4 ) Sintomatica la ritualità alla cui stregua la sposa portava in dote la pallottola con la quale<br />

doveva essere uccisa in caso di tradimento.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

199


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

200<br />

glie rivali. In tale contesto la richiesta di una tregua (la c.d. besa), effettuata<br />

sempre tramite un mediatore, assume una primaria importanza: accettarla è<br />

praticamente un dovere, ed essa impegna la famiglia dell’offeso a non inseguire<br />

o perseguire quella dell’offensore fino alla scadenza pattuita. Rispettare la<br />

tregua è impegno d’onore, donde il significato anche di «parola data», di<br />

«promessa» che il vocabolo besa parimenti assume. Ed ancor oggi viene ricordata<br />

la besa collettiva, proclamata dalla Lega di Prizren nel 1878: nel corso del<br />

periodo stabilito, diciotto mesi, in Albania non si registrò alcun grave reato,<br />

sebbene il paese fosse stato abbandonato dai Turchi, in balia di sé stesso e senza<br />

l’amministrazione statale, sostituita proprio dall’applicazione del Kanun ( 5 ).<br />

Il richiamo alle norme del Kanun non sembri mera reminescenza storica.<br />

Per quanto, come s’è visto, abolito da tempo e senza alcun riconoscimento<br />

giuridico da parte del diritto positivo, anche <strong>penale</strong>, esso continua a farsi rispettare,<br />

specie nel nord montagnoso del Paese. Anzi, con il tempo esso è andato<br />

alterandosi. Se, originariamente, vendetta e perdono erano messi sullo<br />

stesso piano, oggi la riconciliazione tra le famiglie in questione è piuttosto rara,<br />

in quanto il perdono è considerato segno di debolezza, di vigliaccheria, di poco<br />

rispetto per l’ucciso; ed il farlo attira il giudizio negativo della comunità ( 6 ).<br />

Parimenti, l’adulterazione del Kanun, specie nelle città, con uno sviato concetto<br />

dell’onore ed il forte senso della leadership familiare, ben si presta a porsi<br />

come base o sottocultura deviante per lo svilupparsi della criminalità organizzata.<br />

Difficile sottrarsi alla vendetta di sangue, che potrebbe durare per lungo<br />

tempo, in un’inestinguibile spirale di violenza e di faida perenne: e non è affatto<br />

scontato che l’emigrazione consenta di eludere tale destino. Due rimangono<br />

le soluzioni. La prima, ricordando la sacralità dell’abitazione, consiste del non<br />

uscire mai di casa. E «mai» significa proprio «per sempre». Un rapporto sui<br />

diritti umani del Dipartimento di Stato statunitense dello scorso anno, ripreso<br />

da tutte le agenzie di stampa ( 7 ), stima fra 3000 e 6000 i bambini che vivono<br />

segregati in casa (te ngujuar) per non essere uccisi al posto del loro genitore,<br />

posto che la Gjakmarrja colpisce tutti i discendenti maschi ( 8 ). Per quanto le<br />

istituzioni possano minimizzare tale fenomeno, esso deve comunque avere una<br />

non ridotta dimensione, posto che, a tacere delle iniziative da parte del volon-<br />

( 5 ) Cfr.: http://www.utopieonlus.org/as/albania.<br />

( 6 ) Come tratto da http://www.uisg.org/English/news/calnewsit-ALBANIA.htm.<br />

( 7 ) Cfr. il notiziario ANSA del 23 giugno 2005, come riportato, ad esempio, da http://<br />

www.dittatori.it/kanun.htm ovvero da http://www.wema.com/art.asp?id=1906.<br />

( 8 ) Valutazione in precedenza anche espressa da http://www.antennedipace.org.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

tariato privato o religioso ( 9 ), il Ministero dell’istruzione, seppur su richiesta<br />

delle famiglie, provvede ad inviare insegnanti e/o libri di testo nelle abitazioni<br />

dei piccoli reclusi (e, quindi, impossibilitati a frequentare la scuola pubblica),<br />

che altrimenti non potrebbero godere di alcun tipo di educazione. La <strong>sec</strong>onda<br />

soluzione è rappresentata dal recupero del valore originale del perdono. Ed<br />

anche da questo profilo, il citato fenomeno non deve essere di poco conto se è<br />

stato proprio il Ministero dell’Interno a costituire un’apposita Commissione di<br />

riconciliazione, che è riuscita a far revocare alcune «condanne a morte» attraverso<br />

il pagamento di somme in denaro da parte dell’offensore ( 10 ).<br />

Siffatto richiamo all’operatività attuale del Kanun (seppur ridotta, adulterata,<br />

non giuridicamente riconosciuta: per la legislazione positiva la vendetta di<br />

sangue costituisce omicidio doloso maggiormente punito) ( 11 ) non deve certo<br />

essere sopravvalutato: vuole solo essere un frammento del complesso sostrato<br />

sociale, ove il nuovo codice <strong>penale</strong> viene ad inserirsi ed operare.<br />

3. Certo, con la caduta del regìme il clima politico culturale è nettamente mutato.<br />

Si pensi, ad esempio, che la Costituzione comunista albanese era l’unica a sancire<br />

solennemente l’ateismo di stato. Ebbene, non solo l’attuale Costituzione, all’art.<br />

10, riconosce la libertà di credo e di coscienza, ma nell’incipit del Preambolo<br />

viene ad affermare: «Noi, popolo d’Albania, fieri e consapevoli della nostra storia,<br />

con responsabilità verso il futuro e con fede in Dio e/o in altri valori universali<br />

[...] con uno spirito di tolleranza e di coesistenza religiosa [...]» ( 12 ).<br />

( 9 ) Cfr., ad esempio, l’iniziativa «La scuola viene da me» come riportata nel sito di cui alla<br />

nota n. 6.<br />

( 10 ) Come riportato in http://qn.quotidiano.net/art/1999/11/01/294194.<br />

( 11 )L’art. 78 2 prevede la pena detentiva non inferiore a vent’anni oppure l’ergastolo per<br />

l’omicidio commesso per ritorsione o vendetta. Da suo canto, l’art. 83/a punisce con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a tre anni ogni minaccia grave di ritorsione o di vendetta<br />

diretta ad una persona o ad un minore per limitarne la libertà.<br />

( 12 ) Ovviamente, il corsivo è nostro. Riportiamo di seguito la citata norma della Costituzione<br />

albanese nella traduzione inglese ufficiale reperibile sul sito della Presidenza della Repubblica<br />

(http://www.president.al/english/pub/default.asp):<br />

Art. 10: «1. In the Republic of Albania there is no official religion.<br />

2. The state is neutral in questions of belief and conscience, and also, it guarantees the freedom<br />

of their expression in public life.<br />

3. The state recognizes the equality of religious communities.<br />

4. The state and the religious communities mutually respect the independence of one another<br />

and work together for the good of each of them and for all.<br />

5. Relations between the state and religious communities are regulated on the basis of agreements<br />

entered into between their representatives and the Council of Ministers. These agreements<br />

are ratified by the Assembly.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

201


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

202<br />

Pertanto, mentre, come s’è visto, nel codice <strong>penale</strong> del 1977 il meccanismo<br />

<strong>penale</strong> era strumento della lotta di classe e servente all’ideologia dello Stato<br />

autoritario, ora l’attuale codice <strong>penale</strong> viene a sancire:<br />

«Art. 1/b. Doveri della legislazione <strong>penale</strong>. – La legislazione <strong>penale</strong> della<br />

Repubblica d’Albania ha il dovere di salvaguardare l’indipendenza dello Stato<br />

e la sua integrità territoriale, la dignità dell’uomo, i suoi diritti e le sue libertà,<br />

l’ordine costituzionale, la proprietà, l’ambiente, la convivenza e la comunicazione<br />

degli albanesi con le minoranze nazionali, la convivenza religiosa dalla<br />

commissione di illeciti penali, nonché di prevenire gli stessi».<br />

D’altra parte, viene pure affermato che:<br />

«Art. 1/a. Fondamenti della legislazione <strong>penale</strong>. – Il Codice Penale si fonda<br />

sulla Costituzione della Repubblica d’Albania, sui principi generali del diritto<br />

<strong>penale</strong> internazionale, nonché sulle convenzioni internazionali ratificate dallo<br />

stato albanese».<br />

Il richiamo al diritto internazionale generale ed a quello pattizio, nonché al<br />

diritto <strong>penale</strong> internazionale, è molto frequente nei codici post-comunisti dell’est<br />

Europa, che peraltro spesso vi vedono trasferiti quasi di peso, in una sorta<br />

di operazione copia ed incolla, norme o princìpi propri di Atti inter o sovranazionali,<br />

ed in primis quelli dedicati alla salvaguardia dei diritti dell’uomo.<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese del 1995 viene così a tracciare, in netta rottura con il<br />

passato, un diritto <strong>penale</strong> consono ad un ordinamento democratico: e ne rimarchiamo<br />

il momento temporale, in quanto il codice <strong>penale</strong> precederà la nuova Costituzione<br />

albanese, che vedrà la luce tre anni dopo. Anzi, il fatto che l’Albania,<br />

proprio nel luglio 1995, abbia aderito al Consiglio d’Europa e, di converso, abbia<br />

ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è un dato di<br />

rilievo. Sarà, infatti, questa istituzione europea (nella specie: la Commissione per<br />

gli Affari Giuridici e per i Diritti Umani dell’Assemblea Parlamentare, anche con<br />

l’ausilio del parere tecnico-giuridico della c.d. Commissione di Venezia), vuoi su<br />

proprio impulso vuoi su richiesta delle stesse autorità albanesi, a seguire passo passo<br />

la formazione della Carta costituzionale, a vagliare la conformità delle singole<br />

disposizioni ai princìpi di fondo europei ed al rispetto dei diritti dell’uomo, ed a<br />

consigliarne la corretta formulazione. Infine, la Costituzione venne approvata mediante<br />

referendum popolare il 22 novembre 1998.<br />

D’altra parte, il fatto che l’Albania abbia ratificato il Sesto Protocollo addi-<br />

6. Religious communities are juridical persons. They have independence in the administration<br />

of their properties according to their principles, rules and canons, to the extent that interests of<br />

third parties are not infringed».


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

zionale della CEDU (entrato in vigore il 1 o luglio 2000) ( 13 ) relativo all’abolizione<br />

della pena di morte eccetto che per atti commessi in tempo di guerra o<br />

nell’imminenza di una guerra, e che la Costituzione stabilisca che «la vita umana<br />

è protetta dalla legge» (art. <strong>21</strong>), ha condotto la Corte costituzionale a dichiarare<br />

l’illegittimità della pena di morte con una decisione del 10 dicembre<br />

1999, ed alla sua formale abolizione con la legge 24 gennaio 2001 n. 8733 (peraltro<br />

l’ultima e<strong>sec</strong>uzione capitale aveva avuto luogo nel 1995, essendo stata<br />

introdotta una moratoria sulle e<strong>sec</strong>uzioni il 29 giugno dello stesso anno, proprio<br />

in vista dell’adesione al Consiglio d’Europa).<br />

La pena capitale è ancora prevista dal codice militare per sette reati: la resa a<br />

forze nemiche con gravi conseguenze; divulgazione di segreti di stato; collaborazione<br />

con il nemico; defezione di ufficiali militari di alto rango; insubordinazione<br />

agli ordini; costringere altri a violare ordini; omicidio. Ed è per questa ragione<br />

che l’Albania ha firmato, ma non ratificato, il Tredicesimo Protocollo della CE-<br />

DU, relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze ( 14 ).<br />

La Costituzione albanese contiene, in definitiva, molte disposizioni attinenti,<br />

in via diretta o mediata, al sistema <strong>penale</strong>, fissando i ben noti princìpi della<br />

separazione dei poteri, quello di legalità, dell’incompatibilità della pena con<br />

trattamenti crudeli, dell’inviolabilità della libertà personale, di non colpevolezza,<br />

del ne bis in idem processuale; quello sui limiti della libertà personale, di<br />

uguaglianza, e via dicendo. Ne riportiamo di seguito i più importanti, trascurando<br />

quelli, peraltro ben rilevanti, relativi alle garanzie proprie del processo<br />

<strong>penale</strong> ( 15 ).<br />

Art. 4 Cost.:<br />

«1. Il diritto costituisce la fonte e i limiti dell’attività dello stato.<br />

«2. La Costituzione costituisce la legge gerarchicamente superiore della Repubblica<br />

d’Albania.<br />

«3. Le disposizioni della Costituzione vanno applicate direttamente, salvo i<br />

casi in cui la stessa Costituzione dispone diversamente».<br />

Art. 5 Cost.:<br />

«La Repubblica d’Albania applica il diritto internazionale obbligatorio per<br />

la stessa».<br />

( 13 ) Dato fornito dal Consiglio d’Europa stesso: cfr. http://www.coe.int.<br />

( 14 ) Su tali notizie cfr. la banca dati di http://www.nessunotocchicaino.it.<br />

( 15 ) Ad esempio: il diritto di essere informato dell’accusa, nella propria lingua, nel momento<br />

in cui viene ristretta la propria libertà personale; il diritto alla difesa (anche gratuita) e ad un<br />

processo che si deve svolgere entro limiti ragionevoli di tempo; il diritto ad una formazione legittima<br />

delle prove processuali, e così via.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

203


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

204<br />

Art. 7 Cost.:<br />

«Il sistema governativo della Repubblica d’Albania si fonda sulla separazione<br />

e sull’equilibro tra il potere legislativo, e<strong>sec</strong>utivo e giudiziario».<br />

Art. 15 Cost.:<br />

«1. I diritti e le libertà fondamentali della persona sono indivisibili, inalienabili<br />

ed inviolabili e costituiscono il fondamento dell’intero ordine giuridico.<br />

«2. Gli organi del pubblico potere, in adempimento dei loro doveri, devono<br />

rispettare i diritti e le libertà fondamentali della persona, nonché contribuire<br />

nella loro realizzazione».<br />

Art. 17 Cost.:<br />

«1. Le limitazioni dei diritti e delle libertà previste in questa Costituzione<br />

possono essere poste solo dalla legge e per un interesse pubblico, ovvero per la<br />

tutela dei diritti di terzi. La limitazione deve essere proporzionata alla necessità<br />

che l’ha dettata.<br />

«2. Tali limitazioni non possono violare l’essenza delle libertà e dei diritti, e<br />

in nessun caso possono superare i limiti stabili dalla Convenzione Europea dei<br />

Diritti dell’Uomo».<br />

Art. 25 Cost.:<br />

«Nessuno può essere sottoposto alla tortura, ad una pena o ad un trattamento<br />

crudele, disumano o degradante».<br />

Art. 27 Cost.:<br />

«1. Nessuno può essere privato della libertà personale ad eccezione delle<br />

ipotesi, e solo <strong>sec</strong>ondo le procedure, previste dalla legge.<br />

«2. La libertà personale non può essere limitata ad eccezione delle seguenti<br />

ipotesi:<br />

a) quando è stato condannato alla pena detentiva da un tribunale competente;<br />

b) quando non è stato adempiuto un ordine legittimo del tribunale ovvero<br />

un dovere imposto dalla legge;<br />

c) quando sussistono sospetti legittimi che è stato commesso un illecito<br />

<strong>penale</strong>, ovvero per prevenirne il compimento o l’allontanamento dopo il suo<br />

compimento;<br />

d) quando il minore deve essere sorvegliato, al fine di una sua rieducazione<br />

o per l’accompagnamento davanti agli organi competenti;<br />

e) quando la persona è affetta da una malattia infettiva oppure è incapace<br />

mentale, ovvero è socialmente pericoloso;<br />

f) quando c’è un ingresso illegittimo nei confini statali, nonché nelle ipotesi<br />

di confino o di estradizione;


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

«3. Nessuno può essere privato della libertà personale a causa dell’incapacità<br />

di adempiere ad un obbligo contrattuale».<br />

Art. 29 Cost.:<br />

«1. Nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per un illecito <strong>penale</strong><br />

non previsto come tale dalla legge del tempo in cui è stato commesso, ad<br />

eccezione di quegli illeciti, che al momento della loro commissione, costituivano<br />

crimini di guerra o crimini contro l’umanità, <strong>sec</strong>ondo il diritto internazionale.<br />

«2. Non può essere inflitta una pena più grave di quella prevista dalla legge<br />

del tempo di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>.<br />

«3. La legge <strong>penale</strong> favoritrice ha efficacia retroattiva».<br />

Art. 30 Cost.:<br />

«Nessuno è considerato colpevole fino a quando non è stata provata la sua<br />

colpevolezza con provvedimento giudiziario definitivo».<br />

Art. 34 Cost.:<br />

«Nessuno può essere punito più di una volta per il medesimo illecito <strong>penale</strong>,<br />

e neppure essere giudicato nuovamente, ad eccezione delle ipotesi in cui è<br />

stato disposto un nuovo giudizio del caso da parte di un tribunale di grado più<br />

elevato, <strong>sec</strong>ondo le modalità previste dalla legge».<br />

La Costituzione del 1998 viene quindi a chiudere, seppur in tempi lievemente<br />

posposti, un sistema giuridico pressoché completo ed integralmente revisionato:<br />

nel 1994 è stato varato il nuovo codice civile, sulla falsariga di quello<br />

italiano, assieme ad altre leggi di rilievo (come la legge sulle procedure fallimentari,<br />

sulle società commerciali, sul registro commerciale, sugli investimenti<br />

stranieri, nonché sulla prima parte del codice commerciale). Nel 1995, assieme<br />

al nuovo codice <strong>penale</strong> ed a quello di procedura <strong>penale</strong>, è stato adottato anche<br />

un nuovo codice di procedura civile.<br />

4. Il codice <strong>penale</strong> albanese consta di 335 articoli, di cui i primi 72 dedicati<br />

alla Parte Generale (i princìpi di fondo) ed i rimanenti alla Parte speciale (le<br />

fattispecie incriminatrici). Le disposizioni, invero, sono numericamente superiori,<br />

in quanto le integrazioni posteriori al 1995 ( 16 ), hanno interpolato topograficamente<br />

i singoli articoli con la numerazione esistente, ma barrata con lettere<br />

( 17 ). Le due Parti sono suddivise in Capi e questi in Sezioni, a loro volta<br />

( 16 ) Di cui, supra, alla nota n. 1.<br />

( 17 )Così, ad esempio e per tutti, tra l’art. 192 e l’art. 193, la legge 24 gennaio 2001 n. 8733<br />

(art. 53) ha inserito gli artt. 192/a e 192/b.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

205


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

206<br />

contenenti l’articolato. Ogni articolo presenta una sua rubrica; ma non sempre<br />

è così, esistendo anche alcuni articoli senza intestazione ( 18 ).<br />

Il lettore italiano subito può avvedersi che il testo non è certo quello raffinato<br />

tecnico-giuridico, ma piuttosto discorsivo; a questa modalità della legistica<br />

si accompagna la peculiarità della lingua albanese, che ha messo a dura prova<br />

le capacità del traduttore, in quanto – come è stato da questi ben delineato<br />

( 19 ) – la lingua albanese, oltre alle difficoltà sintattiche e modali, presenta molti<br />

vocaboli polisemici, ossia con una varietà di significati: il che, nel linguaggio rigoroso<br />

del giure <strong>penale</strong>, può comportare, a <strong>sec</strong>onda del vocabolo scelto per la<br />

traduzione, il rinvio ad istituti affatto diversi. Ovviamente, sui «nodi» della<br />

traduzione non possiamo soffermarci, per la nostra assoluta incompetenza, e<br />

non possiamo che rinviare alle osservazioni di chi l’ha curata ( 20 ).<br />

Tenendo comunque ben presente tale punto, vediamo, innanzi tutto, che il<br />

legislatore albanese, nella Parte generale del codice, e specie nel Capo Primo<br />

(«Della legge <strong>penale</strong> e della sua applicazione») siè ispirato sia, come s’è visto,<br />

agli atti internazionali sui diritti dell’uomo, sia al legislatore, anche costituzionale,<br />

italiano. Anzi, possiamo affermare che deve aver tenuto ben presente il<br />

codice <strong>penale</strong> nostrano, anche se sulla sua trama si sono inserite le scelte di<br />

politica-criminale albanesi, spesso semplificando – forse in modo eccessivo – o<br />

modificando noti istituti, ed ancora più spesso, soprattutto nella Parte speciale,<br />

con definizioni ridondanti, non sempre precise, ripetizioni e specificazioni,<br />

forse non sempre necessarie, specie su temi particolarmente delicati ovvero avvertiti<br />

di primaria importanza in questa fase storica del Paese delle Aquile.<br />

Non è nostra intenzione – el’economia di queste righe non ce lo consentirebbe<br />

– delineare ora la struttura portante del codice albanese ovvero soffermarci<br />

sui singoli istituti. Ci basti richiamare alcune scelte di fondo della Parte<br />

generale, evidenziando anche alcuni problemi che potrebbero presentarsi, ma<br />

senza offrire soluzioni, che lasciamo a chi vorrà cimentarsi in una puntuale<br />

esegesi delle disposizioni richiamate.<br />

Il codice opta per la bipartizione: crimini e contravvenzioni penali (attributo<br />

affatto necessario, in quanto nell’ordinamento albanese sussistono anche le<br />

contravvenzioni amministrative); e le sanzioni per entrambe sono la pena detentiva<br />

e la pena pecuniaria, oltre all’ergastolo, previsto ovviamente per i cri-<br />

( 18 ) Trattasi degli artt. 49, 65, 80, 89/a e 158.<br />

( 19 ) Cfr. il saggio di presentazione del traduttore M. Bertoli, Su alcuni problemi nella traduzione<br />

del codice <strong>penale</strong> albanese: tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica, in questa <strong>Rivista</strong>,<br />

<strong>2006</strong>.<br />

( 20 ) Rinviamo in toto a quanto delineato da M. Bertoli, op. cit.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

mini (art. 29) e alle pene accessorie, correlate ugualmente per ambedue le tipologie<br />

(art. 30). Prevedendo le medesime sanzioni, non è quindi possibile distinguere<br />

da queste gli uni dalle altre: spetta, quindi, al legislatore farlo, nel<br />

senso che, nella norma incriminatrice di parte speciale, specificherà ogniqualvolta<br />

trattasi di contravvenzione. Pertanto, in tutte le altre ipotesi, ove nulla<br />

viene affermato in ordine al tipo di illecito <strong>penale</strong>, ma solo la conseguente sanzione<br />

detentiva e/o pecuniaria, deve ritenersi che si tratta di crimine.<br />

Varie le combinazioni fra le due pene. Così, esistono crimini puniti con la<br />

sola pena detentiva ( <strong>21</strong> ), crimini puniti cumulativamente con pena detentiva e<br />

pena pecuniaria ( 22 ), crimini puniti in via alternativa con pena detentiva o pena<br />

pecuniaria ( 23 ), contravvenzioni punite alternativamente con la pena detentiva<br />

o quella pecuniaria ( 24 ), e contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria<br />

( 25 ). In questo schema, se non andiamo errati, come non esistono contravvenzioni<br />

punite con la sola pena detentiva, esiste, invece, un’unica fattispecie<br />

di crimine punito con la sola pena pecuniaria ( 26 ). Inoltre, non sono infrequenti<br />

articoli nei quali la fattispecie del primo comma costituisce una con-<br />

( <strong>21</strong> ) Cfr. gli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88, 88/a, 88/b, 89/a, 100, 101,<br />

102, 103, 104, 106, 108, 109/a, 110 2 , 111, 114/a, 128/a, 128/b, 129, 132, 134, 135, 136, 139,<br />

140, 141, 141/a, 142, 143/a, 151 2e3 , 153 2e3 , 154 2e3 , 155 2e3 , 170/b, 171, 175, 176, 179/a, 183,<br />

184, 185, 202, 203, 208, 209, <strong>21</strong>0, <strong>21</strong>1, <strong>21</strong>2, <strong>21</strong>3, <strong>21</strong>4, <strong>21</strong>5, <strong>21</strong>6, <strong>21</strong>7, <strong>21</strong>8, <strong>21</strong>9, 220, 2<strong>21</strong>, 22, 226,<br />

230, 231, 232, 233, 234, 234/a, 234/b, 278 1e4 , 283, 283/a, 283/b, 284, 284/a, 284/c, 284/d, 285,<br />

285/a, 286 2 , 286/a, 288 2 , 289 2 , 290 2 , 292 2 , 313 3 , 314, 315, 323, 324, 333, 333/a.<br />

( 22 ) Trattasi degli artt. 109, 109/b, 110/a, 114/b, 124/a, 164/a, /164/b, 186,189, 190, 191 2e<br />

3, 192, 230/a, 230/b, 230/c, 230/d, 244, 245, 246 2 , 247 2 , 248, 259, 260, 287, 287/a, 298, 302 2 ,<br />

312, 319, 319/a.<br />

( 23 ) Trattasi della maggioranza dei reati: cfr gli artt. 83/a, 85, 93, 96, 98, 99, 114, 115, 117,<br />

118, 124, 131, 138, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152 2 , 153 2 , 154 2 , 155 1 , 156 1 , 157 1 , 159 1 ,<br />

160 1 , 161, 162, 164, 165, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 181/a 2 , 187, 188, 191 1 , 192/a,<br />

193, 194, 195, 196, 223, 224, 225, 227, 228, 235 2 , 236 2 , 237, 241, 243, 250, 251, 252, 253, 254,<br />

255, 256, 257, 259, 261 2 , 263, 265, 266, 267, 270, 276 2 , 278 2e3 , 278/a, 279, 280, 281 2 , 282, 283,<br />

286 1 , 288 1 , 290 1 , 291, 292 1 , 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302 1 , 303, 304, 305, 306,<br />

307, 308, 309, 312/a, 313, 313/a, 313/b 2 , 316, 317, 320/a 2 , 325, 326.<br />

( 24 ) Si vedano gli artt. 83/a, 85, 93, 96, 98, 99, 114, 115, 117, 118, 124, 131, 138, 143, 144,<br />

145, 146, 147, 150, 151, 152 2 , 153 2 , 154 2 , 155 1 , 156 1 , 157 1 , 159 1 , 160 1 , 161, 162, 164, 165, 172,<br />

173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 181/a 2 , 187, 188, 191 1 , 192/a, 193, 194, 195, 196, 223, 224,<br />

225, 227, 228, 235 2 , 236 2 , 237, 241, 243, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261 2 , 263,<br />

265, 266, 267, 270, 276 2 , 278 2e3 , 278/a, 279, 280, 281 2 , 282, 283, 286 1 , 288 1 , 290 1 , 291, 292 1 ,<br />

293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302 1 , 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312/a, 313, 313/<br />

a, 313/b 2 , 316, 317, 320/a 2 , 325, 326.<br />

( 25 ) Artt. 90 1 , 92, 163, 170, 206, 207, 328 2 .<br />

( 26 ) Trattasi dell’181/a 1 : Omissione di doveri da parte degli enti fiscali, ove il danno erariale<br />

sia inferiore al milione di lek. Ove il danno superi tale entità, viene prevista la sola pena detentiva<br />

(art. 181/a 2 ).<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

207


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

208<br />

travvenzione <strong>penale</strong> e quella del <strong>sec</strong>ondo, ritenuta più lesiva, un crimine ( 27 ).<br />

Peraltro, crimini e contravvenzioni penali non si distinguono per una disciplina<br />

diversa che ne risalti la diversa natura, come avviene, ad esempio nel codice<br />

<strong>penale</strong> italiano per quanto concerne il diverso atteggiarsi dell’elemento<br />

soggettivo, se non per i limiti temporali o quantitativi delle diverse sanzioni<br />

(artt 32 e 34) e per alcuni tratti meramente formali, come le diverse scansioni<br />

per la prescrizione dell’azione <strong>penale</strong> (art. 66). Si noti che, mentre la parte speciale<br />

prevede costantemente la pena detentiva e la pena pecuniaria e come tali<br />

esse vengono definite nell’art. 29, rubricato, per l’appunto, «Pene principali»,<br />

tuttavia, nel procedere alla loro descrizione, gli artt. 32 e 34 parlano, sia nel testo<br />

che nella rubrica, rispettivamente, di «reclusione» edi«multa»: termini<br />

che non verranno più ripresi, ad eccezione degli artt. 58, 64 e 65, ove viene richiamato<br />

lo scontarsi della «reclusione» ( 28 ). Ed ancora, l’art. 75, nel punire i<br />

«crimini di guerra», non usa l’espressione «pena detentiva» (ovvero: la «reclusione»),<br />

bensì quella di «privazione della libertà» (non inferiore a quindici anni):<br />

e ci si chiede se trattasi di una disattenzione linguistica del legislatore, o se<br />

effettivamente essa differisca per qualche verso dalla comune e costante formulazione.<br />

5. Nel Capo I della Parte generale troviamo i princìpi garantistici a noi familiari<br />

(e chiaramente tratti dalla nostra legislazione), quale il divieto di analogia<br />

( 29 ) (art. 1/c 2 ), il principio di stretta legalità (art. 2), la disciplina della<br />

successione della legge <strong>penale</strong> nel tempo, con la irretroattività della legge <strong>penale</strong><br />

incriminatrice, la retroattività di quella abrogatrice, e l’applicazione della<br />

disposizione più favorevole nell’ipotesi della loro diversità (art. 3) ( 30 ) e, infine,<br />

la disciplina dell’ignoranza della legge <strong>penale</strong>, che mai scusa, «salve le<br />

( 27 ) Si vedano, solo a titolo di esempio, gli artt. 234, 235, 246, 247, 261, 262, 276 e 282.<br />

( 28 ) In ordine alla possibilità di concedere la liberazione condizionale anticipata.<br />

( 29 )L’analogia era prevista, invece, nel codice del 1952 e, per quanto soppressa nei codici<br />

successivi, di fatto superata dalla concezione del diritto <strong>penale</strong> come strumento della lotta di<br />

classe e del partito comunista al potere.<br />

( 30 ) Solleva perplessità l’assestarsi dell’art. 3 in quattro commi (o paragrafi: ammettiamo di<br />

ignorarne la corretta definizione). I tre princìpi enunciati avrebbero dovuto, a nostro avviso,<br />

trovare collocazione nei tre distinti commi. Ora, avere previsto, dopo il comma 2, che sancisce<br />

la retroattività della legge «che non punisce il fatto», un comma 3, ove si enuncia che «se la persona<br />

è stata condannata, l’e<strong>sec</strong>uzione della condanna non può iniziare e, nell’ipotesi in cui abbia<br />

avuto inizio, deve cessare», tale disposizione avrebbe dovuto non costituire un comma autonomo,<br />

bensì, essendo direttamente conseguente all’ipotesi di cui al comma 2, in quest’ultimo essere<br />

inserita dopo il punto fermo.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

ipotesi in cui l’ignoranza è oggettivamente inevitabile» ( 31 ) (art. 4).<br />

Il Capo II è dedicato alla «responsabilità <strong>penale</strong>». In effetti, le disposizioni<br />

ivi contenute negano la responsabilità in ipotesi di minore età (14 anni per i<br />

crimini, 16 per le contravvenzioni: art. 12), di assenza del nesso causale (art.<br />

13), di vizio totale di mente (per usare la nostra terminologia: art. 17 2 ), di legittima<br />

difesa (art. 19), di stato di necessità (art. 20) e di esercizio di un diritto<br />

e adempimento di un dovere (art. <strong>21</strong>). Tuttavia, sempre in tale contesto, l’art.<br />

14 afferma che «nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista<br />

dalla legge come illecito <strong>penale</strong>, se il fatto non è stato commesso con colpevolezza»<br />

ed «è colpevole la persona che compie il fatto con dolo o con colpa».<br />

Sussisterebbe, dunque, una differenza fra la «non responsabilità» ela«non<br />

punizione». Teniamo poi conto che lo stesso art. 17, nel sancire, al primo comma,<br />

l’assenza di responsabilità <strong>penale</strong> per il vizio totale di mente, nel <strong>sec</strong>ondo<br />

comma afferma che il vizio parziale (sempre per usare una terminologia nostrana)<br />

non fa venir meno l’«imputabilità». Ed ancora: l’art. 18 1 afferma che<br />

«non è esente da responsabilità chi ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> in stato di<br />

ubriachezza». Responsabilità, punibilità, imputabilità: i rapporti fra i tre concetti<br />

sono tutti da approfondire, cercando di comprendere, pur nelle difficoltà<br />

letterarie del testo, l’intenzione del legislatore, id est se siano usati semplicisticamente<br />

come sinonimi, senza alcuna implicazione dogmatica ovvero, e più<br />

credibilmente, se siano concetti distinti, ove solo il primo comporti l’assenza<br />

dell’illecito criminale.<br />

Si noti, peraltro, che l’art. 18 prevede non la mancata punibilità, ma solo<br />

una riduzione di pena per il fatto commesso in stato di ubriachezza dovuta a<br />

caso fortuito, non essendo richiamata, come nel nostro ordinamento (art. 91<br />

c.p.), la forza maggiore. Peraltro, in questa Parte I del codice albanese manca<br />

ogni riferimento non solo al caso fortuito ed alla forza maggiore (per tacere di<br />

una disposizione similare alla nostra coscienza e volontà ex art. 42 c.p.), ma<br />

anche una disciplina dell’errore. Ed il tutto potrebbe forse spiegarsi alla luce<br />

del principio di colpevolezza, sotto il profilo dell’assenza del dolo.<br />

In effetti, l’art. 15 prevede che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con dolo<br />

quando l’agente ha previsto le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong> e ha voluto il<br />

loro verificarsi oppure, nonostante le abbia previste e non le abbia volute, con<br />

coscienza ha permesso il loro verificarsi», mentre il successivo art. 16 sancisce<br />

che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con colpa quando l’agente, nonostante non<br />

( 31 ) Del tutto evidente il richiamo alla sentenza della nostra Corte costituzionale 24 marzo<br />

1988 n. 364.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

209


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>0<br />

abbia voluto le conseguenze, ha previsto la possibilità del loro verificarsi e con<br />

imprudenza ha sperato di evitarle oppure quando non le ha previste, sebbene<br />

<strong>sec</strong>ondo le circostanze aveva la possibilità e avrebbe dovuto prevederle». Ad<br />

un primo sguardo la <strong>sec</strong>onda parte della prima disposizione sembrerebbe contemplare<br />

l’ipotesi del dolo eventuale, e la prima parte della <strong>sec</strong>onda norma la<br />

colpa cosciente. Anche qui, tuttavia, il discorso andrebbe approfondito. Pur<br />

nella costante assenza della volontà, il primo sarebbe rappresentato dal fatto<br />

che il soggetto «con coscienza ha permesso il loro verificarsi», mentre la <strong>sec</strong>onda<br />

che «con coscienza ha sperato di evitarlo». Invero, non pare che tali definizioni<br />

si attaglino alle categorie che conosciamo: la speranza del mancato avverarsi<br />

dell’evento rientrerebbe più nell’accettazione del rischio connesso al<br />

dolo eventuale che alla colpa cosciente, caratterizzata, invece, dalla certezza interiore<br />

(poi rivelatasi fallace) di tale accadimento, che non dovrebbe verificarsi<br />

grazie alla propria personale capacità.<br />

Per quanto concerne le c.d. cause di giustificazione, va evidenziato come<br />

non sia presente quella (a noi usuale) del consenso dell’avente diritto: da verificare<br />

quanto questa possa essere un lacuna nella previsione legislativa ovvero<br />

possa rientrare nell’applicazione di altri istituti. Per altro verso, in relazione alla<br />

legittima difesa (art. 19) notiamo, da un lato, il richiamo (forse ridondante)<br />

non solo alla vita, alla salute ed ai diritti, ma anche agli «interessi» propri o altrui,<br />

e ci interroghiamo sul significato giuridico e sulla portata di tale ultimo<br />

concetto, mentre, dall’altro lato, notiamo che la reazione avviene contro l’offesa<br />

ingiusta reale ed attuale, e non contro il «pericolo» reale ed attuale della<br />

stessa, come avviene, ad esempio, per lo stato di necessità, ove si parla di «di<br />

affrontare un pericolo reale e attuale che minacci lo stesso, un’altra persona o<br />

il patrimonio da un danno grave e né altrimenti evitabile». Non crediamo che<br />

l’offesa ovvero il pericolo dell’offesa siano concetti esattamente sovrapponibili:<br />

e li lasciamo al vaglio dell’interprete.<br />

Il Capo III disciplina il tentativo: istituto di grande rilievo dal profilo della politica<br />

criminale, in quanto esso rappresenta un po’ la cartina di tornasole del grado<br />

di democraticità o di autoritarismo di un ordinamento. Ed, invero, il precedente<br />

codice del 1977, come peraltro tutti i codici penali della costellazione degli stati<br />

comunisti, sanciva la punibilità anche degli atti preparatori ( 32 ). Ora, invece, l’art.<br />

( 32 ) Il vecchio codice nell’art. 14, rubricato «Preparazione e tentativo», stabiliva che:<br />

«La preparazione è la creazione delle condizioni per il compimento di un crimine.<br />

Il tentativo è l’atto volto direttamente alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>, ove quest’ultimo<br />

non sia compiuto.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

22 stabilisce che «l’illecito <strong>penale</strong> si considera tentato quando, nonostante l’agente<br />

compia atti diretti a commetterlo, esso s’interrompe e non si conclude per circostanze<br />

indipendenti dalla volontà dell’agente». Il successivo art. 23 ne stabilisce<br />

la <strong>penale</strong> responsabilità e la relativa sanzione, mentre l’art. 24 prevede la c.d.<br />

desistenza volontaria; registriamo, invece, la mancata previsione del recesso attivo.<br />

La definizione del tentativo, a nostro avviso, non è affatto felice. E non alludiamo<br />

all’assenza di una qualificazione degli atti (quasi sciovinisticamente richiamandone<br />

la idoneità e la non equivocità di cui al nostro art. 56), quanto al<br />

fatto che, testualmente, «l’illecito si interrompe e non si conclude». Ora, la<br />

congiuntiva «e» restringe la previsione al solo tentativo incompiuto, mentre,<br />

invece, la disgiuntiva «o» l’avrebbe estesa anche a quello compiuto. La questione,<br />

come appare evidente, è di notevole portata: svista letteraria ovvero<br />

precisa volontà del legislatore? Nessun accenno peraltro ad una fattispecie assimilabile<br />

al nostro reato impossibile.<br />

Ampia la discrezionalità nell’applicazione della relativa pena: l’art. 23, infatti,<br />

afferma che «il tribunale, tenuto conto del grado di similarità della conseguenza<br />

e delle cause per cui il crimine è rimasto allo stadio del tentativo, attenua<br />

la pena e può abbassarla al di sotto del minimo previsto dalla legge oppure<br />

individua una specie di pena più tenue di quella prevista dalla legge».<br />

Il Capo IV tratta il concorso di persone nel reato. L’art. 25 ne disciplina il<br />

significato, affermando che «il concorso è la commissione di un illecito <strong>penale</strong><br />

da parte di due o più persone in comune accordo tra loro». Invero, anche questa<br />

definizione non va esente da perplessità: la necessità del «comune accordo»<br />

richiamerebbe la visione, alquanto rozza, del «previo concerto» e quella<br />

del dolo di tutti nei confronti di tutti. D’altra parte, il codice appare molto<br />

sensibile alla partecipazione criminosa, venendo, da un lato, a delineare lefigure<br />

dei concorrenti, tratteggiando quelle degli organizzatori, degli e<strong>sec</strong>utori,<br />

degli istigatori e degli ausiliatori (art. 26), stabilendone la pari responsabilità e<br />

demandando al giudice, ai fini della determinazione della pena dei concorrenti,<br />

di tener conto del grado di partecipazione di ciascuno e del ruolo avuto nella<br />

commissione dell’illecito <strong>penale</strong> (art. 27), e, dall’altro lato, nel raffigurare le<br />

La preparazione e il tentativo sono puniti <strong>sec</strong>ondo le disposizioni della legge <strong>penale</strong> che disciplinano<br />

l’illecito <strong>penale</strong> compiuto.<br />

Nella determinazione della pena per la preparazione e il tentativo il tribunale deve prendere<br />

in considerazione il grado di preparazione dell’illecito, la similarità delle conseguenze, nonché le<br />

cause per cui l’illecito non è stato compiuto, e può abbassare la pena al di sotto del minimo previsto<br />

dalla legge per quell’illecito».<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>1


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>2<br />

«forme speciali di concorso», quali l’organizzazione criminale, l’organizzazione<br />

terrorista, la banda armata ed il gruppo criminale strutturato (art. 28).<br />

6. I Capi V, VI e VII sono dedicati, rispettivamente, alle pene, alla determinazione<br />

della pena ed alle alternative alla pena detentiva, mentre il Capo VIII,<br />

l’ultimo della Parte generale, disciplina l’estinzione dell’azione <strong>penale</strong> e delle<br />

pene e la loro «mancata e<strong>sec</strong>uzione» (scilicet: per perdono o per amnistia).<br />

Tralasciamo quest’ultimo Capo per evidenziare, invece, il contenuto degli altri<br />

tre, che ruotano tutti sulla pena, per rilevarne alcuni tratti emergenti e/o problematici.<br />

Ricordiamo solo la norma di chiusura di questa Parte, l’art. 72, il<br />

quale, proprio sulla falsariga del nostro art. 16, dispone che «le disposizioni di<br />

parte generale del presente codice si applicano anche agli altri illeciti penali,<br />

previsti come tali dalle leggi speciali».<br />

Peraltro, è opportuno rimarcare che proprio nel Capo V viene riconosciuta<br />

la responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche, demandando ad una legge<br />

speciale le tipologie degli illeciti, le misure sanzionatorie e il procedimento per<br />

la loro applicazione ed e<strong>sec</strong>uzione (art. 45).<br />

Abbiamo già visto le pene principali e cennato a quelle accessorie. A tale<br />

proposito, l’art. 30 2 viene a sancire che «in ipotesi particolari, quando l’applicazione<br />

delle pene principali è ritenuta inadeguata e la pena prevista dalla legge<br />

per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre pene più lievi»,<br />

ci si può limitare all’applicazione della sola pena accessoria. Parimenti, ai sensi<br />

dell’art. 34 5 , se un crimine è stato compiuto per conseguire un vantaggio patrimoniale<br />

o per assicurarsi qualunque altra forma di vantaggio materiale, e se le<br />

disposizioni penali prevedono solo la pena della reclusione, può venir applicata,<br />

in aggiunta, anche la pena della multa da lek centomila a cinque milioni<br />

( 33 ).<br />

Viene pure prevista la possibilità della rateizzazione della multa nonché la<br />

sua conversione, ove sia trascorso invano il termine per il suo pagamento, nella<br />

pena della reclusione, <strong>sec</strong>ondo il parametro di 5000 lek pari ad un giorno di<br />

pena detentiva, e con i limiti massimi di tre anni per i crimini e di un anno per<br />

le contravvenzioni.<br />

L’art. 46 prevede le misure sanitarie per i non imputabili che hanno commesso<br />

un illecito <strong>penale</strong> e le misure educative per i minori che vanno esclusi<br />

dalla pena ovvero non imputabili a causa della loro età. A questo punto non<br />

( 33 ) Per avere un’idea sul punto, ricordiamo che alla data del 15 settembre <strong>2006</strong> un Euro<br />

era ufficialmente quotato pari a lek 123,17. Cfr. http://it.finance.yahoo.com/valuta.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

possiamo non riferirci a quanto espresso supra, in ordine ai problematici rapporti<br />

fra responsabilità, punibilità ed imputabilità: se le misure vengono previste<br />

per i minori non punibili o non imputabili, la misure sanitarie sono predisposte<br />

solo per i non imputabili. Tuttavia, ben si è visto come il vizio parziale<br />

di mente non escluda affatto l’imputabilità, mentre quello totale esclude la responsabilità<br />

<strong>penale</strong>. Ora, a tacer dei rapporti giuridico-linguistici fra i diversi<br />

concetti, ne deriva che il reo semi-infermo di mente, <strong>sec</strong>ondo il dettato letterale<br />

della disposizione, non potrebbe essere sottoposto a misure sanitarie: ilche<br />

ci sembra alquanto incongruente.<br />

Ma un’incongruenza ancora maggiore sussiste, a nostro avviso, nel dettato letterale<br />

di cui all’art. 54. Tale disposizione dispone che «nelle contravvenzioni penali<br />

per le quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena<br />

detentiva, il tribunale, su richiesta del contravventore, può ammetterlo al pagamento<br />

di una somma di denaro, a favore delle casse dello stato, corrispondente<br />

alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni penali<br />

nella parte generale del presente codice». Ebbene, in primo luogo in tutto il<br />

codice non esiste alcuna fattispecie contravvenzionale che preveda cumulativamente<br />

la pena pecuniaria e la pena detentiva; in <strong>sec</strong>ondo luogo, ed al contrario,lenumerose<br />

contravvenzioni ove è prevista alternativamente la pena pecuniaria o quella<br />

detentiva non potrebbero usufruire di tale possibilità, prevista solamente per<br />

le fattispecie di maggior gravità: una soluzione non solo illogica, ma sicuramente<br />

contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza. Diverso discorso se la<br />

norma in esame, invece dell’avverbio «cumulativamente», avesse usato quello «alternativamente»;macosì<br />

non è stato e, a quanto ci è stato confermato, il testo originale<br />

si esprime indiscutibilmente nei termini riferiti.<br />

La commisurazione e l’e<strong>sec</strong>uzione della pena, nonché gli istituti correlati,<br />

costituiscono il centro delle disposizioni di questo settore. Il potere discrezionale<br />

del giudice è regolato dall’art. 47, il quale afferma che, nell’individuare la<br />

pena da infliggere in concreto, si deve conto: a) della pericolosità dell’illecito<br />

<strong>penale</strong> (un dato, questo, riscontrabile in vari codici post-comunisti dell’Europa<br />

orientale); b) della pericolosità dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>; c) del grado<br />

di colpevolezza; d) delle circostanze attenuanti ed aggravanti.<br />

Ed i successivi artt. 48 e 50 riportano l’elencazione di quelle che potremmo<br />

definire le circostanze attenuanti ( 34 ) ed aggravanti ( 35 ) comuni, che riecheggia-<br />

( 34 ) Fra l’elencazione delle varie circostante attenuanti ci piace riportare quella di cui all’art.<br />

48, lett. g): «quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />

si sono normalizzati».<br />

( 35 ) Fra l’elencazione delle varie circostante aggravanti ricordiamo dell’art. 50, lett l): «l’ave-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>3


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>4<br />

no le nostrane di cui agli art. 62 e 61 c.p., comprese le c.d. attenuanti generiche<br />

previste dall’art. 49, non dissimile dall’art. 62-bis del codice italiano. Manca<br />

la statuizione del quantum di diminuzione ovvero di aumento della pena,<br />

ma non a caso. A ben vedere, le circostanze, rientrando fra i parametri che regolano<br />

la discrezionalità del giudice nell’irrogare la pena, operano all’interno e<br />

non all’esterno della pena edittale, come quelle del codice <strong>penale</strong> italiano.<br />

Tant’è che il codice albanese, quando prevede che si possa superare gli argini<br />

della forbice edittale, lo dice apertamente.<br />

Ne è chiaro esempio l’art. 53, rubricato proprio «Riduzione della pena sotto<br />

i limiti previsti dalla legge», il quale sancisce che «il tribunale, in ipotesi particolari,<br />

quando ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità<br />

lieve, e in presenza di circostanze attenuanti, può stabilire una pena sotto il<br />

minimo legale ovvero una pena di specie più tenue di quella prevista dalla disposizione».<br />

Se il reo è poi una persona minorenne, tenuto conto della pericolosità lieve<br />

dell’illecito <strong>penale</strong>, delle circostanze concrete della sua commissione, del comportamento<br />

precedente del minore, questi può essere perfino esentato dalla<br />

pena e, eventualmente, assegnato ad un’istituzione educativa (art. 52).<br />

Molto ampia la discrezionalità del giudice in ipotesi di concorso di reati. Ai<br />

sensi dell’art. 55, quando la persona ha commesso più illeciti penali (e lo stesso<br />

avviene ex art. 56 dopo la sentenza di condanna e prima che la pena sia totalmente<br />

espiata), dapprima si individua la pena per ogni singolo illecito <strong>penale</strong>,<br />

e poi viene applicata un’unica pena, corrispondente alla pena più grave aumentata.<br />

Ovviamente, tale pena così aumentata non può superare la somma<br />

complessiva delle singole pene, e neanche i limiti massimi previsti per la specie<br />

di pena applicata. Il codice anche qui non stabilisce il quantum del previsto<br />

aumento: dovrebbe pertanto ritenersi che esso spazia dalla pena più grave al<br />

massimo previsto dalla parte generale per tale specie di pena ovvero, nel caso<br />

concreto, la somma delle singole pene preventivamente calcolate in ordine ai<br />

reati commessi. Tuttavia, se il giudice ritiene che la commissione di più illeciti<br />

penali non dimostri una pericolosità elevata del reo, può applicare come pena<br />

quella più grave stabilita per uno degli illeciti penali. In ogni caso, con la sentenza<br />

definitiva viene applicata una o più pene accessorie stabilite per ciascuno<br />

dei singoli illeciti.<br />

Perplessità solleva invece l’incipit dello stesso art. 55: «quando le azioni o le<br />

re agito in concorso con altri»; e quella della lett. m): «l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> più di<br />

una volta».


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

omissioni contengono gli elementi di più illeciti penali», che precede l’altra<br />

ipotesi, appena delineata, relativa a «la persona ha commesso più illeciti penali».<br />

L’ipotesi sembrerebbe quella del reato complesso (come quella dell’art. 84<br />

del c.p. italiano), ovvero, più esattamente del reato composto, ma – come s’è<br />

visto – con una soluzione ben diversa dal principio di specialità e poco razionale,<br />

se non rispondente ad una esigenza – ma tutta da verificare – di politica<br />

criminale da parte del legislatore albanese.<br />

Del tutto singolare l’art. 58, che permette la e<strong>sec</strong>uzione frammentata della<br />

pena fino ad un anno di reclusione: quando sussistono gravi situazioni familiari,<br />

sanitarie, professionali o sociali, la pena può esser eseguita in parti non inferiori<br />

a due giorni la settimana; ed in ogni caso l’e<strong>sec</strong>uzione della sentenza deve<br />

concludersi entro tre anni ( 36 ).<br />

Sempre in ordine alla e<strong>sec</strong>uzione è prevista la sospensione condizionale<br />

della condanna a pena detentiva con messa alla prova del soggetto (art. 59): i<br />

presupposti sono la lieve pericolosità della persona, le modalità di commissione<br />

dell’illecito <strong>penale</strong> e che la pena detentiva da infliggere non sia superiore ai<br />

cinque anni; la condizione consiste nel fatto che il condannato durante il periodo<br />

di prova non commetta un altro illecito <strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità.<br />

Ovviamente, gli saranno impartite particolari prescrizioni (art. 60) e sarà<br />

sottoposto a determinati obblighi (art. 61), il cui inadempimento senza validi<br />

motivi, ovvero la commissione, durante il periodo di prova, di un illecito <strong>penale</strong><br />

di uguale o maggiore gravità, comporterà la revoca della misura. Ove questa,<br />

invece, sortisca esito positivo, la pena inflitta si considera come mai esistita<br />

(art. 62).<br />

Se, invece, la pena detentiva da infliggersi è inferiore ad un anno, sempre<br />

tenendo conto della lieve pericolosità della persona e delle modalità di commissione<br />

dell’illecito <strong>penale</strong>, si può stabilire la sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

pena detentiva e la sua sostituzione con l’obbligo di un lavoro di pubblica<br />

utilità, il quale ha una durata da quaranta a duecentoquaranta ore nell’arco<br />

massimo di sei mesi e consiste nella prestazione da parte del condannato di un<br />

lavoro, non retribuito, a favore di un interesse pubblico o di un’associazione<br />

individuata nel relativo provvedimento. Identico l’esito: a lavoro concluso, ed<br />

a patto che le prescrizioni e gli obblighi connessi non siano stati inadempiuti<br />

senza validi motivi, la pena si considera come mai esistita. Dato significativo<br />

( 36 ) Ovviamente quando tali situazioni vengono meno oppure quando il condannato viola le<br />

prescrizioni stabilite dalla sentenza, il tribunale revoca il provvedimento di e<strong>sec</strong>uzione frammentata<br />

della pena (art. 58 3 ).<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>5


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>6<br />

(simile peraltro a quanto previsto nel nostro ordinamento in ordine alla competenza<br />

<strong>penale</strong> del giudice di pace): il condannato non deve avere rifiutato tale<br />

sostituzione nel corso del dibattimento (art. 63).<br />

Un ultimo istituto: la liberazione condizionale anticipata. Ai sensi dell’art.<br />

64, il condannato a pena detentiva può essere liberato anticipatamente a condizione<br />

e solo per motivi speciali, allorché con il suo comportamento e con il<br />

lavoro dimostri che con l’espiazione della pena è stato raggiunto l’obiettivo<br />

della sua educazione, e sempre che abbia scontato: almeno metà della pena inflitta<br />

per la contravvenzione <strong>penale</strong>; almeno due terzi della pena inflitta per<br />

crimini puniti con la reclusione fino a cinque anni; almeno tre quarti della pena<br />

inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a venticinque anni.<br />

Due i limiti: nella pena espiata non viene computato il periodo di tempo oggetto<br />

di amnistia o di perdono; non è ammessa la liberazione condizionale anticipata<br />

per il condannato recidivo di crimini commessi con dolo. La misura<br />

viene peraltro revocata, applicando le disposizioni sul cumulo delle pene,<br />

quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />

condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />

Peraltro l’art. 66, dopo aver icasticamente sancito che non è ammessa la liberazione<br />

anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo, prevede che<br />

solo in casi eccezionali questi possa venir liberato anticipatamente, a condizione<br />

che abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione, che durante<br />

l’espiazione della pena abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga<br />

raggiunto l’obiettivo della sua educazione (art. 65).<br />

Un punto ci lascia dubbiosi. Sia per quanto riguarda la sospensione con<br />

messa alla prova sia per la liberazione anticipata, la condizione insiste sul fatto<br />

che il soggetto non commetta un reato di pari o maggiore gravità: come dire<br />

che per la revoca di siffatte misure premiali la commissione di un reato di gravità<br />

minore appare ininfluente. Il che, in ultima istanza, si presenta come un<br />

ingiustificato favor del confronti dei condannati ai crimini più gravi. Peraltro,<br />

non prevedendo l’art. 65 le ipotesi di revoca della liberazione anticipata per il<br />

condannato all’ergastolo, il divieto di analogia, in assenza di un preciso richiamo,<br />

non consente di applicare allo stesso (peraltro in malam partem) le condizioni<br />

espresse per i condannati a pena detentiva: un ulteriore favor, pertanto,<br />

proprio a favore dei condannati alla massima pena (a parte il fatto che, anche a<br />

voler ammettere l’analogia con le disposizioni precedenti – ma così non è–,il<br />

nuovo reato dovrebbe essere almeno di pari gravità, id est punibile ancora con<br />

l’ergastolo: il che, francamente, ci sembra assurdo).


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

7. In queste nostre note introduttive al codice <strong>penale</strong> albanese ci siamo soffermati<br />

solo sulle disposizioni più significative o problematiche della Parte generale<br />

dello stesso, privilegiandone i princìpi e le linee di fondo rispetto alle<br />

norme incriminatrici della Parte speciale. In riferimento a quest’ultima, si dovrebbe<br />

non solo effettuare un’esegesi coordinata delle singole disposizioni, ma<br />

anche interrogarsi sulla loro ratio, sul bene protetto e sulla razionalità delle<br />

scelte di politica criminale sottese, senza, peraltro, trascurare il linguaggio dell’espressione<br />

giuridica. Così, e solo a mero esempio, non può non rilevarsi, e<br />

con stupore, come l’infanticidio doloso (art. 81) costituisca una mera contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni: la stessa sanzione prevista, scegliamo a caso, per la lesione lieve<br />

dolosa (art. 89) ovvero per la sostituzione colposa di minori (art. 128).<br />

In ogni modo, ed alla stregua di quanto finora siamo andati esponendo, appare<br />

doveroso trarre alcune riflessioni conclusive.<br />

Il codice albanese del 1995 ha indubbiamente il pregio, dopo mezzo <strong>sec</strong>olo<br />

di rigido autoritarismo, di avere delineato un diritto <strong>penale</strong> a matrice democratica,<br />

propria di uno Stato di diritto, e non più mezzo repressivo a disposizione<br />

di chi detiene il potere onde eliminare ogni avversario ed ogni dissenso,<br />

ma ove il rispetto dei diritti dell’uomo siano posti in primo piano. Un diritto<br />

<strong>penale</strong> peraltro moderno, sulla falsariga di quello, dogmaticamente evoluto e<br />

storicamente consolidato, proprio delle democrazie occidentali, con piena<br />

adesione ai princìpi di legalità e di colpevolezza (rimarchiamo come siano assenti<br />

ipotesi di responsabilità oggettiva).<br />

A questa tensione ideale altamente apprezzabile, tuttavia, non corrisponde<br />

un testo normativo sempre adeguato, e questo su distinti settori. Il primo è<br />

quello di una Parte generale che non possiamo certo definire completa: come<br />

dire che sono state poste le basi, le linee portanti della struttura, ma la cui<br />

costruzione non appare ancora ben rifinita, con istituti oramai consueti del<br />

diritto <strong>penale</strong> moderno e contemporaneo che non trovano disciplina alcuna:<br />

e che il sacrosanto divieto dell’analogia in campo <strong>penale</strong> non consente di colmare.<br />

Il <strong>sec</strong>ondo è rappresentato da un articolato troppo spesso non rigoroso dal<br />

punto di vista formale, con iati e contraddizioni ovvero con proposizioni che<br />

forse, e qui il dubbio ci ha assalito varie volte, non hanno reso compiutamente<br />

o non hanno reso affatto l’intenzione del legislatore, o – peggio – della cui portata<br />

e del cui significato nel complesso dell’impianto <strong>penale</strong> il legislatore stesso<br />

non s’è avveduto. In altri termini, un linguaggio giuridico poco preciso, che<br />

avrebbe richiesto una maggiore riflessione ed attenzione.<br />

Il terzo profilo è costituito da una discrezionalità giudiziale di notevolissi-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>7


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>8<br />

ma ampiezza. Ed il tutto senza che sussista un criterio ben definito cui l’organo<br />

giudicante possa ispirarsi: l’unico richiamo, quasi onnicomprensivo, alla<br />

pericolosità dell’illecito ed a quella del suo autore non poggia su alcun parametro<br />

precisato. Invero, quello della larga discrezionalità attribuita al giudice<br />

– che alla fin fine si traduce in una discrezionalità libera e non vincolata –èun<br />

tratto riscontrabile anche in altri ordinamenti penali post-comunisti dell’est<br />

europeo: e personalmente ci siamo già interrogati sulla loro giustificazione ( 37 ),<br />

che, almeno per il codice <strong>penale</strong> sloveno, abbiamo ritenuto di riscontrare in<br />

una sorta di «paternalismo» nei rapporti fra autorità e cittadini ( 38 )inunperiodo<br />

di novella democrazia. In questo caso ipotizziamo, invece, come – forse<br />

inconsciamente – il legislatore, nel delineare i fondamenti di un modello <strong>penale</strong><br />

liberal-democratico, abbia voluto quasi sottrarre il giudice a quel principio<br />

di legalità formalmente sancito, dandogli agio di esprimersi con una sorta di<br />

equità in ordine al caso concreto.<br />

Di certo, il contesto politico-sociale dove il codice <strong>penale</strong> viene ad inserirsi<br />

ed operare era estremamente complesso e la necessità di una legislazione <strong>penale</strong><br />

nuova e distinta dal passato, e rispettosa di quei vincoli sovranazionali accettati<br />

per entrare nel consesso europeo, lo hanno spinto ad una normativa probabilmente<br />

affrettata e non particolarmente scrupolosa. D’altra parte, queste<br />

difficoltà concrete vanno tenute ben presente, così come anche l’ingombrante<br />

sopravvivenza, specie se deviata, del Kanun, del vetusto Codice delle Montagne.<br />

Similmente, l’accento posto, nella Parte speciale, alla punizione di particolari<br />

reati, spesso con eccesso casistico, a volte ai limiti della legge <strong>penale</strong> in<br />

bianco, non fa che costituire la reazione a fenomeni criminosi, specie se organizzati,<br />

di particolare diffusione.<br />

Parimenti, ci siamo anche chiesti se il notevole spazio lasciato all’alternativa fra<br />

pena detentiva e pena pecuniaria (d’obbligo, ancora una volta, il richiamo alla larga<br />

discrezionalità giudiziale) non possa dar luogo ad una sorta di impunità strisciante.<br />

Informalmente ci è stato replicato come, al contrario, in un contesto di ancora<br />

diffusa povertà la pena pecuniaria possa costituire un obbligo cui non si è in<br />

grado di adempiere (e come questo dato possa costituire un ulteriore problema);<br />

per altro verso, aggiungiamo noi, pure un obbligo risibile e facilmente superabile<br />

per chi operi in un contesto criminale, specie se organizzato.<br />

In ultima istanza, il codice <strong>penale</strong> albanese, con i suoi indiscussi pregi e le<br />

( 37 ) Si veda, volendo, P. Pittaro, Il Codice <strong>penale</strong> sloveno,inAa.Vv., Il nuovo codice <strong>penale</strong><br />

sloveno, Trieste, 2000, 13 ss.; Id., Novi slovenski kazenski zakon (Il nuovo codice <strong>penale</strong> sloveno),<br />

in Pravnik, Lubiana, 2000, 4-5, 290 ss.<br />

( 38 )P.Pittaro, Il Codice <strong>penale</strong> sloveno, cit., 19.


paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

sue notevoli mende, esige, a nostro sommesso avviso, un attento monitoraggio<br />

nella sua applicazione sul campo: il che dovrebbe portare, quasi necessariamente,<br />

ed in tempi non lontani, ad una incisiva modifica atta a colmarne le lacune,<br />

ad eliminarne le contraddizioni e le aporie, a precisarne il linguaggio<br />

giuridico: magari rivedendo, e comunque sottoponendo a ponderata riflessione,<br />

alcune scelte di politica criminale che lo hanno ispirato.<br />

Insomma, un codice <strong>penale</strong> che possa essere pienamente vissuto ed applicato<br />

e non solamente di carta.<br />

ABSTRACT (*)<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese consta di 335 articoli, di cui i primi 72 dedicati alla parte generale<br />

ed i rimanenti alla parte speciale. Le disposizioni, invero, sono numericamente superiori, in<br />

quanto le integrazioni posteriori al 1995 hanno interpolato topograficamente i singoli articoli<br />

con la numerazione esistente, ma barrata con lettere. Le due parti sono suddivise in capi e questi<br />

in sezioni, a loro volta contenenti l’articolato. Ogni articolo presenta una sua rubrica; ma non<br />

sempre è così, esistendo anche alcuni articoli senza intestazione.<br />

Il lettore italiano può subito avvedersi che il testo è più discorsivo che tecnico-giuridico. Il<br />

codice albanese del 1995 ha indubbiamente il pregio, dopo mezzo <strong>sec</strong>olo di rigido autoritarismo,<br />

di avere delineato un diritto <strong>penale</strong> di matrice democratica, propria di uno Stato di diritto,<br />

ove il rispetto dei diritti dell’uomo siano posti in primo piano.<br />

A questa tensione ideale altamente apprezzabile, tuttavia, non corrisponde <strong>sec</strong>ondo l’A. un<br />

testo normativo sempre adeguato. La parte generale non si può certo definire completa: come<br />

dire che sono state poste le basi, le linee portanti della struttura, ma la cui costruzione non appare<br />

ancora ben rifinita, con istituti oramai consueti del diritto <strong>penale</strong> moderno e contemporaneo<br />

che non trovano disciplina alcuna e che il divieto dell’analogia in campo <strong>penale</strong> non consente<br />

di colmare.<br />

Il <strong>sec</strong>ondo è rappresentato da un articolato troppo spesso non rigoroso dal punto di vista<br />

formale, con iati e contraddizioni ovvero con proposizioni che forse non hanno reso compiutamente<br />

o non hanno reso affatto l’intenzione del legislatore, o – peggio – della cui portata e del<br />

cui significato nel complesso dell’impianto <strong>penale</strong> il legislatore stesso non s’è avveduto.<br />

Il terzo profilo è costituito da una discrezionalità giudiziale di notevolissima ampiezza.<br />

Di certo, il contesto politico-sociale dove il codice <strong>penale</strong> viene ad inserirsi ed operare era<br />

estremamente complesso e la necessità di una legislazione <strong>penale</strong> nuova e distinta dal passato, e<br />

rispettosa dei vincoli sovranazionali accettati per entrare nel consesso europeo, lo hanno spinto<br />

ad una normativa probabilmente affrettata e non particolarmente scrupolosa. D’altra parte,<br />

queste difficoltà concrete vanno tenute ben presente, come anche l’ingombrante sopravvivenza,<br />

specie se deviata, del Kanun, il vetusto Codice delle Montagne. Similmente, l’accento posto, nella<br />

parte speciale, sulla punizione di particolari reati, spesso con eccesso casistico, a volte ai limiti<br />

(*) Questo abstract è stato redatto da Simone Ferrari.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

<strong>21</strong>9


S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

220<br />

della legge <strong>penale</strong> in bianco, non fa che costituire la reazione a fenomeni criminosi, specie se organizzati,<br />

di particolare diffusione.<br />

Parimenti, l’A. si è anche chiesto se il notevole spazio lasciato all’alternativa fra pena detentiva<br />

e pena pecuniaria non possa dar luogo ad una sorta di impunità strisciante.<br />

Infine, il codice <strong>penale</strong> albanese, con i suoi indiscussi pregi e le sue notevoli mende, esige,<br />

ad avviso dell’A., un attento monitoraggio nella sua applicazione: ciò dovrebbe portare, quasi<br />

necessariamente, ed in tempi non lontani, ad un’incisiva modifica atta a colmarne le lacune, ad<br />

eliminarne le contraddizioni e le aporie, a precisarne il linguaggio giuridico; magari rivedendo, e<br />

comunque sottoponendo a ponderata riflessione, alcune scelte di politica criminale che lo hanno<br />

ispirato.


Adelmo Manna<br />

Ordinario di diritto <strong>penale</strong> nell’Università di Foggia<br />

L’IMPUTABILITÀ NEL CODICE PENALE ALBANESE DEL 1995 ( 1 )<br />

Sommario: 1.L’imputabilità nell’ambito del concetto unitario di responsabilità <strong>penale</strong> e la disciplina<br />

della minore età. – 2. L’inimputabilità per vizio di mente. – 3. L’illecito <strong>penale</strong> commesso<br />

in stato di ubriachezza. – 4. Le misure sanitarie ed educative. – 5. Conclusioni.<br />

1. L’imputabilità nell’ambito del concetto unitario di responsabilità <strong>penale</strong> e<br />

la disciplina della minore età. – Il codice <strong>penale</strong> albanese, approvato con legge<br />

del 27 gennaio 1995, n. 7895, ed entrato in vigore il 1 o giugno 1995, ha successivamente<br />

ricevuto diverse modifiche, per cui il testo cui ci riferiamo è quello<br />

aggiornato al 30 giugno <strong>2006</strong> ( 2 ).<br />

Nostro compito è quello di analizzare la disciplina relativa all’imputabilità,<br />

che è contenuta nel capo <strong>sec</strong>ondo della parte generale, intitolato: «Della responsabilità<br />

<strong>penale</strong>».<br />

In questo capo è ricompresa la previsione sia del nesso causale (art. 13),<br />

che di quattro istituti tradizionalmente classificati tra le scriminanti, ovverosia<br />

la legittima difesa (art. 19), lo stato di necessità (art. 20), l’esercizio di un dirittoel’adempimento<br />

di un dovere (art. <strong>21</strong>), sia, infine, della colpevolezza (art.<br />

14), nelle sue due forme del dolo (art. 15) e della colpa (art. 16), nonché dell’imputabilità,<br />

nei suoi aspetti relativi alla minore età (art. 12), al vizio di mente<br />

(art. 17) ed alla ubriachezza (art. 18).<br />

Da questa collocazione sistematica sembra quindi potersi arguire che per il<br />

legislatore albanese la «responsabilità <strong>penale</strong>» rappresenti una sorta di «Oberbegriff»,<br />

entro il quale ricomprendere questioni attinenti sia al «fatto», che al-<br />

( 1 ) Testo con l’aggiunta delle note della Relazione al X Forum storico penalistico su: «Dal<br />

codice <strong>penale</strong> del Canton Ticino (1816) al codice <strong>penale</strong> albanese (1995). Com’è cambiato il diritto<br />

<strong>penale</strong>».<br />

( 2 ) Cfr. Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania (trad. di Bertoli), in Dir. Pen. XXI Sec.,<br />

<strong>2006</strong>. 2<strong>21</strong>


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

222<br />

l’«antigiuridicità», che, infine, alla «colpevolezza», da cui sembra potersi dedurre<br />

che il codice <strong>penale</strong> albanese privilegi una concezione «unitaria» del reato,<br />

anziché quella, appunto, analitica, nell’ambito della quale, come è noto, sono<br />

invece nettamente distinte le questioni relative, da un lato alla fattispecie,<br />

dall’altro alle scriminanti, e, dall’altro ancora alla colpevolezza ( 3 ).<br />

Potrebbe, quindi, avanzarsi l’ipotesi che la disciplina «unitaria» della responsabilità<br />

<strong>penale</strong> costituisca, in realtà, un residuo della concezione del reato<br />

vigente in precedenza nei Paesi socialisti, pur se va rilevato come una differenziazione<br />

dei vari istituti sia, comunque, presente nel codice albanese vigente,<br />

nonostante la loro classificazione nell’ambito di un concetto superiore unitario.<br />

Volendo limitare la nostra analisi all’imputabilità, iniziamo dalla disciplina<br />

relativa alla minore età, nell’ambito della quale l’art. 12 pone una netta differenziazione.<br />

Il primo comma, infatti, pone il limite oltre il quale si è ritenuti<br />

penalmente responsabili, in rapporto ai crimini, e detto limite è fissato al compimento<br />

del quattordicesimo anno di età; questo limite è portato a sedici anni,<br />

laddove il soggetto abbia invece commesso una contravvenzione <strong>penale</strong>, e ciò<br />

si spiega in quanto il codice <strong>penale</strong> albanese adotta, nell’art. 1, una bipartizione<br />

degli illeciti penali, che si distinguono, appunto, in crimini e contravvenzioni<br />

penali.<br />

Sull’art. 12 va osservato come la norma in esame si dimostri più «rigida»,<br />

rispetto, ad esempio, al sistema adottato nel codice <strong>penale</strong> italiano, ove, come<br />

è noto, tra i quattordici ed i diciotto anni di età non vige una presunzione di<br />

imputabilità, bensì il giudice deve andare ad accertare, caso per caso, se il minore<br />

possegga, al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere.<br />

Il nostro codice <strong>penale</strong>, inoltre, non opera una distinzione, in rapporto all’età,<br />

con riferimento alla categoria di illecito <strong>penale</strong> commessa e ciò costituisce<br />

un ulteriore elemento di distinzione rispetto al codice <strong>penale</strong> albanese.<br />

L’analisi esclusivamente dell’art. 12 sarebbe tuttavia parziale in relazione<br />

alla rilevanza dell’età nel codice <strong>penale</strong> albanese, giacché vanno pure prese in<br />

considerazione altre due disposizioni contenute nei successivi artt. 51 e 52.<br />

La prima di dette disposizioni bilancia, in un certo senso, la rigidità dell’art.<br />

12, in quanto prevede che la pena detentiva applicabile al minore, che al<br />

momento della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> non ha ancora compiuto i di-<br />

( 3 ) Per la distinzione tra concezione analitica e concezione unitaria del reato, nonché per le<br />

analogie tra la concezione materiale del reato nei Paesi socialisti e la teoria del tipo normativo<br />

d’autore, cfr. Bricola, voce «Teoria generale del reato», inNoviss. Dig. It., XIX, Torino, 1973,<br />

7ss.e36ss.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

ciotto anni, non possa superare la metà della pena prevista dalla legge per l’illecito<br />

<strong>penale</strong> commesso.<br />

Se si raffronta, infatti, questa norma con l’art. 98 del codice <strong>penale</strong> italiano,<br />

che prevede una diminuzione di pena soltanto, al massimo, di un terzo, ne<br />

consegue come l’attenuante contenuta nel codice <strong>penale</strong> albanese sia di ben<br />

maggiore portata, rispetto a quella italiana.<br />

L’art. 52, infine, prevede una disciplina assai innovativa, avente ad oggetto:<br />

«l’esenzione del minore dalla pena». Sotto questo profilo, il Tribunale può<br />

esentare il minore dalla pena tenendo conto di tre criteri che indirizzano il relativo<br />

potere discrezionale, ovverosia la pericolosità lieve dell’illecito <strong>penale</strong>, le<br />

circostanze concrete della sua commissione ed il comportamento precedente<br />

del minore medesimo.<br />

La modernità della relativa disposizione emerge sol che si consideri l’evidente<br />

analogia con la disciplina dell’irrilevanza <strong>penale</strong> del fatto, di cui all’art.<br />

27 del d.P.R. n. 448/1988, in tema di processo <strong>penale</strong> minorile italiano, che<br />

rappresenta «un importante strumento di attuazione del principio di offensività,<br />

certamente preferibile al paradigma di cui all’art. 49, cpv., c.p., dal momento<br />

che impone al giudice il rispetto di una serie articolata di parametri valutativi,<br />

così limitandone la discrezionalità, senza pertanto violare il principio di determinatezza<br />

né tanto meno quello dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione<br />

<strong>penale</strong>, di cui all’art. 112 Cost.» ( 4 ).<br />

A differenza dell’art. 27 del d.P.R. n. 448/1988, l’art. 52 del codice <strong>penale</strong><br />

albanese prevede, al <strong>sec</strong>ondo comma, che, nel caso di esenzione del minore<br />

dalla pena, il Tribunale possa altresì assegnare il minore medesimo ad un’istituzione<br />

educativa.<br />

Sotto questo profilo, sembrano emergere interessanti analogie con un altro<br />

istituto, considerato indice di indubbia modernità nel processo <strong>penale</strong> minorile<br />

italiano, ovverosia la «sospensione del processo e messa alla prova», di cui al<br />

successivo art. 28 del d.P.R. già più volte menzionato ( 5 ).<br />

Se infatti l’istituzione educativa rientra tra le misure sanitarie ed educative<br />

di cui al precedente art. 46 del c.p. albanese, che infatti può essere applicata<br />

anche al minore non imputabile a causa dell’età, non vi è dubbio che l’utilizza-<br />

( 4 )Così, testualmente, Manna, La vittima del reato: «Á la recherche» di un difficile modello<br />

dialogico nel sistema <strong>penale</strong>, inDolcini-Paliero (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci,<br />

I,Teoria del diritto <strong>penale</strong> criminologia e politica criminale, <strong>2006</strong>, 957 ss. e 1010-1011, cui,<br />

quindi, ci permettiamo di rinviare.<br />

( 5 ) In argomento Mazzucato, Mediazione e giustizia riparativa in ambito <strong>penale</strong>, inPicotti-Spangher<br />

(a cura di), Verso una giustizia <strong>penale</strong> «conciliativa», Milano, 2002, 123.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

223


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

224<br />

zione della stessa nell’ambito dell’art. 52, ovverosia con riferimento ad un’ipotesi<br />

di «Absehen von Strafe», attesta l’apertura dello stesso codice <strong>penale</strong> albanese<br />

al movimento internazionale di riforma in tema di diritto <strong>penale</strong> minorile.<br />

2. L’inimputabilità per vizio di mente. – La norma, tuttavia, più importante,<br />

almeno a nostro avviso, in tema di imputabilità, è quella di cui al successivo<br />

art. 17, non tanto perché disciplina in modo assai moderno la tematica relativa<br />

al vizio totale di mente, quanto perché si riesce a cogliere, seppure in negativo,<br />

qual è, <strong>sec</strong>ondo il legislatore albanese, il contenuto della stessa imputabilità.<br />

In primo luogo, quanto alla definizione di vizio di mente, si può facilmente<br />

arguire dal dettato normativo come il codice <strong>penale</strong> albanese abbia aderito al<br />

più moderno paradigma psicologico ( 6 ), nel senso che, avendo stabilito che<br />

non è penalmente responsabile chi, al momento della commissione del fatto,<br />

era affetto da «disturbo psichico o neuropsichico», ne consegue come non è<br />

imputabile non solo chi è affetto da una malattia mentale di origine neurologica<br />

e, quindi, organica, ma anche chi è affetto da un disturbo di origine puramente<br />

psicologica.<br />

Sembra, pertanto, che ad influenzare il legislatore albanese sia stato, in particolare,<br />

il nuovo codice <strong>penale</strong> francese del 1994, ove infatti emerge, all’art.<br />

122-1, fra le cause d’irresponsabilità o di attenuazione della responsabilità <strong>penale</strong>,<br />

il riferimento ad una terminologia analoga, ovverosia il «disturbo psichico<br />

o neuropsichico» ( 7 ).<br />

Più in generale, la modernità sul punto del codice <strong>penale</strong> albanese non deve<br />

sorprendere giacché si inserisce nel movimento internazionale di riforma in<br />

tema di infermità di mente, ove, come è noto, a partire dalla revisione della<br />

parte generale del codice <strong>penale</strong> tedesco del 1975, in particolare dei §§ 20 e<br />

<strong>21</strong>, si può affermare come tutti i codici penali che si sono succeduti hanno in<br />

genere adottato il paradigma psicologico ( 8 ) e, quindi, hanno «aperto», seppure<br />

in varia guisa, alla rilevanza, ai fini dell’imputabilità, anche delle nevrosi,<br />

psicopatie, etc., in una parola, ai c.d. disturbi della personalità.<br />

( 6 ) Sui tre ben noti paradigmi, ovverosia il «medico», lo«psicologico» ed il «sociologico»,<br />

mediante i quali costruire il concetto di infermità di mente, cfr. Bertolino, La crisi del concetto<br />

di imputabilità, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1981, 190 ss.; nonché, per un vasto panorama comparatistico<br />

in argomento, Id., L’imputabilità ed il vizio di mente nel sistema <strong>penale</strong>, Milano,<br />

1990, 151 ss.<br />

( 7 ) Cfr. Das französische Strafgesetzbuch - Code pénal, Übersetzung von Bauknecht und<br />

Lüdicke, Freiburg i. Br., 1999, 23.<br />

( 8 ) In argomento, cfr. in particolare Bertolino, L’imputabilità, cit., 151 ss. e, per quanto<br />

attiene alla riforma del c.p. tedesco, 289 ss.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

Il giudizio sull’imputabilità, anche in tema di infermità di mente, è, tuttavia,<br />

notoriamente, «a due piani» ( 9 ), nel senso che, oltre a quello «empirico»,<br />

che consiste nell’individuazione dell’infermità di mente, si deve aggiungere anche<br />

quello di tipo più propriamente «normativo», cioè il giudice deve, in particolare,<br />

verificare se l’infermità di mente abbia, in concreto ed al momento<br />

del fatto, escluso la capacità di intendere o di volere.<br />

Così, infatti, recita l’art. 88 del codice <strong>penale</strong> italiano, nonché, ad esempio,<br />

sia il già menzionato art. 122-1 del codice <strong>penale</strong> francese, che il § 20 del codice<br />

<strong>penale</strong> tedesco ( 10 ): vogliamo con ciò rilevare che corrisponde ad una precisa<br />

tradizione penalistica il fatto che ad escludere l’imputabilità sia sufficiente<br />

anche la mancanza di una soltanto delle due componenti dell’imputabilità medesima,<br />

ovverosia o la capacità di intendere, oppure quella di volere.<br />

Questa tradizione appare, peraltro, senza dubbio giustificabile, giacché in<br />

effetti risulterebbe illogico ritenere imputabile chi, ad esempio, pur rendendosi<br />

conto di ciò che stava compiendo, ciò nonostante non abbia potuto frenare i<br />

suoi impulsi, a causa di un’infermità di mente che, come in genere avviene<br />

proprio nelle nevrosi o nelle psicopatie, lascia appunto inalterata la capacità di<br />

intendere, mentre incide spesso profondamente sulla capacità di volere.<br />

Desta quindi, in un certo senso, sorpresa la dizione dell’art. 17 del codice<br />

<strong>penale</strong> albanese che, in linea di decisa controtendenza, rispetto alla tradizione<br />

penalistica ed alla formulazione della stragrande maggioranza dei codici penali,<br />

richiede che l’infermità di mente, per escludere la responsabilità <strong>penale</strong>,<br />

debba aver fatto perdere totalmente l’equilibrio mentale, in modo da non essere<br />

stato in grado di controllare le proprie azioni od omissioni e neppure di<br />

comprendere che si stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>.<br />

Sembra, dunque, potersi arguire che per il legislatore albanese è necessario,<br />

ai fini della non imputabilità, che il soggetto fosse privo al momento del fatto,<br />

sia della capacità di intendere, che della capacità di volere, ma ciò, oltre a rappresentare<br />

una evidente antitesi rispetto all’orientamento generale, sembra an-<br />

( 9 ) Sul punto, in particolare, Pulitanò, L’imputabilità come problema giuridico, inAa.Vv.,<br />

Curare e punire - Problemi e innovazioni nei rapporti tra psichiatria e giustizia <strong>penale</strong>, Milano,<br />

1988, 127 ss.<br />

( 10 ) Che infatti recita: «Agisce senza colpevolezza chi, nel commettere il fatto, è incapace di<br />

valutarne l’illiceità o di comportarsi <strong>sec</strong>ondo tale valutazione a causa di un disturbo mentale patologico,<br />

di un profondo disturbo della coscienza o di deficienza mentale odiun’altra grave<br />

anomalia»: Vinciguerra (a cura di), Il codice <strong>penale</strong> tedesco, 2 a ed., Padova, 2003, 61; sulle più<br />

recenti novità sia legislative, che giurisprudenziali, nel diritto <strong>penale</strong> tedesco, cfr., Leblois Happe-Pin-Walther,<br />

Chronique de droit pénal allemand, inRev. Int. Dr. Pen., 2005, 503 ss., 512-<br />

513 e 514-517.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

225


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

226<br />

che porsi in contraddizione proprio con l’apertura ai disturbi psichici, in<br />

quanto, come ricordato, questi ultimi in genere incidono sulla capacità di volere<br />

e non anche sulla capacità di intendere.<br />

Ulteriore rilievo che può muoversi alla formulazione dell’art. 17, primo<br />

comma, del codice <strong>penale</strong> albanese, è quello relativo alla formulazione della<br />

capacità di intendere, descritta infatti come capacità di «comprendere che stava<br />

commettendo un illecito <strong>penale</strong>».<br />

Sembra dunque che fra la teoria della «colpevolezza», che richiede la possibilità<br />

di conoscere la norma <strong>penale</strong>, e quella del «dolo», che richiede, invece,<br />

l’effettiva conoscenza della norma <strong>penale</strong> medesima, che si sono, come è noto,<br />

contese il campo soprattutto in tema di errore di diritto ( 11 ), il legislatore albanese<br />

abbia decisamente optato, in materia di imputabilità, per la teoria del dolo,<br />

nonostante che, in tema di ignoranza della legge, il precedente art. 4 mostri<br />

chiaramente di aderire all’opposta teoria della colpevolezza ( 12 ).<br />

Ciò, peraltro, non dovrebbe meravigliare, atteso che in altri codici penali,<br />

come, in primo luogo quello tedesco, poi ripreso da quello portoghese e dallo<br />

spagnolo ( 13 ), il legislatore abbia preferito riferirsi alla capacità di valutare l’illiceità<br />

del fatto, così ponendosi in una direzione assai simile – seppure, magari,<br />

meno «decisa» –a quella poi adottata anche dal codice <strong>penale</strong> albanese.<br />

Anche da noi, in sede di riforma, si è dibattuta la relativa questione giacché,<br />

in particolare, nella versione originaria del Progetto Grosso di riforma del<br />

codice <strong>penale</strong> italiano, si era preferito utilizzare la formula relativa alla incapacità<br />

di comprendere «il contenuto illecito del fatto» ( 14 ).<br />

A causa, tuttavia, di alcune critiche avanzate in dottrina, che avevano evidenziato<br />

l’equivocità, se non addirittura, l’inesattezza dell’indicazione: «possibilità di<br />

( 11 ) Cfr., di recente, sul tema, Belfiore, Contributo alla teoria dell’errore in diritto <strong>penale</strong>,<br />

Torino, 1997, 129 ss.<br />

( 12 ) Che infatti, così recita: «L’ignoranza della legge che punisce l’illecito <strong>penale</strong> non costituisce<br />

motivo di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong>, salve le ipotesi in cui l’ignoranza è oggettivamente<br />

inevitabile», così mostrando di aderire, in sostanza, anche ai ben noti postulati della<br />

celebre sentenza della Corte costituzionale italiana, n. 364 del 1988, in Foro It., 1988, I, 1385 ss.,<br />

con nota di Fiandaca; inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1988, 686 ss., con nota di Pulitanò; edin<br />

Legisl. Pen., 1988, 449 ss., con nota di Padovani.<br />

( 13 ) Cfr., a questo proposito, il § 20 de Il codice <strong>penale</strong> tedesco, cit., 61; l’art. 20 de Il codice<br />

<strong>penale</strong> portoghese, introd. di de Figueiredo Dias, trad. di Torre, Padova, 1997, 73; nonché<br />

l’art. 20 de Il codice <strong>penale</strong> spagnolo, introd. di Quintero Olivares, trad. di Naronte, Padova,<br />

1997, 55.<br />

( 14 ) Cfr. Grosso (a cura di), Per un nuovo codice <strong>penale</strong>, II, Relazione della Commissione<br />

Grosso (1999), Padova, 2000, 71.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

comprendere la illiceità del fatto» ( 15 ), nella versione definitiva il Progetto in esame<br />

ha, a nostro avviso, giustamente «ripiegato» su di una formula meno impegnativa,<br />

quale la «possibilità di comprendere il significato del fatto» ( 16 ).<br />

V’è infatti da chiedersi se sia davvero necessario fare riferimento alla «illiceità»<br />

del fatto, o addirittura come nel codice <strong>penale</strong> albanese, alla capacità di<br />

comprendere «che stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>», in quanto entrambe<br />

le formulazioni evocano il contrasto tra fatto e norma violata, mentre, anche<br />

sul terreno dell’imputabilità, appare preferibile richiedere qualche cosa di meno<br />

sofisticato sotto il profilo giuridico, ovverosia, appunto la possibilità di<br />

comprendere il «significato», o le conseguenze dannose del comportamento<br />

realizzato ( 17 ).<br />

Ciò vale, a maggior ragione, laddove, proprio come nel codice <strong>penale</strong> albanese,<br />

il legislatore abbia ritenuto opportuno inserire nel codice anche molti<br />

«reati artificiali», quali, ad esempio, gli illeciti penali commessi nelle società<br />

commerciali (artt. 163-170/b), i crimini doganali (artt. 171-179/a) e gli illeciti<br />

penali relativi alle tasse ed alle imposte (artt. 180-182).<br />

I c.d. mala quia vetita, che si caratterizzano per un evidente iato tra norma<br />

giuridica e norma di cultura ( 18 ), reclamano infatti, a maggior ragione, una formula<br />

meno impegnativa in tema di imputabilità, quale la capacità di rendersi<br />

conto del significato del fatto, per lasciare al settore più consono, cioè quello<br />

attinente all’error iuris, i problemi riguardanti la conoscenza ( 19 ), o, se si preferisce,<br />

la conoscibilità ( 20 ), della norma <strong>penale</strong> violata.<br />

( 15 )Così in particolare, Bertolino, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità<br />

<strong>penale</strong>, inManna (a cura di), Verso un codice <strong>penale</strong> modello per l’Europa. Imputabilità emisure<br />

di sicurezza, Padova, 2002, 155 ss.; della stessa v. anche, più di recente, Id., Empiria e normatività<br />

nel giudizio di imputabilità per infermità di mente, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, <strong>21</strong>2 ss. e <strong>21</strong>5;<br />

Fiandaca, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel Progetto Grosso, inManna (a cura<br />

di), Verso un codice <strong>penale</strong>, cit., 199 ss. e 204; Id., L’imputabilità nella interazione tra epistemologia<br />

scientifica ed epistemologia giudiziaria, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, 257 ss. e 261-262; Donini, La<br />

sintassi del rapporto fatto/autore nel «Progetto Grosso», inCrit. Dir., 2001, 274 ss.; nonché, volendo,<br />

anche Manna, L’imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza, inLegisl.<br />

Pen., <strong>2006</strong>, 220 ss e 237 ss.<br />

( 16 )Così Grosso, Relazione conclusiva, inManna (a cura di), op. cit., 247 ss. e 249.<br />

( 17 )Così anche Fiandaca, op. loc. ult. cit.<br />

( 18 ) In argomento Cadoppi, Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione <strong>penale</strong>» con particolare<br />

riferimento agli illeciti economici, inRiv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1989, 289 ss.<br />

( 19 ) Per una interessante e condivisibile rivalutazione della teoria del dolo, imperniata sulla<br />

distinzione tra fattispecie dotate e fattispecie prive di significatività paradigmatica, Belfiore, op.<br />

cit., 230 ss.<br />

( 20 ) È questa, invece, la soluzione adottata dalla celebre sentenza della Corte costituzionale,<br />

n. 364/1988, cit.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

227


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

228<br />

Né vale obiettare come i problemi relativi all’imputabilità attengano, nella<br />

concreta prassi giudiziaria, ad un numero assai ristretto di reati, in genere qualificabili<br />

quali mala in se, per cui potrebbe anche funzionare una formula quale<br />

quella adottata nel codice <strong>penale</strong> albanese ( <strong>21</strong> ).<br />

Va, di contro, rilevato come proprio la più moderna prassi dei Tribunali<br />

evidenzi come le questioni relative all’imputabilità vadano progressivamente<br />

estendendosi anche ad alcuni settori dei reati contro il patrimonio ( 22 ), per cui,<br />

pure sotto questo profilo, appare comunque preferibile una formula più anodina,<br />

quale quella relativa al «significato del fatto».<br />

L’art. 17 del codice <strong>penale</strong> albanese, al <strong>sec</strong>ondo comma, prevede inoltre il<br />

c.d. vizio parziale di mente, in relazione al quale prevalgono decisamente le<br />

esigenze di prevenzione generale del sistema, rispetto a quelle legate ai principi<br />

di colpevolezza e rieducazione.<br />

In presenza, infatti, del vizio parziale di mente, il Tribunale è soltanto obbligato<br />

a tener conto di detta circostanza «nello stabilire la pena nella sua specie<br />

ed entità», per cui si può chiaramente evincere come non solo non sia prevista<br />

espressamente una diminuzione di pena, come avviene nel codice <strong>penale</strong><br />

italiano, ma nemmeno si stabilisce che la pena svolga una funzione sostanzialmente<br />

rieducativa, come, invece, era stato giustamente stabilito nel Progetto di<br />

riforma del codice <strong>penale</strong> italiano, elaborato dalla Commissione Grosso ( 23 ).<br />

3. L’illecito <strong>penale</strong> commesso in stato di ubriachezza. – Il successivo art. 18<br />

si occupa poi dell’illecito <strong>penale</strong> commesso in stato di ubriachezza, oppure<br />

sotto l’effetto di sostanze narcotiche, o di altre sostanze eccitanti, in quanto<br />

l’ultimo comma del medesimo articolo estende la disciplina stabilita per<br />

l’ubriachezza, anche all’azione delle sostanze stupefacenti.<br />

Pure in questo settore, anzi, in misura ancora più conclamata, rispetto all’ultimo<br />

comma dell’art. 17, si può affermare che prevalgano in maniera netta<br />

le esigenze social-difensive, rispetto a quelle legate al principio di colpevolezza.<br />

Lo stesso art. 18, infatti, esordisce con l’affermazione di un principio generale,<br />

in base al quale «non è esente da responsabilità chi ha commesso l’illecito<br />

<strong>penale</strong> in stato di ubriachezza», con ciò ricorrendo al meccanismo delle finzio-<br />

( <strong>21</strong> )Così Marinucci, Intervento orale, al X Forum storico penalistico: «Dal codice <strong>penale</strong><br />

del Canton Ticino (1816) al codice <strong>penale</strong> albanese (1995). Com’è cambiato il diritto <strong>penale</strong>», Padova,<br />

22-23 settembre <strong>2006</strong>.<br />

( 22 ) In tal senso Vinciguerra, Intervento orale, al X Forum storico penalistico, cit.<br />

( 23 ) Cfr. Grosso (a cura di), Per un nuovo codice <strong>penale</strong>, cit., 80 ss.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

ni giuridiche, utilizzato, come è noto, anche dal codice <strong>penale</strong> italiano, sebbene<br />

non in misura così drastica, come avremo occasione di dimostrare in prosieguo.<br />

Non vi è dubbio, però, che le finzioni giuridiche contrastino irrimediabilmente<br />

con il principio di colpevolezza, proprio perché conducono a considerare<br />

imputabile chi è naturalisticamente sprovvisto della capacità di intendere<br />

e di volere, per cui danno luogo ad ipotesi di responsabilità oggettiva «occulta»<br />

( 24 ).<br />

Le esigenze evidentemente legate alla lotta contro l’alcolismo sono state tenute<br />

in maggior conto dal legislatore albanese, addirittura rispetto a quanto<br />

era avvenuto da parte del legislatore del ’30, come dimostra l’unica ipotesi in<br />

cui nell’art. 18 si apre, seppur molto timidamente, al principio di colpevolezza.<br />

Se, infatti, recita il <strong>sec</strong>ondo comma del medesimo articolo, «l’ubriachezza è<br />

derivata da caso fortuito e l’equilibrio mentale è scemato, si tiene conto di<br />

questa circostanza per la diminuzione della pena».<br />

La relativa disposizione lascia, però, francamente, perplessi, sia da un punto<br />

di vista politico-criminale, che da quello più propriamente dogmatico: sotto<br />

il primo profilo, va osservato come il caso fortuito possa condurre soltanto ad<br />

una riduzione dell’equilibrio mentale, e, quindi, solo ad una diminuzione di<br />

pena, mentre, ad esempio, il codice <strong>penale</strong> italiano considera il caso fortuito,<br />

più correttamente, anche come causa escludente l’imputabilità.<br />

La scelta di politica criminale adottata dal legislatore albanese, suscita, di<br />

conseguenza, anche riserve da un punto di vista dogmatico, non solo perché<br />

non prevede, accanto al caso fortuito, pure la forza maggiore, ma anche in<br />

quanto non tiene conto del fatto che, in linea generale, sia il caso fortuito, che<br />

la forza maggiore, conducono ad una esclusione delle responsabilità <strong>penale</strong>, o<br />

perché interrompono il nesso causale, o in quanto escludono la coscienza e volontà<br />

della condotta, oppure, infine, giacché si pongono, come suol dirsi, «al<br />

di là della colpa», per cui nessun rimprovero in tal senso può essere mosso all’agente<br />

( 25 ).<br />

Sarebbe, quindi, stato decisamente più opportuno, da entrambi i punti di<br />

vista, che il legislatore albanese, al pari di quello italiano, come attesta l’art. 91<br />

( 24 ) In argomento, sia consentito il rinvio a Manna, L’imputabilità e i nuovi modelli di sanzione<br />

- Dalle «finzioni giuridiche» alla «terapia sociale», Torino, 1997, 19 ss., con ivi ulteriori riferimenti<br />

sia bibliografici, che giurisprudenziali.<br />

( 25 ) In argomento, per la dimensione «polifunzionale» del caso fortuito e della forza maggiore,<br />

cfr. in particolare Fiandaca, voce «Caso fortuito e forza maggiore nel diritto <strong>penale</strong>», in<br />

Dig. Disc. Pen., II, Torino, 1988, 107 ss.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

229


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

230<br />

del c.p. del ’30, avesse previsto per l’ubriachezza, o l’azione di stupefacenti,<br />

derivante da caso fortuito, oppure forza maggiore, non solo una diminuzione<br />

di pena ma, laddove l’equilibrio mentale fosse totalmente perduto, anche una<br />

causa di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong>.<br />

Il terzo comma dell’art. 18 prevede, inoltre, la c.d. ubriachezza preordinata,<br />

seppure soltanto al fine di commettere l’illecito <strong>penale</strong> e non anche, come<br />

invece nel c.p. italiano, per prepararsi una scusa, in relazione alla quale, al pari<br />

di ciò che avviene da noi, si prevede un aumento della pena, giacché si è in<br />

presenza della c.d. actio libera in causa dolosa, come tale non comportante uno<br />

iato tra colpevolezza e fatto, nonché il dolo appare di particolare intensità, per<br />

cui giustifica l’aumento della pena.<br />

Questa, in sintesi, la disciplina albanese in tema di ubriachezza e azione di<br />

stupefacenti, ove pertanto, da un raffronto con il nostro codice <strong>penale</strong>, manca<br />

sia una disposizione relativa alla ubriachezza, o stupefazione, abituale, evidentemente<br />

ricompresa nella norma generale, di cui al primo comma dell’art. 18,<br />

che, soprattutto, la previsione di un’ulteriore causa di esclusione o diminuzione<br />

dell’imputabilità, quale, da noi, la cronica intossicazione da alcool o da sostanze<br />

stupefacenti che, seppur non facilmente distinguibile dalla ubriachezza<br />

o stupefazione, abituali ( 26 ), tuttavia comporta un’ulteriore e salutare apertura<br />

verso le esigenze legate al rispetto del principio di colpevolezza.<br />

In conclusione sembra, quindi, che possano, a maggior ragione, riferirsi al<br />

legislatore albanese le preoccupazioni a suo tempo evidenziate dal legislatore<br />

italiano del ’30 in argomento, ovverosia quelle di estirpare ad ogni costo un<br />

«vizio», quale quello legato all’abuso di sostanze alcoliche, o stupefacenti ( 27 ),<br />

evidentemente presente in notevole quantità anche presso la popolazione dell’Albania.<br />

4. Le misure sanitarie ed educative. – L’esame della disciplina in tema di<br />

imputabilità risulterebbe, tuttavia, monca, laddove non estendessimo il nostro<br />

esame anche alle relative conseguenze sanzionatorie.<br />

( 26 ) Sia consentito, in argomento, il rinvio a Manna, L’imputabilità del tossicodipendente: rilievi<br />

critici, inRiv. It. Med. Leg., 1986, 1026 ss.<br />

( 27 ) Cfr., a questo proposito, il seguente passo della Relazione del Guardasigilli, in Lavori<br />

preparatori del codice <strong>penale</strong> e del codice di procedura <strong>penale</strong>, Roma, 1929, IV, 78: «Meditata e salutare<br />

severità: soltanto un Regime forte come il nostro, che si propone di raggiungere, e raggiungerà<br />

la maggiore elevazione morale e materiale della stirpe, può dettare, nella massima legislazione<br />

<strong>penale</strong>, una norma come quella ora riferita», ovverosia quella relativa alla ubriachezza<br />

volontaria o colposa.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

Va a questo proposito, in primo luogo, osservato come il codice <strong>penale</strong> albanese<br />

non adotti più il sistema c.d. del doppio binario, ove cioè, come ancora,<br />

purtroppo, avviene da noi, alla pena si aggiunge la misura di sicurezza, nelle<br />

ipotesi di imputabili ed anche semi-imputabili, socialmente pericolosi, sistema<br />

giustamente criticato proprio perché, ad onta delle «etichette», conduce,<br />

nella realtà, ad un inammissibile duplicato di repressione ( 28 ).<br />

Il legislatore albanese, invece, prevede soltanto l’irrogazione della pena<br />

(che comprende l’ergastolo, la pena detentiva, quella pecuniaria, e le pene accessorie)<br />

per gli imputabili ed i semi-imputabili, mentre per i non-imputabili,<br />

nonché per i minori che vanno esclusi dalla pena, una serie di «Misure sanitarie<br />

ed educative», di cui all’art. 46.<br />

Sembra, pertanto, potersi arguire come il legislatore albanese abbia ritenuto<br />

di adottare il sistema migliore in tema di rapporti tra pene e misure di sicurezza,<br />

cioè quello che utilizza queste ultime, quali «alternative» alla pena, soltanto<br />

per una ristretta cerchia di soggetti, bisognosi principalmente di cura,<br />

ovverosia i non-imputabili ( 29 ).<br />

Si può quindi affermare che tra i due estremi della «sicurezza» e del «miglioramento»,<br />

il codice <strong>penale</strong> albanese abbia decisamente optato per quest’ultimo<br />

aspetto, tanto è vero che le misure sanitarie ed educative non solo sono di<br />

applicazione discrezionale, ma hanno come presupposti la commissione di un<br />

illecito <strong>penale</strong> e la non imputabilità (tranne l’ipotesi dei minori che vanno<br />

esclusi dalla pena), per cui scompare del tutto il tradizionale presupposto della<br />

pericolosità sociale, purtroppo ancora presente nel codice <strong>penale</strong> italiano, nonostante<br />

che sia sempre più diffusa la convinzione che si tratti di un «concetto<br />

privo di un autentico fondamento scientifico» ( 30 ).<br />

Residua, tuttavia, ancora un aspetto tipico di illiberalità delle misure di sicurezza<br />

anche nel codice <strong>penale</strong> albanese, ovverosia la mancata previsione di<br />

un termine massimo di durata, giacché èprevisto, come di norma, soltanto il<br />

( 28 ) Cfr., in tal senso, in particolare, Musco, La misura di sicurezza detentiva - Profili storici<br />

e costituzionali, Milano, 1978, 135 ss. e 169 ss.<br />

( 29 ) Questo sistema, risalente addirittura al v. Liszt, Ueber den Einfluss der soziologischen<br />

und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts, in Strafrechtliche Aufsaetze<br />

und Vortraege, II, Berlin, 1905, 85 ss., è stato anche nella dottrina italiana giustamente sostenuto:<br />

cfr., in particolare, Musco, Misure di sicurezza e pericolosità: profili di riforma, inVassalli<br />

(a cura di), Problemi generali di diritto <strong>penale</strong> - Contributo alla riforma, Milano, 1982, 173<br />

ss. e 178; nonché, volendo, anche Manna, L’imputabilità, cit., 82 ss. e 231 ss., con ivi ulteriori<br />

riferimenti sia dottrinari, che ai Progetti di riforma.<br />

( 30 )Così giustamente, nella manualistica, Marinucci-Dolcini, Corso di diritto <strong>penale</strong>, 1,<br />

Milano, 2001, 244, con ivi ulteriori riferimenti bibliografici.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

231


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

232<br />

termine minimo e nonostante che da più parti, anche nella dottrina italiana, si<br />

sia giustamente criticata l’indeterminatezza nel massimo delle misure di sicurezza<br />

e si sia proposta, invece, la previsione di un limite oltre il quale non sia<br />

più consentita la privazione della libertà personale e ciò per evidenti ragioni<br />

garantistiche ( 31 ), in quanto, con la disciplina tradizionale, sussiste il fondato<br />

pericolo di una privazione della stessa ad libitum.<br />

Quanto al novero delle misure sanitarie, il codice <strong>penale</strong> albanese ne prevede<br />

due, ovverosia la cura obbligatoria in ambulatorio e quella in un’istituzione<br />

sanitaria, non meglio definita, mentre come misura educativa è prevista soltanto<br />

l’affidamento del minore in un’istituzione educativa, anch’essa non meglio<br />

specificata.<br />

Proprio a causa della genericità di dette misure, in cui non è dato cogliere<br />

alcuna caratteristica che ne denoti la dimensione penalistica, pur se risultano<br />

ricomprese nell’ambito del codice <strong>penale</strong>, le stesse inducono ad una più generale<br />

riflessione di politica criminale, ormai ineludibile per ogni legislatore contemporaneo,<br />

se sia cioè più opportuno risolvere il problema del trattamento<br />

dei non-imputabili, in primo luogo attraverso misure non penali, per lasciare<br />

solo in <strong>sec</strong>onda battuta l’intervento del diritto <strong>penale</strong>, laddove emergano specifiche<br />

esigenze di natura custodialistica.<br />

Quest’ultima è stata infatti la soluzione adottata nel Progetto di riforma del<br />

codice <strong>penale</strong>, elaborato dalla Commissione Grosso ( 32 ), alla quale sono state<br />

però mossi tre rilievi critici, non facilmente superabili, di cui il primo concerne<br />

il rischio di impregnare di forti contenuti di controllo sociale, e, dunque, di<br />

prevenzione generale, anche le misure non penali, nonostante che non siano<br />

strutturalmente attrezzate a questi nuovi compiti ( 33 ). Il <strong>sec</strong>ondo è nel senso<br />

che anche questa scelta di politica criminale possa rimanere lettera morta, laddove<br />

gli strumenti di carattere non penalistico non risultassero disponibili o<br />

affidabili ( 34 ). Il terzo rilievo pone un più generale problema di garanzie, nel<br />

( 31 ) Cfr. in tal senso, in particolare, già Musco, Le misure di sicurezza nel recente progetto di<br />

riforma del libro primo del codice <strong>penale</strong>: appunti critici e proposte alternative, inJus, 1974, 557<br />

ss.; nonché, più di recente, Bertolino, Fughe in avanti, cit., 183.<br />

( 32 ) Grosso (a cura di), op. cit., 77 ss.; cfr., in argomento, anche Pulitanò, La disciplina<br />

dell’imputabilità fra diritto e scienza, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, 248 ss. e 256, che infatti testualmente<br />

afferma: «Un modello garantista, fortemente selettivo, di misure di trattamento di soggetti<br />

incapaci, può funzionare decentemente sul presupposto che, in via normale, funzionino gli<br />

istituti dello Stato sociale, cui i bisogni di trattamento dovrebbero essere in prima battuta affidati».<br />

( 33 ) In tal senso Bertolino, Fughe in avanti, cit., 186.<br />

( 34 )Così, di nuovo, Bertolino, op. ult. cit., 186-187.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

senso che apparirebbe, al contrario, decisamente preferibile l’intervento del<br />

giudice <strong>penale</strong>, anziché dell’autorità amministrativa, proprio perché èrisaputo<br />

che il primo assicura un surplus, in termini di garanzia, certamente non ottenibile<br />

dalla <strong>sec</strong>onda ( 35 ).<br />

Per evitare pericolose «fughe in avanti», in un senso che si potrebbe definire<br />

«neo-classico» e quindi, di incorrere nei suddetti rilievi critici, che sono validamente<br />

opponibili non solo laddove si opti, come nel Progetto Grosso, in<br />

primo luogo per misure non penali, ma anche, come nel codice <strong>penale</strong> albanese,<br />

si preferisca ancora ricorrere al diritto <strong>penale</strong>, ma con la previsione di misure<br />

del tutto anodine, ove cioè non risalta alcuna dimensione penalistica, anche<br />

perché non sussiste più alcun riferimento al profilo «sicurtario» ( 36 ), riteniamo<br />

che il sistema migliore da seguire sia un altro, ovverosia quello di prevedere<br />

nuove misure di miglioramento e di sicurezza, in cui emerga anche una<br />

più precisa dimensione penalistica, già sperimentate con successo, in particolare,<br />

nel Nord Europa, ovverosia gli istituti di terapia sociale e le comunità terapeutiche<br />

( 37 ).<br />

Solo in tal modo infatti, almeno a nostro giudizio, si può rivitalizzare il sistema<br />

delle misure di sicurezza, altrimenti destinato ormai ad un lento, ma<br />

inarrestabile declino ( 38 ), senza, al contempo, rischiare di affidare ad istituzioni<br />

originariamente sanitarie compiti che non sono loro propri.<br />

5. Conclusioni. – In conclusione, la disciplina dell’imputabilità e delle misure<br />

sanitarie ed educative contenuta nel codice <strong>penale</strong> albanese, presenta luci<br />

ed ombre, nel senso che alterna aspetti di indubbia modernità, come, ad esempio,<br />

l’apertura ai disturbi della personalità el’abolizione del sistema del doppio<br />

binario, in cui emerge una particolare attenzione per i principi di colpevolezza<br />

e di rieducazione, ad altri in cui, invece, prevalgono decisamente esigenze<br />

di una ferrea difesa sociale, che traspare chiaramente dalla disciplina intema<br />

di ubriachezza e di azione di stupefacenti, ove il legislatore appare nettamente<br />

orientato alla «lotta» contro questi due pericolosi fenomeni, anche a co-<br />

( 35 ) Sia consentito, sul punto, il rinvio a Manna, L’imputabilità fra diritto <strong>penale</strong> e psichiatria,<br />

inId. (a cura di), Verso un codice <strong>penale</strong>, cit., 3 ss. e 15.<br />

( 36 ) In argomento, v., di recente, Fiandaca, L’imputabilità nella interazione, cit., 263, che<br />

infatti afferma: «Il bisogno di trattamento non è decisivo se ad esso non si aggiunge un contemporaneo<br />

bisogno di sicurezza».<br />

( 37 ) Per maggiori approfondimenti sul punto, sia consentito il rinvio a Manna, L’imputabilità<br />

e i nuovi modelli, cit., 240 ss.<br />

( 38 ) Cfr. in argomento, in particolare, Fornari, Misure di sicurezza e doppio binario: un declino<br />

inarrestabile?, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1993, 569 ss.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

233


S E Z I O N E adelmo manna<br />

PENALISTICA L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

234<br />

sto di dimenticare le pur importanti esigenze legate al rispetto del principio di<br />

colpevolezza.<br />

È comunque stimolante confrontarsi con queste nuove realtà normative,<br />

derivanti dal crollo dei regimi comunisti nei Paesi dell’Europa orientale, dalle<br />

quali potrebbe trarre utili suggerimenti anche il legislatore italiano, per l’ennesima<br />

volta ancora impegnato in un’opera di riforma integrale del codice <strong>penale</strong><br />

del 1930, su cui, come al solito, è tuttavia lecito non farsi soverchie illusioni<br />

( 39 ).<br />

ABSTRACT (*)<br />

La disciplina dell’imputabilità e delle misure sanitarie ed educative contenuta nel codice <strong>penale</strong><br />

albanese, presenta – <strong>sec</strong>ondo l’A. – luci ed ombre, nel senso che alterna aspetti di modernità,<br />

come, ad esempio, l’apertura ai disturbi della personalità el’abolizione del sistema del doppio<br />

binario, in cui emerge una particolare attenzione per i principi di colpevolezza e di rieducazione,<br />

ad altri in cui, invece, prevalgono decisamente esigenze di una ferrea difesa sociale, che<br />

traspare dalla disciplina in tema di ubriachezza e di azione degli stupefacenti.<br />

Ad avviso dell’A., la norma più importante in tema di imputabilità èquella di cui all’art. 17,<br />

dalla quale si evince che il codice <strong>penale</strong> albanese ha aderito al più moderno paradigma psicologico:<br />

avendo il legislatore stabilito che non è penalmente responsabile chi, al momento della<br />

commissione del fatto, era affetto da «disturbo psichico o neuropsichico», ne consegue che non<br />

è imputabile non solo chi è affetto da una malattia mentale di origine neurologica e, quindi, organica,<br />

ma anche chi è affetto da un disturbo di origine puramente psicologica.<br />

Tuttavia l’art. 17, in linea di decisa controtendenza rispetto alla tradizione penalistica ed alla<br />

formulazione della stragrande maggioranza dei codici penali, richiede che l’infermità di mente,<br />

per escludere la responsabilità <strong>penale</strong>, debba aver fatto perdere totalmente l’equilibrio mentale,<br />

in modo da non controllare le proprie azioni od omissioni e neppure comprendere che si stava<br />

commettendo un illecito <strong>penale</strong>.<br />

L’A. allora pone in luce che per il legislatore albanese è necessario, ai fini della non imputabilità,<br />

che il soggetto fosse privo al momento del fatto, sia della capacità di intendere, che della<br />

capacità di volere, ma ciò –conclude – oltre a rappresentare un’evidente antitesi rispetto all’orientamento<br />

generale, sembra anche porsi in contraddizione proprio con l’apertura ai disturbi<br />

psichici, in quanto quest’ultimi in genere incidono sulla capacità di volere e non anche sulla<br />

capacità di intendere.<br />

L’art. 17, al <strong>sec</strong>ondo comma, prevede inoltre il c.d. vizio parziale di mente, in relazione al<br />

quale prevalgono decisamente le esigenze di prevenzione generale, rispetto a quelle legate ai<br />

principi di colpevolezza e rieducazione.<br />

( 39 ) Per maggiori approfondimenti sul punto, sia consentito il rinvio a Manna, La crisi attuale<br />

della codificazione <strong>penale</strong> italiana, di prossima pubblicazione in Legisl. Pen.<br />

(*) Questo abstract è stato redatto da Simone Ferrari.


adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

In presenza, infatti, del vizio parziale di mente, il Tribunale è soltanto obbligato a tener conto<br />

di detta circostanza «nello stabilire la pena nella sua specie ed entità», per cui l’A. sottolinea<br />

che non solo non è prevista espressamente una diminuzione di pena, come avviene nel codice<br />

<strong>penale</strong> italiano, «ma nemmeno si stabilisce che la pena svolga una funzione sostanzialmente rieducativa,<br />

come, invece, era stato giustamente stabilito nel Progetto di riforma del codice <strong>penale</strong><br />

italiano, elaborato dalla Commissione Grosso».<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

235


Gabriele Fornasari<br />

Ordinario di diritto <strong>penale</strong> nell’Università di Trento<br />

APPUNTI SUL SISTEMA SANZIONATORIO ALBANESE<br />

(E ALCUNE ALTRE CONSIDERAZIONI SPARSE)<br />

1. La traduzione in lingua italiana del codice <strong>penale</strong> albanese, pubblicata in<br />

questo fascicolo della <strong>Rivista</strong>, apre agli studiosi un interessante campo di indagine<br />

in relazione ad un ordinamento che è rimasto pressoché sconosciuto anche<br />

in questi ultimi anni, che pure hanno visto una consistente intensificazione<br />

degli studi comparatistici, anche in riferimento a realtà che erano state a lungo<br />

ignorate in precedenza.<br />

L’isolamento politico cui l’Albania è stata sottoposta dal regime che l’ha<br />

governata per decenni ha infatti chiuso le porte anche allo scambio intellettuale<br />

di cui vive la nostra attività scientifica, pertanto è di particolare utilità la<br />

messa a disposizione di uno strumento conoscitivo come il codice tradotto per<br />

iniziare una ricerca che riguarda un Paese che, come è noto, è storicamente<br />

molto vicino all’Italia e non solo perché èstretto il braccio di mare che lo separa<br />

dalle nostre coste.<br />

Certo, è importante poter contare sul testo del codice, anche se sappiamo<br />

bene che un ordinamento <strong>penale</strong>, come del resto ogni ordinamento giuridico,<br />

può essere oggetto di una corretta indagine scientifica soltanto allorché si abbia<br />

una adeguata conoscenza anche dei formanti extralegislativi, mentre le nostre<br />

acquisizioni relative alla elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sono<br />

finora molto limitate.<br />

Ora, con l’auspicio che tali conoscenze possano evolversi in breve tempo,<br />

possiamo provare ad utilizzare lo strumento disponibile almeno per un primo<br />

approccio comparatistico, volto a proporre alcune considerazioni di sistema.<br />

Proprio per evitare di correre il rischio di realizzare esegesi di fattispecie<br />

per la cui lettura mi manca la consapevolezza del contesto culturale di riferimento,<br />

ho pensato di concentrare l’attenzione su alcuni snodi del sistema sanzionatorio,<br />

materia non certo neutra (anzi!), ma sicuramente meno influenzabile<br />

di altre dal lavoro di interpretazione.<br />

Tuttavia, alcuni spunti tratti dal convegno padovano del settembre <strong>2006</strong> 237


S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

238<br />

nel quale è avvenuta la presentazione della traduzione italiana mi inducono a<br />

far precedere le riflessioni che costituiscono specifico oggetto di questo contributo<br />

da alcune considerazioni molto brevi e programmaticamente disorganiche<br />

su altri aspetti che sono stati chiamati in causa e che mi paiono degni di interesse.<br />

2. Si tratta prevalentemente di riferimenti ad istituti di parte generale, o per<br />

meglio dire a supposte lacune della parte generale.<br />

Si è osservato infatti che il codice albanese non regola con alcuna delle sue<br />

disposizioni, né in modo diretto né in modo indiretto, situazioni giuridicamente<br />

rilevanti come il consenso dell’avente diritto, il rapporto di causalità ed il recesso<br />

attivo nell’ambito del delitto tentato.<br />

La mia impressione, però, è che non si tratti né di lacune né di dimenticanze<br />

del legislatore.<br />

E credo di poterlo affermare alla luce delle risultanze di uno sguardo comparatistico<br />

più ampio, non circoscritto al rapporto tra Italia ed Albania.<br />

Prendendo le mosse dal consenso dell’avente diritto, collocato nel nostro<br />

codice tra le cause di giustificazione, va segnalato che nella grande maggioranza<br />

dei codici penali europei esso invece non trova menzione (fanno eccezione,<br />

a quanto mi consta, il codice portoghese, all’art. 38, e quello svedese, al § 7 del<br />

kap. 24), probabilmente in quanto ritenuto, più che causa di giustificazione,<br />

alla stregua di un elemento negativo del fatto, avente attinenza con la tipicità<br />

del fatto stesso e non necessitante di apposita previsione normativa ( 1 ).<br />

Quanto alla causalità, c’è ancor meno da sorprendersi del silenzio del legislatore<br />

albanese: in questo caso, infatti, l’anomalia italiana è tale che non risultano<br />

esempi assimilabili alla complessa rete normativa intessuta con gli artt. 40<br />

e 41 del codice Rocco; anzi, se in qualche modo la disciplina albanese si caratterizza<br />

nel panorama comparatistico è proprio perché, come quella italiana,<br />

quanto meno prende in considerazione la causalità, pur se la tratta in una disposizione<br />

che non detta alcuna regola specifica ma si limita a «segnalare il<br />

problema».<br />

La ragione per cui è diffusissimo l’atteggiamento consistente nell’ignorare,<br />

sul piano normativo, la tematica della causalità, che peraltro in nessun ordinamento<br />

viene ignorata sul piano pratico-applicativo, sta nella convinzione che<br />

( 1 )C’è una vasta teorizzazione in materia; mi limito a rinviare, per l’esperienza tedesca, a<br />

Roxin, Strafrecht AT, Band I, 4 a Aufl., München, <strong>2006</strong>, 539 ss. e, per quella spagnola, a De La<br />

Gandara Vallejo, Consentimiento, bien juridico e imputacion objetiva, Madrid, 1995, passim.


gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

sia opportuno non «costringere» una tematica così delicata e dipendente dalle<br />

acquisizioni di altri rami del sapere nella camicia di Nesso di un inquadramento<br />

normativo, allo scopo di non rischiare di avere notevoli difficoltà di adeguamento<br />

di fronte ad innovazioni di natura extra<strong>penale</strong> comportanti mutamenti<br />

di paradigma.<br />

Riguardo infine al recesso attivo, anche in tal caso l’impressione è che la lacuna<br />

denunciata sia solo apparente.<br />

Infatti, è molto probabile che il legislatore albanese si sia rifatto a modelli<br />

diversi da quello italiano, e del resto assolutamente dominanti se si guarda con<br />

attenzione all’analisi comparata.<br />

La maggioranza degli ordinamenti penali europei non prevede una distinzione,<br />

quanto a regime giuridico ed in particolare quanto a conseguenze sanzionatorie,<br />

tra quelli che noi definiamo, alla luce del dato normativo dell’art.<br />

56 c.p., come «desistenza volontaria» e «recesso attivo».<br />

Le due situazioni di fatto, distinte solo sul piano concettuale, vengono invece<br />

ricondotte nell’ambito di un unico istituto (Rücktritt nei paesi di lingua<br />

tedesca, desistencia in Spagna, ecc.), cui viene nella gran parte dei casi collegata<br />

la non punibilità dell’agente (salva la commissione di un reato con la parte<br />

di condotta già realizzata) ( 2 ), con l’eccezione del sistema inglese, nel quale invece<br />

anche in caso di desistenza si ha già tentativo punibile ( 3 ), e di quello<br />

croato, la cui peculiarità risiede nell’accomunare le due situazioni, prevedendo<br />

in entrambi i casi che l’esenzione da pena sia soltanto facoltativa (art. 34<br />

c.p.) ( 4 ).<br />

Fanno eccezione alla più diffusa regola ora richiamata le sole esperienze<br />

della Svizzera e della Turchia, che hanno una certa assonanza con la regola italiana<br />

( 5 ).<br />

Prima di chiudere questo paragrafo introduttivo dedicato ad osservazioni<br />

sparse, merita un piccolo rilievo l’annotazione critica, emersa nel corso della<br />

presentazione della traduzione italiana, motivata dal frequente ricorso del legi-<br />

( 2 ) Schema che peraltro mi è parso in altra sede di poter raccomandare anche al legislatore<br />

italiano, in prospettiva di riforma, per ragioni essenzialmente collegate ad un discorso teleologico<br />

sulla pena: si veda Fornasari, Per una diversa configurazione delle ipotesi di desistenza e recesso<br />

in un nuovo codice <strong>penale</strong>, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1994, 1336 ss.<br />

( 3 ) Si veda Vinciguerra, <strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, 2 a ed., Padova, 2002,<br />

463.<br />

( 4 ) Consultabile nell’edizione bilingue: Il codice <strong>penale</strong> croato, introduzione di Pavisic, trad.<br />

di Baccarini, Bertaccini, Blaskovic, Marion, Pavisic, Padova, 1999, 62 ss.<br />

( 5 ) Sulle quali si può vedere, più in dettaglio, Fornasari, Il reato, inFornasari-Menghini,<br />

Percorsi europei di diritto <strong>penale</strong>, Padova, 2005, 95 ss.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

239


S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

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slatore albanese ad una costruzione «discorsiva» delle fattispecie, talvolta caratterizzata<br />

da formule di esemplificazione casistica seguite da un «eccetera».<br />

Non v’è dubbio che si tratti di una tecnica legislativa da non raccomandare<br />

in linea di principio, ma da un lato non è detto che abbia sempre una connotazione<br />

negativa, dall’altro dovremmo forse rammentare che il nostro non è il<br />

pulpito più adeguato per effettuare questa predica.<br />

Infatti, possono esservi casi in cui l’indicazione casistica risulta preferibile<br />

rispetto alla totale indeterminatezza di una norma in bianco, sempre a condizione<br />

che vi sia nell’indicazione una omogeneità in grado di fornire all’interprete<br />

una guida razionale; e d’altro canto, prima di commiserare la realtà d’oltre<br />

Adriatico dovremmo ricordarci che nella culla del diritto che ci vantiamo<br />

di essere erano vigenti fino a pochi anni fa disposizioni penali che culminavano<br />

senza vergogna in un «... e altri simili e analoghi» ( 6 ).<br />

3. Passando ora all’oggetto specifico di questo contributo, anticipo subito<br />

che non sarà il sistema sanzionatorio nel suo complesso ad essere trattato, ma<br />

alcuni aspetti che, forse arbitrariamente, ho ritenuto più significativi, specie alla<br />

luce del loro interesse per la comparazione.<br />

Una prima riflessione riguarda il catalogo delle pene.<br />

Innanzitutto, deve essere rimarcata l’abolizione della pena di morte, che<br />

contribuisce alla riconduzione dell’Albania nel novero dei paesi civili, cui appartiene<br />

peraltro ormai l’intera Europa, con l’eccezione della Bielorussia, che<br />

del resto non brilla nemmeno, in generale, per il rispetto dei diritti umani.<br />

Certo, resta il problema dell’effettiva abolizione, al di là della lodevole iniziativa<br />

del legislatore: a quanto risulta, l’Albania è ancora oggi un paese nel<br />

quale le fonti del diritto <strong>penale</strong> «moderno» convivono con antiche consuetudini,<br />

ancora molto sentite specialmente lontano dalle città e nei territori di montagna,<br />

e <strong>sec</strong>ondo tali consuetudini trovano ancora spazio vendette omicide come<br />

forme di sanzione, come racconta mirabilmente la migliore letteratura ( 7 ).<br />

Altra novità che giudico estremamente interessante è rinvenibile nell’art. 30<br />

co. 2 o del codice.<br />

Tale disposizione stabilisce che «Il tribunale, in ipotesi particolari, quando<br />

l’applicazione delle pene principali è ritenuta inadeguata e la pena prevista<br />

( 6 )Sipuò riflettere, esemplificativamente, su disposizioni quali l’art. 1<strong>21</strong> TULPS o le originarie<br />

versioni degli artt. 600 e 601 c.p. o gli abrogati (ma non da molto) artt. 710 e 711 c.p.<br />

( 7 ) Alludo per esempio al bellissimo romanzo di Ismail Kadarè, Freddi fiori d’aprile, edito<br />

in Italia da Longanesi nel 2005.


gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre pene<br />

più lievi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria».<br />

Anche in questo caso, il legislatore albanese prende una posizione che ha<br />

alcuni precedenti rilevanti nelle recenti legislazioni penali europee.<br />

In particolare, i nuovi codici penali francese (del 1992) e spagnolo (del<br />

1995) hanno introdotto nei loro sistemi sanzionatori la possibilità per i giudici<br />

di utilizzare determinate pene in origine accessorie caratterizzate essenzialmente<br />

dalla natura interdittiva come alternative alle tradizionali pene principali,<br />

sul presupposto che per la repressione di certi illeciti penali possa essere più<br />

funzionale, in chiave retributiva e soprattutto preventiva, il ricorso a misure<br />

che vietano all’autore attività (per esempio di tipo professionale) piuttosto che<br />

a sanzioni pecuniarie poco effettive o a sanzioni detentive a loro volta poco effettive<br />

(se non realmente eseguite) o sproporzionate rispetto alla gravità del<br />

fatto o alla natura dell’interesse tutelato.<br />

Occorre a questo punto far notare che analogo indirizzo di politica criminale<br />

è stato fatto proprio anche nell’ambito degli ultimi due progetti di riforma<br />

tramite i quali si è cercato, ancora senza esito, di modificare il codice <strong>penale</strong><br />

italiano: tanto nel progetto Grosso (si veda l’art. 49) quanto nel progetto<br />

Nordio (si veda l’art. 54) si è dato infatti spazio, nel quadro di una maggiore<br />

articolazione del sistema sanzionatorio, alla configurazione di pene interdittive<br />

svincolate dalla necessaria natura accessoria; la mia convinzione è che si tratti<br />

di una innovazione interessante, potenzialmente foriera di buoni risultati come<br />

strategia di contrasto nei confronti della criminalità di medio-basso livello, con<br />

particolare riguardo a quella dei colletti bianchi, che non avvertono alcuna deterrenza<br />

di fronte alla prospettiva di pene detentive brevi o medio-brevi, lacui<br />

effettiva e<strong>sec</strong>uzione appare fin dall’inizio altamente improbabile, facendo prefigurare<br />

un facile calcolo di impunità ( 8 ).<br />

Ovviamente, la condizione indispensabile affinché risulti preferibile il ricorso<br />

a questo tipo di sanzioni è che esse sfuggano alla sospensione condizionale<br />

o a meccanismi negoziali di carattere elusivo.<br />

4. Qualche breve notazione, ora, sulle modalità applicative di alcune pene,<br />

in particolare l’ergastolo e la pena pecuniaria.<br />

( 8 ) Per una valutazione (in termini positivi) di queste parti dei due progetti, nell’ambito di<br />

un più ampio ragionamento sulla teleologia della pena, rinvio al mio Intervento, inPavarini (a<br />

cura di), Silete poenologi in munere alieno. Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna,<br />

<strong>2006</strong>, 169.<br />

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L’ergastolo, ex art. 31 co. 2 o , non si applica ai minori, ed in ciò il legislatore<br />

albanese ha seguito un indirizzo ampiamente condiviso di recente in ambito<br />

europeo, ma nemmeno alle donne, quale che sia la loro condizione, quindi<br />

non, per esempio, se incinte o madri di figli in tenera età.<br />

Ora, premesso che, a mio avviso, una politica criminale razionale e rivolta<br />

al rispetto dei principi concernenti i fini della pena dovrebbe condurre all’abolizione<br />

dell’ergastolo, si può dire che, nel presupposto del suo mantenimento<br />

( 9 ), appare sensata la soluzione di non applicarlo in alcun caso ai minori (o meglio,<br />

a chi lo era al momento del fatto), mentre sinceramente è fonte di qualche<br />

perplessità la soluzione analoga relativa alle donne.<br />

Risulta che in Albania essa sia il residuato di una antica tradizione di privilegio<br />

derivante dal diritto consuetudinario, ma ciò non toglie che si tratti di un<br />

privilegio difficilmente giustificabile, anche perché con ogni probabilità si accompagnava,<br />

in passato, a simmetriche forti discriminazioni sociali nei confronti<br />

dell’universo femminile; una più opportuna scelta di civiltà dovrebbe<br />

suggerire una lotta per l’accantonamento di quelle discriminazioni, tuttora non<br />

estranee alla cultura albanese, la cui eliminazione, riportando la donna in una<br />

condizione di parità, toglierebbe significato a quella che sembra una contraddizione<br />

rispetto al principio di uguaglianza.<br />

Riguardo alla pena pecuniaria, la disciplina dettata dal legislatore albanese<br />

va sostanzialmente in controtendenza rispetto all’onda dei più recenti codici<br />

europei, in quanto non si fonda sul sistema dei tassi giornalieri, tenendo conto<br />

della capacità economica del reo soltanto attraverso la rateizzazione del pagamento<br />

(art. 34 co. 7 o ).<br />

Sulla ragione di questa opzione si possono solo fare delle supposizioni: che<br />

sia una opzione consapevole sembra indubbio, poiché il legislatore albanese<br />

ha dato in altri punti ampia prova di conoscenza dei flussi culturali della recente<br />

scienza penalistica europea, pertanto non è irragionevole pensare che<br />

siano stati tenuti presenti alcuni aspetti problematici del sistema basato sui tassi<br />

giornalieri.<br />

Aspetti, del resto, tanto più problematici in un paese dove una quota consistente<br />

della popolazione ha redditi bassissimi o addirittura è senza reddito e<br />

dove in ogni caso i meccanismi di accertamento delle capacità economiche sono<br />

probabilmente assai primitivi e non in grado di funzionare efficacemente<br />

nel valutare quali soggetti apparentemente sprovvisti di disponibilità economi-<br />

( 9 ) Situazione diffusa ma non imprescindibile nelle codificazioni europee, dato che per<br />

esempio non prevedono questa sanzione i codici penali di Spagna, Portogallo e Slovenia.


gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

che siano invece titolari di cospicui patrimoni di provenienza illecita che possono<br />

essere tenuti celati alle autorità di controllo.<br />

Un rilievo analogo, purtroppo, non è del tutto fuori luogo nemmeno in riferimento<br />

alla nostra esperienza, e personalmente credo che si debba usare<br />

qualche cautela anche in Italia prima di introdurre con entusiasmo la pena pecuniaria<br />

per tassi giornalieri, almeno in relazione al diritto <strong>penale</strong> delle persone<br />

fisiche.<br />

La ragione è duplice, incidentale per un aspetto, strutturale per l’altro.<br />

Il piano incidentale concerne appunto la difficoltà di trarre dai documenti<br />

dell’amministrazione tributaria (italiana) un quadro certo delle capacità economiche<br />

degli autori dei reati; il piano strutturale ha a che vedere con la circostanza<br />

che nei casi, tutt’altro che infrequenti, in cui l’autore del reato è un soggetto<br />

privo di reddito (perché disoccupato, studente, casalinga, emarginato sociale)<br />

il sistema dei tassi giornalieri non può che condurre all’uso di presunzioni,<br />

come del resto viene pacificamente ammesso nell’ambito, per esempio, dell’esperienza<br />

tedesca, sicché si considera il reddito di cui disporrebbe se avesse<br />

un’attività lavorativa o quello di cui dispone la sua sfera famigliare, con buona<br />

pace del principio di personalità della responsabilità <strong>penale</strong> ( 10 ).<br />

Per completare, almeno ai fini di questo contributo, il discorso sulle modalità<br />

di applicazione delle pene, mi sembra significativo segnalare la disposizione<br />

dell’art. 34, che prevede, ai commi 8 e seguenti, un meccanismo di conversione<br />

della pena pecuniaria non pagata in pena detentiva, con limiti massimi<br />

tutt’altro che irrilevanti, tre anni per i delitti, un anno per le contravvenzioni, e<br />

con la concessione che la pena detentiva convertita non può comunque superare<br />

il massimo previsto per il reato commesso.<br />

Anche se vi sono altri ordinamenti che tuttora prevedono meccanismi di<br />

conversione di questo tipo, reputo preferibile la situazione normativa del nostro<br />

ordinamento, dove, pur se per intervento della Corte Costituzionale prima<br />

che del legislatore, il mancato pagamento della pena pecuniaria dà luogo<br />

alla conversione in pene non detentive ( 11 ).<br />

In realtà, la soluzione migliore dovrebbe essere nel senso di tenere conto<br />

delle ragioni per cui il pagamento non è avvenuto, poiché, seè sensato non imporre<br />

l’afflittività del carcere a chi ha la sola colpa di non essere materialmente<br />

( 10 ) Si possono vedere, per i necessari rilievi sul punto, Tröndle-Fischer, Strafgesetzbuch<br />

und Nebengesetze, 51 a Aufl., München, 2003, 308 ss.; Kindhäuser, Strafgesetzbuch. Lehr-und<br />

Praxiskommentar, 2 a Aufl., Baden Baden, 2005, 229.<br />

( 11 ) Come noto, la Corte dichiarò illegittimo l’originario art. 136 c.p. (sent. 131/79), che fu<br />

poi riscritto per effetto dell’art. 101 della l. 689/81.<br />

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PENALISTICA<br />

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in grado di versare la somma di denaro che costituisce la sanzione per un illecito<br />

di scarsa gravità, può invece trovare giustificazione il fatto di punire con la<br />

sanzione più grave chi invece non rispetta dolosamente l’obbligo di pagare<br />

quando ne ha la possibilità ( 12 ).<br />

5. Le brevi considerazioni che voglio proporre proseguono con qualche<br />

cenno ai criteri di commisurazione della pena.<br />

Al riguardo, la disposizione che corrisponde al nostro art. 133 c.p., cioè<br />

l’art. 47 co. 2 o , ne ripropone in sostanza difetti e lacune, dal momento che<br />

elenca una serie di fattori di commisurazione (pericolosità dell’illecito, autore<br />

dell’illecito, grado di colpevolezza, circostanze attenuanti ed aggravanti), ma<br />

senza predisporre alcuna gerarchia tra i fini della pena, sicché non è facile<br />

comprendere, per esempio, come si debba leggere il contemporaneo riferimento<br />

alla pericolosità dell’illecito ed alla pericolosità dell’autore.<br />

Come si è già accennato, la disposizione citata individua espressamente come<br />

fattori di commisurazione infraedittale le circostanze attenuanti ed aggravanti,<br />

che poi vengono espressamente previste rispettivamente negli artt. 48 e<br />

50, mentre l’art. 49 fa riferimento alle attenuanti generiche.<br />

Questa scelta si pone in senso contrario rispetto alla disciplina italiana, ma<br />

risulta conforme a quella della maggior parte dei paesi europei, ed anche in<br />

questo caso penso che si tratti sostanzialmente di una scelta opportuna, dato<br />

che il sistema italiano delle circostanze non ha dato buona prova di sé, soprattutto<br />

perché un indiscriminato allontanamento dai limiti edittali fissati nelle<br />

singole norme di parte speciale (che sono quelli che dovrebbero connotare la<br />

gravità dei reati come percepita dal legislatore) ed un meccanismo di bilanciamento<br />

come quello predisposto dall’art. 69 c.p. fanno del giudice l’arbitro finale<br />

della determinazione della gravità degli illeciti penali, con una discrezionalità<br />

la cui ampiezza non appare giustificabile ( 13 ).<br />

Fa eccezione la disciplina dell’art. 53, che tuttavia consente la sola discesa<br />

al di sotto dei limiti edittali o l’applicazione di una pena di specie più tenue in<br />

presenza di circostanze attenuanti e della lieve pericolosità dell’illecito e dell’autore.<br />

Si tratta di una sorta di clausola di relativa irrilevanza del fatto, che consen-<br />

( 12 ) Rinvio sul punto a considerazioni già svolte in Fornasari, Riflessioni sulla disciplina<br />

della sospensione condizionale della pena nel «Progetto Grosso», con particolare riferimento ai<br />

rapporti con la pena pecuniaria, inCritica Dir., 2001, 63 ss.<br />

( 13 ) Per una sua riduzione si pronuncia anche, al termine della sua poderosa ricostruzione<br />

in tema di circostanze, Melchionda, Le circostanze del reato, Padova, 2000, 777 ss.


gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

te eccezionalmente, e solo in bonam partem, di derogare rispetto alla scelta legislativa,<br />

in omaggio, si deve pensare, ad un principio di concreta offensività<br />

del fatto.<br />

6. Le ultime riflessioni hanno come oggetto la disciplina della sospensione<br />

condizionale della pena.<br />

Innanzitutto, è significativo, al riguardo, che, in assenza di una specifica categoria<br />

di cause estintive del reato, la sospensione condizionale sia inserita nel<br />

capo relativo alle alternative alla pena detentiva.<br />

Da un punto di vista simbolico, si tratta di un segnale rilevante che indica<br />

l’intenzione di connotare l’istituto in modo pregnante, non come mero strumento<br />

indulgenziale.<br />

Vi è però da dire che non vi è piena coerenza tra la classificazione e la disciplina<br />

concreta, dato che l’individuazione dell’adempimento di obblighi durante<br />

il periodo di prova è solo facoltativa (art. 60), con l’eccezione dei casi marginali<br />

previsti dall’art. 61, che impone al condannato a pena sospesa: di rispondere<br />

agli avvisi e alle richieste degli organi di sorveglianza; di avvisare tali organi<br />

di eventuali cambiamenti di lavoro; di chiedere loro il consenso in caso di<br />

cambiamento di abitazione o di sede del lavoro o per recarsi all’estero.<br />

Quanto al regime applicativo, fissato dall’art. 59, una notevole differenza<br />

rispetto al nostro ordinamento riguarda la pena massima per cui è ammessa la<br />

sospensione, determinata in ben cinque anni di reclusione.<br />

Si tratta di un limite molto alto anche in rapporto ai massimi edittali generali<br />

previsti nell’ordinamento albanese, in cui la pena detentiva non supera i<br />

venticinque anni, ed alla «media europea», pur se va segnalato che esso ricalca<br />

quello fissato nel codice <strong>penale</strong> francese ( 14 ).<br />

Un altro dato normativo interessante, anche per la differente configurazione<br />

rispetto alla corrispondente disciplina italiana, concerne la durata del periodo<br />

di prova, che non è, come da noi, fissa e distinta a <strong>sec</strong>onda del reato commesso<br />

(delitto o contravvenzione), ma può essere determinata dal giudice in<br />

un ambito che va da diciotto mesi a cinque anni; anche in questo caso, è possibile<br />

individuare un’analogia con un importante codice <strong>penale</strong> europeo, ovvero<br />

quello spagnolo, che prevede un periodo minimo ordinario di due ed uno<br />

massimo ordinario di cinque anni ( 15 ).<br />

( 14 ) Si veda Menghini, Sistemi sanzionatori a confronto, inFornasari-Menghini, Percorsi<br />

europei, cit., 188.<br />

( 15 ) Ancora Menghini, Sistemi sanzionatori a confronto, cit., 184.<br />

S E Z I O N E<br />

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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

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La sospensione condizionale, dato l’espresso richiamo della rubrica dell’art.<br />

59, riguarda la sola pena detentiva, essendo invece escluse dal suo ambito di<br />

operatività sia la pena pecuniaria che le pene accessorie.<br />

Si tratta per l’ennesima volta di una scelta non in linea con l’esperienza italiana<br />

(almeno quella attuale, dato che nel testo originario del codice Rocco e<br />

fino al 1990 si escludeva la sospensione delle pene accessorie), ma conforme a<br />

quella operata da una parte consistente degli ordinamenti europei.<br />

In sede di commento sul punto, non posso nascondere che trovo coerente<br />

e condivisibile l’opzione restrittiva adottata, in quanto ho sempre trovato singolare<br />

l’estensione della sospensione a pene completamente diverse da quella<br />

per cui l’istituto era stato pensato in una chiave specialpreventiva: l’effetto<br />

potenzialmente desocializzante del carcere, che si mira così ad evitare almeno<br />

di fronte alla commissione di reati non gravi, non si estende certamente a<br />

sanzioni che consistono nel versamento di una somma di denaro o nell’interdizione<br />

all’esercizio di determinate attività che tuttavia non limita la libertà,<br />

sicché in questi ultimi casi si ha solo una forma di indulgenzialismo irrazionale;<br />

è allora condivisibile, invece, la scelta del nostro legislatore in relazione alle<br />

sanzioni di competenza del giudice di pace, la cui sospendibilità proprio<br />

per queste ragioni è stata negata, anche se in tal modo si sono creati imbarazzanti<br />

squilibri rispetto al regime vigente per i reati di competenza dei giudici<br />

togati ( 16 ).<br />

Come in Italia, la sospensione non consegue automaticamente alla condanna<br />

ad una pena inferiore al massimo stabilito, ma il giudice deve tenere conto<br />

della pericolosità della persona – che deve essere lieve – e delle modalità di<br />

commissione del reato.<br />

Nel cercare di concretizzare questi criteri, i commentatori albanesi fanno<br />

riferimento all’esistenza di motivi di valore sociale, alla presenza di attenuanti<br />

o di forme di turbamento psichico, nonché a comportamenti successivi alla<br />

commissione del fatto, come l’intento di limitarne le conseguenze dannose ( 17 ).<br />

Un ultimo aspetto della disciplina complessiva che merita un cenno è quello<br />

della revoca della sospensione, che interviene, <strong>sec</strong>ondo quanto disposto<br />

( 16 ) Per tutti, sul punto, Mattevi, Caratteri generali del sistema sanzionatorio del giudice di<br />

pace e disciplina della pena pecuniaria. Il Giudice di pace. Quaderni, n. 6, 2005, 25 ss.; Brunelli,<br />

Il congedo della pena detentiva nel microcosmo integrato del diritto <strong>penale</strong> «mite», inScalfati<br />

(a cura di), Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia <strong>penale</strong>, Padova, 2001, 404.<br />

( 17 ) Cfr. Ceka, La sospensione condizionale della pena: confronti tra Italia e Albania, Tesi di<br />

laurea discussa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Anno Accademico<br />

2005-<strong>2006</strong>, 45 ss.


gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

sempre dall’art. 59, se l’autore commette durante il periodo di prova un altro<br />

reato di uguale o maggiore gravità.<br />

Questa scelta legislativa merita, a mio avviso, una chiosa decisamente critica,<br />

poiché il requisito richiesto affinché si abbia la pronuncia della revoca appare<br />

assai discutibile.<br />

Una tesi minoritaria in dottrina sostiene che per la revoca sia sufficiente la<br />

commissione di un nuovo reato, la cui pena, cumulata con quella precedente,<br />

faccia sì che venga «sfondato» il limite massimo ( 18 ), ma questo è un punto di<br />

vista contestabile, dato che ottiene l’obiettivo di rendere meno infrequente il<br />

ricorso alla revoca (specie in presenza di reati di una certa gravità), ma al prezzo<br />

di una evidente forzatura del dato testuale.<br />

D’altro canto, l’interpretazione testuale della norma può produrre esiti indubbiamente<br />

paradossali.<br />

Infatti, chi, per esempio, ha commesso un reato punito con una pena di<br />

quattro anni e mezzo di reclusione che è stata sospesa può permettersi, senza<br />

rischiare di incorrere nella revoca della sospensione, di commettere un nuovo<br />

reato abbastanza grave (per esempio, punibile con una pena di tre o quattro<br />

anni di reclusione), la cui commissione comporterebbe invece la revoca automatica<br />

quando l’autore avesse commesso un primo reato di entità non grave;<br />

anzi, tanto meno grave è il primo reato con pena sospesa, tanto maggiore è il<br />

rischio che l’autore incorra nella revoca anche realizzando un <strong>sec</strong>ondo fatto<br />

decisamente lieve; è una incongruenza che probabilmente è sfuggita al legislatore<br />

e sulla quale appare opportuna una rimeditazione.<br />

ABSTRACT (*)<br />

In sede di consuntivo, per quanto parziale e provvisorio, si deve riconoscere che, nell’elaborare<br />

i profili del sistema sanzionatorio che sono stati cursoriamente trattati, il legislatore albanese<br />

ha mostrato in diversi punti di essere consapevole dei flussi culturali che percorrono l’Europa,<br />

operando interventi che, anche quando non del tutto condivisibili in riferimento ai contenuti,<br />

appaiono in linea con schemi di moderna politica criminale.<br />

Particolare apprezzamento meritano al riguardo, per esempio, la valorizzazione delle pene<br />

interdittive come (possibili) pene principali in alternativa a quelle tradizionali, la delimitazione<br />

del ruolo delle circostanze e ovviamente l’abbandono della pena di morte.<br />

A queste luci si accompagnano talune ombre, in rapporto ad opzioni non proprio di detta-<br />

( 18 ) Ancora Ceka, La sospensione condizionale, cit., 48.<br />

(*) Questo abstract è stato redatto dall’Autore.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />

PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

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glio, come quelle relative ai criteri di commisurazione della pena, alla conversione della pena pecuniaria<br />

ineseguita ed al sistema della sospensione condizionale, con particolare riferimento al<br />

regime della revoca.<br />

L’auspicio che si deve formulare è che un costante incremento del dialogo con la scienza penalistica<br />

italiana ed europea contribuisca ad inserire sempre di più l’Albania in un contesto di<br />

civiltà giuridica avanzata; al riguardo, i rilievi svolti in questo lavoro vogliono costituire soltanto<br />

un piccolo ed incoraggiante contributo di critica costruttiva.


Marilda Bertoli (*)<br />

SU ALCUNI PROBLEMI NELLA TRADUZIONE DEL<br />

CODICE PENALE ALBANESE:<br />

TRA FEDELTÀ AL TESTO ED EFFICACE RESA LINGUISTICA<br />

Sommario: 1. La terminologia giuridica. – 2. Rubrica degli articoli, dei capi e delle sezioni. – 3.<br />

Tecnica di costruzione delle fattispecie.<br />

Queste brevi note, attraverso l’indicazione delle problematiche incontrate<br />

in sede di traduzione e delle scelte operate (che a volte ci hanno portato a sacrificare<br />

la fedeltà alla lettera della norma per una migliore resa linguistica), intendono<br />

offrire al lettore uno strumento di base, utile per l’interpretazione e/o<br />

l’analisi delle norme del nuovo codice <strong>penale</strong> albanese, frutto di un vertiginoso<br />

cambiamento socio-politico e di un nuovo patrimonio di idee.<br />

Al riguardo, va detto subito che il codice <strong>penale</strong> albanese presenta alcune<br />

peculiarità nella tecnica di legiferazione e nella terminologia giuridica impiegata,<br />

che suggeriscono appunto queste note ed in relazione alle quali viene bene<br />

articolare l’esposizione come segue: la terminologia giuridica; la rubrica degli<br />

articoli, dei capi e delle sezioni; la tecnica di costruzione delle fattispecie.<br />

1. La terminologia giuridica. – Alcune precisazioni sul lessico impiegato: un<br />

traduttore non profano del diritto, che si appresta a tradurre un testo normativo,<br />

si pone sempre il problema di scegliere il linguaggio nel quale è più opportuno<br />

esprimersi. Non si può, quindi, fare a meno di segnalare la cautela e le riserve<br />

che circondano la traduzione del nuovo codice <strong>penale</strong> albanese, determinate,<br />

in primo luogo, dal fatto che il termine corrispettivo in italiano non è<br />

sempre l’equivalente del termine tradotto, rappresentando, a volte, una mera<br />

approssimazione.<br />

(*) Marilda Bertoli, italo-albanese, è dottoranda di ricerca in scienze penalistiche nell’Università<br />

di Trieste. 249


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

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Un buon esempio in questo senso si trova con riferimento all’espressione<br />

«illeciti penali», selezionata nella traduzione per indicare quel fatto giuridico<br />

volontario illecito al quale l’ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione<br />

<strong>penale</strong>, la quale pur rappresentando una rinuncia alla pretesa di rimanere<br />

fedeli al testo della norma (infatti il legislatore albanese, letteralmente parlando,<br />

utilizza l’espressione «opere penali»), è la soluzione preferibile per un<br />

istituto irriducibile, dal punto di vista linguistico, alle nostre categorie giuridiche<br />

( 1 ).<br />

Nel testo legislativo, accanto agli interventi correttivi, si è cercato di conservare<br />

le caratteristiche fondamentali del gergo giuridico albanese. Si nota, così, che<br />

il codice qualifica espressamente le contravvenzioni – forme meno gravi di illecito<br />

<strong>penale</strong> – come «contravvenzioni penali», al fine di tenerle ben distinte dalle altre<br />

fattispecie di contravvenzioni presenti nel sistema giuridico (cioè, le contravvenzioni<br />

amministrative). A titolo esemplificativo: la violazione delle regole sulla<br />

circolazione stradale, ove dal fatto siano derivate le conseguenze previste dalla fattispecie<br />

<strong>penale</strong> (art. 290), costituisce un illecito <strong>penale</strong> (precisamente, un crimine);<br />

invece, integra una contravvenzione amministrativa, quando dal fatto non siano<br />

derivate le conseguenze previste nella disposizione <strong>penale</strong>.<br />

Una ricerca volta a mettere in rilievo il linguaggio giuridico albanese, per<br />

conformarci il più possibile alla lettera della norma, è stata fatta anche con riferimento<br />

alla nozione di forme più gravi di illecito <strong>penale</strong>.<br />

La parola «crimine» costituisce, infatti, una peculiarità del diritto <strong>penale</strong><br />

essendo impiegata sia per fattispecie di gravità esulanti dalle ordinarie previsioni<br />

codicistiche (v. artt. 73-75), sia per tutte le altre ipotesi di illecito <strong>penale</strong><br />

che non integrano una contravvenzione.<br />

Una lettura sbrigativa potrebbe far apparire una scelta non felice del traduttore<br />

quella del termine «impiegato» (cfr. ad es. l’art. 235) oppure del sostantivo<br />

«produzione» (art. 278), essendo, dal punto di vista tecnico-giuridico<br />

(per il giurista italiano), più congrue espressioni come «pubblico impiegato» e<br />

«fabbricazione». Tuttavia, le locuzioni riportate nel testo tradotto sono apparse<br />

le meno rischiose per almeno due ragioni. In primo luogo, perché, trattandosi<br />

della traduzione letterale, corrispondono all’esigenza di riflettere le caratteristiche<br />

del linguaggio giuridico albanese e, in <strong>sec</strong>ondo luogo, perché quando<br />

il legislatore albanese ha voluto riferirsi al «pubblico impiegato» o alla<br />

«fabbricazione» lo ha fatto espressamente (v. art. 257/a e art. 284/c).<br />

( 1 ) Si segnala che all’espressione letterale «carte di valore» (cfr. l’art. 7 lett. f oppure la Sez.<br />

VII del capo III) si è preferita la traduzione «carte di pubblico credito».


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

Nel tradurre, una particolare attenzione è stata prestata al problema della<br />

polisemia, per cui ad una parola corrispondono più significati. Nel diritto <strong>penale</strong><br />

albanese i termini ambigui sono una costante e pongono l’interprete di<br />

fronte a scelte sofferte e piuttosto delicate. Non sempre si realizza, infatti, la situazione<br />

ottimale per cui ad una parola albanese corrisponde una ed una sola<br />

parola italiana.<br />

Ad esempio, il termine «pena» può assumere un diverso significato giuridico,<br />

ovvero «condanna». Ai sensi dell’art. 52, in presenza di determinate circostanze,<br />

il tribunale può esentare il minore dall’applicazione della pena. È ovvio<br />

che questa polisemia risulta alquanto insidiosa dato che le conseguenze giuridiche<br />

sono diverse a <strong>sec</strong>onda del significato attribuito al termine: infatti, un<br />

conto è escludere il minore ( 2 ) dall’applicazione della pena, un conto è escluderlo<br />

dalla condanna. L’espressione «condanna» ritorna, invece, nell’art. 3<br />

par. 3, norma chiaramente ispirata al nostro codice, <strong>sec</strong>ondo la quale, alla luce<br />

del principio di retroattività della legge <strong>penale</strong> abrogatrice, l’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

condanna non può iniziare e, nell’ipotesi in cui abbia già avuto inizio, deve<br />

cessare.<br />

Oltre alle ipotesi sopra menzionate, si possono richiamare anche altri esempi<br />

di termini polisemici: avremmo potuto usare le parole «fatto», «illecito» o<br />

«atto» indifferentemente, come sinonimi, ovvero nel rispettivo significato di<br />

avvenimento concreto corrispondente all’ipotesi normativa astratta e di situazione-tipo<br />

oggetto di previsione normativa, per alludere ai presupposti necessari<br />

a produrre le conseguenze giuridiche. Tra le varie opzioni abbiamo scelto<br />

il termine «fatto», in quanto implica una nozione neutra e più ampia, in grado<br />

di soddisfare una resa linguistica migliore della specifica categoria penalistica<br />

di «fatto tipico illecito».<br />

Ancora, come si coglie dalla lettura delle norme inserite nel capo II, dedicato<br />

alla responsabilità <strong>penale</strong>, la disciplina della colpevolezza è delineata <strong>sec</strong>ondo<br />

linee in parte coincidenti con quelle del nostro codice. Il dolo è previsto<br />

anche nella forma eventuale, enunciato in termini di accettazione del rischio<br />

(art. 15), mentre la colpa viene integrata in caso di eccessiva fiducia in se<br />

stessi (colpa cosciente) e di negligenza (colpa cosciente).<br />

Sul medesimo piano problematico della polisemia si collocano anche le<br />

questioni interpretative inerenti alla nozione di soggetto passivo dell’illecito<br />

( 2 ) Troviamo una soluzione identica anche nell’art. 28, ove il tribunale, in presenza di determinate<br />

condizioni, può escludere dalla pena il partecipe pentito della banda armata. Sul punto<br />

cfr. anche l’art. 284/b <strong>sec</strong>ondo il quale, in presenza di ipotesi particolari, il tribunale può escludere<br />

dalla pena colui che offre la propria collaborazione nella scoperta dei crimini.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

251


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

252<br />

<strong>penale</strong>, che il legislatore albanese identifica con il titolare del bene tutelato<br />

dalla norma giuridica, ovvero con la persona offesa del reato. Il linguaggio del<br />

codice – per una questione di struttura intrin<strong>sec</strong>a della lingua – non è chiaro,<br />

in quanto, anche se concettualmente la nozione di persona offesa si differenzia<br />

da quello di danneggiato dall’illecito <strong>penale</strong> (nel senso di soggetto che subisce<br />

il danno risarcibile), dal punto di vista linguistico le due nozioni coincidono.<br />

Alla luce di una lettura in questo senso, abbiamo scelto di utilizzare la locuzione<br />

«persona offesa» con riferimento alle circostanze attenuanti in cui si parla<br />

di normalizzazione dei rapporti tra l’autore dell’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />

(art. 48 lett. g). Analogamente, ci siamo posti il problema dell’interscambiabilità<br />

tra «persona offesa» e «danneggiato» anche con riferimento alla fattispecie<br />

della minaccia al fine di non sporgere denuncia, ai sensi dell’art. 311.<br />

L’oscurità del testo legislativo non deriva solo dalla polisemia, ma emerge<br />

anche con riferimento a categorie giuridiche incomprensibili per il giurista italiano<br />

e per la cui spiegazione è indispensabile la consultazione delle fonti dottrinarie.<br />

Così, ad esempio, troviamo fra le circostanze qualificanti delle fattispecie-base<br />

le ipotesi in cui dal fatto è derivato un pericolo per la vita o di<br />

morte (art. 87, ma la medesima formula si ripete in numerose fattispecie). Ci si<br />

interroga, ovviamente, sul significato di tale distinzione e troviamo così tra i<br />

commentari del codice <strong>penale</strong> che, in realtà, il legislatore fa riferimento alle<br />

ipotesi in cui si verifica un pericolo di vita e, rispettivamente, in cui è stata causata<br />

la morte del soggetto passivo.<br />

Oltre all’ambiguità della terminologia giuridica, il traduttore si imbatte anche<br />

nell’impiego di termini atecnici in un lessico molto vicino al linguaggio comune.<br />

Il legislatore albanese tipizza nell’art. 26 le diverse forme di partecipazione,<br />

in funzione dei ruoli rivestiti dai vari concorrenti (i.e. organizzatore,<br />

e<strong>sec</strong>utore, istigatore e aiutante). Con questa tecnica il codice individua «l’aiutante»<br />

in colui che, attraverso i consigli, le direttive, la predisposizione di strumenti,<br />

l’eliminazione di ostacoli (e così via) favorisce la commissione dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>. L’individuazione avviene, quindi, proprio in base a quelle peculiari<br />

caratteristiche obiettive tipiche della figura del «complice» ( 3 ).<br />

La questione della comunicazione «piana» si pone anche con riferimento<br />

alla locuzione, non proprio riuscita dal punto di vista tecnico-giuridico, impiegata<br />

nell’art. 304 per indicare la «prova che si sa che rende innocente», che<br />

( 3 ) Ancora, tra le pene accessorie è compresa l’interdizione da una o più unità amministrative<br />

(il legislatore albanese non parla di «uffici amministrativi»). Sul medesimo problema cfr. anche<br />

l’art. 41 che individua le ipotesi in cui si applica la pena accessoria dell’interdizione da una<br />

opiù unità amministrative.


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

nella trasposizione italiana è divenuta «prova che si sa essere decisiva sull’innocenza».<br />

Ancora, il problema si pone, in modo emblematico, con riferimento<br />

alla locuzione «legge conosciuta pubblicamente», utilizzata nelle norme che<br />

tutelano il segreto statale (artt. 294-295), per indicare la condizione indispensabile<br />

per integrare tali crimini, ovvero che il soggetto conosca il carattere riservato<br />

delle informazioni proprio sulla base della pubblicazione di quelle disposizioni<br />

speciali (ma sempre legali), con cui vengono individuate le informazioni<br />

di tipo militare, politico o economico che costituiscono segreto di Stato,<br />

nonché le regole per la loro conservazione e amministrazione.<br />

Sul medesimo piano si pone anche un altro caso: l’art. 62 e l’art. 63 prevedono<br />

che «la pena inflitta si considera come mai esistita» quando il provvedimento<br />

di sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva (con messa in prova<br />

del condannato) non viene revocato e, rispettivamente, quando viene compiuto<br />

il lavoro di pubblica utilità. Anche se dal punto di vista tecnico tale locuzione<br />

sembra riferirsi alle ipotesi in cui la pena è«giuridicamente inesistente», dal<br />

punto di vista del linguaggio giuridico l’espressione utilizzata dal legislatore albanese<br />

è sicuramente ben lontana da questa precisione.<br />

2. Rubrica degli articoli, dei capi e delle sezioni. – In linea con la nuova Costituzione<br />

(entrata in vigore nel 1998), la riforma del 2001 del codice <strong>penale</strong> ha<br />

cercato di imporre una maggiore attenzione ai principi costituzionali.<br />

Nonostante le nuove norme introdotte (v. ad es. artt. 1/a, 1/b, 1/c) presentino<br />

un’impostazione moderna e aperta alle nuove istanze, continuano ad essere<br />

connotate da una certa carenza di tecnicismo giuridico. Troviamo così l’art.<br />

1/b rubricato «Doveri della legislazione <strong>penale</strong>», con riferimento al quale una<br />

ricerca volta al giusto livello semantico per le esigenze del linguaggio giuridico<br />

avrebbe dovuto sconsigliarci l’utilizzo del termine «dovere», con cui si intende<br />

l’obbligo di fare qualcosa, a beneficio dell’espressione «scopo», terminologia,<br />

quest’ultima, certamente più tecnica dato che sottolinea un proposito che si<br />

vuole raggiungere e alla cui realizzazione è volta l’azione del diritto <strong>penale</strong>.<br />

Non è stata impresa facile rendere con formule sintetiche, e con la pretesa<br />

di aderire in maniera rigida alla formulazione letterale delle norme, la rubrica<br />

di numerose fattispecie.<br />

Le difficoltà sono connesse a due ordini di motivi.<br />

In primo luogo, la lingua albanese (appartenente alla famiglia delle lingue<br />

indoeuropee) presenta, fra le altre caratteristiche, quella di ottenere la negazione<br />

della parola tramite la composizione del sostantivo con un prefisso, che a<br />

volte trova una parola corrispondente nella lingua italiana, mentre altre volte<br />

comporta situazioni lessicali disomogenee. Sono costruite in questo modo le<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

253


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

254<br />

rubriche delle seguenti norme: art. 2 «Non punibilità in assenza di legge», art.<br />

4 «Ignoranza della legge», art. 67 «Imprescrizione dell’azione <strong>penale</strong>» (tradotto<br />

«Imprescrittibilità») e, infine, art. 251 «Omissione di misure per far cessare<br />

lo stato di illegalità» (ove, in particolare, abbiamo preferito il sostantivo «omissione»<br />

alla combinazione letterale «mancata adozione»).<br />

In <strong>sec</strong>ondo luogo, di fronte a rubriche particolarmente articolate abbiamo<br />

optato per una traduzione semplificatrice.<br />

Ad esempio: abbiamo preferito rubricare l’art. 35 «Interdizione dalle funzioni<br />

pubbliche» piuttosto che riportare la lettera della norma «Interdizione<br />

dal diritto di esercitare funzioni pubbliche»; l’art. 52 dedicato all’«Esenzione<br />

del minore dall’applicazione della pena» èstato tradotto semplicemente come<br />

«Esenzione del minore dalla pena»; l’art. 104 nella sua versione letterale recita<br />

«Rapporti sessuali od omosessuali con minaccia d’uso delle armi», mentre nella<br />

sua trasposizione è stato eliminato il participio passato del verbo «usare».<br />

Analogamente, «Sequestro di persona o persona tenuta in ostaggio» (art. 109)<br />

è divenuto «Sequestro o tenuta in ostaggio della persona» e la norma successiva<br />

(art. 109/b: «Sequestro di persona e persona tenuta in ostaggio in presenza<br />

di circostanze attenuanti»), che riprende la medesima formula, con un’operazione<br />

di semplificazione ulteriore, è stata trasformata in «Sequestro o persona<br />

tenuta in ostaggio: circostanze attenuanti» ( 4 ).<br />

Ulteriori interventi correttivi, volti ad una maggiore trasparenza linguistica,<br />

sono stati effettuati in materia di illeciti penali contro il patrimonio e la sfera<br />

economica (capo III), soprattutto nella sezione I dedicata alla disciplina del<br />

furto nelle sue varie forme. All’interno degli esempi qui sotto riportati è interessante<br />

notare – dal punto di vista del lessico giuridico – che, pur comparendo<br />

la medesima espressione nella rubrica della sezione e in quella della norma<br />

di apertura della stessa, il codice impiega due formule diverse: nella rubrica<br />

della sezione la locuzione è«Del furto del patrimonio», mentre nella rubrica<br />

dell’art. 134, semplicemente, «Furto», per poi ritornare ad utilizzare la medesima<br />

formula ridondante (furto del patrimonio) nel testo della stessa fattispecie<br />

(e non solo: la medesima combinazione è ripresa anche nelle altre norme:<br />

art. 135, artt. 139-141) ( 5 ).<br />

( 4 ) La medesima operazione di trasformazione e/o semplificazione dell’art. 109/b, che ha<br />

comportato anche una modificazione della punteggiatura, è stata effettuata anche con riferimento<br />

all’art. 114/a, la cui rubrica tradotta recita «Sfruttamento della prostituzione: circostanze aggravanti»,<br />

mentre la traduzione letterale è«Sfruttamento della prostituzione in presenza di circostanze<br />

aggravanti».<br />

( 5 ) Sono state semplificate anche le rubriche dei seguenti articoli: nella rubrica dell’art. 256


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

Ancora, sebbene i testi legislativi esigano un linguaggio giuridico assai più<br />

uniforme, in materia di illeciti penali contro i minori, il matrimonio e la famiglia<br />

vi sono norme in cui il legislatore albanese utilizza il termine «minori»<br />

(art. 128/b, introdotto recentemente con la l. 12.02.2004 n. 9188, e art. 129),<br />

altre in cui utilizza il sostantivo «bambini» (che abbiamo scelto, ugualmente,<br />

di tradurre con «minori»: v. artt. 127-128/a oppure la stessa rubrica della sezione<br />

IX) ed, infine, fattispecie, come l’art. 124, in cui il legislatore, dimostrando<br />

la scarsa costanza della morfologia nonché l’assenza di tecnicismo giuridico,<br />

parla di «bambini minorenni» ( 6 ).<br />

Un altro passo, per raggiungere migliori risultati in sede di traduzione, è<br />

stato compiuto nella direzione opposta.<br />

Infatti, accanto agli interventi volti alla semplificazione delle rubriche, vi<br />

sono anche modifiche dirette ad integrare la rubrica delle fattispecie penali.<br />

Proprio in questo senso, abbiamo modificato la rubrica dell’art. 23 «Responsabilità<br />

da tentativo», aggiungendovi il participio presente del verbo derivare<br />

(derivante); nell’art. 58, indotti dalla difficoltà di trovare un’espressione equivalente<br />

nella lingua italiana, abbiamo sostituito «Frammentazione della pena<br />

detentiva» con «E<strong>sec</strong>uzione frazionata della pena detentiva». Ancora, nelle rubriche<br />

degli artt. 138 e 138/a è stato aggiunto il sostantivo «beni», mentre nella<br />

rubrica dell’art. 223 è stato inserito, al fine di completarne il significato, il<br />

verbo «compiere». Sempre nel medesimo senso, l’art. 228 dedicato alla disciplina<br />

degli «Atti violenti contro i luoghi di lavoro dei rappresentanti esteri» è<br />

stato reso come «Atti violenti contro le sedi dei rappresentanti esteri». Infine,<br />

non figura l’aggettivo «pubblico» nella versione letterale dell’art. 272 («Falsa<br />

informazione agli organi d’ordine pubblico») e, nell’art. 311 «Minaccia di non<br />

denunciare», è stata aggiunta la locuzione «al fine di non».<br />

L’ambiguità, che caratterizza il linguaggio giuridico albanese, ritorna anche<br />

(«Abuso di contributi statali») siè preferito sostituire la formula «contributi dati dallo Stato»<br />

con «contributi statali»; l’art. 283/b «Creazione di agevolazioni per l’assunzione e l’utilizzo di<br />

droga» èdivenuto «Agevolazioni per l’assunzione e l’utilizzo di droga»; nell’art. 323 «Allontanamento<br />

di un detenuto dal luogo di detenzione» èstato eliminato il sostantivo «detenuto»; invece,<br />

nella formulazione letterale della rubrica dell’art. 324 «Offerta di aiuto ad un detenuto per<br />

il suo allontanamento» èstato eliminato il sostantivo «offerta».<br />

( 6 ) Un altro esempio di incostanza morfologica del legislatore albanese, a livello di lessico<br />

giuridico, è dato dall’espressione «privazione di libertà», utilizzata per indicare la sanzione applicabile<br />

ai crimini di guerra (art. 75). Pur avendo l’impressione che si tratti di una «distrazione»<br />

del legislatore albanese – trattandosi dell’unica norma in cui viene impiegata tale espressione –<br />

abbiamo preferito riportare la traduzione letterale, dato che dal punto di vista tecnico per «privazione<br />

della libertà» si potrebbe intendere qualcosa di ben più ampio rispetto alla detenzione.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

255


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

256<br />

nelle rubriche delle norme: di fronte a formulazioni come quella dell’art. <strong>21</strong>4<br />

«Garanzia di informazioni» oppure dell’art. <strong>21</strong>6 «Garanzia dei mezzi per la distruzione<br />

della tecnica militare», ci siamo distaccati dalla lettera della norma<br />

ed abbiamo sostituito «garanzia» con «predisposizione» ( 7 ).<br />

Alla luce degli esempi sopra riportati, è facile immaginare a quanti dubbi<br />

possa dar luogo l’esclusione di certe espressioni dalla rubrica (o dal testo) oppure<br />

l’aggiunta e/o la trasformazione di alcuni termini. La scelta è stata determinata<br />

in parte dalla decisione iniziale circa la semplificazione da dare al lessico<br />

giuridico, alla luce del principio della certezza e, in parte, è affidata alle<br />

preferenze e alla sensibilità linguistica di chi ha curato la traduzione, non potendo<br />

così essere mai eliminata completamente la soggettività della scelta.<br />

3. Tecnica di costruzione delle fattispecie. – Lo scopo principale che si è posto<br />

il nuovo codice <strong>penale</strong> albanese è quello di spogliare definitivamente il diritto<br />

<strong>penale</strong> da qualunque forma di ideologia e di politicizzazione, enfatizzando<br />

il principio di legalità, nonché eliminando tutte le figure che comportavano<br />

l’applicazione di pene arbitrarie. Il principio fondamentale per cui il tipo e<br />

l’entità della pena devono essere determinati dalla legge, rintracciabile nell’art.<br />

2 del codice <strong>penale</strong>, che ribadisce la corrispondente garanzia costituzionale<br />

contenuta nell’art. 29 Cost., non sempre trova una corrispondenza nella formulazione<br />

delle fattispecie penali.<br />

Infatti, di fronte a queste enfatizzazioni di principio il giudice <strong>penale</strong> non<br />

dovrebbe avere il potere di colmare eventuali lacune. Tuttavia, stante la particolare<br />

tecnica seguita dal legislatore albanese, la realtà èben diversa. L’allontanamento<br />

dal principio di legalità èdeterminata, in primo luogo, dalle numerose<br />

norme che, alla luce del principio (implicito) della proporzione della pena<br />

alla gravità dell’illecito <strong>penale</strong> (o meglio, alla pericolosità dell’illecito <strong>penale</strong>:<br />

queste sono le espressioni letterali utilizzate dal legislatore albanese), alla pericolosità<br />

dell’autore, nonché al grado di colpevolezza, affidano al giudice un<br />

amplissimo potere discrezionale (a mero titolo esemplificativo cfr. l’art. 30,<br />

l’art. 34, gli artt. 46-47, gli artt. 52-53, ecc.). Le norme sopra richiamate evidenziano<br />

come il giudice gode di un margine di decisione relativamente esteso,<br />

pur essendo vincolato nella determinazione della pena dalle disposizioni di<br />

parte generale e dai limiti edittali, (e a volte va anche oltre questi limiti: cfr., in<br />

( 7 )Un’operazione analoga è stata effettuata anche con riferimento all’art. 142 «Predisposizione<br />

dei mezzi per il furto» che ha sostituito la formulazione letterale «Garanzia dei mezzi per<br />

il furto».


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

particolare, l’art. 34 sulla facoltà di applicare la pena pecuniaria anche ove essa<br />

non sia espressamente prevista dalla disposizione di parte speciale violata e<br />

l’art. 53 sulla facoltà del giudice di stabilire, in presenza di determinate circostanze,<br />

una pena sotto il minimo legale ovvero una pena di specie più tenue di<br />

quella prevista dalla disposizione di parte speciale violata).<br />

In <strong>sec</strong>ondo luogo, il distacco dal principio di tassatività èdeterminato dall’improprietà<br />

sul piano linguistico, nonché dall’imprecisione nella formulazione<br />

delle norme (come sopra sottolineato), rendendo così incerto il confine fra<br />

ciò che è lecito ed illecito e circa la specie di pena comminata. Conferma di ciò<br />

può trarsi dall’art. 1/c ove tra i principi del codice <strong>penale</strong> è previsto anche<br />

quello della «giustizia nella determinazione della pena e della colpevolezza», in<br />

cui il termine «giustizia» appare, <strong>sec</strong>ondo le intenzioni del legislatore albanese,<br />

come equivalente del termine «equità», cosa che denota, dal punto di vista formale,<br />

l’assenza di tecnicismo giuridico, mentre dal punto di vista sostanziale<br />

l’intenzione del nuovo codice albanese di porre in primo piano il principio<br />

dell’equità.<br />

Un’altra annotazione stilistica balza subito all’occhio nell’art. 204 par. 2,<br />

coincidente con una delle lacune fondamentali della legislazione <strong>penale</strong> ora vigente<br />

in Albania, ovvero un linguaggio impregnato di un carattere non prettamente<br />

giuridico-<strong>penale</strong>. Infatti, nella norma il legislatore completa l’elenco dei<br />

mezzi di comune pericolo con la parola «eccetera», con la quale riassume<br />

un’enumerazione di cui sono stati già indicati alcuni elementi, rinviando implicitamente<br />

per il resto alla legge sulla pesca del 1980.<br />

L’indeterminatezza è poi presente in tutte le norme, peraltro piuttosto numerose,<br />

che prevedono disposizioni in blanket, nelle quali la fattispecie corrispondente<br />

è molto generica e simile ad un contenitore vuoto ed il cui contenuto<br />

non è conoscibile prima che venga emanato lo specifico provvedimento che<br />

la integra (legge o normativa <strong>sec</strong>ondaria). Troviamo così: la sez. V, inserita nel<br />

capo III della parte speciale, che richiama implicitamente il codice della dogana,<br />

approvato con la legge del 2.09.1992 n. 7599 ( 8 ) e la legge 3.3.1993 sulle<br />

( 8 ) Per altre leggi speciali a cui rinviano le norme del codice («Della prevenzione del riciclaggio<br />

del denaro», «Della prevenzione della diffusione del virus HIV/AIDS nella Repubblica<br />

d’Albania», «Dei giochi d’azzardo, casinò e ippodromi», «Delle carte di pubblico credito»,<br />

«Dell’interruzione della gravidanza», «Delle armi», il Codice della Strada approvato con la l.<br />

26.12.1984 n. 6943 e modificato con la l. 15.7.1992 n. 7595, la l. 11.2.1999 n. 8457 che disciplina<br />

il segreto di Stato, la legge sui partiti politici del 17.02.2000 n. 8580, la legge sul confine statale<br />

della Repubblica d’Albania, la legge sull’organizzazione e il funzionamento dell’ordinamento<br />

giudiziario e la legge sulla prevenzione e la lotta contro il traffico di sostanze narcotiche o psi-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

257


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

258<br />

accise; gli artt. 180 ss. che richiamano la legge 8 gennaio 1992 n. 7548 sul sistema<br />

delle tasse; l’art. 199 sull’abuso di fondo viene integrato dalla legge<br />

19.7.1991 n. 5701 sulla terra.<br />

Né questa è l’unica libertà che il codice si prende con riferimento alla determinatezza<br />

delle fattispecie penali. A queste forti perplessità sulla tassatività<br />

delle disposizioni, determinate da ragioni di tipo formale e stilistico (legate alla<br />

sintassi e all’organizzazione testuale), si aggiunge l’indeterminatezza sostanziale<br />

delle fattispecie. Così, l’art. 192/a, sull’eliminazione e il furto di documenti,<br />

costituito da due paragrafi, disciplina due condotte non adeguatamente definite,<br />

non potendosi, dalla semplice lettura della norma, comprendere quale sia la<br />

differenza tra le fattispecie previste in ciascun paragrafo.<br />

Infine, lo sforzo di aderenza alla ratio del principio di legalità risulta indebolito<br />

dalla presenza di numerosi parametri quantitativi non definiti, ma rimessi<br />

alla giurisprudenza (v. ad esempio «danno grave» –art. 100 par. 2 – oppure<br />

«crimini gravi» ex art. 31), cosa che comporta la mancanza di un sicuro<br />

criterio interpretativo ogniqualvolta questi concetti sono adoperati nel corso<br />

del codice.<br />

La nuova codificazione <strong>penale</strong> albanese post-comunista si fonda sulla recezione<br />

di modelli normativi di tipo euro-continentale. Infatti, al fine di realizzare<br />

il suo obiettivo, ovvero la modernizzazione del diritto alla luce della costruzione<br />

di uno stato di diritto, si è avvalsa di norme sperimentate con successo<br />

nelle legislazioni europee.<br />

Troviamo così, all’interno del nuovo diritto <strong>penale</strong>, disposizioni che sono la<br />

mera traduzione di norme contenute in altri codici. Ad esempio, la disposizione<br />

che sancisce il principio di legalità (art. 2) è una ripetizione della norma<br />

corrispondente del codice <strong>penale</strong> Rocco.<br />

Tuttavia, va sottolineato che la recezione di modelli altrui non è sempre<br />

una mera traslitterazione. Per rimanere sullo stesso esempio, dal punto di vista<br />

strettamente linguistico, il legislatore albanese nell’art. 2 utilizza l’espressione<br />

«penalmente punito», che a noi può sembrare una mera ridondanza, essendo<br />

già insita nella parola «punire» la nozione di «afflittività» edi«punitività» tipica<br />

del diritto <strong>penale</strong>, ma questo modo di esprimersi è la trasposizione del concetto<br />

nel modo di pensare e parlare degli albanesi.<br />

Pur avendo la frase albanese una sintassi simile alla nostra (i.e. «soggetto,<br />

cotrope), v. il commentario della parte generale del codice: Elezi-Kaçupi-Haxhia, Komentari i<br />

kodit penal të Republikës së Shqipërisë, Tiranë, 2001 e il commentario della parte speciale: Elezi,<br />

E drejta <strong>penale</strong>. Pjesa e posaçme, Tiranë.


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

verbo, complemento oggetto»), che non dovrebbe, perciò, porre particolari<br />

problemi nella traduzione, la struttura delle norme risulta particolarmente<br />

complessa a livello logico-sintattico. Ciò èdeterminato anche dal fatto che l’albanese<br />

presenta un complesso sistema di declinazione e coniugazione con alcune<br />

caratteristiche assai peculiari rispetto ad altre lingue indoeuropee dello<br />

stesso tipo (latino, tedesco, greco, ecc.). I sostantivi si caratterizzano per quattro<br />

elementi: numero, forma, genere e caso. Una delle difficoltà incontrate in<br />

sede di traduzione è legata anche al fatto che non esiste una forma distinta per<br />

genitivo (per la cui formazione si usa l’articolo prepositivo, il quale non trova<br />

un corrispondente in italiano) e dativo. L’aggettivo in albanese può essere non<br />

articolato o articolato e, in quest’ultimo caso, prende questo nome perché utilizzato<br />

solo preceduto dall’articolo prepositivo e, se segue il sostantivo, è l’articolo<br />

prepositivo che concorda in numero, caso, genere e forma col sostantivo<br />

a cui l’aggettivo si riferisce. Per motivi stilistici l’articolo e l’aggettivo possono<br />

precedere il sostantivo. Per quanto riguarda il verbo, esso segue all’incirca lo<br />

stesso schema dell’italiano, cambiando le desinenze in funzione del modo, del<br />

tempo, del numero e delle persone. In più possiede, oltre alla forma attiva,<br />

quella medio passiva e, tra i modi, conosce anche l’ottativo (che esprime desiderio)<br />

e l’ammirativo (che esprime ammirazione).<br />

Il legislatore albanese, una volta scelto di spostare l’attenzione sulla condotta<br />

e non sul soggetto attivo (ponendo in primo piano nella descrizione di ogni<br />

fattispecie della parte speciale la condotta attiva od omissiva), propone una<br />

tecnica largamente seguita nella formulazione delle fattispecie e consistente in<br />

un lungo elenco di sostantivi – spesso e volentieri trasformati in verbi in sede<br />

di traduzione, al fine di rendere più agevole la lettura della norma – con cui<br />

vengono individuate le singole condotte punibili, ma non <strong>sec</strong>ondo criteri chiari,<br />

costanti e comprensibili. A mero titolo esemplificativo: nell’art. 126, il sostantivo<br />

di apertura «l’omissione» èstato trasformato nel verbo «omettere»;<br />

nell’art. 128/b sulla «Tratta di minori» i verbi che troviamo nell’incipit della<br />

norma, e che descrivono la condotta, nella versione originaria corrispondono<br />

ad altrettanti sostantivi. Ancora, la medesima operazione è stata effettuata anche<br />

con riferimento agli artt. 172-174 sul contrabbando di merci.<br />

Effetto di tale tecnica sono la costruzione di fattispecie complesse, dal carattere<br />

non fluido, ben lontane dal principio della lex certa – che dovrebbe<br />

rendere più agevole l’applicazione delle norme – nonché discrezionalità ed imprevedibilità<br />

della decisione del giudice nelle zone grigie, in contrasto con il<br />

principio di tassatività.<br />

Molte fattispecie sono caratterizzate dalla ripetizione delle medesime formule.<br />

Troviamo così le norme sulla distruzione della proprietà (artt. 150 ss.)<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

259


S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

260<br />

nelle quali cambia lo strumento con cui viene distrutta la proprietà, mala<br />

struttura delle fattispecie rimane esattamente la stessa. La riproduzione delle<br />

medesime locuzioni ritorna soprattutto nelle circostanze aggravanti delle fattispecie-base.<br />

Il testo originario, a volte, è caratterizzato dalla separazione delle<br />

varie ipotesi di aggravanti dalla «virgola», che nella traduzione abbiamo scelto<br />

di sostituire con congiunzioni come «o» od «ovvero», al fine di sottolineare<br />

che il legislatore albanese non fa riferimento ad un’elencazione cumulativa,<br />

bensì ad un’elencazione alternativa (in questo senso, cfr. art. 114/b par. 3,<br />

l’art. 288/a par. 2 oppure l’art. 298 par. 3).<br />

Accanto a norme particolarmente complesse, che scoraggiano il traduttore,<br />

troviamo disposizioni, il cui stile, talvolta, è estremamente semplice, molto vicino<br />

al livello del discorso corrente. In questo modo è costruito ad esempio<br />

l’art. 23 par. 2, ove il tribunale può attenuare la pena «tenuto conto del grado<br />

di similarità delle conseguenze». Ancora, la via di una comunicazione piana<br />

emerge dall’art. 34 ult. par., ove all’espressione letterale «come sopra stabilito»,<br />

la quale presa di per sé èassolutamente insignificante, è stata preferita la<br />

locuzione «effettuata la conversione». Oppure, in materia di circostanze attenuanti<br />

ai sensi dell’art. 49 (fattispecie corrispondente alle nostre circostanze<br />

attenuanti generiche) la locuzione «tenuto conto dell’arco di tempo relativo alla<br />

loro sussistenza» dal punto di vista letterale corrisponde all’espressione «per<br />

il tempo necessario che le considera tali» ( 9 ).<br />

Esistono, inoltre, casi abbastanza frequenti in cui, tramite un intervento improntato<br />

allo sforzo di mantenere un livello di espressione quanto più possibile<br />

leggibile (stante la particolare complessità delle fattispecie per la presenza di<br />

molte subordinate), abbiamo invertito la struttura della frase, premettendo il<br />

predicato verbale all’intera struttura della proposizione (v. artt. 73-75) ( 10 ). Le<br />

interferenze con la chiarezza delle fattispecie penali sono da attribuire, a volte,<br />

anche al mancato rispetto, dal punto di vista sintattico, nella struttura della<br />

frase della sequenza «soggetto, verbo, complemento oggetto». Anche questo ci<br />

ha indotto ad una modificazione della struttura delle fattispecie penali, come<br />

ad esempio nell’art. 28 ult. par., ove nel testo originario il verbo si trovava alla<br />

fine del periodo. Ancora, in altre fattispecie è stato trasformato in soggetto<br />

quello che nella struttura originaria era il complemento d’agente, come ad<br />

( 9 )L’utilizzo di un linguaggio comune caratterizza anche l’incipit dell’art. 69 ove il legislatore,<br />

letteralmente parlando, utilizza la locuzione «si considerano non condannati».<br />

( 10 ) La struttura della frase è stata invertita anche nell’art. 10, ove al soggetto è stata anteposta<br />

la proposizione «salvo quanto previsto diversamente da accordi bilaterali o plurilaterali».


marilda bertoli<br />

Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

esempio nell’art. 36 ove il «tribunale» era il complemento d’agente e «la confisca»<br />

il soggetto ( 11 ).<br />

ABSTRACT (*)<br />

L’Autrice, attraverso l’indicazione delle problematiche incontrate in sede di traduzione e<br />

delle scelte operate, offre al lettore uno strumento di base, utile per l’interpretazione e l’analisi<br />

delle norme del nuovo codice <strong>penale</strong> albanese del 1995, frutto di un vertiginoso cambiamento<br />

socio-politico.<br />

Vengono segnalate le cautele e le riserve che circondano la traduzione del nuovo codice, determinate<br />

dal fatto che il termine corrispettivo in italiano non è sempre l’equivalente del termine<br />

tradotto, rappresentando, a volte, una mera approssimazione.<br />

Inoltre, si evidenzia che nonostante le nuove norme presentino un’impostazione moderna e<br />

aperta alle nuove istanze, continuano ad essere connotate da una certa carenza di tecnicismo<br />

giuridico.<br />

Lo scopo principale che si è posto il nuovo codice <strong>penale</strong> albanese è quello di spogliare definitivamente<br />

il diritto <strong>penale</strong> da qualunque forma di ideologia e di politicizzazione, enfatizzando<br />

il principio di legalità, nonché eliminando tutte le figure che comportavano l’applicazione di<br />

pene arbitrarie. Il principio fondamentale per cui il tipo e l’entità della pena devono essere determinati<br />

dalla legge, rintracciabile nell’art. 2 del codice <strong>penale</strong>, che ribadisce la garanzia costituzionale<br />

contenuta nell’art. 29 Cost., non sempre trova però una corrispondenza nella formulazione<br />

delle fattispecie penali.<br />

( 11 )Un’identica operazione è stata effettuata anche con riferimento all’art. 37 o all’art. 43<br />

ove l’originario complemento d’agente (i.e. dal tribunale) nella traduzione è stato trasformato in<br />

soggetto.<br />

(*) Questo abstract è stato redatto da Simone Ferrari.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

261


Il CODICE PENALE<br />

DELLA REPUBBLICA D’ALBANIA (*)<br />

traduzione di<br />

Marilda Bertoli<br />

(*) Il codice <strong>penale</strong> è stato approvato con legge del 27 gennaio 1995 n. 7895 ed è entrato in vigore il 1 o<br />

giugno 1995; successivamente ha ricevuto le modifiche indicate qui di seguito. Il testo che pubblichiamo è<br />

aggiornato al 30 giugno <strong>2006</strong>. 263


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

264<br />

INDICE<br />

Capo I.<br />

Parte Generale<br />

Della legge <strong>penale</strong> e della sua applicazione (artt. 1-11)<br />

Capo II. Della responsabilità <strong>penale</strong> (artt. 12-<strong>21</strong>)<br />

Capo III. Del tentativo (artt. 22-24)<br />

Capo IV. Del concorso di persone nella commissione di illeciti penali (artt. 25-28)<br />

Capo V. Delle pene (artt. 29-46)<br />

Capo VI. Della determinazione della pena (artt. 47-57)<br />

Capo VII. Delle alternative alla pena detentiva (artt. 58-65)<br />

Capo VIII. Dell’estinzione dell’azione <strong>penale</strong>, delle pene e della loro mancata e<strong>sec</strong>uzione (artt.<br />

66-72)<br />

Parte Speciale<br />

Capo I. Dei crimini contro l’umanità (artt. 73-75)<br />

Capo II. Degli illeciti penali contro la persona<br />

Sezione I. Dei crimini contro la vita commessi con dolo (artt. 76-84)<br />

Sezione II. Dei crimini contro la vita causati con colpa (art. 85)<br />

Sezione III. Degli illeciti penali contro la salute commessi con dolo (artt. 86-90)<br />

Sezione IV. Degli illeciti penali contro la salute commessi con colpa (artt. 91-92)<br />

Sezione V. Degli illeciti penali che mettono in pericolo la vita e la salute a causa dell’interruzione<br />

della gravidanza oppure dell’omissione di soccorso (artt. 93-99)<br />

Sezione VI. Dei crimini sessuali (artt. 100-108)<br />

Sezione VII. Degli illeciti penali contro la libertà della persona (artt. 109-112)<br />

Sezione VIII. Degli illeciti penali contro la morale e la dignità (artt. 113-123)<br />

Sezione IX. Degli illeciti penali contro i minori, il matrimonio e la famiglia (artt. 124-130)<br />

Sezione X. Degli illeciti penali contro la libertà religiosa (artt. 131-133)<br />

Capo III. Degli illeciti penali contro il patrimonio e la sfera economica<br />

Sezione I. Del furto (artt. 134-142)<br />

Sezione II. Della truffa (artt. 143-149)<br />

Sezione III. Della distruzione della proprietà (artt. 150-162)<br />

Sezione IV. Degli illeciti penali commessi nelle società commerciali (artt. 163-170/b)<br />

Sezione V. Dei crimini doganali (artt. 171-179/a)<br />

Sezione VI. Degli illeciti penali relativi alle tasse e alle imposte (artt. 180-182)<br />

Sezione VII. Della falsificazione delle monete e delle carte di pubblico credito (artt. 183-185)<br />

Sezione VIII. Della falsificazione di documenti (artt. 186-192/b)<br />

Sezione IX. Degli illeciti penali in tema di fallimento (artt. 193-196)<br />

Sezione X. Esercizio abusivo di giochi d’azzardo (artt. 197-198)<br />

Sezione XI. Degli illeciti penali che ledono lo stato giuridico del fondo (artt. 199-200)<br />

Capo IV. Degli illeciti penali contro l’ambiente (artt. 201-207)<br />

Capo V. Dei crimini contro l’indipendenza e l’ordine costituzionale<br />

Sezione I. Dei crimini contro l’indipendenza e l’integrità (artt. 208-<strong>21</strong>8)<br />

Sezione II. Dei crimini contro l’ordine costituzionale (artt. <strong>21</strong>9-225)<br />

Capo VI. Dei crimini che compromettono le relazioni con gli altri Stati (artt. 226-229)<br />

Capo VII. Degli atti di terrorismo (artt. 230-234/b)<br />

Capo VIII. Dei crimini contro l’autorità dello Stato<br />

Sezione I. Degli illeciti penali contro l’attività statale commessi da un cittadino (artt. 235-<br />

247)<br />

Sezione II. Degli illeciti penali contro l’attività statale compiuti da impiegati statali o in servizio<br />

pubblico (artt. 248-260)<br />

Sezione III. Degli illeciti penali contro l’ordine e la sicurezza pubblica (artt. 261-293)<br />

Sezione IV. Degli illeciti penali per la tutela del segreto e dei confini statali (artt. 294-299)<br />

Capo IX. Degli illeciti penali contro la giustizia (artt. 300-324)


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Capo X. Degli illeciti penali che ledono le libere elezioni e il sistema democratico delle elezioni<br />

(artt. 325-332)<br />

Capo XI. Degli illeciti penali compiuti da bande armate e da organizzazioni criminali (artt.<br />

333-335)<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

265


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

266<br />

PARTE GENERALE<br />

Capo I<br />

DELLA LEGGE PENALE E DELLA SUA APPLICAZIONE<br />

1. Legge <strong>penale</strong> e distinzione degli illeciti penali. – La legge <strong>penale</strong> individua gli illeciti penali,<br />

le pene e le altre misure che vanno adottate nei confronti dei loro autori.<br />

Gli illeciti penali si distinguono in crimini e contravvenzioni penali.<br />

La loro distinzione viene effettuata in ogni caso dalle disposizioni della parte speciale del<br />

presente codice.<br />

1/a. Fondamenti della legislazione <strong>penale</strong> ( 1 ). – Il codice <strong>penale</strong> si fonda sulla Costituzione<br />

della Repubblica d’Albania, sui principi generali del diritto <strong>penale</strong> internazionale nonché sulle<br />

convenzioni internazionali ratificate dallo stato albanese.<br />

La legislazione <strong>penale</strong> è costituita da questo codice e da altre leggi che prevedono illeciti penali.<br />

1/b. Doveri della legislazione <strong>penale</strong> ( 2 ). – La legislazione <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

ha il dovere di salvaguardare l’indipendenza dello Stato e la sua integrità territoriale, la dignità<br />

dell’uomo, i suoi diritti e le sue libertà, l’ordine costituzionale, la proprietà, l’ambiente, la convivenza<br />

e la comunicazione degli albanesi con le minoranze nazionali, la convivenza religiosa dalla<br />

commissione di illeciti penali, nonché di prevenire gli stessi.<br />

1/c. Principi del codice <strong>penale</strong> ( 3 ). – Il codice <strong>penale</strong> si fonda sui principi costituzionali dello<br />

Stato di diritto, dell’eguaglianza davanti alla legge, della giustizia nella determinazione della colpevolezza<br />

e della pena, nonché del senso di umanità.<br />

È vietata l’applicazione della legge <strong>penale</strong> per analogia.<br />

2. Non punibilità in mancanza della legge. – Nessuno può essere penalmente punito per un<br />

fatto che, in precedenza, non sia stato previsto espressamente dalla legge come crimine o come<br />

contravvenzione <strong>penale</strong>.<br />

Nessuno può essere punito con specie ed entità di pena non previste dalla legge.<br />

3. Operatività della legge <strong>penale</strong> nel tempo. – Nessuno può essere punito per un fatto che, <strong>sec</strong>ondo<br />

la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva illecito <strong>penale</strong>.<br />

La nuova legge che non punisce il fatto penalmente rilevante ha efficacia retroattiva.<br />

Se la persona è stata condannata, l’e<strong>sec</strong>uzione della condanna non può iniziare e, nell’ipotesi<br />

in cui abbia avuto inizio, deve cessare.<br />

Se la legge del tempo in cui fu commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la legge posteriore sono diverse,<br />

( 1 ) Articolo inserito dall’art. 1 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 2 ) Articolo inserito dall’art. 1 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 3 ) Articolo inserito dall’art. 1 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli alla persona che ha commesso l’illecito<br />

<strong>penale</strong>.<br />

4. Ignoranza della legge. – L’ignoranza della legge che punisce l’illecito <strong>penale</strong> non costituisce<br />

motivo di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong>, salve le ipotesi in cui l’ignoranza è oggettivamente<br />

inevitabile.<br />

5. Territorio della Repubblica d’Albania. – Agli effetti della legge <strong>penale</strong>, per territorio della<br />

Repubblica d’Albania si considera la superficie terrestre, le acque territoriali e le acque interne<br />

marittime, lo spazio aereo sovrastante la superficie terrestre e le acque territoriali e interne marittime,<br />

nonché ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato albanese, come le sedi delle<br />

rappresentanze diplomatiche e consolari albanesi, le navi che battono bandiera della Repubblica<br />

d’Albania, le navi della marina militare, l’aviazione militare o civile ovunque essa si trovi.<br />

6. Applicazione della legge <strong>penale</strong> agli illeciti penali commessi dal cittadino albanese. – Agli illeciti<br />

penali commessi dal cittadino albanese all’interno della Repubblica d’Albania si applica la<br />

legge <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania.<br />

La legge <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania si applica anche al cittadino albanese che ha<br />

commesso un crimine nel territorio di un altro Stato, quando esso è punibile in entrambi e fino<br />

a quando non è stata emanata una sentenza definitiva da un tribunale straniero.<br />

Agli effetti di questo articolo, sono considerati cittadini albanesi anche quelle persone che,<br />

oltre alla cittadinanza albanese, godono di un’altra cittadinanza.<br />

7. Applicazione della legge <strong>penale</strong> agli illeciti penali commessi da cittadini stranieri ( 4 ). – Il cittadino<br />

straniero, che commette un illecito <strong>penale</strong> nel territorio della Repubblica d’Albania, è<br />

punito <strong>sec</strong>ondo la legge <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania.<br />

La legge <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania si applica anche nei confronti del cittadino straniero<br />

che, fuori dal territorio della Repubblica d’Albania, commette a danno degli interessi dello<br />

Stato o di un cittadino albanese uno dei seguenti crimini:<br />

a) crimini contro l’umanità;<br />

b) crimini contro l’indipendenza dell’ordine costituzionale;<br />

c) atti terroristici;<br />

d) organizzazione della prostituzione, tratta illegittima di persone, di minori e donne,<br />

produzione e traffico illegittimo di armi, di sostanze stupefacenti, di altre sostanze narcotiche e<br />

psicotrope, di sostanze atomiche, di materiali pornografici, nonché commercio illegittimo di<br />

opere d’arte e di altri oggetti con valore storico, culturale e archeologico;<br />

e) sequestro degli aeromobili e delle navi;<br />

f) falsificazione del sigillo dello Stato albanese, delle monete e delle carte di pubblico credito;<br />

g) crimini contro la vita e la salute del cittadino albanese per i quali la legge prevede la<br />

( 4 ) La lettera d è stata modificata dall’art. 2 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. La lettera h è stata<br />

aggiunta dall’art. 1 l. 19 giugno 2003 n. 9086, mentre la lettera i è stata aggiunta dall’art.1l.16<br />

setembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

267


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

268<br />

pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni o qualunque altra specie di pena più<br />

grave;<br />

h) riciclaggio del profitto dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

i) crimini di corruzione attiva e passiva, in riferimento a chi eserciti funzioni nel settore<br />

pubblico o privato.<br />

8. Applicazione della legge <strong>penale</strong> agli illeciti penali commessi dall’apolide. – All’apolide che<br />

commette un illecito <strong>penale</strong> nel territorio della Repubblica d’Albania o un crimine fuori da questo<br />

territorio si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente codice.<br />

9. Responsabilità delle persone straniere che godono dell’immunità. – Il problema relativo alla<br />

responsabilità di un cittadino straniero, che commette un illecito <strong>penale</strong> nel territorio della Repubblica<br />

d’Albania e che gode dell’immunità in base al diritto internazionale, va risolto in via<br />

diplomatica.<br />

10. Efficacia delle sentenze penali dei tribunali stranieri. – Salvo quanto previsto diversamente<br />

da accordi bilaterali o plurilaterali, le sentenze penali pronunciate dai tribunali stranieri nei<br />

confronti di cittadini albanesi, che accertano la commissione di un illecito <strong>penale</strong>, producono effetti<br />

in Albania, nel rispetto della legge albanese, anche per i seguenti profili:<br />

a) ai fini della qualifica di recidivo di chi ha commesso l’illecito <strong>penale</strong>;<br />

b) ai fini dell’e<strong>sec</strong>uzione delle sentenze che importano una pena accessoria;<br />

c) ai fini dell’e<strong>sec</strong>uzione delle misure di sicurezza;<br />

d) ai fini del risarcimento del danno o degli altri effetti civili.<br />

11. Estradizione. – L’estradizione può essere ammessa solo quando è prevista espressamente<br />

da accordi internazionali di cui la Repubblica d’Albania è parte.<br />

L’estradizione è ammessa quando l’illecito <strong>penale</strong>, che costituisce l’oggetto della richiesta di<br />

estradizione, è previsto come tale sia dalla legge albanese che dalla legge straniera.<br />

L’estradizione non è ammessa:<br />

a) quando la persona che deve essere estradata è cittadino albanese, salvo le ipotesi in cui<br />

negli accordi sia stabilito diversamente;<br />

b) quando l’illecito <strong>penale</strong>, che costituisce l’oggetto della richiesta di estradizione, ha carattere<br />

politico o militare;<br />

c) quando si ha motivo di dubitare che la persona, di cui è chiesta l’estradizione, sarà<br />

perseguitata, condannata o ricercata per le sue opinioni politiche, religiose, nazionali, razziali o<br />

etniche;<br />

e) quando la persona, di cui è chiesta l’estradizione, è stata giudicata da un tribunale albanese<br />

competente per l’illecito <strong>penale</strong> per il quale è richiesta l’estradizione.<br />

Capo II<br />

DELLA RESPONSABILITÀ PENALE<br />

12. Età per la responsabilità <strong>penale</strong>. –Èpenalmente responsabile chi, nel momento in cui ha<br />

commesso il crimine, ha compiuto i quattordici anni.<br />

La persona che ha commesso una contravvenzione <strong>penale</strong> è responsabile quando ha compiuto<br />

i sedici anni.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

13. Nesso causale. – Nessuno è penalmente responsabile quando, tra la sua azione od omissione<br />

e le conseguenze o la possibilità della loro verificazione, manca il nesso causale.<br />

14. Colpevolezza. – Nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista dalla<br />

legge come illecito <strong>penale</strong>, se il fatto non è stato commesso con colpevolezza.<br />

È colpevole la persona che compie il fatto con dolo o con colpa.<br />

15. Dolo. – L’illecito <strong>penale</strong> è commesso con dolo quando l’agente ha previsto le conseguenze<br />

dell’illecito <strong>penale</strong> e ha voluto il loro verificarsi oppure, nonostante le abbia previste e non le<br />

abbia volute, con coscienza ha permesso il loro verificarsi.<br />

16. Colpa. – L’illecito <strong>penale</strong> è commesso con colpa quando l’agente, nonostante non abbia<br />

voluto le conseguenze, ha previsto la possibilità del loro verificarsi e con imprudenza ha sperato<br />

di evitarle oppure quando non le ha previste, sebbene <strong>sec</strong>ondo le circostanze ne avesse la possibilità<br />

e avrebbe dovuto prevederle.<br />

17. Inimputabilità per vizio di mente. – Non è penalmente responsabile chi al momento della<br />

commissione del fatto era affetto da disturbo psichico o neuropsichico, che gli ha fatto perdere<br />

totalmente l’equilibro mentale, e di conseguenza non è stato in grado di controllare le proprie<br />

azioni od omissioni e neppure di comprendere che stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>.<br />

È imputabile chi al momento della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> era affetto da disturbo<br />

psichico o neuropsichico tale da far scemare il suo equilibro mentale per comprendere e controllare<br />

completamente le proprie azioni od omissioni; tuttavia, il tribunale tiene conto di questa<br />

circostanza nello stabilire la pena nella sua specie ed entità.<br />

18. Illecito <strong>penale</strong> commesso in stato di ubriachezza. – Non è esente da responsabilità chi ha<br />

commesso l’illecito <strong>penale</strong> in stato di ubriachezza.<br />

Quando l’ubriachezza è derivata da caso fortuito e l’equilibro mentale è scemato, si tiene<br />

conto di questa circostanza per la diminuzione della pena.<br />

Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere l’illecito <strong>penale</strong>, si tiene conto di questa<br />

circostanza per un aumento della pena.<br />

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando l’illecito <strong>penale</strong> è stato commesso sotto<br />

l’effetto di sostanze narcotiche o di altre sostanze eccitanti.<br />

19. Legittima difesa. – Non è penalmente responsabile chi ha commesso il fatto per esservi<br />

stato costretto per difendere la vita, la salute, i diritti e gli interessi propri o altrui, contro un’offesa<br />

ingiusta, reale e attuale, a condizione che le caratteristiche della difesa siano proporzionate<br />

alla pericolosità dell’offesa.<br />

Tale evidente mancata coincidenza costituisce violazione dei limiti della legittima difesa.<br />

20. Stato di necessità. – Non è penalmente responsabile chi ha commesso il fatto perché costretto<br />

dalla necessità di affrontare un pericolo reale e attuale che minacci lui, un’altra persona o<br />

il patrimonio da un danno grave non altrimenti evitabile, a condizione che non sia stato da lui<br />

provocato e il danno causato non sia maggiore del danno subito.<br />

<strong>21</strong>. Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere. – Non è penalmente responsabile chi<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

269


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

270<br />

abbia agito esercitando i diritti o adempiendo i doveri imposti dalla legge o da un ordine dato<br />

da persona competente, salvo le ipotesi in cui l’ordine sia palesemente illegittimo.<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> commesso consegua ad un ordine illegittimo, ne risponde la persona<br />

che ha impartito l’ordine.<br />

Capo III<br />

DEL TENTATIVO<br />

22. Significato del tentativo. – L’illecito <strong>penale</strong> si considera tentato quando, nonostante<br />

l’agente compia atti diretti a commetterlo, esso s’interrompe e non si conclude per circostanze<br />

indipendenti dalla volontà dell’agente.<br />

23. Responsabilità derivante dal tentativo. – Chi tenta di commettere un crimine ne risponde.<br />

Il tribunale, tenuto conto del grado di similarità della conseguenza e delle cause per cui il<br />

crimine è rimasto allo stadio del tentativo, attenua la pena e può abbassarla al di sotto del minimo<br />

previsto dalla legge oppure individua una specie di pena più tenue di quella prevista dalla<br />

legge.<br />

24. Desistenza dalla commissione di un illecito <strong>penale</strong>. – Non è penalmente responsabile<br />

l’agente che volontariamente e definitivamente desiste dalla commissione dell’illecito <strong>penale</strong>,<br />

nonostante abbia la possibilità di commetterlo.<br />

Quando gli atti finora compiuti comprendono gli elementi di un altro illecito <strong>penale</strong>, l’agente<br />

risponde del fatto commesso.<br />

Capo IV<br />

DEL CONCORSO DI PERSONE NELLA COMMISSIONE DI ILLECITI PENALI<br />

25. Significato del concorso. – Il concorso è la commissione di un illecito <strong>penale</strong> da parte di<br />

dueopiù persone in comune accordo tra loro.<br />

26. Concorrenti. – Si considerano concorrenti nella commissione di un illecito <strong>penale</strong>: gli organizzatori,<br />

gli e<strong>sec</strong>utori, gli istigatori e gli ausiliatori.<br />

Sono organizzatori coloro che organizzano e dirigono l’attività per la commissione di un illecito<br />

<strong>penale</strong>.<br />

Sono e<strong>sec</strong>utori coloro che compiono atti diretti alla realizzazione di un illecito <strong>penale</strong>.<br />

Sono istigatori coloro che incitano gli altri concorrenti alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>.<br />

Sono ausiliatori coloro che attraverso consigli, direttive, predisposizione di strumenti, eliminazione<br />

degli ostacoli, promesse di nascondere i concorrenti, le tracce o gli oggetti che derivano<br />

dall’illecito <strong>penale</strong>, favoriscono la sua commissione.<br />

27. Responsabilità dei concorrenti. – Organizzatori, istigatori, ausiliatori sono responsabili al<br />

pari degli e<strong>sec</strong>utori per l’illecito <strong>penale</strong> da loro commesso.<br />

Per la determinazione della pena dei concorrenti, il tribunale deve tener conto del grado di<br />

partecipazione di ciascuno e del ruolo avuto nella commissione dell’illecito <strong>penale</strong>.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

28. Forme speciali di concorso ( 5 ). – 1. L’organizzazione criminale è il grado più alto di concorso,<br />

in cui partecipano tre o più persone, e che si distingue per il particolare grado di organizzazione,<br />

strutturazione, stabilità, durata, nonché per la propria finalità di compiere uno o più illeciti<br />

penali, per conseguire vantaggi materiali e immateriali.<br />

L’organizzazione criminale, per realizzare le proprie finalità, utilizza la forza o altri mezzi di<br />

minaccia, la sottomissione e il silenzio a causa della partecipazione e dell’attività della stessa, per<br />

compiere illeciti penali, per garantire, con qualunque modalità, l’amministrazione o il controllo<br />

di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici, per realizzare<br />

utilità o vantaggi illegittimi per sé o altri, ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio<br />

del diritto di voto durante le campagne elettorali, nonché per altre attività simili a queste.<br />

2. L’organizzazione terrorista è una forma speciale dell’organizzazione criminale, che mira al<br />

compimento di azioni violente a fini di terrorismo, quali la sovversione dell’ordine costituzionale,<br />

il turbamento grave dell’ordine pubblico, ovvero ad incutere paura ed insicurezza nella massa.<br />

3. La banda armata è una forma particolare di concorso, la quale tramite il controllo di armi,<br />

munizioni militari e altri strumenti necessari, mira al compimento degli illeciti penali previsti nei<br />

capi V, VI e VII della parte speciale del presente codice.<br />

4. Il gruppo criminale strutturato è una forma speciale di concorso, in cui partecipano tre o<br />

più persone, per il compimento di uno o più illeciti penali, al fine di conseguire vantaggi materiali<br />

o immateriali.<br />

Il gruppo criminale strutturato non si costituisce accidentalmente per il compimento di un<br />

illecito <strong>penale</strong> e non è necessario che venga contraddistinto dalla stabilità dei membri, dalla divisione<br />

dei compiti, dall’organizzazione o da un’articolazione evoluta.<br />

5. Costituire o partecipare in un’organizzazione criminale, in un’organizzazione terroristica,<br />

in una banda armata o in un gruppo criminale strutturato si qualificano come distinti illeciti penali<br />

e sono puniti <strong>sec</strong>ondo le previsioni della parte speciale del presente codice o delle altre disposizioni<br />

penali speciali.<br />

6. I membri di un’organizzazione criminale, di un’organizzazione terroristica, di una banda<br />

armata o di un gruppo criminale articolato sono responsabili per tutti gli illeciti penali da essi<br />

compiuti nell’adempimento delle finalità della propria attività criminale.<br />

7. Il partecipe ad un’organizzazione criminale, ad un’organizzazione terroristica, ad una<br />

banda armata o ad un gruppo criminale strutturato, ottiene l’esclusione dalla pena oppure la sua<br />

diminuzione, quando offre una collaborazione considerata decisiva per poter conoscere l’attività<br />

delle stesse, quella degli altri collaboratori, il patrimonio controllato direttamente o meno da esse,<br />

nonché per le attività di indagine rivolte nei confronti delle organizzazioni criminali, delle organizzazioni<br />

terroristiche, delle bande armate e dei gruppi criminali strutturati.<br />

Capo V<br />

DELLE PENE<br />

29. Pene principali ( 6 ). – A chi ha commesso un crimine si applicano le seguenti pene principali:<br />

( 5 ) Articolo modificato dall’art. 2 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 6 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. L’ultimo paragrafo è stato<br />

aggiunto dall’art. 2 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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1. ergastolo o pena di morte ( 7 );<br />

2. pena detentiva;<br />

3. pena pecuniaria;<br />

A chi ha commesso una contravvenzione <strong>penale</strong> si applicano le seguenti pene principali:<br />

1. pena detentiva;<br />

2. pena pecuniaria.<br />

Quando previsto da apposite disposizioni del presente codice la pena detentiva e la pena pecuniaria<br />

si applicano congiuntamente.<br />

30. Pene accessorie ( 8 ). – A chi ha commesso crimini o contravvenzioni penali, assieme alla<br />

pena principale, si possono applicare una o più delle seguenti pene accessorie:<br />

1. interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche;<br />

2. confisca degli strumenti che servirono a commettere l’illecito <strong>penale</strong> e delle cose che<br />

ne costituiscono il profitto;<br />

3. interdizione dalla guida di autoveicoli;<br />

4. privazione delle decorazioni e di altre onorificenze;<br />

5. interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte;<br />

6. interdizione dall’esercizio di uffici direttivi presso le persone giuridiche;<br />

7. interdizione da una o più unità amministrative;<br />

8. espulsione dal territorio;<br />

9. pubblicazione della sentenza.<br />

Il tribunale, in ipotesi particolari, quando l’applicazione delle pene principali è ritenuta inadeguata<br />

e la pena prevista dalla legge per l’illecito commesso è la reclusione fino a tre anni o altre<br />

pene più lievi, può limitarsi all’applicazione della sola pena accessoria.<br />

31. Ergastolo ( 9 ). – La pena dell’ergastolo è inflitta con sentenza del tribunale per la commissione<br />

di un crimine grave.<br />

La pena dell’ergastolo non può essere inflitta alle donne e a chi nel momento della commissione<br />

del crimine non aveva compiuto i diciotto anni.<br />

La pena dell’ergastolo è prevista dalle disposizioni della parte speciale del presente codice.<br />

32. Reclusione. – La pena della reclusione per i crimini si estende da cinque giorni a venticinque<br />

anni.<br />

La pena della reclusione per le contravvenzioni penali si estende da cinque giorni a due anni.<br />

33. Modalità di espiazione dell’ergastolo e della reclusione. – La pena dell’ergastolo e della reclusione<br />

va espiata in uno degli istituti a ciò destinati.<br />

( 7 ) La pena di morte è stata soppressa dalla l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 8 ) Il punto 2 è stato modificato dall’art. 3 l. 19 giugno 2003 n. 9086. Il punto 1 è stato modificato<br />

dall’art. 3 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 9 ) I paragrafi I e II, nonché la rubrica dell’articolo, sono stati modificati dall’art. 79 l. 24<br />

gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

La legge stabilisce le modalità con cui le pene vengono espiate, i diritti e i doveri dei condannati.<br />

I minori scontano la pena della reclusione in luoghi separati da quelli destinati agli adulti.<br />

Le donne scontano la pena della reclusione in stabilimenti separati da quelli destinati agli<br />

uomini.<br />

34. Multa ( 10 ). – La pena della multa consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma<br />

di denaro compresa nei limiti previsti dalla legge.<br />

La pena della multa va inflitta alle persone che compiono un crimine o una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong>.<br />

Per chi commette un crimine, la multa va da lek centomila a dieci milioni.<br />

Per chi commette una contravvenzione <strong>penale</strong>, la multa va da lek cinquantamila a tre milioni.<br />

A chi compie un crimine, per conseguire un vantaggio patrimoniale o per assicurarsi qualunque<br />

altra forma di vantaggio materiale, se le disposizioni penali prevedono soltanto la pena<br />

della reclusione, il tribunale può applicare anche la pena della multa da lek centomila a cinque<br />

milioni.<br />

La pena della multa va pagata nel termine stabilito dalla sentenza del tribunale.<br />

Il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche del condannato, può permettere il<br />

pagamento rateizzato della multa, stabilendo le rate e il termine per il loro pagamento.<br />

Quando la multa non è stata pagata nel termine stabilito, il tribunale stabilisce la conversione<br />

della multa nella reclusione, calcolando cinquemila lek per un giorno di pena detentiva.<br />

Quando la pena della multa è stata applicata per la commissione di un crimine, la conversione<br />

con la pena detentiva non può superare i tre anni; quando invece è stata applicata per la<br />

commissione di una contravvenzione <strong>penale</strong>, la conversione non può superare un anno di reclusione,<br />

ma sempre senza superare il massimo della pena detentiva prevista dalle relative disposizioni.<br />

Se il condannato durante l’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva paga la multa, il tribunale revoca<br />

la sentenza ed effettua i calcoli <strong>sec</strong>ondo il paragrafo 7 del presente articolo.<br />

35. Interdizione dalle funzioni pubbliche ( 11 ). – L’interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche,<br />

per un periodo non inferiore a cinque anni, si applica obbligatoriamente a chi abbia<br />

commesso un crimine connesso al proprio ufficio, abusando della funzione pubblica, ovvero un<br />

crimine per il quale il tribunale ha stabilito una condanna alla reclusione non inferiore a dieci<br />

anni.<br />

Se il tribunale ha stabilito una pena da cinque a dieci anni di reclusione, l’interdizione dall’esercizio<br />

di funzioni pubbliche può essere applicata anche per una durata da tre a cinque anni,<br />

mentre va da uno a tre anni, quando è stata stabilita la pena fino a tre anni di reclusione.<br />

36. Confisca degli strumenti, che servirono per la commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, e dei profitti<br />

( 10 ) I paragrafi III, IV e VII sono stati modificati dall’art. 3 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Il<br />

paragrafo V è stato inserito dall’art. 3 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Il paragrafo IV è stato poi modificato<br />

dall’art. 4 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 11 ) Articolo riformulato dall’art. 5 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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dell’illecito <strong>penale</strong> ( 12 ). – 1. Il tribunale applica obbligatoriamente la confisca; essa consiste nell’acquisizione<br />

e nel trasferimento a favore dello Stato:<br />

a) delle cose che sono servite, o sono state destinate quali mezzi per il compimento dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>;<br />

b) dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, che comprendono qualunque forma di patrimonio,<br />

nonché di documenti e di strumenti legali che certificano titoli o altri interessi sul patrimonio il<br />

quale deriva o viene acquisito direttamente o indirettamente dall’illecito <strong>penale</strong>;<br />

c) delle ricompense, date o promesse, per il compimento dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

d) di qualunque patrimonio il cui valore corrisponde a quello dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

e) dei beni, la cui produzione, utilizzo, detenzione o alienazione costituisce un illecito <strong>penale</strong>,<br />

anche quando non è stata pronunciata una sentenza di condanna.<br />

2. Se i profitti dell’illecito <strong>penale</strong> sono stati modificati o trasformati parzialmente o totalmente<br />

in altra forma di patrimonio, quest’ultimo è sottoposto alla confisca.<br />

3. Se i profitti dell’illecito <strong>penale</strong> sono stati confusi con un patrimonio conseguito legalmente,<br />

quest’ultimo è sottoposto a confisca fino al concorso del valore dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>.<br />

4. La confisca si applica, nella medesima misura con cui si applica ai profitti dell’illecito <strong>penale</strong>,<br />

anche agli introiti o agli altri vantaggi derivanti dai profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, dal patrimonio<br />

in cui sono stati modificati o trasformati i profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, ovvero dal patrimonio<br />

con cui sono stati confusi questi profitti.<br />

37. Interdizione dalla guida di autoveicoli. – Il tribunale applica l’interdizione dalla guida di<br />

autoveicoli, per una durata da uno fino a cinque anni, a chi ha commesso un illecito <strong>penale</strong>,<br />

quando ritiene che avrà un effetto preventivo ovvero che sia connessa con la natura dell’illecito.<br />

38. Privazione delle decorazioni e delle onorificenze. – La privazione delle decorazioni e delle<br />

onorificenze è stabilita per chi ha commesso un illecito <strong>penale</strong> che va punito con la reclusione e<br />

quando si ritiene che la loro conservazione sia inconciliabile con la natura dell’illecito <strong>penale</strong><br />

commesso.<br />

La privazione delle decorazioni e delle onorificenze è perpetua per chi è punito per un crimine<br />

con la reclusione superiore a dieci anni; va da uno fino a cinque anni, quando è punito con<br />

la reclusione fino a dieci anni.<br />

39. Interdizione da una professione o un’arte. – L’interdizione dall’esercizio di una professione<br />

o di un’arte impedisce al condannato di esercitare una professione o un’arte, per la quale è richiesta<br />

uno speciale permesso, certificato, autorizzazione o licenza dall’organo competente.<br />

L’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte è stabilita per una durata che va<br />

da un mese fino a cinque anni e consegue ad ogni condanna per un illecito <strong>penale</strong> che sia stato<br />

commesso con il loro abuso.<br />

40. Interdizione dalle funzioni direttive ( 13 ). – L’interdizione dall’esercizio di funzioni diretti-<br />

( 12 ) Articolo modificato dall’art. 4 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />

( 13 )L’ultimo paragrafo dell’articolo è stato aggiunto dall’art. 6 l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

ve presso persone giuridiche priva il condannato della possibilità di esercitare l’ufficio di direttore,<br />

amministratore, appaltatore, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza<br />

della persona giuridica.<br />

L’interdizione dall’esercizio di funzioni direttive presso persone giuridiche consegue ad ogni<br />

condanna per un illecito <strong>penale</strong> e si applica per una durata che va da un mese fino a cinque anni,<br />

quando il condannato ha abusato delle funzioni ed ha operato in contrasto con i doveri inerenti<br />

all’ufficio.<br />

Quando la pena stabilita dal tribunale non è inferiore a cinque anni di reclusione, questo diritto<br />

può essere interdetto per un periodo da cinque a dieci anni.<br />

41. Interdizione da una o più unità amministrative. – L’interdizione dalla permanenza in una<br />

opiù unità amministrative viene applicata dal tribunale per una durata che va da uno fino a cinque<br />

anni, quando si ritiene che la permanenza del condannato in questi luoghi costituisce pericolo<br />

per la sicurezza pubblica.<br />

42. Espulsione dal territorio. – Il tribunale ordina l’espulsione dal territorio della Repubblica<br />

d’Albania nei confronti del cittadino straniero e dell’apolide che commettono un crimine, ove si<br />

ritenga che la loro ulteriore permanenza nel territorio della Repubblica d’Albania non dovrà più<br />

continuare in futuro.<br />

Il provvedimento è revocato dal tribunale, su richiesta del condannato, quando il cittadino<br />

straniero o l’apolide ottengono la cittadinanza albanese.<br />

43. Pubblicazione della sentenza. – Il tribunale stabilisce la pubblicazione della sentenza,<br />

quando ritiene che la conoscenza del suo contenuto è di apprezzabile interesse per le persone<br />

giuridiche o fisiche.<br />

La pubblicazione della sentenza obbliga il condannato a pubblicarla a sue spese, in uno o<br />

più giornali, o stazioni radiotelevisive, per intero o in parte, <strong>sec</strong>ondo le disposizioni del tribunale.<br />

Il tribunale stabilisce la data della pubblicazione e la sua durata.<br />

Gli organi della stampa e della radiotelevisione sono obbligati ad effettuare la pubblicazione<br />

della sentenza inviata ad essi dal tribunale.<br />

La pubblicazione della sentenza non va disposta, quando si rischia di diffondere un segreto<br />

di Stato, si lede la vita privata delle persone o si offende la morale sociale.<br />

44. Modalità di e<strong>sec</strong>uzione delle pene accessorie. – Quando il tribunale applica, assieme alla<br />

pena detentiva, una o più delle pene accessorie elencate nell’articolo 30 del presente codice, la<br />

loro e<strong>sec</strong>uzione inizia assieme all’espiazione della pena principale.<br />

L’e<strong>sec</strong>uzione per i numeri 1, 3, 5, 6, 7e8dell’articolo 30 inizia dopo l’espiazione della pena<br />

detentiva. Il condannato non può esercitare i diritti limitati dalle pene accessorie durante il tempo<br />

necessario per l’espiazione della pena detentiva.<br />

45. Applicazione della legge <strong>penale</strong> nei confronti delle persone giuridiche ( 14 ). – Le persone<br />

( 14 ) Articolo abrogato dall’art. 4 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e poi aggiunto dall’art.7l.16<br />

settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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giuridiche, ad eccezione delle istituzioni statali, sono penalmente responsabili degli illeciti penali<br />

compiuti, in nome o per loro conto, da parte dei loro organi e rappresentanti.<br />

Le unità dell’amministrazione locale sono penalmente responsabili solo per i fatti compiuti<br />

durante l’esercizio della loro attività, le quali possono essere esercitate tramite la delega dei servizi<br />

pubblici.<br />

La responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche,<br />

che hanno compiuto o sono concorse nel compimento del medesimo illecito <strong>penale</strong>.<br />

Gli illeciti penali e le misure sanzionatorie specifiche, che si applicano alle persone giuridiche,<br />

nonché la procedura per la loro applicazione ed e<strong>sec</strong>uzione, sono regolate da legge speciale.<br />

46. Misure sanitarie ed educative. – Il tribunale può applicare misure sanitarie ai non imputabili<br />

che hanno commesso un illecito <strong>penale</strong> e può applicare misure educative ai minori che vanno<br />

esclusi dalla pena o che non sono imputabili a causa della loro età.<br />

Sono misure sanitarie:<br />

1. la cura obbligatoria in ambulatorio;<br />

2. la cura obbligatoria in un’istituzione sanitaria.<br />

È misura educativa:<br />

1. l’affidamento del minore in un’istituzione educativa.<br />

La sentenza sulle misure sanitarie e educative è revocabile in ogni momento, quando vengono<br />

meno le circostanze per cui è stata emanata; in ogni caso, il tribunale deve riesaminare la decisione,<br />

trascorso un anno dal giorno della pronuncia della sentenza.<br />

Il codice di procedura <strong>penale</strong> prevede le modalità di revoca della sentenza che applica la misura<br />

sanitaria o educativa.<br />

Capo VI<br />

DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA<br />

47. Modalità di determinazione della pena. – Il tribunale determina la pena nel rispetto delle<br />

disposizioni della parte generale del presente codice e dei limiti per le pene previste dalla legge<br />

per l’illecito <strong>penale</strong>.<br />

Il tribunale, nell’individuare la pena da infliggere alla persona, tiene conto della pericolosità<br />

dell’illecito <strong>penale</strong>, dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>, del grado di colpevolezza, nonché delle circostanze<br />

attenuanti ed aggravanti.<br />

48. Circostanze attenuanti. – Attenuano la pena le seguenti circostanze:<br />

a) l’avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale e sociale;<br />

b) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di trauma psichico, causato da una provocazione<br />

o da un fatto ingiusto della vittima o altrui;<br />

c) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di fatti o di ordini ingiusti del superiore;<br />

d) quando la persona che ha commesso il fatto dimostra un profondo pentimento;<br />

e) quando la persona ha riparato il danno causato dall’illecito <strong>penale</strong> o si è adoperata efficacemente<br />

per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

f) quando, dopo aver commesso l’illecito <strong>penale</strong>, la persona si presenta davanti agli organi<br />

competenti;<br />

g) quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />

si sono normalizzati.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

49. – Il tribunale, indipendentemente dalle circostanze menzionate nell’articolo 48 del presente<br />

codice, può prendere in considerazione anche altre circostanze, che giustificano l’attenuazione<br />

della pena, tenuto conto dell’arco di tempo relativo alla loro sussistenza.<br />

50. Circostanze aggravanti ( 15 ). – Aggravano la pena le seguenti circostanze:<br />

a) l’avere agito per motivi futili;<br />

b) l’avere commesso il fatto per accollare la responsabilità ad un altro o per occultarne la<br />

responsabilità <strong>penale</strong>, per evitare la condanna per un altro illecito <strong>penale</strong>, per realizzare ovvero<br />

per conseguire o per assicurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o materiale di qualsiasi<br />

tipo;<br />

c) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> con crudeltà e ferocia;<br />

d) l’avere commesso un crimine dopo l’irrogazione della pena per un crimine in precedenza<br />

commesso;<br />

e) l’avere commesso atti che aggravano o estendono le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

f) l’avere commesso il fatto abusando di una funzione pubblica o religiosa;<br />

g) l’avere commesso il fatto contro minori, donne incinte o persone che per diversi motivi<br />

non possono difendersi;<br />

h) l’avere commesso il fatto nei confronti di rappresentanti di altri Stati;<br />

i) l’avere commesso il fatto approfittando delle relazioni familiari, d’amicizia e di ospitalità;<br />

l) l’avere agito in concorso con altri;<br />

m) l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> più di una volta;<br />

n) l’avere commesso il fatto con l’utilizzo di armi, munizioni militari, materiale esplosivo,<br />

infiammabile, sostanze velenose e radioattive.<br />

51. Pena detentiva per il minore. – La pena detentiva applicabile al minore, che al momento<br />

della commissione dell’illecito <strong>penale</strong> non ha compiuto i diciotto anni, non può superare la metà<br />

della pena prevista dalla legge per l’illecito <strong>penale</strong> commesso.<br />

52. Esenzione del minore dalla pena. – Il tribunale, tenuto conto della pericolosità lieve dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>, delle circostanze concrete della sua commissione, del comportamento precedente<br />

del minore, può esentarlo dalla pena.<br />

In questi casi il tribunale può assegnare il minore ad un’istituzione educativa.<br />

53. Riduzione della pena sotto i limiti previsti dalla legge. – Il tribunale, in ipotesi particolari,<br />

quando ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità lieve, e in presenza di circostanze<br />

attenuanti, può stabilire una pena sotto il minimo legale ovvero una pena di specie più<br />

tenue di quella prevista dalla disposizione.<br />

54. Ammissione al pagamento della pena pecuniaria. – Nelle contravvenzioni penali per le<br />

quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena detentiva, il tribunale,<br />

( 15 )L’art. 5 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato la lettera b ed ha aggiunto le lettere m<br />

ed n. La lettera f è stata modificata dall’art. 8 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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su richiesta del contravventore, può ammetterlo al pagamento di una somma di denaro, a favore<br />

delle casse dello Stato, corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per<br />

le contravvenzioni penali nella parte generale del presente codice.<br />

La richiesta può essere proposta, in ogni fase del giudizio, sino alla pronuncia della sentenza<br />

definitiva di primo grado.<br />

Il tribunale, quando non accoglie la richiesta, applica la pena per il fatto commesso.<br />

La domanda non è ammessa per chi è stato precedentemente condannato, anche se soltanto<br />

per contravvenzioni penali.<br />

55. Determinazione della pena per più illeciti penali. – Quando le azioni o le omissioni contengono<br />

gli elementi di più illeciti penali, nonché quando la persona ha commesso più illeciti<br />

penali per i quali non è stata ancora emanata una sentenza, il tribunale dapprima individua la<br />

pena per ogni singolo illecito <strong>penale</strong> e poi applica un’unica pena, corrispondente alla pena più<br />

grave aumentata.<br />

La pena più grave aumentata non può superare la somma complessiva delle singole pene e<br />

neanche i limiti massimi previsti per la specie di pena applicata.<br />

Il tribunale, quando ritiene che la commissione di più illeciti penali non dimostra una pericolosità<br />

elevata del reo, può applicare come pena definitiva quella più grave stabilita per uno<br />

degli illeciti penali.<br />

Il tribunale applica con la sentenza definitiva una o più pene accessorie stabilite per ciascuno<br />

dei singoli illeciti.<br />

56. Concorso di pene. – Quando il condannato, prima di aver espiato totalmente la pena, è condannato<br />

per un illecito <strong>penale</strong> commesso prima dell’emanazione della sentenza, si applicano le regole<br />

dell’articolo precedente e la parte di pena già scontata rientra nel calcolo della nuova pena.<br />

Quando il condannato, dopo l’emanazione della sentenza, ma prima di aver espiato totalmente<br />

la pena, commette un nuovo illecito <strong>penale</strong>, il tribunale unisce la nuova pena con la parte<br />

rimanente di quella precedente, seguendo le regole previste dall’articolo 55 del presente codice.<br />

57. Computo della detenzione preventiva ( 16 ). – La durata della detenzione preventiva è computata<br />

nella pena detentiva o nella pena pecuniaria, nonché nell’obbligo di compiere un lavoro<br />

di pubblica utilità, nelle seguenti modalità:<br />

un giorno di detenzione preventiva corrisponde a un giorno e mezzo di pena detentiva;<br />

un giorno di detenzione preventiva corrisponde a lek cinquemila di multa;<br />

un giorno di detenzione preventiva corrisponde a diciotto ore di lavoro di pubblica utilità.<br />

Capo VII<br />

DELLE ALTERNATIVE ALLA PENA DETENTIVA<br />

58. E<strong>sec</strong>uzione frazionata della pena detentiva. – Il tribunale, per le condanne fino ad un anno<br />

di reclusione, quando sussistono gravi situazioni familiari, sanitarie, professionali o sociali,<br />

decide che la pena sia eseguita in parti non inferiori a due giorni la settimana.<br />

( 16 ) Articolo modificato dall’art. 6 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

In ogni caso l’e<strong>sec</strong>uzione della sentenza deve concludersi entro tre anni.<br />

Quando tali situazioni vengono meno oppure quando il condannato viola le prescrizioni stabilite<br />

dalla sentenza, il tribunale revoca il provvedimento di e<strong>sec</strong>uzione frammentata della pena.<br />

59. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva. – Il tribunale, in considerazione della<br />

lieve pericolosità della persona e delle modalità di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, nell’infliggere<br />

la pena detentiva fino a cinque anni, può ordinare che il condannato sia messo alla prova sospendendo<br />

l’e<strong>sec</strong>uzione della condanna, a condizione che durante il periodo di prova non commetta<br />

un altro illecito <strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità.<br />

La durata di tale prova va da diciotto mesi a cinque anni.<br />

60. Misure nei confronti del condannato messo in prova. – Il condannato messo in prova può<br />

essere obbligato dal tribunale ad adempiere una o più delle seguenti misure:<br />

1. esercitare un’attività professionale, conseguire un diploma o maturare una formazione<br />

professionale;<br />

2. pagare regolarmente gli assegni familiari;<br />

3. riparare il danno civile causato;<br />

4. divieto di guida di determinati autoveicoli;<br />

5. divieto di esercitare un’attività professionale quando l’illecito <strong>penale</strong> sia connesso con<br />

tale attività;<br />

6. divieto di frequentare determinati luoghi;<br />

7. divieto di frequentare locali che servono bevande alcoliche;<br />

8. rimanere nella propria abitazione in determinati orari;<br />

9. divieto di frequentare determinate persone, soprattutto i condannati o i concorrenti di<br />

un illecito <strong>penale</strong>;<br />

10. divieto di detenere armi;<br />

11. sottoporsi a misure sanitarie contro alcol e narcotici.<br />

61. Obblighi del condannato durante il periodo di prova. – Durante il periodo di prova il condannato<br />

è obbligato:<br />

1. a rispondere agli avvisi e alle richieste degli organi individuati per la sorveglianza della<br />

prova;<br />

2. ad avvisare gli organi preposti alla sorveglianza della prova dei cambiamenti di lavoro;<br />

3. a chiedere il consenso degli organi preposti alla sorveglianza della prova per il cambiamento<br />

di abitazione, della sede di lavoro e per recarsi all’estero.<br />

62. Revoca del provvedimento di sospensione con messa in prova. – Il tribunale revoca il provvedimento<br />

di sospensione se il condannato, durante il periodo di prova, commette un illecito<br />

<strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità del precedente.<br />

La revoca si applica anche quando il condannato, senza validi motivi, non ha adempiuto alle<br />

misure e agli obblighi a lui applicati ed elencati negli articoli 60 e 61.<br />

Quando il provvedimento di sospensione non è revocato, la pena inflitta si considera come<br />

mai esistita.<br />

63. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e obbligo di compiere un lavoro di pubblica<br />

utilità. – Il tribunale, in considerazione della lieve pericolosità della persona e delle modalità<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, se ha inflitto una pena inferiore ad un anno di reclusione,<br />

può stabilire la sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e la sua sostituzione con l’obbligo<br />

di un lavoro di pubblica utilità.<br />

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata da quaranta a duecentoquaranta ore e consiste<br />

nella prestazione da parte del condannato di un lavoro, non retribuito, a favore di un interesse<br />

pubblico o di un’associazione individuata nel provvedimento del tribunale.<br />

Questo obbligo non può essere imposto quando il condannato rifiuta la sospensione in dibattimento.<br />

Il lavoro di pubblico interesse si svolge nell’arco di sei mesi.<br />

Il tribunale stabilisce con il provvedimento le ore di lavoro, nonché i giorni della settimana<br />

in cui viene svolto.<br />

Conclusosi il lavoro, la pena si considera come mai esistita.<br />

Tale sospensione segue le regole stabilite negli articoli 61 e 62 del presente codice.<br />

64. Liberazione condizionale anticipata ( 17 ). – Il condannato a pena detentiva può essere liberato<br />

anticipatamente dall’espiazione della pena sotto condizione e solo per motivi speciali, allorché<br />

con il suo comportamento e il lavoro dimostrino che con l’espiazione della pena è stato raggiunto<br />

l’obiettivo della sua educazione, e sempre che abbia scontato:<br />

– almeno metà della pena inflitta per la contravvenzione <strong>penale</strong>;<br />

– almeno due terzi della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione fino a cinque<br />

anni;<br />

– almeno tre quarti della pena inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a<br />

venticinque anni.<br />

Non è computato nella pena espiata il periodo di tempo oggetto di amnistia o di perdono.<br />

Non è ammessa la liberazione condizionale anticipata per il condannato recidivo di crimini<br />

commessi con dolo.<br />

Il tribunale revoca la liberazione condizionale anticipata, applicando le disposizioni sul cumulo<br />

delle pene, quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />

condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />

65. – Non è ammessa la liberazione anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo.<br />

Solo in casi eccezionali il condannato all’ergastolo può essere liberato anticipatamente a<br />

condizione che:<br />

abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione e, durante l’espiazione della pena,<br />

abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga raggiunto l’obiettivo della sua educazione.<br />

Capo VIII<br />

DELL’ESTINZIONE DELL’AZIONE PENALE,<br />

DELLE PENE E DELLA LORO MANCATA ESECUZIONE<br />

66. Prescrizione dell’azione <strong>penale</strong>. – Non può essere intrapresa un’azione <strong>penale</strong> quando<br />

dalla commissione del fatto e fino al momento del fermo sono trascorsi:<br />

( 17 ) Articolo modificato dall’art. 7 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

a) venti anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva non inferiore a<br />

dieci anni oppure una pena più grave;<br />

b) dieci anni, se trattasi di crimini per i quali è stabilita la pena detentiva da cinque a dieci<br />

anni;<br />

c) cinque anni, se trattasi di crimini per i quali è prevista la pena detentiva fino a cinque<br />

anni oppure la pena pecuniaria;<br />

4) tre anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena detentiva fino<br />

a due anni;<br />

5) due anni, se trattasi di contravvenzioni penali per le quali è prevista la pena pecuniaria.<br />

67. Imprescrittibilità dell’azione <strong>penale</strong>. – Non è ammessa la prescrizione dell’azione <strong>penale</strong><br />

per i crimini di guerra e quelli contro l’umanità.<br />

68. Prescrizione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena. – La sentenza di condanna non viene più eseguita<br />

quando dal giorno in cui è divenuta definitiva sono trascorsi:<br />

a) venti anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da quindici a venticinque<br />

anni;<br />

b) dieci anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva da cinque a quindici<br />

anni;<br />

c) cinque anni, se trattasi di sentenza che stabilisce la pena detentiva fino a cinque anni<br />

oppure pene più lievi.<br />

69. Riabilitazione. – Non vengono considerati come condannati:<br />

a) coloro che, condannati alla pena detentiva fino a sei mesi oppure ad altra pena più lieve,<br />

non hanno commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi due anni dal giorno dell’espiazione della<br />

pena;<br />

b) coloro che, condannati alla pena detentiva da sei mesi a cinque anni, non hanno commesso<br />

un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi cinque anni dall’espiazione della pena;<br />

c) coloro che, condannati alla pena detentiva da cinque fino a dieci anni, non hanno<br />

commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi sette anni dal giorno dall’espiazione della pena;<br />

d) coloro che, condannati alla pena detentiva da dieci a venticinque anni, non hanno<br />

commesso un altro illecito <strong>penale</strong> decorsi dieci anni dall’espiazione della pena.<br />

70. Perdono. – Con l’atto di perdono, l’organo competente esclude totalmente o parzialmente<br />

dall’espiazione della pena inflitta con la sentenza oppure la commuta in un’altra din specie<br />

più lieve.<br />

71. Amnistia. – Con l’atto d’amnistia, l’organo competente esclude l’azione <strong>penale</strong>, l’espiazione<br />

totale o parziale della pena oppure la commuta in un’altra di specie più lieve.<br />

L’amnistia si applica agli illeciti penali commessi fino al giorno precedente la pubblicazione,<br />

salva l’ipotesi che nell’atto relativo venga stabilito diversamente.<br />

72. Applicazione delle disposizioni della parte generale. – Le disposizioni di parte generale<br />

del presente codice si applicano anche agli altri illeciti penali, previsti come tali dalle leggi speciali.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

282<br />

PARTE SPECIALE<br />

Capo I<br />

DEI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ<br />

73. Genocidio ( 18 ). –Èpunita con la pena detentiva non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo<br />

l’attuazione di un disegno premeditato teso alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale,<br />

etnico, razziale o religioso, diretto contro i membri del gruppo e attuato con i seguenti illeciti:<br />

omicidio doloso di membri del gruppo, lesioni gravi fisiche e psichiche, sottoposizione a condizioni<br />

di vita talmente pesanti da causarne la distruzione fisica, attuazione di misure tese ad ostacolare<br />

le nascite, nonché il trasferimento coatto dei bambini di un gruppo in un altro gruppo.<br />

74. Crimini contro l’umanità ( 19 ). – Sono puniti con la pena detentiva non inferiore a quindici<br />

anni o con l’ergastolo gli omicidi, gli stermini, le riduzioni in schiavitù, gli internamenti e i<br />

confini, nonché ogni forma di tortura oppure di altra violenza disumana, commessi seguendoun<br />

disegno concreto premeditato, rivolto contro un gruppo della popolazione civile per motivi politici,<br />

ideologici, razziali, etnici e religiosi.<br />

75. Crimini di guerra ( 20 ). – Sono puniti con la privazione della libertà non inferiore a quindici<br />

anni oppure con l’ergastolo, gli illeciti commessi da più persone in tempo di guerra, quali<br />

l’omicidio, il maltrattamento o il confino per i lavori in stato di schiavitù, nonché ogni altra forma<br />

di sfruttamento disumano a danno della popolazione civile oppure in territorio occupato,<br />

nonché l’omicidio e il maltrattamento dei prigionieri di guerra, l’omicidio degli ostaggi, la distruzione<br />

della proprietà privata o pubblica, la distruzione delle città, dei comuni o dei villaggi,<br />

non imposti da necessità militari.<br />

Capo II<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO LA PERSONA<br />

Sezione I<br />

Dei crimini contro la vita commessi con dolo<br />

76. Omicidio doloso. – L’omicidio commesso con dolo è punito con la pena detentiva da dieci<br />

a venti anni.<br />

77. Omicidio doloso connesso con altro crimine ( <strong>21</strong> ). – L’omicidio doloso precedente, concomitante,<br />

seguente o che occulti un altro crimine, è punito con la pena detentiva non inferiore ad<br />

anni venti.<br />

( 18 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 19 ) Articolo modificato dall’art. 8 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 20 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( <strong>21</strong> ) Articolo modificato dall’art. 9 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

78. Omicidio premeditato ( 22 ). – L’omicidio premeditato è punito con la pena detentiva da<br />

quindici a venticinque anni.<br />

L’omicidio commesso per interesse, ritorsione o vendetta, è punito con la pena detentiva<br />

non inferiore a venti anni oppure con l’ergastolo.<br />

79. Omicidio commesso in presenza di altre circostanze qualificanti ( 23 ). – L’omicidio doloso<br />

commesso:<br />

a) contro un minore;<br />

b) contro una persona con difetti fisici o psichici, malata gravemente o incinta, quando le<br />

condizioni della vittima siano visibili oppure riconoscibili;<br />

c) contro un deputato, un magistrato, un procuratore, un avvocato, un poliziotto, un militare<br />

o contro altri funzionari pubblici, nell’esercizio del proprio dovere o a causa di esso, quando<br />

le qualifiche della vittima siano visibili o riconoscibili;<br />

d) contro il denunciante, il testimone, la persona offesa o le altre parti processuali;<br />

e) più di una volta;<br />

f) contro due o più persone;<br />

g) in modo tale da causare sofferenze particolari alla vittima;<br />

h) con modalità pericolose per la vita di più persone;<br />

è punito con la pena detentiva non inferiore ad anni venti o con l’ergastolo.<br />

80. –Èpunito con la pena detentiva fino a cinque anni predisporre le condizioni e i mezzi<br />

materiali per la commissione di un omicidio.<br />

81. Infanticidio. – L’omicidio del neonato, commesso con dolo dalla madre, immediatamente<br />

dopo il parto, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

82. Omicidio commesso in stato di forte trauma psichico. – L’omicidio doloso commesso in<br />

stato di forte trauma psichico momentaneo, provocato da una violenza oppure da un’offesa grave<br />

da parte della vittima, è punito con la pena detentiva fino a otto anni.<br />

83. Omicidio commesso con eccesso dei limiti della legittima difesa. – L’omicidio commesso<br />

in condizioni di eccesso dei limiti della legittima difesa è punito con la pena detentiva fino a sette<br />

anni.<br />

83/a. Minaccia grave di ritorsione o di vendetta ( 24 ). – La minaccia grave di ritorsione o di<br />

vendetta, diretta ad una persona o ad un minore per limitarne la libertà, è punita con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

84. Minaccia. – Minacciare gravemente una persona, di commettere un omicidio o una lesio-<br />

( 22 ) Articolo modificato dall’art. 10 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 23 ) Articolo modificato dall’art. 11 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Inoltre la lettera c è stata<br />

modificata dall’art. 9 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 24 ) Articolo aggiunto dall’art. 12 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

284<br />

ne grave, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino ad un anno.<br />

Sezione II<br />

Dei crimini contro la vita causati con colpa<br />

85. Omicidio colposo. – L’omicidio commesso con colpa è punito con la pena pecuniaria o<br />

con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Sezione III<br />

Degli illeciti penali contro la salute commessi con dolo<br />

86. Tortura. – La tortura, nonché ogni altro atto disumano o degradante, sono puniti con la<br />

pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

87. Tortura con gravi conseguenze. – La tortura, nonché ogni altro atto disumano, quando ha<br />

causato la mutilazione, la deformazione o qualunque danno permanente alla salute della persona,<br />

ovvero la morte, sono puniti con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

88. Lesione grave dolosa. – La lesione commessa con dolo, che ha comportato come conseguenza<br />

la mutilazione, la deformazione, qualunque altro danno permanente alla salute, l’interruzione<br />

della gravidanza, ovvero che al momento della sua commissione ha posto in pericolo la vita,<br />

è punita con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto a danno di più persone oppure ha causato il decesso,<br />

è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

88/a. Lesione grave commessa in condizioni di grave trauma psichico ( 25 ). – La lesione grave<br />

commessa in condizioni di grave trauma psichico momentaneo, determinato da una violenza o<br />

da una grave offesa da parte del soggetto offeso, è punita con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

88/b. Lesione grave con eccesso dei limiti della legittima difesa ( 26 ). – La lesione grave commessa<br />

eccedendo i limiti della legittima difesa è punita con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

89. Lesione lieve dolosa. – La lesione commessa con dolo, che ha causato un’inabilità temporanea<br />

al lavoro per più di nove giorni, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

89/a. ( 27 ) La compravendita degli organi da trapianto, nonché ogni altra attività connessa al<br />

prelievo e al trapianto illegale degli organi, è punita con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

( 25 ) Articolo aggiunto dall’art. 13 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 26 ) Articolo aggiunto dall’art. 13 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 27 ) Articolo aggiunto dall’art. 1 l. 10 aprile 1997 n. 8204.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Quando questi fatti sono commessi a scopo di lucro sono puniti con la pena detentiva da<br />

dieci a venti anni.<br />

90. Altre lesioni dolose. – La percossa, nonché ogni altro atto violento, costituiscono una<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria.<br />

Il medesimo fatto, quando ha cagionato un’inabilità temporanea al lavoro fino a nove giorni,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a sei mesi.<br />

Sezione IV<br />

Degli illeciti penali contro la salute commessi con colpa<br />

91. Lesione grave colposa. – La lesione grave commessa con colpa costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

92. Lesione lieve colposa. – La lesione lieve commessa con colpa costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria.<br />

Sezione V<br />

Degli illeciti penali che mettono in pericolo la vita e la salute a causa<br />

dell’interruzione della gravidanza oppure dell’omissione di soccorso<br />

93. Interruzione della gravidanza senza il consenso della donna. – L’interruzione della gravidanza<br />

senza il consenso della donna, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’interruzione è dettata da<br />

un giustificato motivo sanitario, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a cinque anni.<br />

94. Interruzione della gravidanza eseguita in luoghi e da persone non autorizzate. – L’interruzione<br />

della gravidanza che non è stata eseguita in ospedali pubblici, in cliniche private a tal fine<br />

autorizzate, oppure da una persona che sia medico, ovvero oltre il tempo consentito per l’interruzione,<br />

ad eccezione dell’ipotesi in cui essa è dettata da un giustificato motivo sanitario, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

Quando dal fatto deriva un pericolo per la vita oppure la morte, questo è punito con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

95. Conferimento dei mezzi per l’interruzione della gravidanza. – Conferire i mezzi che servono<br />

per l’interruzione della gravidanza, affinché la donna esegua l’interruzione da sola oppure<br />

con l’aiuto di qualcun altro, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

96. Cura medica colposa ( 28 ). – La cura colposa dei malati da parte di un medico o di altro<br />

( 28 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 19 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

286<br />

personale sanitario, nonché la mancata applicazione della terapia o delle indicazioni del medico<br />

da parte del personale sanitario o farmaceutico, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni, quando ha causato un danno grave alla salute, ha messo in<br />

pericolo la vita della persona oppure ha causato il suo decesso.<br />

Il medesimo fatto è punito con la pena detentiva da tre a sette anni, quando ha causato l’infezione<br />

dei malati con il virus HIV/AIDS.<br />

97. Omissione di soccorso. – L’omissione di soccorso, senza un motivo ragionevole, da parte<br />

di chi, per legge oppure a causa del suo dovere era tenuto ad effettuarlo, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni,<br />

quando ne è derivato un danno grave per salute, la messa in pericolo della vita ovvero la morte.<br />

98. Omissione di soccorso da parte del capitano della nave. – L’omissione di soccorso da parte<br />

del capitano della nave, nei confronti delle persone che stanno annegando in mare oppure in altre<br />

acque, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a quattro anni,<br />

quando questo soccorso poteva essere effettuato senza pericolo serio per la nave, l’equipaggio e<br />

i viaggiatori.<br />

99. Provocazione di suicidio. – Provocare il suicidio oppure il tentato suicidio, a causa del<br />

maltrattamento sistematico oppure di altri comportamenti sistematici gravemente lesivi della dignità,<br />

da parte di chi ha il soggetto offeso alle proprie dipendenze materiali o sotto qualunque<br />

forma di dipendenza, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />

anni.<br />

Sezione VI<br />

Dei crimini sessuali<br />

100. Rapporti sessuali od omosessuali con un minore ( 29 ). – Commettere rapporti sessuali od<br />

omosessuali con un minore, che non ha compiuto gli anni quattordici, oppure con un minore<br />

che non ha raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

Quando il rapporto sessuale od omosessuale è compiuto in concorso o più di una volta, oppure<br />

con l’uso della violenza, ovvero quando abbia cagionato al minore offeso gravi conseguenze<br />

per la salute, è punito con la pena detentiva da quindici a venticinque anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte oppure il suicidio del minore, è<br />

punito con la pena detentiva non inferiore a venti anni.<br />

101. Rapporti sessuali od omosessuali compiuti con l’uso della violenza con un minore di età<br />

compresa tra i quattordici e i diciotto anni ( 30 ). – Compiere rapporti sessuali od omosessuali con<br />

l’uso della violenza, con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e che abbia<br />

raggiunto la maturità sessuale, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

( 29 ) Articolo modificato dall’art. 15 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 30 ) Articolo modificato dall’art. 16 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Quando il rapporto sessuale od omosessuale, con l’uso della violenza, è stato compiuto in<br />

concorso o più di una volta, oppure quando abbia cagionato al minore offeso gravi conseguenze<br />

per la salute, è punito con la pena detentiva da dieci fino a venti anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte o il suicidio del minore, è punito<br />

con la pena detentiva non inferiore a venti anni.<br />

102. Rapporti sessuali con donne adulte compiuti con l’uso della violenza ( 31 ). – Compiere<br />

rapporti sessuali con una donna adulta, con l’uso della violenza, è punito con la pena detentiva<br />

da tre anni fino a dieci anni.<br />

Quando il rapporto sessuale con l’uso della violenza è stato compiuto in concorso o più di<br />

una volta, oppure quando abbia cagionato alla persona offesa gravi conseguenze per la salute, è<br />

punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte o il suicidio della persona offesa,<br />

è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

102/a. Rapporti omosessuali con uomini adulti con l’uso della violenza ( 32 ). – Compiere rapporti<br />

omosessuali con uomini adulti, con l’uso della violenza, è punito con la pena detentiva da<br />

due a sette anni.<br />

Quando il rapporto omosessuale con l’uso della violenza è compiuto in concorso o più di<br />

una volta, oppure quando abbia cagionato alla persona offesa gravi conseguenze per la salute, è<br />

punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte o il suicidio della persona offesa,<br />

è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

103. Rapporti sessuali od omosessuali con persone incapaci di difendersi ( 33 ). – Compiere rapporti<br />

sessuali od omosessuali, sfruttando l’incapacità fisica o psichica della persona offesa o la<br />

sua condizione d’incoscienza, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando il rapporto sessuale od omosessuale è compiuto in concorso o più di una volta, oppure<br />

quando abbia cagionato alla persona offesa gravi conseguenze per la salute, è punito con la<br />

pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

Quando il fatto ha comportato come conseguenza la morte o il suicidio della persona offesa,<br />

è punito con la pena detentiva da dieci fino a venti anni.<br />

104. Rapporti sessuali od omosessuali con minaccia delle armi ( 34 ). – Compiere rapporti sessuali<br />

od omosessuali, minacciando la persona offesa di usare un’arma, è punito con la pena detentiva<br />

da cinque a quindici anni.<br />

105. Rapporti sessuali od omosessuali con abuso d’ufficio ( 35 ). – Compiere rapporti sessuali od<br />

( 31 ) I paragrafi IeIIsono stati modificati dall’art. 17 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 32 ) Articolo modificato dall’art. 19 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 33 ) Articolo modificato dall’art. 19 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 34 ) Articolo modificato dall’art. 20 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 35 ) Articolo modificato dall’art. <strong>21</strong> l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

287


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

288<br />

omosessuali, abusando di rapporti di dipendenza o d’ufficio, è punito con la pena detentiva fino<br />

a tre anni.<br />

106. Rapporti sessuali od omosessuali con persone in rapporto di parentela oppure di tutela<br />

( 36 ). – Compiere rapporti sessuali od omosessuali tra genitore e figlio, tra fratello e sorella, tra<br />

fratelli, tra sorelle o altre persone, che sono parenti in linea retta, oppure con persone che si trovino<br />

in rapporti di tutela o di affiliazione, è punito con la pena detentiva fino a sette anni.<br />

107. Rapporti sessuali od omosessuali in luoghi pubblici ( 37 ). – Compiere rapporti sessuali od<br />

omosessuali in luoghi pubblici oppure in luoghi esposti allo sguardo delle persone, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino ad un<br />

anno.<br />

108. Atti osceni ( 38 ). – Il compimento di atti osceni con un minore che non ha raggiunto l’età<br />

di quattordici anni è punito con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Sezione VII<br />

Degli illeciti penali contro la libertà della persona<br />

109. Sequestro o tenuta in ostaggio della persona ( 39 ). – Sono puniti con la pena detentiva da<br />

dieci a venti anni e con la pena pecuniaria da due a cinque milioni di lek sequestrare o tenere in<br />

ostaggio una persona per perseguire un vantaggio patrimoniale o di qualsiasi altra natura, per<br />

preparare la realizzazione di condizioni favorevoli al compimento di un crimine, per favorire<br />

l’occultamento o la fuga degli autori oppure dei concorrenti nella commissione di un crimine,<br />

per sottrarsi alla pena, per costringere all’adempimento delle richieste o delle condizioni imposte,<br />

per scopo politico o di qualsiasi altra natura.<br />

Il medesimo fatto compiuto contro un minore di età inferiore ai quattordici anni è punito<br />

con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da tre a sette milioni<br />

di lek.<br />

Sequestrare o tenere in ostaggio una persona o un minore di età inferiore ai quattordici anni,<br />

facendoli precedere o accompagnandoli con torture fisiche o psichiche, quando è stato compiuto<br />

contro più persone o più di una volta, è punito con la pena detentiva non inferiore a venti<br />

anni, e con l’ergastolo se ne è derivata la morte, nonché con la pena pecuniaria da cinque a dieci<br />

milioni di lek.<br />

109/a. Sequestro di persona o persona tenuta in ostaggio: circostanze attenuanti ( 40 ). – Quando la<br />

persona sequestrata o tenuta in ostaggio viene rilasciata volontariamente entro sette giorni dal se-<br />

( 36 ) Articolo modificato dall’art. 22 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 37 ) Articolo aggiunto dall’art. 23 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 38 ) Articolo modificato dall’art. 24 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 39 ) Articolo modificato dall’art. 25 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e dall’art. 10 l. 16 settembre<br />

2004 n. 9275.<br />

( 40 ) Articolo aggiunto dall’art. 26 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

questro o dalla tenuta in ostaggio, senza che sia stato raggiunto lo scopo del crimine e quando non<br />

sia stata inflitta tortura o altri danni alla salute, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />

109/b. Costrizione mediante minaccia o violenza per la consegna del patrimonio ( 41 ). – Costringere<br />

mediante minaccia oppure mediante l’uso della violenza per compiere od omettere<br />

una determinata azione, per conseguire illegittimamente beni oppure qualunque altra forma di<br />

vantaggio, per sé o altri, è punito con la pena detentiva da due a otto anni e con la pena pecuniaria<br />

da seicentomila a tre milioni di lek.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto con l’uso oppure con la minaccia di usare armi, tortura,<br />

atti disumani e degradanti che hanno causato danni alla salute, è punito con la pena detentiva<br />

da sette fino a quindici anni e con la pena pecuniaria da due a cinque milioni di lek.<br />

Quando dal fatto è derivata la morte, questo è punito con l’ergastolo e con la pena pecuniaria<br />

da cinque a dieci milioni di lek.<br />

110. Privazione illegittima della libertà ( 42 ). – La privazione illegittima della libertà della persona<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino ad un anno.<br />

Quando tale fatto è accompagnato da gravi sofferenze fisiche o è compiuto in concorso, ovvero<br />

contro più persone o più di una volta, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />

110/a. Tratta di persone ( 43 ). – Reclutare, trasportare, trasferire, nascondere oppure accogliere<br />

persone tramite la minaccia o l’uso della violenza, oppure tramite altre forme di costrizione,<br />

di sequestro, di raggiro o di abuso del dovere o approfittando della condizione sociale, fisica o<br />

psichica, ovvero dare o conseguire pagamenti o altri vantaggi, per ottenere l’approvazione di<br />

una persona che controlla un’altra, al fine di sfruttare la prostituzione altrui o altre forme di<br />

sfruttamento sessuale, il lavoro ovvero i servizi obbligatori, la schiavitù o altre forme simili alla<br />

schiavitù, di utilizzare oppure di espiantare organi, nonché di qualunque altra forma di sfruttamento,<br />

sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni e con la pena pecuniaria da<br />

due a cinque milioni di lek.<br />

Organizzare, dirigere e finanziare la tratta di persone sono puniti con la pena detentiva da<br />

sette a quindici anni e con la pena pecuniaria da quattro a sei milioni di lek.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero è accompagnato<br />

dal maltrattamento e dalla costrizione, con violenza fisica o psichica, al fine di far compiere<br />

alla persona offesa qualsiasi atto, ovvero quando comporta gravi conseguenze per la sua salute, è<br />

punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da sei milioni<br />

a otto milioni di lek.<br />

Quando il fatto ha comportato la morte dell’offeso, è punito con la pena detentiva non inferiore<br />

a venti anni o con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da sette a dieci milioni di lek.<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto tramite l’abuso di una funzione statale o di un servizio<br />

pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicate sono aumentate di un quarto.<br />

( 41 ) Articolo aggiunto dall’art. 11 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 42 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 27 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 43 ) Articolo modificato dall’art. 1 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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111. Sequestro di aerei, navi e altri mezzi. – Prendere il potere e sottoporre a controllo aerei,<br />

navi e altri mezzi di trasporto in cui si trovano persone, usando la forza oppure con minaccia di<br />

armi o altri mezzi, sono puniti con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

112. Violazione di domicilio. – Introdursi o fermarsi nell’abitazione di altri, senza il suo consenso,<br />

costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a tre mesi.<br />

Quando il fatto è compiuto con l’uso della forza oppure con la minaccia di usare armi, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino ad un anno.<br />

Sezione VIII<br />

Degli illeciti penali contro la morale e la dignità<br />

113. Prostituzione. – L’esercizio della prostituzione è punito con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

114. Sfruttamento della prostituzione. – L’istigazione, la mediazione o il prezzo derivante<br />

dall’esercizio della prostituzione sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

114/a. Sfruttamento della prostituzione: circostanze aggravanti ( 44 ). – Lo sfruttamento della<br />

prostituzione compiuto:<br />

1. nei confronti di un minore;<br />

2. nei confronti di più persone;<br />

3. nei confronti di persone con le quali esistono legami stretti di parentela, di affinità, di<br />

tutela oppure approfittando di rapporti d’ufficio;<br />

4. mediante inganno, costrizione, violenza oppure approfittando dell’incapacità fisica o<br />

psichica della persona;<br />

5. nei confronti di una persona che viene istigata o costretta all’esercizio della prostituzione<br />

fuori dal territorio della Repubblica d’Albania;<br />

6. in concorso o più di una volta, oppure da persone incaricate di funzioni statali o pubbliche;<br />

è punito con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

114/b. Tratta di donne ai fini della prostituzione ( 45 ). – Reclutare, trasportare, trasferire, nascondere<br />

oppure accogliere donne, tramite la minaccia o l’uso della violenza, oppure tramite altre<br />

forme di costrizione, di sequestro, di raggiro, o di abuso del dovere, oppure approfittando<br />

della condizione sociale, fisica o psichica, ovvero dare o conseguire pagamenti o altri vantaggi,<br />

per ottenere l’approvazione di una persona che controlla un’altra, al fine di sfruttare la prostitu-<br />

( 44 ) Il punto 6 dell’articolo è stato aggiunto dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279, mentre<br />

l’ultimo paragrafo è stato modificato dall’art. 29 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 45 ) Articolo modificato dall’art. 2 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

zione altrui ovvero altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro ovvero i servizi obbligatori, la<br />

schiavitù o altre forme simili alla schiavitù, o al fine di utilizzare oppure di espiantare organi,<br />

nonché qualunque altra forma di sfruttamento, sono puniti con la pena detentiva da sette a<br />

quindici anni e con la pena pecuniaria da tre a sei milioni di lek.<br />

Organizzare, dirigere e finanziare la tratta di donne sono puniti con la pena detentiva da<br />

dieci a quindici anni e con la pena pecuniaria da cinque a sette milioni di lek.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero è accompagnato<br />

dal maltrattamento e dalla costrizione con violenza fisica o psichica, al fine di far compiere alla<br />

persona offesa qualunque atto oppure quando comporta conseguenze gravi per la salute, è<br />

punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da sei a otto<br />

milioni di lek.<br />

Quando il fatto ha comportato la morte dell’offeso, è punito con la pena detentiva non inferiore<br />

a venti anni o con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da sette a dieci milioni.<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto tramite l’abuso di una funzione statale o di un servizio<br />

pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicate sono aumentate di un quarto.<br />

115. Esercizio di locali ai fini della prostituzione. – Gestire, sfruttare, finanziare, concedere in<br />

locazione locali per l’esercizio della prostituzione, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

116. Omosessualità ( 46 ).<br />

117. Pornografia. – La produzione, la diffusione, la pubblicizzazione, l’importazione, la vendita<br />

e la pubblicazione di materiale pornografico negli ambienti frequentati da minori, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

118. Vilipendio delle tombe. – Il vilipendio dei cimiteri, delle tombe, la dissotterrazione del<br />

cadavere, il furto di oggetti che possono trovarsi in esse, nonché ogni altro atto lesivo del rispetto<br />

verso i defunti, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />

anni.<br />

119. Offesa ( 47 ). – L’ingiuria intenzionale verso una persona costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto pubblicamente, ovvero a danno di più persone oppure<br />

più di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

120. Ingiuria ( 48 ). – La diffusione intenzionale di asserzioni, nonché di ogni altra informazione<br />

che si sa essere falsa, le quali offendono l’onore e la dignità della persona, costituisce una<br />

( 46 ) Articolo abrogato dall’art. 31 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 47 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 32 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 48 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 33 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

291


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

292<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un<br />

anno.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto pubblicamente o a danno di più persone oppure più<br />

di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

1<strong>21</strong>. Interferenze illecite nella vita privata. – Installare apparecchiature che servono per<br />

l’ascolto o per la registrazione di parole o di immagini, ascoltare, registrare o trasmettere parole,<br />

imprimere, registrare o trasmettere immagini, nonché conservare per la pubblicazione oppure<br />

pubblicare questi dati, che espongono un aspetto della vita privata di una persona, senza il suo<br />

consenso, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

122. Diffusione di segreti personali. – La diffusione di un segreto, relativo alla vita privata di<br />

una persona, da parte di chi è tenuto a garantirlo in ragione del proprio ufficio o professione,<br />

quando è obbligato a non diffonderlo senza essere autorizzato, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il medesimo fatto, commesso a scopo di lucro oppure per danneggiare un’altra persona, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

123. Intralcio o violazione della segretezza della corrispondenza. – Il compimento doloso di<br />

atti come: l’eliminazione, la mancata consegna, l’apertura e la lettura di lettere o di qualunque<br />

altra corrispondenza, nonché l’interruzione o la sottoposizione a controllo, l’ascolto delle conversazioni<br />

telefoniche, telegrafiche o di altro mezzo di telecomunicazione, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Sezione IX<br />

Degli illeciti penali contro i minori, il matrimonio e la famiglia<br />

124. Abbandono di minori ( 49 ). – L’abbandono di un minore di età inferiore ai sedici anni,<br />

da parte di un genitore o della persona che è obbligata a prendersi cura di lui, è punito con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando dal fatto è derivato un danno grave per la salute oppure il decesso del bambino, è<br />

punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

124/a. Richiesta o conseguimento di ricompense per le procedure di adozione ( 50 ). – Richiedere,<br />

proporre, dare oppure accettare ricompense o altre utilità, per compiere oppure omettere<br />

un’azione connessa al procedimento di adozione di un minore, è punito con la pena detentiva fino<br />

a sette anni e con la pena pecuniaria da trecentomila a tre milioni di lek.<br />

( 49 ) Il paragrafo I è stato modificato dall’art. 34 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 50 ) Articolo aggiunto dall’art. 5 l. 19 giugno 2003 n. 9086.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

125. Omissione dei mezzi di sussistenza. – L’omissione dei mezzi necessari per la sussistenza<br />

dei figli, dei genitori o del coniuge, da parte della persona che in e<strong>sec</strong>uzione di una sentenza è<br />

obbligata a fornirli, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

126. Omissione dell’informazione di cambiamento di domicilio. – Omettere, entro un mese,<br />

d’informare gli interessati o gli organi dell’e<strong>sec</strong>uzione del cambiamento di domicilio, da parte di<br />

chi, <strong>sec</strong>ondo una sentenza, è obbligato a fornire i mezzi necessari per la sussistenza dei figli, dei<br />

genitori o del proprio coniuge, nonché da parte di colui al quale sono stati affidati i figli dopo lo<br />

scioglimento del matrimonio, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

127. Sottrazione illecita di minore. – La sottrazione illecita di minore, allontanandolo da chi<br />

esercita la patria potestà o da colui al quale è stato affidato per essere cresciuto ed educato, nonché<br />

la mancata consegna del minore all’altro genitore in e<strong>sec</strong>uzione di una sentenza, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a sei mesi.<br />

128. Sostituzione di minori. – La sostituzione colposa di minori da parte del personale del<br />

luogo in cui i minori sono tenuti per essere cresciuti, per cure mediche o in cliniche di maternità,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria o la pena detentiva fino<br />

a due anni.<br />

128/a. Occultamento o sostituzione dolosa di minore ( 51 ). – L’occultamento o la sostituzione<br />

dolosa di un minore, compiuto dal personale sanitario, è punito con la pena detentiva da tre fino<br />

a otto anni.<br />

128/b. Tratta di minori ( 52 ). – Reclutare, trasportare, trasferire oppure accogliere minori, al<br />

fine di sfruttare la prostituzione oppure qualunque altra forma di sfruttamento sessuale, il lavoro<br />

o i servizi obbligatori, la schiavitù o altre forme simili alla schiavitù, di utilizzare o di espiantare<br />

organi, nonché di altre forme di sfruttamento, sono puniti con la pena detentiva da sette a<br />

quindici anni e con la pena pecuniaria da quattro milioni a sei milioni di lek.<br />

Organizzare, dirigere e finanziare la tratta di minori, sono puniti con la pena detentiva da<br />

dieci a venti anni e con la pena pecuniaria da sei milioni a otto milioni di lek.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, oppure è accompagnato<br />

dal maltrattamento o dalla costrizione con violenza fisica o psichica, per far compiere all’offeso<br />

vari atti, ovvero quando comporta conseguenze gravi per la salute, è punito con la pena<br />

detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da sei milioni a otto milioni di<br />

lek.<br />

Quando ha causato la morte dell’offeso, è punito con la pena detentiva non inferiore a venti<br />

anni oppure con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da otto a dieci milioni di lek.<br />

( 51 ) Articolo aggiunto dall’art. 35 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 52 ) Articolo modificato dall’art. 3 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

293


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

294<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto abusando di una funzione statale oppure di un servizio<br />

pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicata è aumentata di un quarto.<br />

129. Istigazione di minori a delinquere. –Èpunito con la pena detentiva fino a cinque anni<br />

determinare o istigare a commettere un crimine minori di età inferiore ai quattoridici anni.<br />

130. Imposizione o impedimento di una convivenza o dello scioglimento del matrimonio. – Imporre<br />

o impedire di iniziare o di continuare una convivenza, ovvero costringere a sciogliere il<br />

matrimonio, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

Sezione X<br />

Degli illeciti penali contro la libertà religiosa<br />

131. Turbamento delle attività delle organizzazioni religiose. – Impedire le attività delle organizzazioni<br />

religiose, nonché ostacolare il libero esercizio delle loro attività, sono puniti con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

132. Distruzione o danneggiamento degli oggetti di culto. – La distruzione o il danneggiamento<br />

doloso degli oggetti di culto, con conseguente perdita totale o parziale del loro valore, è punito<br />

con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

133. Impedimento delle cerimonie religiose. – Impedire o ostacolare le persone a partecipare<br />

a cerimonie religiose, nonché ad esprimere liberamente le convinzioni religiose, costituisce una<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un<br />

anno.<br />

Capo III<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO IL PATRIMONIO E LA SFERA ECONOMICA<br />

Sezione I<br />

Del furto<br />

134. Furto ( 53 ). – Il furto è punito con la pena detentiva da tre mesi a tre anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da sei mesi a quindici anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />

da quattro a dieci anni.<br />

135. Furto compiuto abusando dell’ufficio. – Il furto compiuto da chi ha il dovere di conser-<br />

( 53 ) Articolo modificato dall’art. 12 l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

vare e di amministrare il patrimonio, oppure abusando del proprio ufficio, è punito con la pena<br />

detentiva fino a dieci anni.<br />

136. Furto in banche e in casse di risparmio ( 54 ). – Il furto in banche e in casse di risparmio è<br />

punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

137. Furto di energia elettrica e di impulsi telefonici ( 55 ). – Il collegamento illecito con la rete<br />

dell’energia elettrica costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il furto di energia elettrica e di impulsi telefonici è punito con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

138. Furto di opere d’arte e di beni culturali. – Il furto di opere d’arte e di beni culturali è punito<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Il furto di opere d’arte e di beni culturali di rilevanza nazionale è punito con la pena detentiva<br />

da cinque a dieci anni.<br />

138/a. Traffico di opere d’arte e di beni culturali ( 56 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito<br />

e il commercio, in contrasto con la legge, di opere d’arte e di beni culturali, per conseguire<br />

un vantaggio materiale o in qualsiasi altra forma, sono puniti con la pena detentiva da tre a dieci<br />

anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

139. Furto con violenza. – Il furto effettuato con violenza è punito con la pena detentiva da<br />

cinque a quindici anni.<br />

140. Furto con armi ( 57 ). – Il furto accompagnato dal porto abusivo d’armi e di munizioni<br />

militari o dal loro utilizzo è punito con la pena detentiva da dieci a quindici anni.<br />

141. Furto che comporta la morte ( 58 ). – Il furto, quando è effettuato con violenze che hanno<br />

comportato la morte della persona, è punito con la pena detentiva da quindici a venticinque anni<br />

o con l’ergastolo.<br />

141/a. Tratta di veicoli a motore ( 59 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito e il com-<br />

( 54 ) Articolo modificato dall’art. 37 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 55 ) Articolo modificato dall’art. 38 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 56 ) Articolo modificato dall’art. 39 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 57 ) Articolo modificato dall’art. 40 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 58 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 59 ) Articolo modificato dall’art. 41 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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mercio, in contrasto con la legge, di veicoli a motore rubati, per conseguire un vantaggio materiale<br />

o in qualsiasi altra forma, sono puniti con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

causato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

142. Predisposizione dei mezzi per il furto. – Predisporre le condizioni eimezzi materiali per<br />

il furto è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Sezione II<br />

Della truffa<br />

143. Truffa ( 60 ). – Il furto compiuto tramite raggiri o con abuso di fiducia è punito con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o a danno di più persone, ovvero più di<br />

una volta, è punito con la pena detentiva da tre fino a dieci anni; con la pena detentiva da dieci<br />

a venti anni quando ha comportato gravi conseguenze.<br />

143/a. Stratagemmi ingannevoli e piramidali ( 61 ). – Organizzare e mettere in pratica stratagemmi<br />

ingannevoli e piramidali del credito, per conseguire un vantaggio materiale, sono puniti<br />

con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />

da dieci a venti anni.<br />

144. Truffa in sovvenzioni. – La truffa nei documenti presentati per conseguire ingiustamente<br />

sovvenzioni dallo Stato è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

quattro anni.<br />

145. Truffa in assicurazioni. – Presentare circostanze false relative all’oggetto che viene assicurato,<br />

oppure la produzione di circostanze false e la loro esibizione in documenti, fruire ingiustamente<br />

di assicurazioni, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a cinque anni.<br />

146. Truffa in crediti. – La truffa nei documenti presentati per fruire ingiustamente di un<br />

credito, iscrivendo ipoteca in maniera fittizia su oggetti che non esistono, ovvero oltre il loro valore<br />

reale, o di proprietà di altri, con l’intenzione di non restituire il credito ottenuto, è punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sette anni.<br />

147. Truffa in opere d’arte e beni culturali ( 62 ). – Il furto mediante la truffa, presentando<br />

un’opera d’arte e culturale come originale o di diverso autore, è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a quattro anni.<br />

( 60 ) Articolo modificato dall’art. 42 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 61 ) Articolo modificato dall’art. 43 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 62 ) Articolo modificato dall’art. 44 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

148. Pubblicazione dell’opera altrui a nome proprio ( 63 ). – La pubblicazione o l’utilizzo totale<br />

o parziale a nome proprio di un’opera letteraria, musicale, artistica o scientifica altrui, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a<br />

due anni.<br />

149. Riproduzione illegittima dell’opera altrui ( 64 ). – La riproduzione totale o parziale di<br />

un’opera letteraria, musicale, o scientifica altrui, oppure il suo utilizzo senza il consenso dell’autore,<br />

violando i suoi diritti personali e patrimoniali, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Sezione III<br />

Della distruzione della proprietà<br />

150. Distruzione della proprietà. – La distruzione o il danneggiamento doloso della proprietà,<br />

quando le conseguenze materiali non sono lievi, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

151. Distruzione della proprietà mediante il fuoco. – La distruzione o il danneggiamento doloso<br />

della proprietà mediante il fuoco sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a cinque anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze materiali gravi, questo è punito con<br />

la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />

queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

152. Distruzione della proprietà mediante esplosivo. – La distruzione o il danneggiamento doloso<br />

della proprietà mediante esplosivo sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva a cinque anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, è punito con la pena<br />

detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />

è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

153. Distruzione della proprietà mediante allagamento. – La distruzione o il danneggiamento<br />

doloso della proprietà mediante allagamento è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a cinque anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, questo è punito con<br />

la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />

queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

( 63 ) Articolo modificato dall’art. 45 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 64 ) Articolo modificato dall’art. 46 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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154. Distruzione della proprietà mediante altri mezzi. – La distruzione o il danneggiamento<br />

doloso della proprietà mediante altri mezzi, che comportano pericolo per l’ambiente circostante<br />

e per la vita altrui, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />

anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, questo è punito con<br />

la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />

queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

155. Distruzione delle strade. – La distruzione o il danneggiamento doloso delle vie automobilistiche,<br />

ferroviarie e delle opere ad esse connesse, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a sette anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, questo è punito con<br />

la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />

queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

156. Distruzione della rete elettrica. – La distruzione o il danneggiamento doloso della rete<br />

elettrica, telegrafica, telefonica, radiotelevisiva o di ogni altra rete di comunicazione, sono puniti<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

157. Distruzione della rete d’irrigazione. – La distruzione o il danneggiamento doloso dei canali<br />

d’irrigazione e di drenaggio, o delle opere ad essi connesse, costituiscono una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

158. – L’uso illegittimo dell’acqua, ottenuto deviando o modificando il suo corso, aprendo<br />

le dighe, costruendo o chiudendo canali di drenaggio o d’irrigazione, ovvero linee o altre opere,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

159. Distruzione della rete d’acquedotto. – La distruzione o il danneggiamento doloso della<br />

rete d’acquedotto sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il collegamento, nonché ogni altra interferenza con la rete d’acquedotto effettuata senza<br />

un’autorizzazione per incamerare acqua potabile, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

160. Distruzione dei beni culturali. – La distruzione o il danneggiamento doloso di beni culturali<br />

è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Se dall’illecito <strong>penale</strong> sono stati distrutti o danneggiati beni culturali di rilevanza nazionale,<br />

questo è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva da due fino a otto anni.<br />

161. Distruzione colposa della proprietà. – La distruzione o il danneggiamento colposo della<br />

proprietà, quando ha comportato gravi conseguenze materiali, è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

162. Scontro di mezzi di trasporto di massa. –Èpunito con la pena pecuniaria oppure con la


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

pena detentiva fino a cinque anni provocare colposamente uno scontro tra treni, navi, aerei,<br />

causando precipitazione, incendio, naufragio, affondamento, deragliamento, ovvero gravi conseguenze<br />

materiali.<br />

Sezione IV<br />

Degli illeciti penali commessi nelle società commerciali<br />

163. Compilazione di dichiarazioni false. – La compilazione di dichiarazioni false, in occasione<br />

dell’aumento di capitale della società, in relazione alla divisione delle quote di capitale costitutivo<br />

dei soci, alla sua liquidazione o al deposito dei fondi, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria.<br />

164. Abuso di competenze. – L’abuso di competenze da parte dei membri del consiglio di<br />

sorveglianza o degli amministratori della società, per conseguire un vantaggio oppure per avvantaggiare<br />

altra società in cui abbiano degli interessi, è punito con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

164/a. Corruzione attiva nel settore privato ( 65 ). – Promettere, proporre od offrire, direttamente<br />

o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo, per sé o per altri, a chi esercita una<br />

funzione direttiva in società commerciali oppure riveste una qualunque posizione nel settore<br />

privato, per compiere od omettere un’azione, in contrasto con il proprio ufficio o funzione, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena detentiva da tre mesi fino a due anni<br />

e con la pena pecuniaria da duecentomila fino a un milione di lek.<br />

164/b. Corruzione passiva nel settore privato ( 66 ). – Chiedere od ottenere, direttamente o indirettamente,<br />

qualunque vantaggio illegittimo ovvero una promessa volta a tal fine, per sé o per<br />

altri, oppure accettare un’offerta o una promessa, che deriva da vantaggio illegittimo, da parte<br />

di chi esercita una funzione direttiva o riveste una qualunque posizione nel settore privato, per<br />

compiere od omettere un’azione, in contrasto con il proprio ufficio o funzione, sono puniti con<br />

la pena detentiva da sei mesi fino a tre anni e con la pena pecuniaria da trecentomila fino a tre<br />

milioni di lek.<br />

165. Falsificazione delle sottoscrizioni. – La falsificazione delle sottoscrizioni e dei versamenti,<br />

la dichiarazione falsa di versamenti di fondi di una società, ovvero la pubblicazione di sottoscrizioni<br />

o di versamenti per conto di persone fittizie, oppure la valutazione del conferimento in<br />

natura con un valore più alto rispetto al valore reale, sono punite con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

166. Emissione irregolare di azioni. – L’emissione irregolare di azioni effettuata prima della<br />

registrazione della società oppure quando la registrazione è stata compiuta in maniera illegittima,<br />

ovvero quando le formalità relative alla società non sono state ancora adempiute, o quando<br />

( 65 ) Articolo inserito dall’art. 13 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 66 ) Articolo inserito dall’art. 13 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

300<br />

la modificazione dello statuto in occasione dell’aumento di capitale non è stata ancora effettuata,<br />

ovvero non è stata ancora registrata o è stata effettuata in maniera illegittima, costituisce una<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre<br />

mesi.<br />

167. Conservazione illegittima di due qualifiche. – Mantenere simultaneamente la qualifica di<br />

socio e di esperto contabile costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

168. Comunicazione di informazioni false. – La comunicazione di informazioni false sulla situazione<br />

della società da parte dell’esperto contabile di una società commerciale oppure l’omessa<br />

denuncia agli organi competenti della commissione di un crimine, quando non sussistono le<br />

ipotesi di esclusione della responsabilità <strong>penale</strong> individuate nell’articolo 300 del presente codice,<br />

è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

169. Rivelazione di segreti della società. – La rivelazione di segreti della società da parte del<br />

suo esperto contabile, ad eccezione delle ipotesi in cui la legge la impone, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

170. Omissione delle scritture obbligatorie. – L’omissione delle scritture obbligatorie da parte<br />

dell’amministratore o del liquidatore della società costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria.<br />

170/a. Assunzione illegittima ( 67 ). – Assumere una persona, senza registrazione presso gli organi<br />

competenti, ovvero senza garantirne la sicurezza <strong>sec</strong>ondo le regole, quando è stato precedentemente<br />

adottato un provvedimento amministrativo, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria fino a diecimila lek per ogni ipotesi oppure con la pena detentiva<br />

fino ad un anno.<br />

L’omissione dolosa o l’occultamento delle violazioni connesse all’assunzione e alla sicurezza<br />

sociale, da parte delle persone incaricate preposte all’attuazione e al controllo delle disposizioni<br />

specifiche, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria fino a centomila<br />

lek oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

170/b. Concorrenza illegittima con l’uso della violenza ( 68 ). – Compiere, durante l’esercizio di<br />

un’attività commerciale, atti concorrenziali con l’uso della violenza e della minaccia, è punito<br />

con la pena detentiva da uno a quattro anni.<br />

Quando gli atti di concorrenza sono rivolti verso attività finanziate, integralmente o parzialmente,<br />

e in qualunque modalità, dallo Stato o da enti pubblici, la pena detentiva è aumentata di<br />

un terzo.<br />

( 67 ) Articolo aggiunto dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279 e successivamente modificato<br />

dall’art. 47 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 68 ) Articolo aggiunto dall’art. 14 l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Sezione V<br />

Dei crimini doganali<br />

171. Contrabbando di merci vietate. – L’importazione, l’esportazione o il transito illegale di<br />

merci vietate che entrano ed escono nella Repubblica d’Albania, compiuto in qualunque modo<br />

e con qualsiasi mezzo, sono puniti con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

172. Contrabbando di merci per le quali si paga un’accisa. – Importare, esportare o far transitare<br />

merci per le quali si paga un’accisa oltre i punti doganali, oppure occultare parzialmente o<br />

totalmente, omettere una dichiarazione veridica in dogana, nonché dichiarare il falso sulla natura,<br />

la specie, la qualità, il prezzo, la destinazione della merce, ovvero eludere gli obblighi doganali<br />

attraverso altre modalità, sono puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a<br />

sette anni.<br />

173. Contrabbando di merci con licenza. – Importare, esportare o far transitare merci, per le<br />

quali è richiesta una licenza da parte dell’autorità competente, oltre i punti doganali, oppure occultare<br />

parzialmente o totalmente, omettere una dichiarazione veridica in dogana, nonché dichiarare<br />

il falso sulla natura, la specie, la qualità, il prezzo, la destinazione della merce, ovvero<br />

eludere gli obblighi doganali attraverso altre modalità, sono puniti con la pena pecuniaria o con<br />

la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

174. Contrabbando di altre merci. – Importare, esportare o far transitare merci oltre i punti<br />

doganali, oppure occultare parzialmente o totalmente, ovvero omettere una dichiarazione veridica<br />

in dogana, nonché dichiarare il falso sulla natura, la specie, la qualità, il prezzo, la destinazione<br />

della merce, ovvero eludere gli obblighi doganali attraverso altre modalità, sono puniti<br />

con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

175. Contrabbando da parte di lavoratori legati all’attività doganale. – Il contrabbando da<br />

parte di chi lavora nelle dogane o da parte di chi abbia un legame con l’attività doganale, anche<br />

in concorso con altre persone, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

176. Contrabbando di beni culturali. – L’importazione, l’esportazione o il transito di beni<br />

culturali nazionali, in contrasto con le disposizioni di legge ad essi connessi, sono puniti con la<br />

pena detentiva fino a dieci anni.<br />

177. Contrabbando di merci a regime intermedio. – L’importazione, l’esportazione o il transito<br />

di merci, presentandole come merci a regime intermedio, allo scopo di eludere gli obblighi<br />

doganali, sono puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

178. Commercio e il trasporto di merci di contrabbando ( 69 ). – Il commercio, l’alienazione o il<br />

trasporto di merci che si sa essere di contrabbando, nonché ogni altro sostegno prestato a chi si<br />

( 69 ) Articolo aggiunto dall’art. 49 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

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occupa di questa attività, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

tre anni.<br />

179. Custodia o deposito di merci di contrabbando. – La custodia, il deposito, la conservazione<br />

o la lavorazione di merci che si sa essere di contrabbando, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

179/a. Omessa dichiarazione al confine di denaro e di oggetti di valore ( 70 ). – Omettere di dichiarare,<br />

in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica d’Albania, somme di denaro, qualunque<br />

tipo di assegno bancario, metalli o pietre preziose, nonché ogni altro oggetto di valore,<br />

oltre il valore previsto dalla legge, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Sezione VI<br />

Degli illeciti penali relativi alle tasse e alle imposte<br />

180. Occultamento di redditi. – L’occultamento o la dichiarazione falsa di redditi ovvero di<br />

oggetti che sono soggetti ad imposte e tasse, quando precedentemente sono stati adottati provvedimenti<br />

amministrativi, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

181. Omesso pagamento di tasse e di imposte. – Omettere il pagamento di tasse e di imposte<br />

entro le scadenze prestabilite, nonostante la possibilità di un loro pagamento, da parte di colui<br />

nei confronti del quale sono stati adottati precedentemente provvedimenti amministrativi a tale<br />

scopo, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

181/a. Omissione dei doveri da parte degli enti fiscali ( 71 ). – L’omissione dei doveri relativi alla<br />

riscossione delle tasse e delle imposte, entro le scadenze legali prestabilite, da parte di chi lavora<br />

per gli enti fiscali e di chi sia stato ufficialmente incaricato di questi doveri, se commesso<br />

per causa loro e abbia causato allo Stato un danno di valore non inferiore ad un milione di lek, è<br />

punito con la pena pecuniaria fino a due milioni di lek;<br />

quando il valore superi un milione di lek, è punito con la pena detentiva da tre fino a dieci<br />

anni.<br />

182. Alterazioni di apparecchiature di calcolo. – Alterare o interferire nelle apparecchiature e<br />

nelle casse che registrano il rilascio degli scontrini, oppure utilizzare apparecchiature e casse alterate,<br />

ovvero consentire l’utilizzo da parte di terzi di apparecchiature e di casse irregolari, allo<br />

scopo di eludere il pagamento integrale dell’imposta, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

( 70 ) Articolo aggiunto dall’art. 6 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />

( 71 ) Articolo aggiunto dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Sezione VII<br />

Della falsificazione delle monete e delle carte di pubblico credito<br />

183. Falsificazione di monete ( 72 ). – Falsificare o mettere in circolazione monete falsificate<br />

sono puniti con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

184. Falsificazione di carte di pubblico credito ( 73 ). – Falsificare o mettere in circolazione assegni,<br />

cambiali, carte di credito, assegni turistici o altre carte di valore falsificate, sono puniti con<br />

la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

185. Produzione di strumenti destinati alla falsificazione ( 74 ). – La produzione o la detenzione<br />

di strumenti destinati alla falsificazione di monete, assegni, cambiali, carte di credito, assegni turistici<br />

o di altre carte di pubblico credito, sono puniti con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

Sezione VIII<br />

Della falsificazione di documenti<br />

186. Falsificazione di documenti ( 75 ). – La falsificazione o l’utilizzo di documenti falsificati<br />

sono puniti con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria da duecentomila a seicentomila<br />

lek.<br />

Quando il fatto è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero ha comportato gravi conseguenze,<br />

sono puniti con la pena detentiva da sei mesi fino a quattro anni e con la pena pecuniaria<br />

da trecentomila a un milione di lek.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha il dovere di rilasciare il documento,<br />

è punita con la pena detentiva da uno fino a sette anni e con la pena pecuniaria da cinquecentomila<br />

a due milioni di lek.<br />

187. Falsificazione di documenti scolastici. – La falsificazione o l’utilizzo di documenti scolastici<br />

falsificati sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha il dovere di rilasciare il documento,<br />

è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

188. Falsificazione di documenti sanitari. – La falsificazione o l’utilizzo di documenti sanita-<br />

( 72 ) Articolo modificato dall’art. 50 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 73 ) Articolo modificato dall’art. 51 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 74 ) Il paragrafo II è stato aggiunto dall’art. 52 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 75 ) Articolo modificato dall’art. 4 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

304<br />

ri falsificati sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha il dovere di rilasciare il documento,<br />

è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

189. Falsificazione di carte d’identità, passaporti e visti ( 76 ). – La falsificazione o l’utilizzo di<br />

carte d’identità, di passaporti o di visti falsificati sono puniti con la pena detentiva da sei mesi a<br />

quattro anni e con la pena pecuniaria da quattrocentomila a un milione di lek.<br />

Quando il fatto è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero ha comportato gravi conseguenze,<br />

è punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni e con la pena pecuniaria da<br />

seicentomila a due milioni di lek.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha il dovere di rilasciare la carta<br />

d’identità, il passaporto o il visto, è punita con la pena detentiva da tre a sette anni e con la pena<br />

pecuniaria da un milione a tre milioni di lek.<br />

190. Falsificazione di timbri, stampe o moduli ( 77 ). – Falsificare o utilizzare timbri, stampe e<br />

moduli falsificati, oppure la presentazione nei moduli falsificati, indirizzati agli organi statali, di<br />

circostanze false, è punito con la pena detentiva da sei mesi a quattro anni e con la pena pecuniaria<br />

da quattrocentomila a un milione di lek.<br />

Quando il fatto è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero ha comportato gravi conseguenze,<br />

è punito con la pena detentiva da sei mesi a cinque anni e con la pena pecuniaria da<br />

seicentomila a due milioni di lek.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha come dovere la loro compilazione,<br />

è punita con la pena detentiva da tre a sette anni e con la pena pecuniaria da un milione a tre<br />

milioni di lek.<br />

191. Falsificazione di atti di stato civile ( 78 ). – La falsificazione o l’utilizzo di atti di stato civile<br />

falsificati sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando il fatto è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero ha comportato gravi conseguenze,<br />

è punito con la pena detentiva da sei mesi a quattro anni e con la pena pecuniaria da<br />

cinquecentomila a un milione di lek.<br />

Quando la falsificazione è compiuta dalla persona che ha il dovere di rilasciare l’atto, è punita<br />

con la pena detentiva da uno a cinque anni e con la pena pecuniaria da un milione a tre milioni<br />

di lek.<br />

192. Produzione di strumenti destinati alla falsificazione di documenti. – La produzione o la<br />

detenzione di strumenti destinati alla falsificazione di documenti costituiscono una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

192/a. Eliminazione e furto di documenti ( 79 ). – La distruzione con qualunque modalità dei<br />

( 76 ) Articolo modificato dall’art. 5 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

( 77 ) Articolo modificato dall’art. 6 l. 12 febbraio 2004 n. 9188, nonché dall’art. 15 l. 16 settembre<br />

2004 n. 9275.<br />

( 78 ) Articolo modificato dall’art. 7 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

( 79 ) Articolo aggiunto dall’art. 53 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

documenti di un archivio o di una biblioteca, nonché l’eliminazione o il furto di documenti che<br />

rivestono un’importanza particolare, in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il furto dei documenti di un archivio o di una biblioteca che rivestono un’importanza particolare,<br />

ovvero la loro esportazione in contrasto con la legge, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

192/b. Interferenza nelle comunicazioni tramite computer ( 80 ). – L’interferenza, in qualunque<br />

forma, nelle comunicazioni e nei programmi dei computer, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />

fino a sette anni.<br />

Sezione IX<br />

Degli illeciti penali in tema di fallimento<br />

193. Fallimento provocato. – Portare dolosamente la persona giuridica allo stato di fallimento<br />

è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

194. Occultamento dello stato di fallimento. – L’instaurazione da parte della persona giuridica<br />

di relazioni economiche commerciali con terzi, allo scopo di occultare lo stato di fallimento, è<br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

195. Occultamento del patrimonio dopo il fallimento. – L’occultamento del patrimonio dopo<br />

il fallimento della persona giuridica, allo scopo di eludere le sue conseguenze, è punito con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sette anni.<br />

196. Violazione di obblighi. – La violazione da parte della persona giuridica degli obblighi<br />

che gravano su di essa in caso di fallimento costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la<br />

pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Sezione X<br />

Esercizio abusivo di giochi d’azzardo<br />

197. Organizzazione di lotterie abusive. – L’organizzazione di lotterie, di giochi d’azzardo o<br />

del gioco con le carte, in contrasto con le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva.<br />

198. Messa a disposizione di locali per giochi abusivi. – Mettere a disposizione locali per l’organizzazione<br />

o per il gioco di lotterie, giochi d’azzardo o di giochi con le carte, in contrasto con<br />

le disposizioni legali, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

( 80 ) Articolo aggiunto dall’art. 53 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

305


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

306<br />

Sezione XI<br />

Degli illeciti penali che ledono lo stato giuridico del fondo<br />

199. Abuso di un fondo. – L’abuso del fondo, in contrasto con la sua destinazione, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a sei mesi.<br />

200. Invasione di un fondo. – L’invasione di un fondo costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Capo IV<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO L’AMBIENTE<br />

201. Inquinamento dell’aria. – L’inquinamento dell’aria mediante l’emissione di fumi, gas e<br />

di altre sostanze tossiche radioattive, effettuato oltre i limiti dei valori ammessi, quando il fatto<br />

non costituisce una contravvenzione amministrativa, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha causato gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute<br />

delle persone, è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

202. Trasporto di residui tossici. – Il trasporto, il transito o il deposito in territorio albanese<br />

di residui tossici e radioattivi, sono puniti con la pena detentiva da uno fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha causato gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute<br />

delle persone, è punito con la pena detentiva fino a quindici anni.<br />

203. Inquinamento delle acque. – L’inquinamento delle acque dei mari, dei fiumi, dei laghi o<br />

delle sorgenti della rete di raccolta e di distribuzione delle acque, con sostanze tossiche, radioattive<br />

o altre sostanze che distruggono l’equilibrio ecologico, è punito con la pena detentiva da<br />

uno a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando ha causato gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute<br />

delle persone, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

204. Pesca vietata. – La pesca effettuata in tempi, in luoghi, con mezzi e con modalità vietate,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre mesi.<br />

La pesca compiuta con mezzi di comune pericolo come l’esplosivo, sostanze velenose ecc.,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

205. Abbattimento illegale di boschi. – Costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con<br />

la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno l’abbattimento o il danneggiamento<br />

dei boschi senza autorizzazione o in tempi e luoghi vietati, qualora il fatto non costituisca<br />

una contravvenzione amministrativa.<br />

206. Abbattimento di alberi decorativi e da frutta. – Abbattere alberi decorativi e danneggia-


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

re giardini e parchi nelle città, costituiscono una contravvenzione punita con la pena pecuniaria.<br />

Abbattere alberi in frutteti, oliveti e vigne, dopo che è stata respinta l’autorizzazione all’abbattimento<br />

da parte degli organi competenti, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con<br />

la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

207. Violazione della quarantena di piante e animali. – La violazione delle regole sulla quarantena<br />

di piante o animali, quando ha causato conseguenze materiali gravi o che mettono in<br />

pericolo la vita e la salute delle persone, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la<br />

pena pecuniaria.<br />

Capo V<br />

DEI CRIMINI CONTRO L’INDIPENDENZA E L’ORDINE COSTITUZIONALE<br />

Sezione I<br />

Dei crimini contro l’indipendenza e l’integrità<br />

208. Consegna del territorio ( 81 ). – La cessione totale o parziale del territorio ad uno Stato o<br />

ad una potenza straniera, allo scopo di ledere l’indipendenza e l’integrità del paese, è punita con<br />

la pena detentiva non inferiore a quindici anni o con l’ergastolo.<br />

209. Consegna delle forze armate ( 82 ). – Cedere totalmente o parzialmente le forze armate o il<br />

materiale difensivo, ovvero rifornire un altro Stato o potenza straniera di armi e munizioni, allo<br />

scopo di ledere l’indipendenza e l’integrità del paese, sono puniti con la pena detentiva non inferiore<br />

a quindici anni o con l’ergastolo.<br />

<strong>21</strong>0. Accordo per la cessione del territorio. – L’accordo effettuato con potenze o Stati stranieri<br />

per la cessione totale o parziale del territorio o delle forze armate e del materiale difensivo, allo<br />

scopo di ledere l’integrità del paese, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

<strong>21</strong>1. Istigazione ad una guerra. – Il compimento di atti che mirano a provocare una guerra,<br />

ovvero a mettere la Repubblica d’Albania davanti ad un pericolo di intervento da parte di potenze<br />

straniere, è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni.<br />

<strong>21</strong>2. Accordo per un intervento armato. – L’accordo effettuato con potenze o Stati stranieri,<br />

per realizzare un intervento armato contro il territorio della Repubblica d’Albania, è punito con<br />

la pena detentiva da dieci a quindici anni.<br />

<strong>21</strong>3. Trasmissione di informazioni segrete. – Trasmettere informazioni segrete di carattere<br />

militare o di ogni altro genere ad una potenza straniera, per ledere l’indipendenza del paese, è<br />

punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

( 81 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 82 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

308<br />

<strong>21</strong>4. Predisposizione di informazioni. – Procurarsi informazioni segrete di carattere militare o<br />

di ogni altro genere, allo scopo di cederle ad una potenza straniera, per ledere l’indipendenza<br />

del paese, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

<strong>21</strong>5. Danneggiamento dei mezzi volti alla difesa. – La distruzione o il danneggiamento di<br />

mezzi, di strumenti, d’apparecchiature, dell’armamento, della tecnica militare o degli obiettivi di<br />

difesa militari, allo scopo di ridurre la capacità di difesa del paese, sono puniti con la pena detentiva<br />

da cinque a quindici anni.<br />

<strong>21</strong>6. Predisposizione di mezzi per la distruzione della tecnica militare. – La produzione o la<br />

conservazione di mezzi per distruggere o danneggiare gli strumenti, le apparecchiature, l’armamento,<br />

i mezzi della tecnica militare o gli obiettivi di difesa militare, allo scopo di ridurre la capacità<br />

di difesa del paese, sono punite con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

<strong>21</strong>7. Conseguimento di ricompense. – Ottenere o accordarsi per ottenere una ricompensa o<br />

altri vantaggi materiali, ovvero per compiere realizzare a favore di stati o di potenze straniere<br />

uno dei crimini previsti in questa sezione, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

<strong>21</strong>8. Messa al servizio di stati stranieri. – Mettersi al servizio di uno stato o di una potenza<br />

straniera da parte di qualsiasi cittadino albanese, allo scopo di compiere illeciti contro l’indipendenza<br />

e l’integrità della Repubblica d’Albania, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

Sezione II<br />

Dei crimini contro l’ordine costituzionale<br />

<strong>21</strong>9. Attentato ( 83 ). – Il compimento di omicidi, rapimenti, torture o altri atti di violenza<br />

contro i rappresentanti di grado più elevato dello Stato, allo scopo di sovvertire l’ordine costituzionale,<br />

è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni oppure con l’ergastolo.<br />

220. Complotto. – L’adozione di decisioni e la realizzazione di condizioni materiali da parte<br />

di un gruppo di persone, per compiere un attentato, sono punite con la pena detentiva da cinque<br />

a quindici anni.<br />

2<strong>21</strong>. Insurrezione ( 84 ). – La partecipazione ad azioni di massa violente, come la realizzazione<br />

di ostacoli o di barricate per ostacolare le forze dell’ordine, la resistenza armata oppure il loro<br />

disarmo, l’occupazione di edifici con l’uso della forza, il compimento di saccheggi, la raccolta e<br />

la messa a disposizione di armi, munizioni e persone, la creazione di agevolazioni agli insorti,<br />

compiute per sovvertire l’ordine costituzionale, è punita con la pena detentiva da quindici a<br />

venticinque anni.<br />

La partecipazione come guida od organizzatore alle azioni summenzionate è punita con l’ergastolo.<br />

( 83 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 84 ) Il paragrafo II dell’articolo è stato modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

222. Chiamata alle armi o assunzione illegittima del comando. – La chiamata alle armi contro<br />

l’ordine costituzionale, la creazione o l’organizzazione di forze armate in contrasto con la legge,<br />

l’assunzione illegittima del comando delle forze armate per compiere azioni militari, allo scopo<br />

di contrastare l’ordine costituzionale, sono punite con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

223. Appelli pubblici per compiere atti violenti. – Gli appelli fatti pubblicamente, per compiere<br />

atti violenti contro l’ordine costituzionale, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a tre anni.<br />

224. Creazione di partiti e di associazioni anticostituzionali. – La creazione o la partecipazione<br />

a partiti, organizzazioni o associazioni, che mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale<br />

con l’uso della violenza, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

tre anni.<br />

La ricostituzione di un partito, di un’organizzazione o di un’associazione, sciolti perché anticostituzionali,<br />

oppure la pro<strong>sec</strong>uzione dell’attività in modo occulto o palese, sono punite con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

225. Diffusione di scritti anticostituzionali. – La diffusione di scritti oppure l’utilizzo di simboli<br />

che appartengono ad un partito, ad un’organizzazione o ad un’associazione anticostituzionale<br />

o che è stata sciolta perché tale, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

La diffusione o l’introduzione nella Repubblica d’Albania di materiali, scritti o simboli dall’estero,<br />

i quali mirano alla sovversione dell’ordine costituzionale o alla lesione dell’integrità territoriale<br />

del paese, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre<br />

anni.<br />

Capo VI<br />

DEI CRIMINI CHE COMPROMETTONO LE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI<br />

226. Atti violenti contro i rappresentanti di Stati esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />

i capi, i membri del governo, i parlamentari degli stati esteri, i rappresentanti diplomatici o<br />

delle organizzazioni internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica<br />

d’Albania, è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

227. Offesa nei confronti di rappresentanti di Stati esteri. – L’offesa recata ai capi, ai membri<br />

del governo, ai parlamentari degli Stati stranieri, ai rappresentanti diplomatici o delle organizzazioni<br />

internazionali riconosciute, che si trovano ufficialmente nella Repubblica d’Albania, è punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

228. Atti violenti contro le sedi di rappresentanti esteri. – Il compimento di atti violenti contro<br />

le sedi, le abitazioni, i mezzi di trasporto dei rappresentanti di Stati esteri e delle organizzazioni<br />

internazionali riconosciute, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Quando dal fatto sono derivate gravi conseguenze materiali oppure complicazioni nelle relazioni<br />

bilaterali, questo è punito con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

310<br />

229. Atti offensivi contro l’inno e la bandiera. – Utilizzare parole o compiere atti che offendono<br />

pubblicamente la bandiera, lo stemma, l’inno degli Stati esteri oppure delle organizzazioni<br />

internazionali riconosciute, nonché rimuovere, danneggiare, rendere inservibile la bandiera, lo<br />

stemma esposto presso le istituzioni ufficiali, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Capo VII<br />

DEGLI ATTI DI TERRORISMO<br />

230. Atti di terrorismo ( 85 ). – Compiere atti violenti contro la vita, la salute delle persone, la<br />

libertà personale, mediante il loro sequestro o dei mezzi di trasporto di massa, al fine di turbare<br />

gravemente l’ordine pubblico e di incutere paura e insicurezza nella massa, è punito con la pena<br />

detentiva non inferiore a quindici anni oppure con l’ergastolo.<br />

230/a. Finanziamento del terrorismo ( 86 ). – Finanziare il terrorismo oppure qualunque altra<br />

forma di sostegno sono puniti con la pena detentiva non inferiore a quindici anni oppure con<br />

l’ergastolo e con la pena pecuniaria da cinque a dieci milioni di lek.<br />

230/b. Occultamento di fondi e di altri beni che finanziano il terrorismo ( 87 ). – Trasferire,<br />

convertire, occultare, spostare oppure alienare fondi e altri beni, nei confronti dei quali si applicano<br />

le misure contro il finanziamento del terrorismo, per eludere la scoperta loro o dell’ubicazione,<br />

sono puniti con la pena detentiva da quattro fino a dodici anni e con la pena pecuniaria<br />

da seicentomila a sei milioni di lek.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto durante l’esercizio di un’attività professionale o in<br />

concorso, ovvero più di una volta, è punito con la pena detentiva da sette fino a quindici anni e<br />

con la pena pecuniaria da un milione fino a atto milioni di lek; mentre quando dal compimento<br />

di questo fatto sono derivate gravi conseguenze, queste sono punite con la pena detentiva non<br />

inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da cinque a dieci milioni di lek.<br />

230/c. Informazioni da parte di coloro che esercitano una funzione pubblica ovvero nell’esercizio<br />

dell’ufficio o della professione ( 88 ). – Mettere a conoscenza la persona ricercata o terzi dei dati,<br />

delle verifiche o delle indagini sui fondi o altri beni, nei confronti dei quali si applicano le<br />

norme contro il finanziamento del terrorismo, da parte di coloro che esercitano una funzione<br />

pubblica o nell’esercizio dell’ufficio o della professione, è punito con la pena detentiva da cinque<br />

a dieci anni e con la pena pecuniaria da un milione a cinque milioni di lek.<br />

230/d. Prestazioni e attività con le persone ricercate ( 89 ). – Conferire fondi e altri beni, compiere<br />

servizi finanziari, nonché altre transizioni con le persone ricercate, nei confronti delle quali<br />

( 85 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 86 ) Articolo aggiunto dall’art. 7 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />

( 87 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 88 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 89 ) Articolo aggiunto dall’art. 16 l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

si applicano le misure contro il finanziamento del terrorismo, sono puniti con la pena detentiva<br />

da quattro fino a dieci anni e con la pena pecuniaria da quattrocentomila a cinque milioni di<br />

lek.<br />

231. Atti violenti contro il patrimonio. – Compiere atti violenti contro il patrimonio attraverso<br />

furti, danneggiamenti e distruzioni di massa, al fine di turbare gravemente l’ordine pubblico<br />

e di incutere paura e insicurezza nella massa, è punito con la pena detentiva non inferiore a<br />

quindici anni.<br />

232. Emissione di sostanze pericolose. – Emettere nell’atmosfera, sulla terra o nell’acqua, sostanze<br />

che costituiscono pericolo per la vita e la salute delle persone e degli animali, al fine di<br />

turbare gravemente l’ordine pubblico e incutere insicurezza nella massa, è punito con la pena<br />

detentiva fino a dieci anni.<br />

233. Formazione di gruppi armati. – La formazione di gruppi armati, per contrastare l’ordine<br />

costituzionale tramite atti violenti contro la vita, la salute, la libertà personale dell’individuo, il<br />

patrimonio, al fine di incutere paura e insicurezza nella massa, è punita con la pena detentiva fino<br />

a dieci anni.<br />

234. Produzione di armi da guerra. – La produzione, la detenzione, il trasporto di armi da<br />

guerra, chimiche, biologiche, nucleari, o di tipologia velenosa o esplosiva, allo scopo di compiere<br />

atti terroristici, sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

234/a. Organizzazioni terroristiche ( 90 ). – Creare, organizzare, dirigere e finanziare un’organizzazione<br />

terroristica è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni.<br />

Partecipare in un’organizzazione terroristica è punito con la pena detentiva da sette a quindici<br />

anni.<br />

234/b. Bande armate ( 91 ). – Creare, organizzare, dirigere e finanziare una banda armata è punito<br />

con la pena detentiva da dieci a quindici anni.<br />

Partecipare in una banda armata è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Capo VIII<br />

DEI CRIMINI CONTRO L’AUTORITÀ DELLO STATO<br />

Sezione I<br />

Degli illeciti penali contro l’attività statale commessi da un cittadino<br />

235. Resistenza ad un impiegato che svolge un dovere statale o un pubblico servizio ( 92 ). – La<br />

resistenza fatta ad un impiegato che svolge un dovere statale oppure un servizio pubblico, allo<br />

( 90 ) Articolo aggiunto dall’art. 17 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 91 ) Articolo aggiunto dall’art. 17 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 92 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 54 l. 24 gennaio 2001 n. 8733<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

311


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

312<br />

scopo di intralciarlo nello svolgimento del dovere o del servizio <strong>sec</strong>ondo la legge, costituisce una<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei<br />

mesi.<br />

Il medesimo fatto, quando è compito in concorso o esercitando violenza fisica, ovvero più di<br />

una volta, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

236. Resistenza ad un impiegato della polizia di ordine pubblico ( 93 ). – La resistenza fatta ad<br />

un impiegato della polizia di ordine pubblico, allo scopo di intralciarlo nell’adempimento del<br />

dovere <strong>sec</strong>ondo la legge, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Il medesimo fatto, quando è commesso in concorso o esercitando violenza fisica, ovvero più di<br />

una volta, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva da tre fino a sette anni.<br />

237. Percosse a causa del dovere. – Le percosse o altri atti violenti nei confronti di un impiegato<br />

che compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale o del<br />

servizio, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

238. Minaccia a causa del dovere. – La minaccia seria di omicidio o di lesione grave nei confronti<br />

di un impiegato che compie un dovere statale oppure un servizio pubblico, a causa della<br />

sua attività statale oppure del servizio, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

239. Offesa a causa del dovere ( 94 ). – L’offesa intenzionale nei confronti di un impiegato che<br />

compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale oppure del servizio,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino ad un anno.<br />

Il medesimo fatto, quando è commesso pubblicamente o a danno di più persone, ovvero più<br />

di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

240. Ingiuria a causa del dovere ( 95 ). – L’ingiuria intenzionale nei confronti di un impiegato<br />

che compie un dovere statale o un servizio pubblico, a causa della sua attività statale oppure del<br />

servizio, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino ad un anno.<br />

Il medesimo fatto, quando è commesso pubblicamente o a danno di più persone, ovvero più<br />

di una volta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

241. Ingiuria nei confronti del Presidente della Repubblica. – L’ingiuria intenzionale nei confronti<br />

del Presidente della Repubblica, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

( 93 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 55 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 94 ) Articolo modificato dall’art. 56 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 95 ) Il paragrafo II è stato modificato dall’art. 57 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

242. Inosservanza dell’ordine di un impiegato della polizia di ordine pubblico. – L’inosservanza<br />

di ordini legittimi di un impiegato della polizia di ordine pubblico costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

243. Percosse ai membri della famiglia di colui che adempie un dovere statale. – Le percosse o<br />

gli altri atti violenti nei confronti di un membro della famiglia di colui che adempie un dovere<br />

statale o un servizio pubblico, per intralciarlo nell’adempimento del dovere o del servizio o a<br />

causa di questa attività, vanno punite con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

cinque anni.<br />

244. Corruzione attiva di chi esercita una funzione pubblica ( 96 ). – Promettere, proporre oppure<br />

offrire, direttamente o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo, a chi esercita una<br />

funzione pubblica, per sé o altri, per compiere od omettere un’azione connessa con il proprio<br />

ufficio o funzione, sono puniti con la pena detentiva da sei mesi a tre anni e con la pena pecuniaria<br />

da trecentomila ad un milioni di lek.<br />

245. Corruzione attiva di alti funzionari dello Stato oppure di eletti locali ( 97 ). – Promettere,<br />

proporre oppure offrire, direttamente o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo, ad alti<br />

funzionari dello Stato oppure ad eletti locali, per sé o altri, per compiere od omettere un’azione<br />

connessa con il proprio ufficio o funzione, sono puniti con la pena detentiva da uno a cinque<br />

anni e con la pena pecuniaria da cinquecentomila a due milioni di lek.<br />

245/1. Esercizio di influenza illegittima da parte di chi esercita una funzione pubblica ( 98 ). –<br />

Promettere, proporre oppure offrire, direttamente o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo<br />

per sé o altri, a chi promette oppure garantisce di poter esercitare un’influenza illegittima<br />

nell’adempimento dell’ufficio e nell’adozione di provvedimenti da parte di coloro che esercitano<br />

una funzione pubblica, albanesi o stranieri, indipendentemente dal fatto che sia stata esercitata<br />

l’influenza oppure che siano derivate o meno le conseguenze desiderate, costituiscono un<br />

illecito <strong>penale</strong> punito con la pena detentiva da sei mesi a due anni e con la pena pecuniaria da<br />

trecentomila a un milione di lek.<br />

Richiedere, acquisire oppure accettare, direttamente o indirettamente, qualunque vantaggio<br />

illegittimo, per sé o altri, promettendo oppure garantendo di poter esercitare un’influenza illegittima<br />

nell’adempimento dell’ufficio da parte di coloro che esercitano una funzione pubblica,<br />

albanesi o stranieri, indipendentemente dal fatto che sia stata esercitata l’influenza oppure che<br />

siano derivate o meno le conseguenze desiderate, sono puniti con la pena detentiva da sei mesi a<br />

quattro anni e con la pena pecuniaria da cinquecentomila a due milioni di lek.<br />

245/2. Esclusione dall’e<strong>sec</strong>uzione della pena ( 99 ). – Chi abbia promesso oppure abbia offerto<br />

una ricompensa o altri vantaggi, <strong>sec</strong>ondo gli articoli 164/1, 244, 245, 312, 319 e 328 del presente<br />

( 96 ) Articolo modificato dall’art. 18 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 97 ) Articolo modificato dall’art. 19 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 98 ) Articolo aggiunto dall’art. 20 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 99 ) Articolo aggiunto dall’art. 20 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

313


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

314<br />

codice, può ottenere l’esclusione dall’e<strong>sec</strong>uzione della pena oppure una sua attenuazione, <strong>sec</strong>ondo<br />

le regole previste dall’art. 28 del presente codice, ove denunci e presti la propria collaborazione<br />

nel procedimento <strong>penale</strong> per questi fatti.<br />

Il tribunale, ai fini dell’adozione di tale provvedimento, tiene conto anche del tempo in cui è<br />

stata presentata la denuncia e del verificarsi o meno delle conseguenze dell’illecito.<br />

246. Usurpazione di un titolo o di un dovere statale. – L’usurpazione di un titolo o di un dovere<br />

statale, con il compimento di azioni che spettano al detentore del titolo o del dovere, costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />

diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

247. Uso illegittimo di una divisa. – L’uso illegittimo di una divisa, di un documento o di un<br />

segno distintivo, che indicano la qualifica di un impiegato che adempie un dovere statale o un<br />

servizio pubblico, accompagnato da azioni illegittime, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro o quando ha violato la libertà, la dignità o gli altri<br />

diritti fondamentali del cittadino, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

Sezione II<br />

Degli illeciti penali contro l’attività statale compiuti da impiegati statali o in servizio pubblico<br />

248. Abuso d’ufficio ( 100 ). – Compiere od omettere dolosamente azioni od omissioni, in contrasto<br />

con la legge, costituendo un’inadempienza allo svolgimento regolare dell’ufficio da parte<br />

di chi esercita funzioni pubbliche, quando ha comportato per sé o altri utilità materiali o immateriali<br />

ingiuste, ovvero quando ha leso gli interessi legittimi dello Stato, dei cittadini e delle altre<br />

persone giuridiche, ove non costituisca altro illecito <strong>penale</strong>, sono puniti con la pena detentiva da<br />

sei mesi a cinque anni e con la pena pecuniaria da trecentomila a un milione di lek.<br />

249. Esercizio della funzione dopo la sua cessazione. – La pro<strong>sec</strong>uzione dell’esercizio di una<br />

funzione statale o di un servizio pubblico, da parte della persona che è stata messa a conoscenza<br />

del provvedimento o della circostanza che ha fatto cessare il loro esercizio, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

250. Compimento di atti arbitrari. – Compiere atti o impartire ordini arbitrari, che ledono la<br />

libertà dei cittadini, da parte di un impiegato incaricato di una funzione statale o di un pubblico<br />

servizio, durante l’esercizio del suo dovere, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a sette anni.<br />

( 100 ) Articolo modificato dall’art. <strong>21</strong> l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

251. Omissione di misure per far cessare lo stato d’illegalità. – Omettere di adottare misure o<br />

di richiedere alla persona competente di interrompere lo stato d’illegalità, conseguente ad<br />

un’azione arbitraria, che ha violato la libertà del cittadino, da parte di chi è incaricato di una<br />

funzione statale o di un pubblico servizio, il quale venga a conoscenza di tale situazione a causa<br />

della funzione o del servizio, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a tre anni.<br />

252. Detenzione in carcere in assenza di un provvedimento. – Detenere in carcere, in assenza<br />

di un provvedimento dell’organo competente oppure oltre i termini previsti dal provvedimento<br />

oppure dalla legge, da parte dell’amministratore del carcere, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

253. Violazione dell’uguaglianza dei cittadini. – La commissione, a causa del dovere o nel suo<br />

esercizio, da parte dell’impiegato incaricato di una pubblica funzione o di un servizio pubblico,<br />

di discriminazioni sulla base delle origini, del sesso, dello stato di salute, delle convinzioni religiose,<br />

politiche, dell’attività sindacale o a causa dell’appartenenza ad un’etnia, ad una nazione,<br />

ad una razza od una determinata religione, che consiste nella creazione di privilegi ingiusti o nel<br />

rifiuto di un diritto o di un vantaggio che deriva dalla legge, è punito con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

254. Lesione dell’inviolabilità del domicilio. – L’accesso in un’abitazione, senza il consenso<br />

della persona che vi abita, da parte dell’impiegato incaricato di una funzione statale o di un<br />

pubblico servizio, durante l’esercizio del suo dovere, tranne quando è consentita dalla legge, è<br />

punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

255. Impedimento e violazione della segretezza della corrispondenza. – Impartire ordini oppure<br />

compiere azioni volte alla distruzione, alla lettura, alla diffusione della corrispondenza postale<br />

oppure che danneggiano, rendono difficile, sottopongono a controllo o intercettano la corrispondenza<br />

telefonica, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, da parte di un impiegato incaricato<br />

di una funzione statale o di un servizio pubblico e durante il loro esercizio, ad eccezione<br />

delle ipotesi in cui è consentita dalla legge, è punito con la pena pecuniaria o con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

256. Abuso di contributi statali. – L’abuso di contributi, di sovvenzioni o di finanziamenti<br />

dati dallo Stato o dalle istituzioni statali, al fine di impiegarli in opere e in attività d’interesse<br />

pubblico, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

257. Profitto illegittimo di vantaggi. – Trattenere, conservare od ottenere, direttamente<br />

o indirettamente, da parte di una persona incaricata di una funzione statale e di un servizio<br />

pubblico, un vantaggio qualunque in un’azienda o in un’operazione, in cui al momento del<br />

compimento dell’azione era stato incaricato di un compito di sorveglianza, d’amministrazione<br />

o di liquidazione, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a quattro<br />

anni.<br />

257/a. Rifiuto od omessa dichiarazione, occultamento, ovvero falsa dichiarazione del patrimo-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

315


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

316<br />

nio da parte di chi è eletto e degli impiegati pubblici ( 101 ). – Rifiutare oppure omettere di dichiarare<br />

il patrimonio, <strong>sec</strong>ondo quanto previsto dalla legge, da parte di chi è eletto oppure da parte<br />

degli impiegati pubblici, quando siano state adottate precedentemente delle misure amministrative,<br />

costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a sei mesi.<br />

Occultare oppure dichiarare il falso intorno al patrimonio, da parte di chi è eletto e dell’impiegato<br />

pubblico, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

258. Violazione della parità dei partecipanti in appalti o aste pubbliche. – Il compimento, da<br />

parte della persona incaricata di una funzione statale o di un servizio pubblico, di azioni in contrasto<br />

con le leggi che regolano la libertà di partecipazione e la parità dei cittadini negli appalti e<br />

nelle aste pubbliche, per poter creare vantaggi o privilegi ingiusti a terzi, è punito con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

259. Corruzione passiva di chi esercita una funzione pubblica ( 102 ). – Chiedere od ottenere, direttamente<br />

o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo ovvero una promessa volta a tal fine,<br />

per sé od altri, oppure accettare un’offerta o una promessa che deriva da un vantaggio illegittimo,<br />

da parte di chi esercita una funzione pubblica, per compiere od omettere un’azione<br />

connessa al proprio ufficio o funzione, sono puniti con la pena detentiva da due a otto anni e<br />

con la pena pecuniaria da cinquecentomila fino a tre milioni di lek.<br />

260. Corruzione passiva degli alti funzionari statali oppure degli eletti locali ( 103 ). – Chiedere<br />

od ottenere, direttamente o indirettamente, qualunque vantaggio illegittimo ovvero una promessa<br />

volta a tal fine, per sé od altri, oppure accettare un’offerta o promessa che deriva da un vantaggio<br />

illegittimo, da parte di un alto funzionario statale oppure di un eletto locale, per compiere<br />

od omettere un’azione connessa al proprio ufficio o funzione, sono puniti con la pena detentiva<br />

da quattro fino a dodici anni e con la pena pecuniaria da un milione a cinque milioni di lek.<br />

Sezione III<br />

Degli illeciti penali contro l’ordine e la sicurezza pubblica<br />

261. Impedimento nell’esercizio del diritto di espressione, di assembramento o di manifestazione.<br />

– Compiere azioni per ostacolare i cittadini nell’esercizio della libertà di espressione del pensiero,<br />

di assembramento o di manifestazione, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con<br />

la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

Quando i fatti sono accompagnati dall’uso della violenza fisica, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

262. Organizzazione e partecipazione ad assembramenti e manifestazioni illegittime ( 104 ). –<br />

( 101 ) Articolo aggiunto dall’art. 1 l. 13 marzo 2003 n. 9030.<br />

( 102 ) Articolo modificato dall’art. 22 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 103 ) Articolo modificato dall’art. 23 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 104 ) Il paragrafo III è stato aggiunto dall’art. 59 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

L’organizzazione di assembramenti e di manifestazioni di persone in piazze e in luoghi di pubblico<br />

passaggio, senza aver ottenuto precedentemente l’autorizzazione dell’organo competente,<br />

<strong>sec</strong>ondo le disposizioni speciali, oppure quando gli organizzatori violano le condizioni indicate<br />

nella richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Partecipare in un assembramento o in una manifestazione illegittima, anche dopo il preavviso<br />

dato per la dispersione, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

Il medesimo fatto, compiuto più di una volta oppure quando ha causato conseguenze gravi,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

263. Organizzazione di assembramenti e di manifestazioni illegittime con la partecipazione di<br />

persone armate. – L’organizzazione di assembramenti e di manifestazioni illegittime, con la partecipazione<br />

di persone armate, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a tre anni.<br />

Partecipare in assembramenti e in manifestazioni illegittime da parte di persone armate costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino ad un anno.<br />

264. Imposizione di partecipare o meno ad uno sciopero. – Imporre ad un lavoratore a partecipare<br />

o meno ad uno sciopero, contro la sua volontà, oppure creare ostacoli e difficoltà per la<br />

pro<strong>sec</strong>uzione del lavoro, quando il lavoratore desidera lavorare, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />

265. Istigazione all’odio o alle liti tra nazioni, razze e religioni. – L’istigazione all’odio e alle<br />

liti razziali, nazionali o religiose, nonché la preparazione, la divulgazione o la conservazione, allo<br />

scopo di diffonderli, di scritti con un tale contenuto, sono punite con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

266. Istigazione all’odio nazionale. – Mettere in pericolo la pace pubblica, incitando all’odio<br />

contro componenti della popolazione, insultandoli o ingiuriandoli, postulando l’uso della violenza<br />

o di azioni arbitrarie nei loro confronti, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a cinque anni.<br />

267. Divulgazione d’informazioni false che suscitano panico. – La diffusione, con la parola,<br />

con lo scritto o con ogni altra modalità, d’informazioni o di annunci falsi, allo scopo di incutere<br />

uno stato d’insicurezza e di panico nelle persone, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

268. Vilipendio della Repubblica e dei suoi simboli. – Il vilipendio pubblico, oppure tramite<br />

pubblicazioni o divulgazioni di scritti, della Repubblica d’Albania e dell’ordine costituzionale,<br />

della bandiera, dello stemma, dell’inno nazionale, dei martiri della nazione, ovvero la rimozione,<br />

il danneggiamento, la distruzione, il rendere indistinguibile o inutilizzabile la bandiera o lo<br />

stemma della Repubblica d’Albania, esposte dalle istituzioni ufficiali, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

318<br />

269. Impedimento con la forza dell’attività dei partiti politici. – Impedire con la forza l’attività<br />

legale dei partiti, organizzazioni o associazioni politiche, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

270. Ribellione dei detenuti. – L’uso della violenza da parte dei detenuti, nei confronti di un<br />

impiegato che compie un dovere statale oppure un servizio pubblico, che venga fatto per ostacolarlo<br />

nell’esercizio del dovere o del servizio, ovvero a causa dell’attività, è punito con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Quando la violenza viene esercitata da un gruppo di persone oppure è accompagnata da<br />

agitazioni e disordini, ovvero da minacce e da intimidazioni, è punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

271. Disinformazione delle équipe d’emergenza. – Disinformare dolosamente le équipe<br />

d’emergenza, mediante qualsiasi mezzo d’informazione e di comunicazione, per danneggiare la<br />

loro sollecitudine nell’intervento, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

272. Falsa informazione agli organi d’ordine pubblico. – L’informazione falsa rivolta agli organi<br />

d’ordine pubblico, per metterli in uno stato d’allerta e d’allarme, al fine di compiere un illecito<br />

<strong>penale</strong>, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino ad un anno.<br />

273. Abbandono del luogo dell’incidente. – Allontanarsi dal luogo dell’incidente, da parte del<br />

conducente di un autoveicolo o di ogni altro mezzo a motore, per sottrarsi alla responsabilità<br />

<strong>penale</strong>, civile o amministrativa, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a un anno.<br />

274. Turbamento della quiete pubblica. – Lanciare sassi o altri oggetti contro l’abitazione di<br />

un cittadino, produrre rumori allarmanti, come per mezzo di uno sparo di un’arma o di varie<br />

esplosioni, oppure dell’utilizzo delle sirene degli automezzi al di fuori delle regole, ovvero comportarsi<br />

in qualunque altro modo spiacevole, sulle strade, nelle piazze e luoghi pubblici, in modo<br />

che leda palesemente la quiete e la morale oppure da dimostrare una chiara indifferenza verso<br />

l’ambiente, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

275. Uso molesto delle chiamate telefoniche. – Le chiamate telefoniche moleste, fatte allo<br />

scopo di turbare la quiete altrui, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena<br />

pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

276. Uso abusivo del simbolo della Croce Rossa. – L’abuso del simbolo della Croce Rossa o<br />

della Mezzaluna Rossa, quando ha causato gravi conseguenze materiali, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte oppure la lesione grave della salute delle persone,<br />

questo è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

277. Autotutela. – L’esercizio di un diritto da parte della persona titolare, oppure che riten-


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

ga spettarle e che non le sia riconosciuto dal terzo, senza rivolgersi all’organo statale competente,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre mesi.<br />

278. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi militari e di munizioni ( 105 ). – La<br />

produzione di armi e di munizioni militari, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza<br />

l’autorizzazione degli organi statali competenti, è punita con la pena detentiva da tre fino a dieci<br />

anni.<br />

La detenzione di armi, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza l’autorizzazione degli<br />

organi statali competenti, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a sette anni.<br />

La detenzione di munizioni militari, senza l’autorizzazione degli organi statali competenti,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto in relazione a grandi quantità o in concorso, oppure più di una<br />

volta, ovvero quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque<br />

a quindici anni.<br />

278/a. Traffico di armi e di munizioni ( 106 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito e il<br />

commercio, in contrasto con la legge, di armi e di munizioni militari, per conseguire un vantaggio<br />

materiale oppure in qualsiasi altra forma, sono puniti con la pena detentiva da sette a quindici<br />

anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

279. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi bianche. – La produzione, la detenzione,<br />

l’acquisto o la vendita, senza l’autorizzazione degli organi competenti, di armi bianche,<br />

come le spade, le baionette, i coltelli ed altri strumenti preparati e destinati appositamente<br />

all’attacco contro le persone o all’autodifesa, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

280. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi da caccia e sportive. – La produzione,<br />

la detenzione, la vendita o l’acquisto di armi da caccia o sportive, nonché delle loro munizioni,<br />

senza l’autorizzazione degli organi statali competenti, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

281. Violazione delle regole sulle sostanze velenose. – La violazione delle regole stabilite per<br />

la detenzione, la produzione, l’utilizzo, la conservazione, il trasporto e la vendita di sostanze velenose<br />

a forte effetto, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

( 105 ) I paragrafi IeIIsono stati aggiunti dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279. In seguito i<br />

paragrafi I, II e III sono stati modificati dall’art. 60 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Quest’ultimo articolo<br />

ha aggiunto anche il paragrafo IV.<br />

( 106 ) Articolo inserito dall’art. 61 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

320<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte o la lesione grave della salute delle persone<br />

oppure quando sono causate gravi conseguenze materiali, questo è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

282. Violazione delle regole sul materiale esplosivo, infiammabile e radioattivo. – La violazione<br />

delle regole stabilite per la detenzione, la produzione, l’utilizzo, la conservazione, il trasporto<br />

e la vendita di materiale esplosivo, infiammabile o radioattivo, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte o la lesione grave della salute delle persone,<br />

ovvero quando sono causate gravi conseguenze materiali, questo è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

282/a. Traffico di materiale esplosivo, infiammabile, velenoso e radioattivo ( 107 ). – L’importazione,<br />

l’esportazione, il transito e il commercio, in contrasto con la legge, di materiale esplosivo,<br />

infiammabile, velenoso e radioattivo, per conseguire un vantaggio materiale o di qualsiasi altra<br />

forma, sono puniti con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando comporta<br />

gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

283. Produzione e vendita di sostanze narcotiche ( 108 ). – Vendere, offrire in vendita, dare o assumere<br />

in qualunque forma, distribuire, commerciare, trasportare, spedire, consegnare, nonché<br />

detenere, ad eccezione dell’ipotesi d’uso personale e in quantità piccole, sostanze narcotiche e<br />

psicotrope, nonché semi di piante narcotiche, in contrasto con la legge oppure superando il loro<br />

limite, sono puniti con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da sette a quindici anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di queste attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

283/a. Traffico di sostanze narcotiche ( 109 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito e il<br />

commercio, in contrasto con la legge, di sostanze narcotiche e psicotrope, nonché dei semi di<br />

piante narcotiche, sono puniti con la pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da dieci a venti anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di queste attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva non inferiore a quindici anni.<br />

283/b. Agevolazioni per l’assunzione e l’utilizzo di sostanze stupefacenti ( 110 ). – Agevolare l’as-<br />

( 107 ) Articolo inserito dall’art. 62 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 108 )L’art. 63 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato il paragrafo Iehaaggiunto il paragrafo<br />

II.<br />

( 109 ) Articolo inserito dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279 e modificato dall’art. 64 l. 24<br />

gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 110 ) Articolo aggiunto dall’art. 65 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

sunzione e l’uso di queste sostanze, in contrasto con le relative disposizioni legali, da parte di<br />

chi, a causa del proprio dovere amministra sostanze narcotiche e psicotrope, è punito da tre fino<br />

a sette anni.<br />

284. Coltivazione di piante narcotiche ( 111 ). – La coltivazione di piante che servono, oppure è<br />

noto che servano, alla produzione e all’estrazione di sostanze narcotiche e psicotrope, senza licenza<br />

e autorizzazione legale, è punito con la pena detentiva da tre a sette anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da cinque a dieci anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di queste attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da sette a quindici anni.<br />

284/a. Organizzazione e direzione di organizzazioni criminali ( 112 ). – Organizzare, dirigere e<br />

finanziare organizzazioni criminali, al fine di coltivare o di produrre oppure di fabbricare, ovvero<br />

di trafficare illegalmente sostanze stupefacenti, sono puniti con la pena detentiva da dieci a<br />

venti anni.<br />

Creare le condizioni oppure agevolare simili attività, da parte di chi esercita una funzione<br />

pubblica, sono puniti con la pena detentiva da cinque fino a quindici anni.<br />

284/b. Cooperazione per scoprire crimini ( 113 ). – La persona arrestata o condannata per uno<br />

degli illeciti penali connessi al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di clandestini, alla prostituzione<br />

oppure per illeciti penali compiuti da organizzazioni criminali, la quale collabora e<br />

aiuta gli organi inquirenti nel contrastarli oppure, a <strong>sec</strong>onda del caso, nell’individuare altre persone<br />

che commettono crimini simili, non può essere punito oltre la metà della pena prevista per<br />

il proprio illecito. In ipotesi particolari, quando concorrono anche circostanze attenuanti in suo<br />

favore, può essere esclusa dalla pena.<br />

284/c. Produzione e fabbricazione di sostanze narcotiche e psicotrope ( 114 ). – La produzione, la<br />

fabbricazione, l’estrazione, la raffinazione, la preparazione senza licenza oppure superandone i<br />

limiti, di sostanze narcotiche e psicotrope, sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici<br />

anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da sette a quindici anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di questa attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

284/d. Produzione, commercio e uso illegittimo di precursori ( 115 ). – La produzione, l’impor-<br />

( 111 )L’art. 66 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 ha modificato i paragrafi I e III ed ha aggiunto il<br />

paragrafo II.<br />

( 112 ) Articolo inserito dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279.<br />

( 113 ) Articolo inserito dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279.<br />

( 114 ) Articolo inserito dall’art. 67 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 115 ) Articolo inserito dall’art. 67 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

3<strong>21</strong>


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

322<br />

tazione, l’esportazione, il transito, il commercio e la detenzione, in contrasto con le disposizioni<br />

legali relative, di precursori indicati dalla legge nelle relative tabelle, sono puniti con la pena detentiva<br />

fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />

detentiva da tre a sette anni.<br />

L’organizzazione, la direzione oppure il finanziamento di queste attività, sono puniti con la<br />

pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

285. Detenzione, produzione e trasporto di sostanze chimiche ( 116 ). – La produzione, la detenzione,<br />

il trasporto o la distribuzione di sostanze chimiche elementari o di altre sostanze di qualunque<br />

tipo, ovvero di equipaggiamento e di materiali, nell’ipotesi in cui si conosce che essi vengono<br />

utilizzati oppure che verranno utilizzati per la produzione o per il traffico illegale di sostanze<br />

narcotiche e psicotrope, sono puniti con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

285/a. Adattamento di un locale per l’uso di sostanze stupefacenti ( 117 ). – Adattare un locale<br />

oppure permettere l’adattamento di un locale, di un’abitazione, di mezzi a motore e di ogni altro<br />

mezzo pubblico o privato, per l’incontro di persone al fine di consumare sostanze stupefacenti<br />

o psicotrope, sono puniti con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

285/b. Getto e abbandono di siringhe ( 118 ). – Gettare o abbandonare siringhe o strumenti pericolosi,<br />

impiegati per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in luoghi pubblici o<br />

aperti al pubblico, nonché in ambienti privati di uso collettivo, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

286. Istigazione al consumo di sostanze stupefacenti ( 119 ). – Istigare terzi al consumo di sostanze<br />

narcotiche e psicotrope, od offrirle al consumo, ovvero iniettarle a terzi, senza la consapevolezza<br />

e il consenso di questi, sono puniti con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Quando l’istigazione o l’iniezione coatta viene realizzata nei confronti di minori, ovvero in<br />

istituti penali, scolastici, sportivi oppure finalizzati a qualsiasi altra attività sociale, queste sono<br />

punite con la pena detentiva non inferiore a quindici anni.<br />

286/a. Uso illegittimo dell’alta tecnologia ( 120 ). – Produrre e utilizzare sistemi telematici,<br />

mezzi e strumenti di alta tecnologia, nei casi degli illeciti penali previsti dall’articolo 283 all’articolo<br />

286/a del presente codice, oppure per rendere possibile o per agevolare la consumazione di<br />

sostanze narcotiche e psicotrope, ovvero per trasmettere o diffondere informazioni pubblicitarie<br />

volte a stimolare il loro consumo, sono puniti con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

( 116 ) Articolo inserito dall’art. 68 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 117 ) Articolo inserito dall’art. 69 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 118 ) Articolo inserito dall’art. 69 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 119 ) Articolo inserito dall’art. 70 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 120 ) Articolo inserito dall’art. 71 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

287. Riciclaggio dei profitti derivanti dall’illecito <strong>penale</strong> ( 1<strong>21</strong> ). – 1. Il riciclaggio dei profitti derivanti<br />

dall’illecito <strong>penale</strong> compiuto tramite:<br />

a) lo scambio o il trasferimento del patrimonio, che si sa costituire il profitto dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>, per occultarne o eliminarne la fonte illegittima, ovvero l’aiuto prestato per eludere le<br />

conseguenze giuridiche connesse alla commissione dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

b) l’occultamento o il rendere irriconoscibile la natura, la fonte, l’ubicazione, la collocazione,<br />

la titolarità oppure gli altri diritti connessi con il patrimonio che costituisce il profitto dall’illecito<br />

<strong>penale</strong>;<br />

c) il compimento di attività finanziarie e di transazioni frazionate per eludere la denuncia<br />

<strong>sec</strong>ondo la legge sul riciclaggio del denaro;<br />

d) l’acquisizione, il controllo oppure l’utilizzo del patrimonio che si sa costituire il profitto<br />

dall’illecito <strong>penale</strong>;<br />

e) suggerimenti, istigazione e incitamento pubblico per compiere una delle azioni suindicate;<br />

f) l’impiego e l’investimento in attività economiche o finanziarie del denaro o degli altri<br />

beni che costituiscono il profitto dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

è punito con la pena detentiva da tre fino a dieci anni e con la pena pecuniaria da cinquecentomila<br />

fino a cinque milioni di lek.<br />

2. Quando questo fatto è compiuto durante l’esercizio di un’attività professionale, in concorso<br />

oppure più di una volta, è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni e con la<br />

pena pecuniaria da ottocentomila a otto milioni di lek; quando ha comportato conseguenze gravi,<br />

è punito con la pena detentiva non inferiore a quindici anni e con la pena pecuniaria da tre a<br />

dieci milioni di lek.<br />

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando chi compie il fatto dal quale<br />

derivano i profitti dell’illecito <strong>penale</strong> non è imputabile o non può essere punito, ovvero quando<br />

esiste una causa di estinzione dell’illecito <strong>penale</strong> oppure manca una delle condizioni di procedibilità<br />

<strong>penale</strong>.<br />

287/a. Apertura di conti anonimi ( 122 ). – Aprire depositi oppure conti bancari anonimi, ovvero<br />

con nomi fittizi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni e con la pena pecuniaria da<br />

duecentomila a due milioni lek.<br />

288. Produzione e vendita di alimenti e di altre sostanze pericolose per la salute. – Produrre,<br />

importare, conservare e vendere alimenti, bevande e altre sostanze, erbe pericolose o dannose<br />

per la vita e per la salute, nonché introdurre nella produzione composti chimici, materiali e di<br />

sostanze aggiunte nella produzione e nella lavorazione di articoli alimentari e di bevande, quando<br />

da queste attività sia derivato il decesso o la lesione grave della salute di una persona, è punito<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

Quando da queste attività sia derivato il decesso o la lesione grave della salute di più persone,<br />

è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.<br />

( 1<strong>21</strong> ) Articolo modificato dall’art. 8 l. 19 giugno 2003 n. 9086; la lettera f è stata aggiunta<br />

dall’art. 24 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 122 ) Articolo modificato dall’art. 9 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

323


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

324<br />

288/a. Produzione illegale di articoli e merci industriali e alimentari ( 123 ). – La produzione illegale<br />

di articoli e di merci industriali e alimentari costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

causato conseguenze gravi, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

289. Violazione delle regole di tutela del lavoro. – Provocare il decesso o la lesione grave della<br />

salute della persona, quale conseguenza del mancato rispetto delle regole relative al lavoro, alla<br />

produzione, al servizio, e stabilite dalla legge, o dagli atti del Consiglio dei Ministri, ovvero<br />

dal relativo regolamento della sicurezza tecnica, della disciplina tecnica, della tutela del lavoro,<br />

dell’igiene e della sicurezza antincendio, da parte delle persone incaricate del rispetto delle regole<br />

e dell’adozione delle misure per attuarle, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a dieci anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte o la lesione grave della salute di più persone,<br />

questo è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.<br />

290. Violazione delle regole della circolazione stradale. – La violazione delle regole della circolazione<br />

stradale, quando ha causato la morte, la lesione grave di una persona o la lesione lieve<br />

di più persone, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivata la morte o la lesione grave di più persone, questo è<br />

punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.<br />

291. Conduzione di automezzi in stato di ubriachezza oppure senza patente. – La conduzione<br />

di automezzi o di altri mezzi a motore, in stato di ubriachezza oppure senza la relativa patente, è<br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

292. Violazione della disciplina del lavoro nel trasporto. – La violazione della disciplina del<br />

lavoro nel trasporto ferroviario, marittimo o aereo, da parte dei preposti a questo trasporto, che<br />

abbia causato il decesso o la lesione grave della salute della persona, è punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />

Quando dall’illecito <strong>penale</strong> è derivato il decesso o la lesione grave della salute di più persone,<br />

questo è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni.<br />

293. Intralcio alla circolazione dei mezzi di trasporto. – Disporre ostacoli e impedire con ogni<br />

mezzo e modalità la circolazione dei mezzi di trasporto automobilistico, ferroviario, marittimo e<br />

aereo, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Sezione IV<br />

Degli illeciti penali per la tutela del segreto e dei confini statali<br />

294. Rivelazione di un segreto di Stato da parte della persona alla quale fu affidato. – Rivelare,<br />

diffondere e comunicare fatti, cifre, o il contenuto di documenti o di materiali che, <strong>sec</strong>ondo la<br />

( 123 ) Articolo aggiunto dall’art. 73 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

legge conosciuta pubblicamente, costituiscono un segreto statale, da parte di colui al quale è stato<br />

affidato o che ne è venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, compiuto pubblicamente, è punito con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a dieci anni.<br />

295. Rivelazione di un segreto di Stato da parte del cittadino. – Rivelare, diffondere e comunicare<br />

fatti, cifre, o il contenuto di documenti o di materiali che, <strong>sec</strong>ondo la legge conosciuta pubblicamente,<br />

costituiscono un segreto statale, da parte di chiunque abbia potuto venirne a conoscenza,<br />

è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Il medesimo fatto, compiuto pubblicamente, è punito con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

296. Smarrimento di documenti segreti. – Lo smarrimento di documenti o di altri materiali<br />

che, <strong>sec</strong>ondo una legge conosciuta pubblicamente, costituiscono un segreto statale, da parte di<br />

colui al quale sono stati affidati per essere conservati o utilizzati, è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

297. Transito illegale del confine statale ( 124 ). – Il transito illegale dei confini di Stato costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a due anni.<br />

298. Offerta di aiuto per il transito illegale del confine ( 125 ). – Offrire rifugio, accompagnare,<br />

mettere a disposizione oppure utilizzare mezzi di navigazione, di volo o altri mezzi di trasporto,<br />

allo scopo di agevolare il transito illegale del confine, sono puniti con la pena detentiva da uno<br />

fino a quattro anni e con la pena pecuniaria da tre a sei milioni di lek.<br />

Quando l’aiuto viene prestato a scopo di lucro, è punito con la pena detentiva da tre a sette<br />

anni e con la pena pecuniaria da quattro a otto milioni di lek.<br />

Quando questo fatto è commesso in concorso o più di una volta, ovvero quando ha comportato<br />

conseguenze gravi, è punito con la pena detentiva da cinque a dieci anni e con la pena pecuniaria<br />

da sei a otto milioni di lek.<br />

Quando il fatto ha comportato la morte della persona offesa, è punito con la pena detentiva<br />

non inferiore a quindici anni oppure con l’ergastolo, nonché con la pena pecuniaria da otto a<br />

dieci milioni di lek.<br />

Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto tramite l’abuso di una funzione statale o di un servizio<br />

pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria sono aumentate di un quarto della pena stabilita.<br />

299. Violazione delle regole sui voli. – La violazione delle regole sui voli internazionali, come<br />

l’ingresso o l’uscita dal territorio della Repubblica d’Albania senza il permesso di volo, l’inosser-<br />

( 124 ) Articolo aggiunto dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279 e modificato dall’art.8l.12<br />

febbraio 2004 n. 9188.<br />

( 125 ) Articolo modificato dall’art. 9 l. 12 febbraio 2004 n. 9188.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

325


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

326<br />

vanza dei percorsi di volo, delle piste di atterraggio, dei corridoi aerei o della quota di volo stabilita,<br />

sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Capo IX<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO LA GIUSTIZIA<br />

300. Omessa denuncia di un crimine. – L’omessa denuncia agli organi inquirenti, al tribunale,<br />

agli organi dell’ordine pubblico, dell’autorità o dell’amministrazione, di un crimine in corso<br />

di e<strong>sec</strong>uzione oppure che è già stato compiuto, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a tre anni.<br />

Sono esclusi dall’obbligo di denuncia gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, ilconiuge,<br />

gli adottanti e gli adottati, nonché le persone che sono obbligate a conservare un segreto<br />

conosciuto a causa del dovere o della professione.<br />

301. Azioni che impediscono la scoperta della verità. – Il compimento di azioni volte a modificare<br />

il luogo dove è stato commesso l’illecito <strong>penale</strong> danneggiando, modificando oppure cancellando<br />

le sue tracce, ovvero spostando, nascondendo, eliminando, sottraendo, falsificando un<br />

oggetto o un documento, allo scopo di ostacolare e impedire la scoperta dell’illecito <strong>penale</strong> e del<br />

suo autore, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

302. Sostegno all’autore del crimine ( 126 ). – Fornire all’autore di un crimine viveri, altri mezzi<br />

di sussistenza, o assicurargli un’abitazione, un alloggio, ovvero ogni altro mezzo, al fine di sottrarsi<br />

alla ricerca, alla cattura o all’arresto, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a cinque anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in connessione con gli illeciti penali previsti dagli articoli<br />

234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a del presente codice, è punito con la pena detentiva da<br />

due a sette anni.<br />

Sono esenti dalla responsabilità <strong>penale</strong> gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, il<br />

coniuge, gli adottanti e gli adottati.<br />

303. Occultamento o eliminazione di cadavere. – Occultare o eliminare il cadavere di una<br />

persona, vittima di un omicidio oppure di altre azioni violente, al fine di aiutare l’autore del crimine<br />

a sottrarsi alla ricerca, alla cattura e all’arresto, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

304. Obbligo di rivelare una prova. – Omettere di presentarsi immediatamente dinanzi agli<br />

organi della procura, al tribunale oppure agli organi dell’ordine, per denunciare o per testimoniare<br />

su una prova che si sa essere decisiva sull’innocenza della persona accusata o condannata<br />

per un illecito <strong>penale</strong>, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />

anni.<br />

Sono esenti dall’obbligo di denuncia l’autore dell’illecito <strong>penale</strong>, nonché le persone che ven-<br />

( 126 ) Il <strong>sec</strong>ondo paragrafo dell’articolo è stato aggiunto dall’art. 25 l. 16 settembre 2004 n.<br />

9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

gono a conoscenza della prova a causa del loro dovere o della loro professione e sono obbligate<br />

a non denunciare e a non testimoniare.<br />

305. Falsa denuncia. – Denunciare il compimento di un crimine che si sa non essere commesso,<br />

ovvero il compimento di un crimine da parte di una persona che si sa non lo abbia commesso,<br />

nonché la creazione di prove false, allo scopo di dare inizio ad azioni penali, sono puniti<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

306. Falsa testimonianza ( 127 ). – La falsa testimonianza resa davanti al tribunale costituisce<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a<br />

due anni.<br />

Quando la falsa testimonianza è resa a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />

promessa, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in connessione con gli illeciti penali previsti dagli articoli<br />

234/a, 234/b, 284/a, 333 e 333/a del presente codice, è punito con la pena detentiva da<br />

uno fino a quattro anni.<br />

307. Rifiuto di testimoniare. – Il rifiuto di rispondere all’interrogatorio su una notizia relativa<br />

alla commissione di un illecito <strong>penale</strong>, o al suo autore, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

Quando il rifiuto di testimoniare è effettuato a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità<br />

data o promessa, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

308. Falsa traduzione. – L’alterazione dolosa del contenuto di un documento o di uno scritto,<br />

dato dagli organi inquirenti o dal tribunale per la traduzione, ovvero la traduzione falsa davanti<br />

ad essi, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando la traduzione falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data<br />

o promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

309. Falsa perizia. – L’elaborazione dolosa di risultati falsi nei rapporti della perizia, scritti<br />

od orali, davanti agli organi inquirenti o davanti al tribunale, è punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando la perizia falsa è effettuata a scopo di lucro oppure di qualsiasi altra utilità data o<br />

promessa, questa è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

310. Omessa presentazione di un testimone, di un perito o di un interprete. – L’omessa presentazione<br />

di un testimone, di un perito o di un interprete, senza ragionevoli motivi, oppure il<br />

rifiuto da parte loro di compiere i doveri individuati dagli organi inquirenti o dal tribunale, costituiscono<br />

una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a sei mesi.<br />

( 127 ) Il <strong>sec</strong>ondo paragrafo dell’articolo è stato modificato dall’art. 75 l. 24 gennaio 2001 n.<br />

8733, mentre il terzo paragrafo è stato aggiunto dall’art. 26 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

327


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

328<br />

311. Minaccia al fine di non denunciare. – La minaccia effettuata alla persona offesa dell’illecito<br />

<strong>penale</strong>, allo scopo di non compiere la denuncia, di non presentare querela oppure di ritirare<br />

la denuncia o la querela fatta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

312. Corruzione attiva del testimone, del perito o dell’interprete. – Promettere, proporre od<br />

offrire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio illegittimo, per sé o terzi,<br />

ad un testimone, perito o interprete, per assicurare dichiarazioni, testimonianze, perizie o traduzioni<br />

false, oppure per rifiutare l’adempimento dei propri doveri davanti agli organi inquirenti o<br />

davanti al tribunale, sono puniti con la pena detentiva fino a quattro anni e con la pena pecuniaria<br />

da cinquecentomila a due milioni di lek.<br />

312/a. Minaccia finalizzata a dichiarazioni o testimonianza, perizia o traduzione false ( 128 ). –<br />

La minaccia o altre azioni violente, rivolte alla persona per assicurare dichiarazioni oppure una<br />

testimonianza, perizia o traduzione false, ovvero per rifiutare l’adempimento dei propri doveri<br />

davanti agli organi inquirenti o davanti al tribunale, sono punite con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

313. Avvio illegittimo di un’azione <strong>penale</strong>. – L’avvio illegittimo di un’azione <strong>penale</strong>, da parte<br />

del procuratore nei confronti di una persona che si sa essere innocente, è punito con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

313/a. Eliminazione o perdita di un fascicolo ( 129 ). – L’eliminazione o la perdita, in qualunque<br />

modo, del fascicolo dell’indagine o del giudizio, nonché la rimozione da esso di documenti, di<br />

scritti o di altri dati che sono ad esso allegati, quando ha causato conseguenze gravi a danno degli<br />

interessi dei cittadini o dello Stato, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a cinque anni.<br />

313/b Divieto della diffusione e della pubblicazione di dati in contrasto con la legge ( 130 ). – 1.<br />

La diffusione pubblica, anche tramite i mass media, in contrasto con la legge, di dati con carattere<br />

confidenziale, che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone tutelate,<br />

<strong>sec</strong>ondo la legge 15 marzo 2004 n. 9205 «Sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori<br />

di giustizia», costituisce un illecito <strong>penale</strong> punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a due anni e, quando dalla sua commissione siano derivate gravi conseguenze per<br />

la salute, con la pena detentiva da sei mesi a tre anni.<br />

2. Quando questo fatto è commesso da chi ha la responsabilità per la conservazione del carattere<br />

confidenziale dei dati, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a tre anni e, quando dalla sua commissione sono derivate gravi conseguenze per la salute, con la<br />

pena detentiva da due a cinque anni.<br />

3. Quando il fatto ha comportato la morte, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

( 128 ) Articolo aggiunto dall’art. 28 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 129 ) Articolo modificato dall’art. 77 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 130 ) Articolo aggiunto dall’art. 29 l. 16 settembre 2004 n. 9275.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

314. Uso della violenza durante le indagini. – L’uso della violenza da parte della persona incaricata<br />

dello sviluppo delle indagini per obbligare il cittadino a rendere una dichiarazione, una<br />

testimonianza oppure ad ammettere la propria colpevolezza o quella di altri, è punito con la pena<br />

detentiva da tre a dieci anni.<br />

315. Pronuncia di una sentenza ingiusta. – La pronuncia di un sentenza definitiva, che si sa<br />

essere ingiusta, è punita con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />

316. Resistenza e percosse ad un giudice. – La resistenza con l’uso della violenza, le percosse<br />

e gli altri atti violenti rivolti ad un giudice od ai membri del collegio giudicante, al procuratore,<br />

all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una causa, per ostacolarlo nell’adempimento<br />

oppure a causa del suo dovere, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />

detentiva fino a sette anni.<br />

317. Minaccia ad un giudice. – La minaccia rivolta ad un giudice oppure ai membri del collegio<br />

giudicante, al procuratore, all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una<br />

causa, a cagione della loro attività, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre anni.<br />

318. Offesa ad un giudice. – L’offesa rivolta ad un giudice oppure ai membri del collegio giudicante,<br />

al procuratore, all’avvocato, ai periti, o ad ogni altro arbitro assegnato ad una causa, a<br />

cagione della loro attività, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

319. Corruzione attiva di un giudice, procuratore e di altri funzionari della giustizia ( 131 ). –<br />

Promettere, proporre od offrire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio<br />

illegittimo, per sé o altri, ad un giudice, procuratore oppure a qualunque altro impiegato degli<br />

organi della giustizia, al fine di compiere o di omettere un’azione connessa con il proprio ufficio<br />

o funzione, sono puniti con la pena detentiva da uno a quattro anni e con la pena pecuniaria da<br />

quattrocentomila a due milioni di lek.<br />

319/a. Corruzione passiva di un giudice, procuratore e di altri funzionari del diritto ( 132 ). – Richiedere<br />

o acquisire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio illegittimo,<br />

oppure una promessa volta a tal fine, per sé o altri, ovvero accettare un’offerta o promessa, che<br />

derivano da un vantaggio illegittimo, da parte di un giudice, un procuratore o altri funzionari<br />

degli organi della giustizia, per compiere od omettere un’azione connessa al proprio ufficio o<br />

funzione, sono puniti con la pena detentiva da tre a dieci anni e con la pena pecuniaria da trecentomila<br />

a quattro milioni di lek.<br />

320. Ostacoli all’e<strong>sec</strong>uzione delle sentenze del tribunale. – Occultare, alienare, consumare,<br />

danneggiare o distruggere oggetti per i quali è stata adottata una sentenza da parte del tribunale,<br />

( 131 ) Articolo modificato dall’art. 30 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 132 ) Articolo aggiunto dall’art. 31 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

329


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

330<br />

oppure compiere altre azioni allo scopo di non far eseguire o di ostacolare l’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

sentenza del tribunale, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

320/a. Mancata e<strong>sec</strong>uzione della sentenza del tribunale in assenza di cause giustificabili ( 133 ). –<br />

Omettere di eseguire una sentenza <strong>penale</strong> o civile del tribunale, in assenza di cause giustificabili,<br />

da parte dell’impiegato incaricato dell’e<strong>sec</strong>uzione dei provvedimenti, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto a scopo di lucro oppure per qualunque altra utilità, data o promessa,<br />

nonché per favorire persone che hanno un interesse nell’omissione dell’e<strong>sec</strong>uzione della<br />

sentenza, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

3<strong>21</strong>. Azioni in contrasto con una sentenza del tribunale. – Compiere azioni in contrasto con<br />

una sentenza del tribunale e che si connettono agli obblighi derivanti dalle pene accessorie inflitte<br />

da essa, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con<br />

la pena detentiva fino a due anni.<br />

322. Distruzione di sigilli e di segni. – La distruzione dolosa di sigilli e di altri segni, posti su<br />

diversi oggetti dagli organi inquirenti e giudiziari, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

323. Allontanamento dal luogo di detenzione. – L’allontanamento del fermato, arrestato o<br />

condannato alla pena detentiva dal luogo di detenzione obbligatoria, oppure durante il suo trasferimento<br />

da un luogo all’altro, è punito con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

Quando il fatto è compiuto con l’uso della violenza o di armi, di sostanze incendiarie, esplosive<br />

e velenose, questo è punito con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

324. Aiuto ad un detenuto per il suo allontanamento. – Prestare al fermato, all’arrestato o al<br />

detenuto consigli, informazioni o mezzi, allo scopo di farlo allontanare dal luogo di detenzione<br />

obbligatoria, è punito con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

Quando l’aiuto viene prestato da chi è incaricato della custodia, della sorveglianza o del trasferimento,<br />

ovvero da chi, in ragione della propria funzione, ha il diritto di accedere negli istituti<br />

di detenzione oppure di avere rapporti con il fermato, l’arrestato o il detenuto, questo è punito<br />

con la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />

Capo X<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CHE LEDONO LE LIBERE ELEZIONI<br />

E IL SISTEMA DEMOCRATICO DELLE ELEZIONI<br />

325. Impedimento a soggetti nelle elezioni di organi rappresentativi. – Impedire, con l’uso<br />

della violenza, oppure con ogni altra modalità, ai soggetti operanti nelle elezioni di svolgere re-<br />

( 133 ) Articolo aggiunto dall’art. 78 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

golarmente la loro attività, in conformità con la legge, durante la campagna elettorale, è punito<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />

326. Falsificazione dei documenti e dei risultati delle elezioni. – Presentare nei documenti<br />

elettorali dati, circostanze, cifre che si sa essere inesatte, redigere documenti falsi oppure sostituire<br />

quelli veri con altri falsi, da parte di chi è incaricato della compilazione, della valutazione,<br />

dello scrutinio dei risultati o della conservazione dei documenti, sono puniti con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />

327. Violazione della segretezza del voto. – La violazione della segretezza del voto, da parte<br />

degli incaricati nelle elezioni, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

328. Offerta di ricompense e di promesse. – Offrire o conferire denaro, effettuare promesse<br />

per posti di lavoro o altri favori in qualunque forma, allo scopo di ottenere la firma per la presentazione<br />

di un candidato, di votare a favore o contro uno di essi, oppure di partecipare o meno<br />

alle votazioni, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />

con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />

Accettare denaro, promesse e altri favori, per compiere gli atti sopra indicati, costituisce una<br />

contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria.<br />

329. Minaccia all’elettore. – Minacciare un elettore per votare a favore o contro un candidato,<br />

nonché per partecipare o meno alle votazioni, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

330. Minaccia ai candidati. – La minaccia, nonché ogni altra azione illegittima, rivolta ad<br />

un candidato, allo scopo di fargli ritirare la candidatura, oppure per ostacolarlo nell’esercizio<br />

di qualunque attività ammessa dalla legge durante la campagna elettorale, costituisce una contravvenzione<br />

<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

331. Violazione del diritto di elettorato. – L’esclusione dolosa, dalle liste degli elettori, di coloro<br />

che hanno il diritto di elettorato, oppure la registrazione dolosa in esse di persone che non<br />

hanno questo diritto, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />

332. Abuso dell’autorità militare. – L’abuso dell’autorità militare, da parte di un ufficiale o<br />

di un quadro militare, per influenzare il voto degli altri militari alle sue dipendenze, mediante<br />

ordini, consigli oppure qualunque altra propaganda, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />

con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

331


S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

332<br />

Capo XI<br />

DEGLI ILLECITI PENALI COMPIUTI DA BANDE ARMATE<br />

E DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI<br />

333. Organizzazione criminale ( 134 ). – Creare, organizzare oppure dirigere organizzazioni criminali,<br />

sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

Partecipare in un’organizzazione criminale è punito con la pena detentiva da quattro fino a<br />

otto anni.<br />

Quando l’organizzazione criminale è armata e i suoi membri dispongono di armi e di materiale<br />

esplosivo, allo scopo di realizzare l’attività criminale, e quando gli stessi sono occultati o<br />

custoditi in luoghi particolari, la pena detentiva è aumentata di un terzo.<br />

Quando le attività economiche, intraprese o controllate da membri di un’organizzazione criminale,<br />

vengono finanziate, totalmente o parzialmente, con profitti degli illeciti penali, la pena<br />

determinata <strong>sec</strong>ondo i paragrafi summenzionati di questo articolo è aumentata da un terzo a<br />

due terzi.<br />

333/a. Gruppo criminale strutturato ( 135 ). – Creare, organizzare o dirigere un gruppo criminale<br />

strutturato, al fine di compiere illeciti penali, è punito con la pena detentiva da tre a otto<br />

anni.<br />

Partecipare ad un gruppo criminale articolato è punito con la pena detentiva da due a cinque<br />

anni.<br />

334. Compimento di illeciti penali da parte di un’organizzazione criminale e di un gruppo criminale<br />

strutturato ( 136 ). – 1. Il compimento di illeciti penali, da parte di membri di un’organizzazione<br />

criminale e di un gruppo criminale strutturato, è punito <strong>sec</strong>ondo le relative disposizioni<br />

penali, aggiungendo alla pena per l’illecito <strong>penale</strong> commesso ulteriori cinque anni di pena detentiva,<br />

nonché la pena pecuniaria nella misura di un terzo, senza tuttavia superare il limite massimo<br />

della pena detentiva.<br />

2. Quando la relativa disposizione prevede la pena detentiva oppure l’ergastolo, [il fatto] è<br />

punito con venticinque anni di detenzione o con l’ergastolo.<br />

3. Quando la relativa disposizione prevede solo l’ergastolo, [il fatto] è punito con l’ergastolo.<br />

334/1 ( 137 ). – Fuori dai casi previsti dall’art. 278, sono esclusi dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione<br />

abusiva di armi e di munizioni militari, le persone che ai sensi della legislazione vigente<br />

consegnano volontariamente le armi entro il 31 maggio 2005.<br />

In ogni caso, non sono esenti dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione abusiva di armi, le persone<br />

che hanno compiuto un illecito <strong>penale</strong>, utilizzando come mezzo armi o munizioni militari.<br />

( 134 ) Articolo modificato dall’art. 32 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 135 ) Articolo aggiunto dall’art. 33 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 136 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e dall’art. 34 l. 16 settembre<br />

2004 n. 9275.<br />

( 137 ) Articolo aggiunto dall’art. 1 l. 6 marzo 2003 n. 9017.


Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

Parimenti non sono esenti dall’azione <strong>penale</strong> anche coloro che, dopo l’entrata in vigore di<br />

questa legge, dichiarano che non detengono armi e munizioni militari, quando in seguito ai controlli<br />

effettuati ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura <strong>penale</strong> vengono trovate<br />

armi e munizioni nascoste.<br />

335. – Il presente codice entra in vigore il 1 giugno 1995. Gli atti giuridici abrogati, nonché<br />

gli effetti e le modalità della sua entrata in vigore, verranno individuati con apposita legge.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

333


Samantha Chernetich<br />

Dottore di ricerca in diritto <strong>penale</strong> italiano e comparato<br />

IL DIRITTO DELLA MADRE ALL’ABORTO IN FRANCIA (*)<br />

Sommario: 1. La l. n. 75-17 del 1975: una loi à l’essai. – 2. La legge del 1975: le disposizioni generali.<br />

– 3. L’interruzione della gravidanza per motivi terapeutici. – 4. La l. n. 2001-588 del 4<br />

luglio 2001. – 5. La personnalité de l’enfant à naître. – 6. Il delitto di entrave à l’interruption<br />

volontaire de la grossesse (IVG).<br />

1. La l. n. 75-17 del 1975: una loi à l’essai. – L’elaborazione della legge n.<br />

75-17 del 1975, c.d. Lois Veil, è stata particolarmente laboriosa. Un primo<br />

progetto di legge fu depositato il 7 giugno 1973 ed assegnato per l’esame alla<br />

Commission des affaires culturelles, familiales et sociales la quale, in considerazione<br />

della complessità e dell’ampiezza della tematica, decise la creazione di<br />

un groupe de travail. Dall’11 luglio al 23 novembre 1973, la sottocommissione<br />

procedette all’audizione di numerose personalità: «Toutes les compétences ont<br />

été sollicitées, médicales, juridiques, démographiques ou religieuses. Toutes les<br />

familles d’esprit, toutes les associations engagées dans cette vaste discussion ont<br />

été entendues: toutes les professions concernées ont été consultées» ( 1 ). Tuttavia,<br />

la Commission espresse una valutazione negativa del progetto di legge, definendolo<br />

«ambigu, insuffisant et dangereux», e il 14 dicembre 1973 l’Assemblée<br />

nationale adottò una motion de renvoi.<br />

A seguito delle elezioni presidenziali, Mme Veil, Ministro della sanità, fu<br />

incaricata di elaborare un nuovo progetto di legge capace di incontrare il consenso<br />

nazionale; adottato dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 1974, il<br />

progetto fu presentato all’Assemblée due giorni più tardi. Modificato dalla<br />

Commission des affaires culturelles, fu oggetto di un dibattito appassionato al-<br />

(*) Prosegue la pubblicazione dello studio di Samantha Chernetich sulla disciplina <strong>penale</strong><br />

dell’aborto in Francia ed in U.S.A. La parte precedente è stata pubblicata in questa <strong>Rivista</strong> nel<br />

2005, pag. 59. Ad essa ci si deve riferire per le citazioni bibliografiche abbreviate nel presente<br />

lavoro.<br />

( 1 ) Rapporto Berger in J.O. Ass. nat., 6996. 335


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

336<br />

l’Assemblée dal 26 al 29 novembre e successivamente al Sénat dal 13 al 15 dicembre.<br />

In seguito all’adozione, da parte del Senato, di alcuni emendamenti, il<br />

testo di legge fu oggetto di una <strong>sec</strong>onda lettura; il voto definitivo intervenne il<br />

20 dicembre 1974 (sia all’Assemblée che al Senato), ma per la promulgazione<br />

della nuova legge si dovette attendere la pronuncia del Conseil Constitutionnel<br />

investito della questione di legittimità a seguito dei dubbi di costituzionalità<br />

sollevati da ottantuno deputati oppositori della nuova legge.<br />

La questione posta all’attenzione del Conseil Constitutionnel riguardava,<br />

nello specifico, l’asserito contrasto tra l’enunciazione di principio contenuta<br />

nell’art. 1 della legge («La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement<br />

de la vie...») el’art. 4 («La femme enceinte que son état de santé place<br />

dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de<br />

grossesse laquelle peut être pratiquée jusqu’à la fin de la dixième semaine de<br />

grossesse»).<br />

Consentire di porre fine alla vita di un essere già concepito, malgrado il<br />

principio enunciato nell’art. 1, avrebbe configurato una violazione del diritto<br />

sancito nel Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946 (al quale rinvia il<br />

Preambolo della Costituzione del 4 ottobre 1958) <strong>sec</strong>ondo cui «la Nation assure<br />

à l’enfant, ... la protection de la santé ... » nonché dell’art. 2 della Convenzione<br />

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

( 2 ) (ratificato dalla Francia il 4 maggio 1974) <strong>sec</strong>ondo cui «le droit de toute<br />

personne à la vie est protégé par la loi ...».<br />

La Corte, con decisione resa il 15 gennaio 1975, dichiarò la legittimità costituzionale<br />

delle disposizioni contenute nella nuova legge sull’interruzione volontaria<br />

della gravidanza ( 3 ) che fu promulgata il 17 gennaio 1975.<br />

La legge n. 75-17 del 1975 oltre ad introdurre una nuova disciplina dell’interruzione<br />

volontaria della gravidanza ha altresì introdotto, nell’ambito del diritto<br />

<strong>penale</strong> generale una nuova nozione, quella di loi à l’essai, dichiarando<br />

nell’art. 2 «sospesa per un periodo di cinque anni a partire dalla promulgazione<br />

della presente legge, l’applicazione dei primi quattro commi dell’art. 317<br />

del codice <strong>penale</strong> qualora l’interruzione della gravidanza sia effettuata da un<br />

( 2 ) Per un’analisi delle disposizioni della Convenzione v. A. Decocq, inRev. Science Crim.,<br />

1974, 895.<br />

( 3 ) La Corte non ravvisò alcun contrasto della legge con il principio contenuto nel Preambolo<br />

della Costituzione: «... la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit<br />

pas les textes auxquels la Constitution du 4 oct.1958 fait référence dans son Préambule non plus<br />

qu’aucun des articles de la Constitution»; mentre dichiarò la propria incompetenza a valutare «...<br />

la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international».


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

medico, entro la decima settimana di gestazione, presso una struttura ospedaliera<br />

pubblica o privata ...»; pertanto, il reato di aborto non venne abrogato<br />

bensì «suspendu» per cinque anni.<br />

Alla sospensione dell’art. 317 c.p. conseguì l’adozione di alcune misure atte<br />

a conferire un carattere sperimentale alla sospensione stessa. Infatti, l’art.<br />

16 della legge del 1975 dispose che il rapporto presentato annualmente al<br />

Parlamento sulla situazione demografica della Francia dovesse includere gli<br />

aspetti socio-demografici dell’aborto; inoltre, l’Istituto nazionale di studi demografici<br />

in collaborazione con l’Istituto nazionale della salute e della ricerca<br />

medica avrebbe analizzato e pubblicato i risultati statistici concernenti il ricorso<br />

all’interruzione volontaria della gravidanza. Appare evidente che lo scopo<br />

principale dei dati così raccolti fosse quello di permettere al Parlamento di<br />

valutare, al termine del quinquennio, se l’art. 317 c.p. dovesse riprendere vigore<br />

o meno ( 4 ).<br />

Prima dello spirare del quinquennio, la legge n. 79-1204 del 31 dicembre<br />

1979 ( 5 ) ha confermato l’inapplicabilità delle norme penali qualora l’interruzione<br />

della gravidanza avvenga nei casi e alle condizioni definite dagli articoli<br />

del Code de la santé publique (di seguito, CSP).<br />

2. La legge del 1975: le disposizioni generali. – Tra le innovazioni introdotte<br />

dalla legge del 1975 la previsione, accanto all’aborto c.d. «thérapeutique», della<br />

possibilità di interrompere la gravidanza entro la decima settimana di gestazione<br />

rappresenta, senza dubbio, quella di maggior rilievo.<br />

Respinto il progetto Messmer che autorizzava l’interruzione di gravidanza<br />

in soli tre casi:<br />

1) qualora la gravidanza avesse comportato un pericolo per la salute fisica<br />

o psichica della donna;<br />

2) qualora fosse sussistito un elevato rischio di malformazione congenita<br />

o fetale;<br />

3) qualora la gravidanza fosse conseguita ad un atto incestuoso o di violenza;<br />

il legislatore ha ritenuto opportuno rimettere la scelta di ricorrere alla interru-<br />

( 4 )A.Decocq, Commentaire de la loi du 17 janvier 1975, inRevue sc. Crim., 1975, 725.<br />

( 5 ) Loi n. 79-1204 31 décembre 1979, in J.O. 1 o janvier 1980; in dottrina: J-Simon Cayala,<br />

La loi du 31 décembre 1979 relative à l’interrution volontaire de la grossesse: aspects médicaux et<br />

biologiques, inRevue Droit San. et Soc., 1980, 308; E. Serverin, La loi du 31 décembre 1979 relative<br />

à l’interruption volontaire de grossesse: aspects juridiques et sociologiques, ivi, 1980, 291.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

337


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

338<br />

zione della gravidanza alla «femme enceinte que son état place dans une situation<br />

de détresse» (art. 162-1 CSP) ( 6 ).<br />

L’iter procedurale da seguire per la donna che intenda ricorrere ad una interruption<br />

volontaire de la grossesse (di seguito, IVG) si articola in due fasi: ad<br />

una prima fase di natura medica segue una fase c.d. «sociale».<br />

La donna che, trovandosi in un état de détresse intenda porre termine alla<br />

propria gravidanza, deve rivolgersi ad un medico il quale ha il duplice dovere<br />

di rendere edotta la donna dei rischi connessi all’intervento interruttivo della<br />

gestazione, nonché di consegnarle un c.d. dossier-guide realizzato dal Ministero<br />

della sanità, aggiornato ogni anno e nel quale sono illustrate soluzioni alternative<br />

all’IVG (art. 162-3 CSP).<br />

La <strong>sec</strong>onda fase c.d. «sociale» prevede che la donna si rivolga ad un centro<br />

di pianificazione familiare, ai servizi sociali o ad altra struttura autorizzata al fine<br />

di essere consigliata e assistita in particolare per quanto concerne la risoluzione<br />

di problemi di ordine sociale (art. 162-4 CSP).<br />

Al termine della <strong>sec</strong>onda fase la donna deve effettuare la propria scelta. Se<br />

opta per l’IVG deve rinnovare la propria domanda al medico e confermarla<br />

per iscritto, ma al fine di scongiurare una decisione affrettata la conferma non<br />

può avvenire se non dopo una settimana dal primo incontro con il medico<br />

(art. 162-5 CSP). Decisa l’interruzione della gravidanza, questa potrà essere<br />

praticata esclusivamente da un medico e solo in una struttura ospedaliera pubblica<br />

o privata.<br />

3. L’interruzione della gravidanza per motivi terapeutici. – L’art. 162-12 CSP<br />

prevede da una parte l’aborto in caso di «péril grave» per la salute della donna,<br />

dall’altro l’aborto in caso di «forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint<br />

d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment<br />

du diagnostic».<br />

Il diritto francese contemplava l’aborto per motivi terapeutici ( 7 )già prima<br />

della legge del 1975 ( 8 ). Gli articoli 161-1 CSP e 38 del precedente codice di<br />

deontologia medica legittimavano l’intervento interruttivo della gravidanza finalizzato<br />

a salvaguardare la vita della madre, qualora fosse stata «gravement<br />

menacée».<br />

( 6 ) In seguito all’entrata in vigore della l. 2001-588 il riferimento è agli artt. L 2<strong>21</strong>2-1 s. Code<br />

santé publique.<br />

( 7 ) In seguito all’entrata in vigore della l. 2001-588, i casi di IVG per motivi terapeutici<br />

rientrano nell’ambito delle IVG effettuate per un «motif médical».<br />

( 8 )B.Mougeolle, Les avortements légaux dits thérapeutiques, tesi di laurea Nancy, 1959.


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

Giuridicamente si giustificava l’intervento facendo ricorso all’état de nécessité<br />

per cui l’intervento appariva giustificato nella misura in cui consentiva di<br />

salvaguardare un interesse di valore superiore o equivalente a quello del bene<br />

o interesse sacrificato ( 9 ).<br />

L’art. 162-12 CSP subordina l’interruzione terapeutica della gravidanza all’attestazione<br />

di due medici «après examen et discussion»; uno dei quali deve<br />

esercitare la propria attività in una struttura ospedaliera mentre l’altro deve essere<br />

iscritto in un’apposita lista di esperti presso la Corte di Cassazione o la<br />

Corte d’Appello.<br />

La <strong>sec</strong>onda ipotesi ricondotta sotto la rubrica «interruption volontaire de la<br />

grossesse pratiquée pour motif thérapeutique» concerne l’interruzione della gravidanza<br />

qualora sussista una «forte probabilità» che il feto sia portatore di<br />

un’affezione particolarmente grave e incurabile al momento della diagnosi. In<br />

realtà, questo motivo appare più correttamente riconducibile nell’ambito dell’aborto<br />

eugenetico (non contemplato espressamente) anziché all’aborto terapeutico<br />

( 10 ), come più volte si è sottolineato, suscitando vive reazioni ( 11 ), nel<br />

corso dei lavori preparatori ( 12 ).<br />

4. La l. n. 2001-588 del 4 luglio 2001. – La l. n. 2001-588 del 4 luglio 2001<br />

( 13 ) «relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception» rappresenta<br />

il primo intervento legislativo di «estensione» dopo la Loi Veil del<br />

1975 ( 14 ).<br />

Tra le novità di maggior rilievo, in primis, il prolungamento da dieci a dodici<br />

settimane del termine per effettuare una IVG in caso di détresse della gestante,<br />

nonché la possibilità di derogare al consenso dei genitori nel caso di<br />

una IVG richiesta da una minore qualora quest’ultima desideri «garder le <strong>sec</strong>ret».<br />

( 9 )R.Legeais, L’état de nécessité ou le rôle créateur de la jurisprudence en droit pénal<br />

français, inEt. de droit contemporain, XXXIII, 1970, 381; in giurisprudenza: Trib. Corr. Bobigny,<br />

22 novembre 1972, in Gaz. Pal., 24déc. 1972.<br />

( 10 )G.Memeteau, Le refus de soins à l’enfant conçu, inRevue de droit san. et soc., 1979,<br />

317; A. Decocq, op. cit.<br />

( 11 ) Mme Veil, J.O., Ass. nat., 28 novembre 1974, 7197; P. Bourson, J.O., Ass. nat., 26 novembre<br />

1974, 7022.<br />

( 12 )A.Liogier, J.O., Ass. nat., 19 dicembre 1974, 8128; A. Bolo, J.O., Ass. nat., 26 novembre<br />

1974, 7022; R. Montagne, J.O., Ass. nat., 27 novembre 1974, 7132; J. Foyer, J.O.,<br />

Ass. nat., 26 novembre 1974, 7012; P. Bas, J.O., Ass. nat., 19 dicembre 1974, 8129; C. Peyret,<br />

Avortement: pour une loi humaine, Calmann-Levy, 1974, 164.<br />

( 13 ) Loi n. 2001-588 du 4 juillet 2001, in J.O. 7 juillet 2001.<br />

( 14 )B.Mathieu, note sous Cons. Const., 27 juin 2001, in Dalloz, 2001, doctr., 2533.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

339


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

340<br />

Gli artt. 14 e 15 l. n. 2001-588 hanno altresì abrogato gli artt. 223-11 e 223-<br />

12 c.p.; le disposizioni abrogate sono state ricondotte nel Code de la santé publique<br />

rispettivamente agli articoli L 2222-2 ( 15 ) e L 2222-4 ( 16 ). Il contenuto di<br />

quest’ultimi è praticamente identico a quello degli articoli abrogati fatta eccezione<br />

per l’art. L 2222-4 al quale sono stati aggiunti gli ultimi due commi.<br />

L’unico articolo in materia di interruzione volontaria della gravidanza contenuto<br />

nel codice <strong>penale</strong> resta, pertanto, l’art. 223-10 ( 17 ) relativo all’IVG effettuata<br />

senza il consenso della donna.<br />

5. La «personnalité de l’enfant à naître». – Il problema della tutela giuridica<br />

del feto non viene in considerazione solo a proposito dell’aborto, ma anche in<br />

rapporto ad alcuni delitti contro la persona come l’omicidio e le lesioni. Le soluzioni<br />

accolte in tema di aborto sono generalmente seguite anche nei confronti<br />

di questi reati.<br />

In alcuni Stati non viene accordata alcuna protezione <strong>penale</strong> al feto. È il caso<br />

della Germania dove solo il bambino che sta nascendo o è già nato può essere<br />

vittima di un omicidio colposo; una pronuncia della Corte Costituzionale<br />

Federale del 29 luglio 1988 ( 18 )hacosì escluso la punibilità di un ginecologo<br />

che, a causa di un errore diagnostico, aveva provocato la morte di un bambino<br />

non ancora nato. In Inghilterra vige la regola di common law c.d. born alive ru-<br />

( 15 ) Art. L 2222-2 CSP: «L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement<br />

et de 200 000 F d’amende lorsqu’elle est pratiquée en connaissance de cause, dans<br />

l’une des circonstances suivantes:<br />

1. aprèe l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée<br />

pour un motif médical;<br />

2. par une personne n’ayant pas la qualité de médecin;<br />

3. dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement<br />

d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une<br />

convention conclue selon les modalités prévues à l’article 2<strong>21</strong>2-2.<br />

«Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende si le coupable<br />

la pratique habituellement.<br />

«La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines».<br />

( 16 ) Art. L 2222-4 CSP: «Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une<br />

interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F<br />

d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle.<br />

«En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte.<br />

«La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une<br />

interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée audélit susmentionné».<br />

( 17 ) Art. 223-10 c.p.: «L’interruption de la grossesse sans le consentement de l’interéssée est<br />

punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F d’amende».<br />

( 18 ) Bundesverfassungsgericht, 29 luglio 1988, in Neue Juristische Wochenschrift, 1988,<br />

2945.


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

le per cui il fatto di procurare la morte del concepito non configura il reato di<br />

involuntary manslaughter. Questa regola trova applicazione anche in diciotto<br />

Stati degli U.S.A., mentre in altri ventiquattro è riconosciuta la protezione <strong>penale</strong><br />

a partire dal concepimento fino alla nascita, in sei Stati è il conseguimento<br />

della vitalità a segnare l’inizio della protezione <strong>penale</strong> della vita prenatale,<br />

mentre in altri Stati questo momento coincide con il c.d. quickening, ossia con<br />

il momento in cui il bambino inizia a muoversi (tra la sedicesima e la diciottesima<br />

settimana di gestazione) ( 19 ). In Spagna gli artt. 157 e 158 c.p. del 1995<br />

incriminano le lesiones al feto ( 20 ) mentre l’art. 146 sanziona l’aborto causato<br />

da una «grave imprudenza».<br />

Volgendo l’attenzione all’ordinamento francese, il problema della qualificazione<br />

<strong>penale</strong> della morte accidentale di un feto appare particolarmente vivo e<br />

controverso. In particolare ci si chiede se la morte del concepito, prossimo alla<br />

soglia di vitalità, involontariamente causata da un medico imprudente sia riconducibile<br />

all’art. 2<strong>21</strong>-6 c.p. ( <strong>21</strong> ) che sanziona l’omicidio colposo.<br />

È necessario che il concepito sia giuridicamente riconosciuto come persona<br />

perché possa beneficiare della protezione <strong>penale</strong> ex art. 2<strong>21</strong>-6 o è sufficiente<br />

che sia biologicamente in vita? La personalità giuridica dell’essere umano non<br />

appare definita dalla legge: nessun testo di diritto fornisce una nozione di persona<br />

e soprattutto chiarisce se in questo concetto è incluso il concepito.<br />

La dottrina concorda nel definire la personalità giuridica una «aptitude a<br />

être titulaire actif ou passif de droits subjectifs que le droit reconnaît a chacun»<br />

( 22 ).<br />

In ambito sia civilistico che penalistico si segnalano posizioni dottrinali<br />

molto confuse. Alcuni autori escludono che il concepito sia una persona stabilendo<br />

una stretta relazione tra personalità giuridica e persona penalmente protetta:<br />

«Dans le sein de sa mère, l’enfant n’a point encore d’existence qui lui soit<br />

propre, ni par conséquent à vrai dire de personnalité» ( 23 ); altri ( 24 ), invece, so-<br />

( 19 )J.Pradel, La <strong>sec</strong>onde mort de l’enfant conçu, inDalloz, 2001, Chron., 2907.<br />

( 20 ) J.M. Valle-Muniz, Comentarios al nuevo Codego penal, 1998, 755.<br />

( <strong>21</strong> ) Come modificato dalla legge n. 2000-647 del 10 luglio 2000, in J.O. 11 juillet 2000,<br />

10484.<br />

( 22 )F.Terre, Introduction général au droit, Dalloz, 4 a ed., 1998, n. 315.<br />

( 23 ) Aubry et Rau, Cours de droit civil, 1936, I, 305; V. C. Byk, L’embrion jurisprudentiel,<br />

in Gaz. Pal., 1997, doctr., 1391; C. Desnoyer, L. Dumaine, Observations sous Cass. Crim. 30<br />

juin 1999, inDalloz, 2000, Somm., 169; E. Serverin, Note sous Cass. crim., 30 juin 1999, inDalloz,<br />

1999, I, 710.<br />

( 24 ) J.F. Seuvic, Variations sur l’humain comme valeur pénalement protégée, 1999, 339; V.C.<br />

Puigelier, L’homicide involontaire d’un foetus, inDroit Pén., 1997, Chron. 22.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

341


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

342<br />

stengono il contrario osservando, per esempio, che «la personnalité juridique<br />

c’est la masque dont il faut être revêtu pour pouvoir invoquer les droits subjectifs<br />

sur la scène du droit» ( 25 ), ma che sarebbe un errore far dipendere il rispetto<br />

della vita dallo status giuridico della persona che appare irrilevante per il diritto<br />

<strong>penale</strong>.<br />

L’art. 2<strong>21</strong>-6 c.p definisce l’omicidio colposo come «le fait de causer, par maladresse,<br />

imprudence, inattention...la mort d’autrui ...» senza alcun riferimento<br />

né alla persona né al feto. Come considerare dunque quest’ultimo? Una nonpersona,<br />

un non-essere umano ( 26 ), una cosa o un «produit innomé» come<br />

l’aveva giudicato la Chambre criminelle nel 1874 ( 27 )?<br />

La Corte d’Appello di Metz, con la pronuncia resa il 3 settembre 1998 ( 28 )<br />

ha stabilito che «l’enfant mort-né n’est pas protégé pénalement au titre des infractions<br />

contre les personnes», poiché per aversi una «persona» érichiesto un<br />

essere vivente, vale a dire venuto al mondo e non ancora deceduto. Due anni<br />

più tardi, il 3 febbraio 2000 la Corte d’Appello di Reims ( 29 ) ha espresso<br />

un’opinione diametralmente opposta riconoscendo che il bambino giunto all’ottavo<br />

mese di gestazione, nato morto in seguito a un incidente stradale, benché<br />

non ancora separato dal seno della madre al momento del decesso, «il<br />

était une personne humaine et en tant que telle bénéficiait de la protection pénale;<br />

que le délit d’homicide involontarie ... est ainsi constitué ...».<br />

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione il 30 giugno 1999<br />

( 30 ) e, a Sezioni Unite, il 29 giugno 2001 ( 31 ). Con la nota pronuncia del 1999<br />

resa nel caso Golfier, laHaute instance ha escluso l’applicabilità dell’art.<br />

2<strong>21</strong>-6 c.p. al decesso, causato dalla condotta imprudente di un medico, di un<br />

feto giunto al quinto mese di gestazione, cassando senza rinvio la pronuncia<br />

( 25 ) J.P. Gridel, Notions fondamentales de droit et de droit français, inDalloz, 1993, 301.<br />

( 26 )B.Edelmann, Le conseil constitutionnel et l’embryon, inDalloz, 1995, Chron., 205; a<br />

proposito della decisione 94-653 del 27 luglio 1994, <strong>sec</strong>ondo cui il legislatore non avrebbe ritenuto<br />

applicabile all’embrione in vitro il principio del rispetto di tutti gli esseri umani dall’inizio<br />

della loro vita, v. J. Carbonnier, Etre ou ne pas être, sur les traces du non – sujet de droit, Flexible<br />

droit, 7 a ed., 1992, 176.<br />

( 27 ) Cass. Crim., 7 août 1874, in Droit Pénal, 1875, I, 6.<br />

( 28 ) App. Metz, 3 septembre 1998, in Juris Class. Pénal 2000, II, n. 10231.<br />

( 29 ) App. Reims, 3 février 2000, in Dalloz, 2000, Jur. 873; Id. Montpellier, 11 janvier 2000,<br />

in Jurisdata, n. 00-120642; Id. Lyon, 13 mars 1997, in Juris Class. Pén., 1997, II, n. 22955; Id.<br />

Amiens, 28 avril 1964, in Revue Sc. Crim., 1967, 165; Id. Aix-en-Provence, 17 mai 1988, in Jurisdata,<br />

n. 88-50227; Id. Douai, 2 juin 1987, in Gaz. Pal., 1989, I, 145; Id. Bordeaux, 20 mars<br />

1996, in Jurisdata, n. 96-45257; Id. Paris, 9 novembre 1952, in Gaz. Pal.,1952, I, 236.<br />

( 30 ) Cass. crim., 30 juin 1999, in Petites Affiches, 17 novembre 1999, 229.<br />

( 31 ) Cass. crim., Ass. plén., 29 juin 2001, in Juris Class. Pén., 2001, II, n. 10569.


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

in senso contrario della Corte d’Appello di Lyon del 13 marzo 1997 ( 32 ).<br />

La Corte d’Appello di Lyon, a fondamento della propria pronuncia, aveva<br />

richiamato alcune norme di diritto internazionale, quali l’art. 2 della Convenzione<br />

europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

del 1950, l’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 ( 33 )<br />

el’art. 6 della Convenzione di New York relativa ai diritti del bambino del<br />

1990 che riconoscono l’esistenza per chiunque di un diritto alla vita protetto<br />

dalla legge; nonché l’art. 1 l. n. 75-17 del 1975 relativa all’interruzione volontaria<br />

della gravidanza che garantisce il rispetto «de tout être humain dès le commencement<br />

de la vie...». La Corte aveva concluso che «la loi ... consacre le respect<br />

de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu’il soit exigé que<br />

l’enfant naisse viable».<br />

Al contrario, la Cassazione «... parvient – comme par enchantement –àrayer<br />

d’un trait de plume les arguments avancés au soutien de la repression de l’atteinte<br />

portée au foetus» ( 34 ). Con una laconica motivazione che, a detta di Roujou<br />

de Boubée ( 35 ), priva il lettore del ragionamento seguito dai giudici, la Cassazione<br />

si è«trincerata» dietro al paravento dell’art. 111-4 c.p., che sancisce il<br />

principio dell’interprétation stricte della legge <strong>penale</strong>, per escludere la riconducibilità<br />

della fattispecie nella previsione dell’art. 2<strong>21</strong>-6 c.p. che parla di «mort<br />

d’autrui», non configurando un omicidio colposo nella morte di un feto di età<br />

compresa tra la ventesima e la ventiquattresima settimana di gestazione a seguito<br />

di una condotta medica imprudente.<br />

L’orientamento della Corte è dunque quello di un disconoscimento della<br />

natura di «persona» penalmente protetta sia al feto umano, che, a fortiori, all’embrione.<br />

La Cassazione ha confermato il proprio orientamento nella pronuncia a Sezioni<br />

Unite del 29 giugno 2001 in cui, ancora una volta, invoca il principio di<br />

legalità dei delitti e delle pene da cui discende il principio dell’interprétation<br />

stricte della legge <strong>penale</strong>, per negare protezione ad un feto di sei mesi di gesta-<br />

( 32 ) App. Lyon, 13 marzo 1997, in Juris Classeur Pénal, 1997, II, n. 22955.<br />

( 33 ) In seguito alla richiesta dei paesi mussulmani e latino-americani, nel Preambolo della<br />

Convenzione compare la seguente clausola: «Il bambino, in considerazione della mancanza di<br />

maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure speciali, in particolare di<br />

un’appropriata protezione giuridica sia anteriormente che dopo la sua nascita».<br />

( 34 )F.Debove, Note sous Cass. crim., 30 juin 1999, inPetites Affiches, 17 novembre 1999,<br />

n. 229, 15.<br />

( 35 )G.Roujou de Boubée et B. de Lamy, Contribution supplémentaire à l’étude de la protection<br />

pénale du foetus, inDalloz, 2000, Chron., 181.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

343


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

344<br />

zione deceduto in seguito alle lesioni riportate in conseguenza di un incidente<br />

stradale causato da un automobilista ubriaco.<br />

Parte della dottrina ha sottolineato l’incoerenza della Corte per quanto attiene<br />

all’applicazione del principio di «stretta interpretazione» della legge <strong>penale</strong>;<br />

in effetti, in un caso concernente la pubblicazione delle fotografie della<br />

spoglia mortale del presidente Mitterrand, la Cassazione non aveva esitato a<br />

dire che «le fait de prendre des photographies d’une dépouille mortelle porte incontestablement<br />

atteint à la vie privée d’autrui, le respect étant du à la personne<br />

humaine, qu’elle soit morte ou vivante» ( 36 ). Sembra, dunque, che il principio<br />

de quo non si applichi con lo stesso rigore alle due estremità della catena della<br />

vita, quasi che «la justice des adultes en miniature» sia «moins respectable que<br />

la justice des morts» ( 37 ).<br />

In realtà, si segnala un orientamento della Corte di Cassazione favorevole al<br />

riconoscimento di un diritto di protezione a favore del concepito; in due pronunce<br />

del 1992 ( 38 ), infatti, i giudici della Suprema Corte hanno condannato<br />

per lesioni colpose e omissione di soccorso due medici che, a causa di un loro<br />

intervento tardivo al momento del parto, avevano causato gravi lesioni neurologiche<br />

a due neonati che erano comunque sopravissuti.<br />

Confrontando i due opposti orientamenti, sembra che il discrimen sia da<br />

ravvisarsi nella nozione di viabilité; con questo termine si indica l’attitudine<br />

del neonato a sopravvivere autonomamente una volta separato dal seno materno:<br />

a partire da questo momento il feto non sarebbe più pars viscerum matris<br />

bensì quell’«altrui» che il diritto <strong>penale</strong> protegge ( 39 ).<br />

Sembra, dunque, che la Cassazione proceda selettivamente escludendo la<br />

repressione ogni qualvolta la morte del bambino avvenga in utero (quindi in<br />

un momento precedente la nascita), mentre quando il decesso si verifica all’estremo<br />

limite della gravidanza, vale a dire al momento del parto, i giudici,<br />

presumendo la viabilité non esitano a configurare il reato di omicidio colposo.<br />

6. Il delitto di entrave à l’interruption volontaire de la grossesse (IVG). –<br />

Malgrado l’intervento del legislatore, la questione dell’interruzione volontaria<br />

della gravidanza ha diviso e continua a dividere profondamente le coscienze; a<br />

( 36 ) Cass. crim., 20 octobre 1998, in Droit Pén., 1999, comm. 18.<br />

( 37 )F.Dabove, op. cit.<br />

( 38 ) Cass. crim., 9 janvier 1992, in Droit Pén., 1992, 172; Id., 2 avril 1992, in Revue Sc. Crim.<br />

et Droit Pénal Comparé, 1993, 326.<br />

( 39 )Y.Mayaud, Entre vie et mort, la protection pénal du foetus, inRevue Sc. Crim. et Droit<br />

Pén. Comparé, 1999, 813.


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

partire dagli anni Novanta la Francia ha conosciuto una nuova forma di contestazione<br />

ad opera di gruppi di oppositori che si introducono nelle strutture<br />

ospedaliere in cui si effettuano IVG e ne paralizzano l’attività sdraiandosi per<br />

terra incatenati gli uni agli altri.<br />

Al fine di approntare uno strumento atto ad arginare questo fenomeno, il<br />

legislatore francese è intervenuto con la legge n. 93-1<strong>21</strong> del 27 gennaio 1993<br />

( 40 ), c.d. «loi de Neiertz», con la quale ha introdotto nel Code de la santé publique<br />

l’art. L 162-15 ( 41 ), il quale stabilisce che «sera puni d’un emprisonnement<br />

de deux ans et d’une amende de 30 000F ou de l’une de ces deux peines seulement<br />

le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de<br />

grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L 162-3 à L 162-8 ( 42 ):<br />

– soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L 162-2 ( 43 )<br />

ou la libre circulation des personnes à l’interieur de ces etablissements;<br />

– soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des<br />

personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des<br />

femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse».<br />

Con la legge del 1993, il legislatore francese ha introdotto altresì l’art. 162-<br />

15-1 ( 44 )(«Toute association regulièrement déclaré depuis au moins cinq ans à la<br />

date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à<br />

accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la<br />

partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L 163-15...»),<br />

così consacrando l’esistenza di un vero e proprio diritto all’aborto, come confermato<br />

dalla giurisprudenza: il delitto di entrave à l’IVG nega alle donne la<br />

possibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge ( 45 ); la sua repressione<br />

ne tutela, pertanto, la loro concreta «fruibilità» ( 46 ).<br />

La Chambre criminelle della Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima<br />

volta su questo delitto il 31 gennaio 1996 ( 47 ) rigettando il ricorso avverso<br />

( 40 ) L. n. 93-1<strong>21</strong> du 27 janvier 1993, in J.O. 30 janvier 1993.<br />

( 41 ) In seguito all’entrata in vigore della l. n. 2001-588 il riferimento è all’art. 2223-2 CSP.<br />

( 42 ) In seguito all’entrata in vigore della l. n. 2001-588 il riferimento è agli artt. 2<strong>21</strong>2-3 a<br />

2<strong>21</strong>2-8 CSP.<br />

( 43 ) In seguito all’entrata in vigore della l. n. 2001-588 il riferimento è all’art. 2<strong>21</strong>2-2 CSP.<br />

( 44 ) In seguito all’entrata in vigore della l. n. 2001-588 il riferimento è all’art. 2223-1 CSP.<br />

( 45 ) Trib. corr. Chalon-sur-Saône, 3 juillet 1995, in SAF, 59; Id. Valenciennes, 15 janvier<br />

1996, ivi, 81; Id. Nanterre, <strong>21</strong> septembre 1995, ivi, 77. In dottrina O. Dhavernas, Entrave à<br />

l’interruption volontaire de grossesse: esquisse d’un bilan, inRevue science crim. et Droit Pénal<br />

Comparé, 1997, 8<strong>21</strong>.<br />

( 46 ) Trib. Corr. Tours, 5 mai 1994, in SAF, 8; Id. Grenoble, 17 janvier 1995, ivi, 33; Id.<br />

Roanne, 27 juin 1995, ivi, 56.<br />

( 47 ) Cass. Crim., 31 janvier 1996, in Droit Pénal, 1996, comm. 87, 12.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

345


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

346<br />

una condanna della Corte d’Appello d’Orleans ( 48 ): sei i motivi avanzati dai ricorrenti<br />

che, il 18 novembre 1993 si erano introdotti nell’ospedale universitario<br />

di Tours e si erano incatenati in una sala operatoria paralizzando le attività<br />

per tutta la mattinata. Attraverso un comunicato stampa, il commando aveva<br />

spiegato che lo scopo dell’operazione era di «sauver avant leur naissance des<br />

enfantes dont la mort était programmée».<br />

In particolare i ricorrenti avevano eccepito la non-conformità dell’art. L<br />

162-15 CSP (e della loi Veil alla quale fa riferimento) a diverse disposizioni sia<br />

di diritto <strong>penale</strong> interno che di diritto internazionale.<br />

Per quanto attiene al diritto <strong>penale</strong> interno, i ricorrenti avevano rilevato un<br />

contrasto tra l’art. L 162-15 CSP e alcuni articoli del codice <strong>penale</strong>: ad esempio<br />

l’art. 227-12 che punisce «le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit<br />

par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à<br />

abandonner un enfant né ou à naître».<br />

La Corte ha rilevato, in primo luogo, che l’embrione non è un «enfant» ( 49 ),<br />

inoltre non ha ravvisato alcuno scopo lucrativo, di promessa, di minaccia odi<br />

abuso di autorità in capo all’équipe medica ( 50 ).<br />

Un’altra norma del codice <strong>penale</strong> ritenuta in contrasto con l’articolo in esame<br />

sarebbe altresì l’art. <strong>21</strong>1-1 che incrimina il génocide ( 51 ); a questo proposito<br />

la Corte ha rilevato che la decisione di ricorrere ad un IVG è individuale, non<br />

può essere equiparata ad un «plan concerté» ai sensi dell’art. <strong>21</strong>1-1 c.p. ( 52 );<br />

inoltre, l’IVG è autorizzata e disciplinata dalla legge.<br />

A giustificazione della loro azione, i ricorrenti avevano altresì invocato la<br />

scriminante dell’état de nécessité prevista nell’art. 122-7 c.p. ( 53 ), sostenendo<br />

( 48 ) App. Orléans, 31 janvier 1995, in Dictionnaire permanent bioéthique et biotechnologies,<br />

Bull. n. 18, 10 mars 1995, 9494.<br />

( 49 ) Gli oppositori dell’aborto sono animati dal convincimento <strong>sec</strong>ondo cui l’embrione è una<br />

persona umana a partire dal suo concepimento e che, pertanto, ha diritto alla vita. Tuttavia, questa<br />

dottrina è stata rigettata sia dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 1975 (Cons. Const., 15<br />

janvier 1975, cit.) sia dalla pronuncia del Consiglio di Stato del 1990 (Conseil d’Etat, <strong>21</strong> décembre<br />

1990, in Confédération nationale des assoc. familiales catholiques et autres, Rec. CE, 368).<br />

( 50 ) M.T. Pain-Masbrenier, Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31<br />

janvier 1996, inGaz. Pal., 7 mai 1996, 52.<br />

( 51 ) Art. <strong>21</strong>1-1 c.p.: «Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à<br />

la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethique, racial ou religieux, ou d’un groupe<br />

déterminé àpartir de tout autre critère arbitraire, de commetre ou de faire commetre, à l’encontre<br />

de membres de ce groupe, ... des mesures visant à entraver les naissances».<br />

( 52 ) Trib. corr. Le Puy-en-Velay, 14 mars 1995, in Gaz. Pal., 14-18 juillet 1995, 8.<br />

( 53 ) Art. 122-7 c.p.: «N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel<br />

ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sau-


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

che la «gravitè de la menace» per l’embrione era tale da determinare un intervento<br />

volto a salvaguardare «l’enfant à naître d’une atteinte à sa vie».<br />

La Cassazione respinse l’invocato fait justificatif sottolineando l’impossibilità<br />

di configurare la scriminante in oggetto in considerazione del fatto che l’interruzione<br />

volontaria della gravidanza «... est autorisée sous certaines conditions<br />

par la loi du 17 janvier 1975». In definitiva, la Corte contrappone all’esimente<br />

dello stato di necessità, invocato dai ricorrenti, un’altra esimente, quella basata<br />

sull’autorisation de la loi (art. 122-4 c.p.), ritenuta prevalente ( 54 ). In altre parole,<br />

come aveva già sottolineato la Corte d’Appello di Riom ( 55 ) con la pronuncia<br />

del 7 settembre 1995, una IVG autorizzata dalla legge non può configurare<br />

quel «danger actuel ou imminent» previsto nell’art. 122-7 c.p.<br />

La motivazione addotta dalla Corte induce a una riflessione: se l’operatività<br />

della scriminante dello stato di necessità èsubordinata o meno all’accertamento<br />

dell’ingiustizia di questo «danger actuel ou imminent». Parte della dottrina<br />

( 56 ) rileva che si tratterebbe di una vera e propria condizione per l’applicabilità<br />

dell’esimente; altri autori ( 57 ), invece, non vi fanno alcun riferimento. La formula<br />

utilizzata dalla Corte rivela una certa ambiguità: dalla lettura delle pronunce<br />

( 58 ) di gennaio e novembre 1996 emerge la preclusione della scriminante<br />

dello stato di necessità qualora le IVG siano effettuate nel rispetto delle<br />

condizioni stabilite dalla legge del 17 gennaio 1975; questa formula non appare,<br />

ictu oculi, ostativa all’operatività dell’esimente qualora il «danger» non appaia<br />

giustificato, vale a dire quando le IVG siano effettuate in violazione delle<br />

prescrizioni di legge. Tuttavia, in una pronuncia ( 59 ) del 1997, la Cassazione<br />

non solo ha escluso che la configurabilità del reato di entrave à l’IVG sia su-<br />

vegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité<br />

de la menace».<br />

( 54 ) J.P. Delmas Saint Hilaire, Avortement. Faits justificatifs (état de nécessité), inRevue<br />

Sc. Crim, 1998, 117.<br />

( 55 ) App. Riom, 7 septembre 1995, inedita.<br />

( 56 ) Merle et Vitu, Traité de droit criminel, 6 a ed., Paris, 1996, 567: «il est ... évident que le<br />

mal redouté par l’agent n’est justificatif que dans la mesure où il est injuste, contraire au droit»; P.<br />

Conte, P. Maistre du Chambon, Droit pénal géneral, 2 a ed., Paris, 1996.<br />

( 57 )G.Stefani, G.Levasseur et B. Bouloc, Droit pénal général, 15 a ed., Paris, 1994; J.<br />

Pradel, Droit pénal général, 10 a ed., Paris, 1995.<br />

( 58 ) Cass. Crim., 31 janvier 1996, cit.; Id., 27 novembre 1996, in Droit pénal, 1997, comm. n.<br />

39, 16.<br />

( 59 ) Cass. Crim., 5 mai 1997, Bull. n. 58, in Cour de Cassation 1997, 523; Id., 7 avril 1999, in Droit<br />

Pénal, 1999, Comm. 102, 15; App. Rennes, 9 mai 1996, inedita; contra App. Chambéry, 20 novembre<br />

1996, in Droit Pénal, 1997, Comm. n. 156, 13; Trib. de grande instance de Paris, 4 juillet 1995,<br />

in Dict. Perm. Bioet. et Biotec., Bull. n. 23, 12 juillet 1995, 9373; in dottrina: J. Henry Robert, Entrave<br />

à l’interruption volontaire de grossesse,inDroit Pénal, 1997, comm. n. 156, 13.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

347


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

348<br />

bordinata alla prova della legalità degli aborti effettuati, ma si è spinta oltre, riconoscendo<br />

a favore delle strutture autorizzate ad effettuare IVG una «presunzione<br />

di conformità del loro operato alle prescrizioni della legge» che, a<br />

priori, legittimerebbe la loro attività.<br />

L’allegata non-conformità dell’art. L 162-15 CSP in riferimento ad alcune<br />

convenzioni internazionali ruota intorno al riconoscimento dell’embrione in<br />

utero quale persona. La prima Convenzione chiamata in causa è quella di Ginevra<br />

del 25 settembre 1926 relativa alla schiavitù, completata da quella del 7<br />

settembre 1956. L’art. 2-b della Convenzione di Ginevra definisce la schiavitù<br />

come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi<br />

del diritto di proprietà o alcuni di essi»; mentre l’art. 1 lett. d) della Convenzione<br />

del settembre 1956 definisce «condizione analoga alla schiavitù» le<br />

pratiche in forza delle quali «un bambino o un adolescente minore degli anni<br />

diciotto viene consegnato, dai suoi genitori o da uno di essi ovvero dal suo tutore<br />

a un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della<br />

persona o del suo lavoro».<br />

I ricorrenti sostengono che l’IVG implica una «cessione» del bambino dalla<br />

madre alla struttura ospedaliera, finalizzata all’eliminazione del medesimo;<br />

ciò determinerebbe un abuso del diritto di proprietà.<br />

La Corte in primo luogo ha rilevato che il Preambolo della Convenzione<br />

del 1956 esclude dal proprio campo di applicazione «les enfants à naître», essendo<br />

la libertà un diritto «que tout être humain acquiert à sa naissance» ( 60 ).<br />

Inoltre, come evidenziato da qualche commentatore ( 61 ), l’argomento dell’abuso<br />

del diritto di proprietà, diritto reale per eccellenza, è destinato a fallire di<br />

fronte all’impossibilità di assimilare il corpo umano ad una cosa.<br />

La <strong>sec</strong>onda Convenzione richiamata dai ricorrenti è quella delle Nazioni<br />

Unite concernente i diritti del bambino, firmata a New York il 26 gennaio<br />

1990, ratificata dalla Francia con la legge n. 90-548 del 2 luglio 1990. I ricorrenti<br />

avevano eccepito un contrasto tra l’art. L 162-15 CSP e l’art. 6-1 della<br />

Convenzione che garantisce il diritto alla vita del bambino, l’art. 8 che sancisce<br />

il diritto al rispetto della vita familiare del bambino e l’art. 9 <strong>sec</strong>ondo cui il<br />

bambino non deve essere separato dai propri genitori contro il suo volere. La<br />

Corte rileva che la Convenzione in esame non si applica «qu’à l’enfant, lequel<br />

( 60 )A.Dorsner-Dolivet, note sous Cass. Crim., 31 janvier 1996, inJuris Class. Pén., 1996,<br />

II, 22713; in giurisprudenza: App. Orleans, 31 janvier 1995, cit.; App. Versailles, 15 dècembre<br />

1995, inedita.<br />

( 61 )S.Prieur, La répression judiciaire du délit d’entrave à l’IVG, inPetites Affiches, 5 novembre<br />

1997, 133.


samantha chernetich<br />

Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans ... et non au foetus qui n’est<br />

pas juridiquement protégé par ladite Convention».<br />

Inoltre, i ricorrenti avevano richiamato alcune disposizioni della Convenzione<br />

europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre<br />

1950 ed in particolare gli artt. 9e10chetutelano rispettivamente la libertà<br />

di pensiero e di religione e la libertà di espressione. A questo proposito i giudici<br />

affermarono che: «...la liberté d’opinion et la liberté de manifester ses convinctions<br />

peuvent être restreintes par des mesures nécessaires à la protection de la<br />

santé ou des droits d’autrui» ( 62 ).<br />

I «commandos anti-IVG» avevano eccepito, infine, la non conformità dell’art.<br />

L 162-15 CSP e della Loi Veil all’art. 2 della C.E.D.U., <strong>sec</strong>ondo cui «le<br />

droit de toute personne à la vie est protégé par la loi». Il ragionamento seguito<br />

dai ricorrenti è il seguente: l’art. 2 della C.E.D.U. non contenendo alcuna distinzione<br />

si applica altresì all’enfant conçu e non ancora nato; la loi Veil nel<br />

permettere, a certe condizioni, di interrompere volontariamente la gravidanza<br />

si rivelerebbe incompatibile con la suddetta Convenzione.<br />

I giudici risposero che l’asserita incompatibilità non sussisteva in considerazione<br />

del fatto che il diritto alla vita del feto non è un diritto assoluto. Le Corti<br />

d’Appello di Riom ( 63 ) e Dijon hanno altresì precisato che l’art. 2 della Convenzione<br />

non trova applicazione nei confronti dell’embrione in quanto «il<br />

n’est qu’une personne humaine en devenir».<br />

ABSTRACT (*)<br />

La l. n. 2001-588 del 4 luglio 2001 «relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la<br />

contraception» rappresenta il primo intervento legislativo di «estensione» dopo la Loi Veil del<br />

1975.<br />

Tra le novità di maggior rilievo, l’Autrice segnala il prolungamento da dieci a dodici settimane<br />

del termine per effettuare una IVG (interruzione volontaria della gravidanza) in caso di<br />

détresse della gestante, nonché la possibilità di derogare al consenso dei genitori nel caso di una<br />

IVG richiesta da una minore qualora quest’ultima desideri «garder le <strong>sec</strong>ret».<br />

L’A. si chiede se è necessario che il concepito sia giuridicamente riconosciuto come persona<br />

perché possa beneficiare della protezione <strong>penale</strong> ex art. 2<strong>21</strong>-6 (omicidio colposo) o è sufficiente<br />

che sia biologicamente in vita. L’art. 2<strong>21</strong>-6 c.p definisce l’omicidio colposo come «le fait de cau-<br />

( 62 ) Trib. gr. inst. Nantes, 11 mai 1995, inedita; App. Lyon, 15 mai 1996, inedita; Id. Orleans,<br />

31 janvier 1995, cit.; Trib. gr. inst. Grenoble, cit.<br />

( 63 ) App. Riom, 7 septembre 1995, cit.; Id. Dijon, 30 novembre 1995, in Gaz. Pal., 1998, 9.<br />

(*) Questo abstract è stato redatto da Simone Ferrari.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

349


S E Z I O N E samantha chernetich<br />

PENALISTICA Il diritto della madre all’aborto in Francia<br />

350<br />

ser, par maladresse, imprudence, inattention...la mort d’autrui ...» senza alcun riferimento né alla<br />

persona né al feto. Come considerare dunque quest’ultimo? Una non-persona, un non-essere<br />

umano, una cosa o un «produit innomé» come l’aveva giudicato la Chambre criminelle nel 1874?<br />

L’orientamento della Corte di Cassazione è quello di un disconoscimento della natura di<br />

«persona» penalmente protetta sia al feto umano, che, a fortiori, all’embrione.<br />

In particolare la Cassazione, in occasione della recente pronuncia a Sezioni Unite del 29 giugno<br />

2001, ha invocato il principio di legalità dei delitti e delle pene da cui discende il principio<br />

dell’interprétation stricte della legge <strong>penale</strong>, per negare protezione ad un feto di sei mesi di gestazione<br />

deceduto in seguito alle lesioni riportate in conseguenza di un incidente stradale causato<br />

da un automobilista ubriaco.<br />

Infine, l’Autrice segnala che con la legge del 1993 il legislatore francese ha consacrato l’esistenza<br />

di un vero e proprio diritto all’aborto, come confermato dalla giurisprudenza: il delitto di<br />

entrave à l’IVG nega alle donne la possibilità di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla legge; la<br />

sua repressione ne tutela, pertanto, la loro concreta «fruibilità».<br />

La Chambre criminelle della Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sul delitto<br />

de quo il 31 gennaio 1996 rigettando il ricorso avverso la pronuncia di condanna della Corte<br />

d’Appello d’Orleans: i ricorrenti, il 18 novembre 1993, si erano introdotti nell’ospedale universitario<br />

di Tours e si erano incatenati in una sala operatoria paralizzando le attività per tutta la<br />

mattinata.


Marco Rebecca<br />

Dottorando di ricerca in diritto <strong>penale</strong> italiano e comparato nell’Università di Torino<br />

IL GIUDIZIO DELLA CORTE SUPREMA U.S.A.<br />

SULL’OREGON DEATH WITH DIGNITY ACT DEL 1994<br />

Sommario: 1.L’Oregon Death with Dignity Act del 1994. – 2. Il Controlled Substances Act del<br />

1970. – 3. L’interpretive rule del Ministro della Giustizia del 1971. – 4. L’interpretive rule del<br />

Ministro della Giustizia del 2001. – 5. La sentenza della Corte Suprema federale Gonzales v.<br />

Oregon del 17 gennaio <strong>2006</strong>: A) Laopinion di maggioranza. – 6. Segue: B) Ladissenting opinion<br />

del Giudice Scalia. – 7. Conclusioni.<br />

1. L’Oregon Death with Dignity Act del 1994. – Nel 1994 il Congresso dell’Oregon<br />

ha approvato il Death with Dignity Act, legge statale che, per la prima<br />

volta negli Stati Uniti, consente al malato terminale – purché adulto (almeno<br />

diciottenne) e nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali – di chiedere<br />

l’eutanasia.<br />

Quello del malato terminale è un diritto. Requests made by Oregon residents<br />

shall be granted ( 1 ), purché non difettino i requisiti – tassativamente previsti<br />

( 1 ) The Oregon Death with Dignity Act, § 3.10. La legge è stata oggetto di referendum popolare:<br />

a suo favore si è pronunciato il 51% dei votanti dell’Oregon. Soprattutto nel corso degli<br />

anni Novanta, il tema del «suicidio assistito» èstato oggetto di vivace dibattito. Molto ne hanno<br />

parlato i media (v., nel senso di una cauta apertura, P.J. Miller, Life after Death with Dignity:<br />

The Oregon Experience, inSocial Work, 2000, 263; B. Siegel, A Legal Way Out: The New World<br />

of Physician Assisted Suicide, inLos Angeles Times, 14.11.1999, 1; D. Van Biema, Is There a<br />

Right to Die?, inTime, 13.1.1997, 60; L. Belkin, There’s No Simple Suicide, inThe New York<br />

Times Magazine, 14.11.1993, 48; in senso critico S. Katz, Doctor Assisted Suicide - a Bad Oxymoron<br />

and a Bad Idea, inConnecticut Post, 27.4.1998; T. Egan, First Death Under an Assistedsuicide<br />

Law, inThe New York Times, 26.3.1998, 12). Per una ricognizione dottrinaria v. C.S.<br />

Sunstein, The Right to Die, inYale Law Journal, 106, 4, 1997, 1123; Y. Kamisar, On the Meaning<br />

and Impact of the Physician-assisted Suicide Cases, inMinnesota Law Review, 82, 4, 895; Y.<br />

Kamisar, Physician-assisted Suicide: The Problems Presented By the Compelling, Heartwrenching<br />

Case, inJournal of Criminal Law and Criminology, 88, 3, 1998, 11<strong>21</strong>; K. Tucker, The Death<br />

with Dignity Movement: Protecting Rights and Expanding Options after Glucksberg and Quill, in<br />

Minnesota Law Review, 82, 4, 923; B. Feinberg, The Court Upholds a State Law Prohibiting 351


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

352<br />

– per la somministrazione del farmaco letale. È comunque ammessa l’obiezione<br />

di coscienza del personale medico e paramedico ( 2 ).<br />

I requisiti per l’espressione di un valido consenso sono rigorosi e le norme<br />

che li prevedono sono imperative ( 3 ). Deve trattarsi di persona residente nello<br />

Stato dell’Oregon ( 4 ) affetta da terminal disease: «malattia incurabile ed irreversibile<br />

per diagnosi medica che, <strong>sec</strong>ondo un giudizio medico ragionevole,<br />

cagiona la morte entro sei mesi» ( 5 ). Può esprimere valido consenso la persona<br />

adulta, cui sia stata diagnosticata una patologia mortale ed incurabile; l’età<br />

avanzata od eventuali disabilities non sono sufficienti a giustificare la richiesta<br />

( 6 ). Il consenso deve essere indefettibilmente espresso per iscritto ( 7 ), alla presenza<br />

di almeno due testimoni che attestino – to the best of their knowledge<br />

and belief – che quest’ultimo ha agito volontariamente, oltre che in piena lucidità<br />

e coscienza ( 8 ). È necessario che almeno uno dei testimoni non sia parente<br />

(o a vario titolo coinvolto nella successione mortis causa) o proprietario od impiegato<br />

nella struttura sanitaria in cui il paziente riceve cure ( 9 ).<br />

Physician-assisted Suicide, inJournal of Criminal Law and Criminology, 88, 3, 1998, 847; T.<br />

Quill, Physician Assisted Death: After the U.S. Supreme Court Ruling, inUniversity of Detroit<br />

Mercy Law Review, 75, 3, 1998, 481; J. Kevorkian, A Fail-Safe Model for Justifiable Medically-<br />

Assisted Suicide, inAmerican Journal of Forensic Psychiatry, 13, 1, 1992, 7. Ancora, sul punto: D.<br />

Sulmasy, Killing and Allowing to Die: Another Look, inJournal of Law, Medicine & Ethics, 26,<br />

1, 1998, 55; C. Traina, Religious Perspectives on Assisted Suicide, inJournal of Criminal Law<br />

and Criminology, 88, 3, 1998, 1147; C.N. Manning, Live and Let Die: Physician-assisted Suicide<br />

and the Right to Die, inHarvard Journal of Law & Technology, 9, 2, 1996, 513; N.L. Cantor,<br />

The Real Ethic of Death and Dying, inMichigan Law Review, 94, 6, 1996, 1718. Di particolare<br />

interesse la linea discretiva tracciata da J. Deigh (Physician-assisted Suicide and Voluntary Euthanasia:<br />

Some Relevant Differences, inJournal of Criminal Law and Criminology, 88, 3, 1998,<br />

1155) tra «eutanasia volontaria» ed «eutanasia medicalmente assistita». In prospettiva comparatistica:<br />

A.C. Hall, To Die with Dignity: Comparing Physician Assisted Suicide in the United States,<br />

Japan and the Netherlands, inWashington University Law Quarterly, 74, 3, 1996, 803, e, più<br />

di recente, A. Van Der Heide, End-of-Life Decision-Making in Six European Countries: Descriptive<br />

Study, inThe Lancet, 362, 2003, 395.<br />

( 2 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01. (4). L’obiettore, tuttavia, ha l’obbligo di trasmettere<br />

al sanitario che gli succede l’intero fascicolo contenente la documentazione relativa al caso.<br />

( 3 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.12.<br />

( 4 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.10: la stessa norma prevede un elenco – meramente<br />

esemplificativo – di elementi indicativi della residency (patente di guida conseguita nello Stato<br />

dell’Oregon, iscrizione alle liste elettorali, modello della dichiarazione dei redditi relativo all’ultimo<br />

anno fiscale et similia).<br />

( 5 ) Death with Dignity Act, cit., § 1.01 (12).<br />

( 6 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.01 (2).<br />

( 7 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.01 (1).<br />

( 8 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.02 (1).<br />

( 9 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.02 (2).


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

Il medico curante del paziente non può fungere da testimone ( 10 ). La procedura,<br />

in particolare, esige l’intervento del medico curante (attending physician)<br />

e del medico «consulente» (consulting physician). È compito del primo<br />

effettuare la diagnosi e la prognosi, informarne il paziente, comunicargli i potenziali<br />

rischi connessi alla terapia prescritta ( 11 ). La diagnosi dell’attending<br />

physician deve essere confermata per iscritto dal consulting physician, cui compete<br />

anche l’ulteriore verifica della capacità mentale del paziente, della sufficienza<br />

delle informazioni di cui questi è in possesso, della libertà e volontarietà<br />

della scelta ( 12 ). Il difetto di informazione ed anche il solo dubbio dei medici<br />

sulla sanità di mente del paziente (o sull’esistenza di un semplice stato di depressione)<br />

impediscono l’accoglimento della richiesta di eutanasia ( 13 ): viceversa<br />

– ancorché il medico curante sia tenuto ad invitare il paziente ad informare<br />

la famiglia della propria scelta – l’eventuale decisione che questi prende di<br />

mantenere il riserbo non è causa di rigetto ( 14 ).<br />

Il paziente deve aver rivolto al medico curante due richieste, una scritta ed<br />

una orale. Alla prima richiesta, orale, deve far seguito una <strong>sec</strong>onda, scritta, a<br />

non meno di quindici giorni di distanza: a questo punto, l’attending physician<br />

deve informare il paziente della possibilità di cambiare idea in qualsiasi momento<br />

( 15 ). La richiesta di revoca è valida anche se formulata dall’amens o comunque<br />

da paziente le cui facoltà mentali non siano più integre ( 16 ). Tra la prima<br />

richiesta orale e la prescrizione medica del farmaco deve intercorrere un<br />

lasso di tempo non inferiore a quindici giorni; tra la richiesta scritta e la prescrizione<br />

non meno di quarantotto ore ( 17 ). La richiesta di eutanasia – come<br />

pure la sua revoca, sempre ammissibile –èex lege tamquam non esset ai fini<br />

dell’assicurazione sulla vita eventualmente stipulata dal paziente ( 18 ): lo scopo<br />

– ovviamente –èquello di evitare aberranti speculazioni.<br />

È da chiedersi – sotto il profilo dogmatico – se il fatto del medico che prescrive<br />

al paziente il farmaco letale sia scriminato o se, invece, sia escluso soltanto<br />

l’elemento psicologico dell’omicidio ovvero se, infine, il fatto rimanga<br />

antigiuridico e colpevole ed il suo autore vada semplicemente esente da pena.<br />

( 10 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.02 (3).<br />

( 11 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.01.<br />

( 12 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.02.<br />

( 13 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.03-3.04.<br />

( 14 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.05.<br />

( 15 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.06.<br />

( 16 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.07.<br />

( 17 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.08.<br />

( 18 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.13.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

353


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

354<br />

Il legislatore dell’Oregon – più attento al profilo operativo che alle partizioni<br />

concettuali – non è stato molto chiaro sul punto. Il medico che somministra<br />

il farmaco beneficia di una immunity, in relazione alla quale la nostra dottrina<br />

parlerebbe di una causa soggettiva di esclusione della pena (e non – per usare<br />

il linguaggio del nostro codice – di una causa oggettiva, che elide l’antigiuridicità<br />

del fatto e che i pratici statunitensi chiamano justification) ( 19 ). La norma è<br />

ambigua: «Nessuno può essere soggetto a responsabilità civile o <strong>penale</strong> o ad azione<br />

disciplinare» per aver agito in good faith in conformità al Death with Dignity<br />

Act ( 20 ). Si richiede l’ottemperanza alle prescrizioni legali e, <strong>sec</strong>ondo un costrutto<br />

un po’ oscuro, la «buona fede»: in specie, viene da chiedersi se la prescrizione<br />

del farmaco letale – in presenza di tutti i requisiti di legge – non renda<br />

pletorica l’ulteriore indagine relativa alla sfera psicologica dell’agente. Da<br />

un lato, invero, il fatto sembra aver perduto ogni connotazione illecita: l’esclusione<br />

di ogni forma di sanzione (<strong>penale</strong>, civile, disciplinare) sembra ricostruibile<br />

– dal punto di vista dogmatico – nel senso di una totale caducazione dell’antigiuridicità.<br />

Secosì fosse (come peraltro sembra preferibile ritenere), non<br />

si vedrebbe il senso del riferimento alla «buona fede» dell’agente; parimenti,<br />

non sarebbe agevole comprendere perché mai il legislatore abbia parlato di<br />

immunity. Il riferimento alla good faith, pertanto, degraderebbe a mera clausola<br />

di stile. Qualora, invece, per usare nostre partizioni concettuali, alla buona<br />

fede venisse collegata efficacia scusante, dovrebbe concludersi per la punibilità<br />

della sola inottemperanza dolosa al Death with Dignity Act (con la conseguenza<br />

che il physician, il quale somministri il farmaco letale senza avvedersi –<br />

negligentemente – dell’insussistenza dei requisiti di legge, non commetterebbe<br />

omicidio colposo): conclusione evidentemente assurda. Sembra potersi concludere,<br />

al di là dell’imprecisione terminologica, per l’efficacia scriminante.<br />

L’Oregon Death with Dignity Act ha introdotto specifiche norme incriminatrici:<br />

costituisce Class A felony l’alterazione di una richiesta esistente o la formazione<br />

di una nuova richiesta senza il consenso del paziente, come pure la<br />

distruzione dell’atto di revoca della richiesta, eseguita con l’intenzione di causarne<br />

la morte ( <strong>21</strong> ). Lo stesso reato a dolo specifico commette chi eserciti un’il-<br />

( 19 ) Per analoghi problemi in diritto <strong>penale</strong> inglese, v., nella nostra letteratura, S. Vinciguerra,<br />

<strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, 2 a ed., Padova, 2002, 200 e <strong>21</strong>8.<br />

( 20 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01 (1).<br />

( <strong>21</strong> ) Death with Dignity Act, cit., § 4.02. (1). Il termine è intraducibile. Si tratta di sostantivo<br />

che indica i reati più gravi (felonies) e, in quanto tali, distinti dai misdemeanors (misdemeanours,<br />

nell’ordinamento inglese). Questa distinzione, originaria del diritto inglese e dal quale l’ha cancellata<br />

il Criminal Law Act 1967, che l’ha sostituita con quella fra indictable e summary offences


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

legittima influenza (undue influence) sul paziente, onde indurlo a richiedere<br />

l’eutanasia o a distruggere l’atto di revoca di una previa richiesta ( 22 ).<br />

Degna di nota è poi la clausola vitiatur sed non vitiat, <strong>sec</strong>ondo cui la ritenuta<br />

«invalidità» di una disposizione del Death with Dignity Act non inficia la validità<br />

el’efficacia delle altre ( 23 ). Il legislatore ha voluto anche precisare che la<br />

richiesta di eutanasia non vale – per sé sola – a far nominare al malato un tutore<br />

( 24 ).<br />

2. Il Controlled Substances Act del 1970. – La prescrizione delle sostanze<br />

soggette a controllo federale (tra cui alcune possono fungere da principi attivi<br />

di farmaci suscettivi di determinare la morte del paziente) è regolata dal Controlled<br />

Substances Act. IlCSA è parte (formandone il titolo II, per l’esattezza)<br />

del più ampio Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act, legge<br />

federale del 1970 ( 25 ), che regola la fabbricazione, l’importazione, il possesso e<br />

la distribuzione di talune classified drugs. Le cinque Schedules allegate alla legge<br />

ne contengono l’elenco e sono periodicamente aggiornate dagli interventi<br />

del Department of Justice e del Department of Health and Human Services (di<br />

cui fa parte la Food and Drug Administration), <strong>sec</strong>ondo un singolare meccanismo<br />

di eterointegrazione amministrativa dell’originaria previsione legislativa.<br />

Il procedimento per includere una nuova sostanza alla lista (o per espungerne<br />

una già inclusa) può essere avviato – oltre che su petition di chiunque<br />

(soggetto pubblico o privato) vi abbia interesse – anche d’ufficio dal Dipartimento<br />

di Giustizia o dal Dipartimento della Salute. Il dicastero della Giustizia,<br />

in particolare, opera attraverso la Drug Enforcement Administration (DEA),<br />

sua specifica articolazione. Ove la petition pervenga direttamente alla DEA,<br />

l’agenzia inizia un’«investigazione», traducentesi nell’assunzione – in primis<br />

(v., al riguardo, S. Vinciguerra, <strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, cit., 197) è tuttora<br />

presente in altri ordinamenti di common law.<br />

Nell’ordinamento federale statunitense felony indica «un crimine federale punito con la<br />

morte o con la reclusione per più di un anno», mentre misdemeanor è il reato punibile con la<br />

pena pecuniaria o con la reclusione da non scontare in un penitenziario e comunque non eccedente<br />

un anno (v., sul punto, http://dictionary.lp.findlaw.com).<br />

( 22 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01 (2).<br />

( 23 ) Death with Dignity Act, cit., § 5.01.<br />

( 24 ) Death with Dignity Act, cit., § 4.01 (3).<br />

( 25 ) La disciplina del Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act è oggi compresa<br />

– come tutte le norme federali di origine congressuale – in una vastissima compilazione denominata<br />

US Code; in particolare, ne occupa il cap. 13 del libro <strong>21</strong>). Il Controlled Substances Act<br />

(CSA) oggi occupa i §§ 801-971 del titolo <strong>21</strong> dello US Code (<strong>21</strong> U.S.C. 801-971).<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

355


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

356<br />

dai law enforcement laboratories – di tutte le informazioni tecniche necessarie.<br />

Viene quindi richiesta al Department of Health and Human Services una scientific<br />

and medical evaluation. All’esito dell’iter, laDEA trasmette la documentazione<br />

al Ministro per la decisione finale.<br />

È fatto salvo il potere dell’Attorney General di inserire d’autorità una sostanza<br />

– nella schedule I, per la precisione ( 26 ) – saltando la procedura ordinaria,<br />

a certe rigorose condizioni: solo temporaneamente e solo per impellenti ragioni<br />

di pubblica sicurezza ( 27 ).<br />

Punto focale – per i profili che interessano in questa sede – del Controlled<br />

Substances Act è la norma per cui ogni persona che fabbrica o distribuisce una<br />

controlled substance – ivi compreso il medico che prescrive i farmaci al paziente<br />

– deve ottenere dal Ministro della Giustizia una registration: la relativa procedura<br />

è disciplinata con regolamenti emanati dallo stesso Attorney General.<br />

La registration – una sorta di licenza –èsoggetta a scadenza e la sua durata (ex<br />

lege non inferiore ad un anno e non superiore a tre) è fissata con provvedimento<br />

del Ministro ( 28 ). Peraltro, è espressamente previsto che il Ministro della<br />

Giustizia possa sospenderla o revocarla in qualsiasi momento ove essa diventi<br />

incompatibile con l’interesse pubblico ( 29 ). Vi è quindi un continuo controllo<br />

esercitato sui medici dall’E<strong>sec</strong>utivo (in specie, dal Ministro della Giustizia<br />

e non – come invece si potrebbe pensare – dal titolare del dicastero della<br />

Salute).<br />

Alla fabbricazione, distribuzione o possesso illegittimi di una controlled substance<br />

consegue l’irrogazione delle rigorose pene previste nella parte D del<br />

CSA ( 30 ). La pena varia in funzione della qualità e della quantità della sostanza<br />

detenuta (o, nel caso del medico, prescritta o somministrata); peraltro – <strong>sec</strong>ondo<br />

lo schema tipico dei reati aggravati dall’evento – la pena è aumentata se dal<br />

fatto deriva una serious bodily injury o la morte del soggetto a cui la sostanza<br />

viene ceduta-somministrata ( 31 ). Il consenso dell’avente diritto – lungi dal rivestire<br />

efficacia scriminante – costituisce una specifica circostanza attenuante:<br />

the victim consented to the criminal conduct that resulted in the victim’s death<br />

( 32 ).<br />

( 26 )Laschedule I contiene un elenco di sostanze che non possono mai essere utilizzate a<br />

scopo terapeutico e che, quindi, non possono essere oggetto di prescrizione medica.<br />

( 27 ) <strong>21</strong> U.S.C. 811 (h).<br />

( 28 ) <strong>21</strong> U.S.C. 822 (b).<br />

( 29 ) <strong>21</strong> U.S.C. 824 (a)(4).<br />

( 30 ) <strong>21</strong> U.S.C. 841 ss.<br />

( 31 ) <strong>21</strong> U.S.C. 841 (1).<br />

( 32 ) <strong>21</strong> U.S.C. 848 (m).


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

3. L’interpretive rule del Ministro della Giustizia del 1971. – Il potere del<br />

medico di prescrivere un farmaco classificato non è illimitato. Da un lato – lo<br />

si è detto – il physician è soggetto ad un penetrante ed efficace controllo dell’Attorney<br />

General (le cui prerogative sanzionatorie possono tradursi in una revoca<br />

della registration) e, dall’altra, la prescrizione di sostanze lato sensu terapeutiche<br />

è vincolata al perseguimento di uno «scopo medico legittimo». In<br />

particolare, una interpretive rule del Ministero della Giustizia – emanata nel<br />

1971 e tuttora vigente – stabilisce che «affinché la ricetta di una controlled substance<br />

sia valida deve essere prescritta per un legitimate medical purpose» ( 33 );<br />

la norma aggiunge – con una certa genericità –che il medico (ed anche il farmacista,<br />

cui indirettamente è assegnato un potere-dovere di controllo in sede<br />

di vendita) è responsabile per eventuali prescrizioni teleologicamente non ortodosse.<br />

L’interpretive rule – singolare esempio di interpretazione amministrativa di<br />

un atto legislativo – non spiega che cosa si intenda per scopo medico legittimo:<br />

in specie, non specifica se la legittimità debba essere apprezzata alla stregua<br />

delle sole norme di fonte legislativa ovvero anche di natura amministrativa.<br />

Tuttavia, in ragione del potere di modifica delle schedules conferito dal Controlled<br />

Substances Act all’Attorney General e, quindi, dell’oggettiva possibilità<br />

di eterointegrazione amministrativa di quella che chiameremmo norma <strong>penale</strong><br />

in bianco, sembra logico concludere per un’accezione larga, suscettiva di comprendere<br />

tanto le leggi del Congresso quanto i regolamenti dell’E<strong>sec</strong>utivo. Rimane<br />

inoltre da acclarare se – tra le fonti di natura legislativa – possano essere<br />

ammesse anche leggi statali o se, al contrario, la legittimità della prescrizione<br />

medica vada valutata soltanto alla stregua delle leggi federali.<br />

Per quanto interessa in questa sede, occorreva chiarire se la prescrizione<br />

bonae mortis causa di un farmaco – da parte del medico curante (attending<br />

physician) ed in pur rigorosa ottemperanza all’Oregon Death with Dignity Act<br />

– persegua o meno uno «scopo medico legittimo» alla stregua dell’interpretive<br />

rule del 1971.<br />

4. L’interpretive rule del Ministro della Giustizia del 2001. – Il 9 novembre<br />

2001 l’Attorney General John Ashcroft emanò un’altra interpretive rule: «Dispensing<br />

of Controlled Substances to Assist Suicide».<br />

A questo intervento ministeriale si pervenne in esito ad un iter iniziato nel<br />

( 33 ) 36 FR 7799, 26.4.1971 («FR» èl’acronimo di Federal Register, sostanzialmente corrispondente<br />

alla nostra Gazzetta Ufficiale).<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

357


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

358<br />

1994. A quell’anno, infatti, risale una circolare della DEA <strong>sec</strong>ondo cui la prescrizione<br />

«to assist suicide» delle sostanze – per lo più stupefacenti – comprese<br />

nei cinque allegati al Controlled Substances Act sarebbe incompatibile con la<br />

legge federale. Dopo che una overruling decision del Ministro della Giustizia<br />

del 5 giugno 1998 aveva affermato il principio contrario, l’uso bonae mortis<br />

causa di federally controlled substances fu di nuovo vietato a livello federale<br />

dall’Attorney General Ashcroft.<br />

L’interpretive rule del 2001, infatti, escluse in modo categorico che la prescrizione<br />

di farmaci letali per i malati terminali potesse perseguire – anche solo<br />

in ipotesi – uno scopo medico legittimo. Dispose, in particolare, che: 1) «assistere<br />

un suicidio» non costituisce un legimate medical purpose ai sensi dell’interpretive<br />

rule del 1971; 2) prescrivere e distribuire a questo fine «sostanze<br />

controllate» costituisce violazione del CSA del 1970; 3) tali condotte illecite –<br />

se poste in essere dal medico – possono rendere la registration incompatibile<br />

con l’interesse pubblico e, di conseguenza, il Ministro della Giustizia ha il potere<br />

di sospenderla o revocarla ( 34 ).<br />

Incaricata di controllare l’applicazione della rule era la Drug Enforcement<br />

Administration.<br />

Il nuovo orientamento «interpretativo» del Ministero della Giustizia sembra<br />

avere avuto di mira, fin dall’inizio, la legislazione dell’Oregon perché esso<br />

dichiarò che «si applica anche se la legge statale autorizza o tollera tale condotta<br />

da parte di medici od altri e senza tenere conto delle condizioni di salute<br />

della persona che riceve assistenza nel suicidio» ( 35 ).<br />

5. La sentenza della Corte Suprema federale Gonzales v. Oregon del 17 gennaio<br />

<strong>2006</strong>: A) Laopinion di maggioranza. – L’interpretive rule del Ministro<br />

Ashcroft – e la correlata minaccia di revocare la registration ai medici che con-<br />

( 34 ) 66 FR <strong>21</strong>8, 9.11.2001.<br />

( 35 ) Ibidem. L’interpretive rule ha suscitato vivaci critiche: v., in questo senso, S.F. Colb, A<br />

Creeping Theocracy: How The U.S. Government Uses Its Power To Enforce Religious Principles,<br />

in http://writ.findlaw.com, <strong>21</strong>.11.2001; E.P. Schultz, Abusing His Discretion, inLegal Times,<br />

29.5.2002, 3<strong>21</strong> (rinvenibile anche in www.law.com); J. Lund, Why Ashcroft Is Wrong on Assisted<br />

Suicide, inCommentary, 113, 2, 2002, 50. Più sfumata la posizione di M.C. Dorf (Ashcroft<br />

v. Oregon: Telling the States What to Do in Cases of Physician-assisted Suicide, inhttp://writ.findlaw.com,<br />

14.11.2001) <strong>sec</strong>ondo cui, a prescindere da dispute ideologiche, solo una legge federale<br />

(e non un regolamento ministeriale) avrebbe potuto eliminare l’Oregon Death With Dignity<br />

Act (peraltro, nel 1999 la House of Representatives aveva approvato un disegno di legge che<br />

abrogava la disciplina statale dell’Oregon: sarebbe bastato il voto favorevole del Senato che – a<br />

giudizio dell’autore – non può essere surrogato da un’interpretive rule).


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

tinuassero a prescrivere controlled substances per scopi «non legittimi» –ha<br />

fatto discutere molto ( 36 ). Lo Stato dell’Oregon (affiancato da un medico, da<br />

un farmacista e da alcuni malati terminali) impugnò l’interpretive rule 2001 dinanzi<br />

ad una Corte federale, che ordinò di non darvi applicazione ( 37 ). L’Attorney<br />

General (nel frattempo, ad Ashcroft era succeduto Gonzales) si rivolse<br />

allora alla Corte Suprema federale, che il 17 gennaio <strong>2006</strong> – con la pronunzia<br />

Gonzales v. Oregon, appunto –èintervenuta nel «dibattito sulla legittimità<br />

morale e giuridica, nonché sulla praticabilità, del suicidio medicalmente assistito»<br />

( 38 ), disattendendo le deduzioni dell’E<strong>sec</strong>utivo e confermando la validità<br />

ed efficacia dell’Oregon Death with Dignity Act. In specie, la Corte ha inteso<br />

valutare se il Controlled Substances Act consenta all’Attorney General di vietare<br />

al personale medico la prescrizione, bonae mortis causa, diregulated drugs, nonostante<br />

una legge statale – come, appunto, il Death with Dignity Act – ammetta<br />

il suicidio medicalmente assistito, senza peraltro addentrarsi nella valutazione<br />

di legittimità di questa legge.<br />

L’attenzione della Corte si è concentrata preliminarmente sul significato<br />

letterale e sistematico del CSA. Questo compiuto sistema normativo – che, peraltro,<br />

ha abrogato tutta la legislazione antidroga previgente – non si limita a<br />

classificare le controlled substances, ma disciplina altresì l’esercizio della professione<br />

medica, con specifico riguardo ai procedimenti amministrativi concernenti<br />

la registration ed ai relativi poteri del Ministro della Giustizia. Il CSA –<br />

nella disciplina di questa materia – concorre con la legislazione statale: solo nell’ipotesi<br />

in cui «venga a delinearsi un conflitto positivo tra la disposizione medesima<br />

e la normativa di fonte statale, di tal che le due discipline non possano<br />

trovare simultanea applicazione» ( 39 ), la c.d. clausola di prevalenza risolve il<br />

conflitto a favore della disciplina (di fonte legislativa) federale.<br />

Nel caso di specie, il Death with Dignity Act legittima la prescrizione di<br />

controlled substances a scopo di eutanasia, l’interpretive rule del 1971 pone il<br />

vincolo del perseguimento del legitimate medical purpose el’interpretive rule<br />

del 2001 esclude che la ratio della disciplina dell’Oregon costituisca «scopo<br />

medico legittimo». Secondo l’opinion – di cui è estensore il giudice Kennedy –<br />

( 36 )L.Ganzini, Oregon Physician’s Attitudes about and Experiences with End-of-Life Care<br />

since Passage of the Oregon Death with Dignity Act, inThe Journal of American Medical Association,<br />

285, 18, 2001, 2363.<br />

( 37 ) Oregon v. Ashcroft, 368 F. 3d 1118 (2004).<br />

( 38 ) Dibattito che da tempo coinvolge l’opinione pubblica americana, <strong>sec</strong>ondo quanto riconosciuto<br />

in Washington v. Glucksberg, 5<strong>21</strong> U.S. 702, 735 (1997).<br />

( 39 ) Controlled Substances Act, § 903.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

360<br />

il regolamento del Ministro Ashcroft, nel dichiarare «confliggente con il pubblico<br />

interesse» la registration del medico che somministri controlled substances<br />

allo scopo di praticare il suicidio medicalmente assistito – oltre a scardinare<br />

il sistema configurato dal ODWDA – rende la medesima condotta penalmente<br />

rilevante alla stregua della normativa federale.<br />

La Corte è stata chiamata a decidere se all’interpretive rule – regolamento<br />

amministrativo – fosse dovuta osservanza (deference). A tal fine, passa in rassegna<br />

i principi che la sua giurisprudenza ha consolidato nel tempo. Primo: <strong>sec</strong>ondo<br />

il precedente Auer v. Robbins, ad una norma di fonte amministrativa è<br />

dovuta osservanza (deference) ove essa interpreti una previa disposizione oscura<br />

promanante dalla medesima autorità amministrativa ( 40 ). In <strong>sec</strong>ondo luogo,<br />

la giurisprudenza della Corte – nella sentenza Chevron, in specie – ha acclarato<br />

come non possa essere escluso a priori il carattere vincolante dell’interpretazione<br />

data da un organo amministrativo ad una disposizione legislativa statale<br />

( 41 ). Questa particolare efficacia, tuttavia, va riconosciuta solo quando sia<br />

«chiaro che il Congresso ha conferito all’organo amministrativo generale potestà<br />

di introdurre norme con forza di legge e che l’interpretazione amministrativa<br />

la quale si attribuisce efficacia vincolante è il risultato dell’esercizio di quella<br />

potestà» ( 42 ): in sostanza, all’interpretazione amministrativa (di una disposizione<br />

legislativa) è dovuta la Chevron deference solo se il titolare della funzione<br />

legislativa ha delegato apposita potestà ermeneutica all’organo amministrativo.<br />

Diversamente, l’interpretazione amministrativa è vincolante solo nella misura<br />

in cui ha la «capacità di persuadere»: quest’ultima è la c.d. Skidmore deference<br />

( 43 ).<br />

Secondo il costrutto argomentativo del Governo (ricorrente, nel caso di<br />

specie), l’interpretive rule del 2001 altro non costituirebbe che l’elaborazione<br />

di norme già emanate – con l’interpretive rule del 1971 – dallo stesso Ministero<br />

della Giustizia: alla medesima dovrebbe pertanto riconoscersi la Auer deference.<br />

Tuttavia, rileva la Corte, il precedente richiamato dal Governo non trova<br />

applicazione nel caso in oggetto: ancorché –con l’interpretive rule del 2001 –<br />

l’Attorney General abbia inteso interpretare il previo regolamento del 1971,<br />

deve comunque osservarsi come la rule del 2001 si limiti a «ripetere pedissequamente»<br />

le parole del CSA. In altre parole, <strong>sec</strong>ondo l’opinione di maggio-<br />

( 40 ) Auer v. Robbins, 519 U.S. 452, 461-463 (1997).<br />

( 41 ) Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defence Council, Inc., 467. U.S. 837, 842-845<br />

(1984).<br />

( 42 ) United States v. Mead Corp., 533 U.S. <strong>21</strong>8, 226-227 (2001).<br />

( 43 ) Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134, 140 (1944).


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

ranza, il Ministro avrebbe operato una sorta di frode delle etichette: «le parole<br />

dell’interpretive rule provengono dal Congresso, non dal Ministro della Giustizia,<br />

e la quasi-equivalenza tra la legge e il regolamento di attuazione disattende<br />

le argomentazioni che il Governo svolge in favore dell’applicabilità al caso di<br />

specie della Auer deference».<br />

Escluso, dunque, che all’intepretive rule del 2001 sia dovuta la Auer deference,<br />

la Corte di chiede se – diversamente – vi si possa ravvisare un’interpretazione<br />

vincolante alla stregua del precedente Chevron. La conclusione è negativa,<br />

perché difetta, nel caso di specie, di qualsivoglia delega interpretativa da<br />

parte del Congresso ed il Ministro ha agito motu proprio. Anzi, i poteri che il<br />

CSA conferisce al Ministro della Giustizia sono assai limitati, da esercitare <strong>sec</strong>ondo<br />

specifiche modalità. In particolare, il potere di classificare le controlled<br />

substances nelle cinque tabelle deve essere esercitato dal Ministro nel rispetto<br />

di una dettagliata procedura. Quanto alla potestà regolamentare dell’Attorney<br />

General, deve essere limitata alla disciplina della «registration» e del «controllo»<br />

e comunque funzionale all’«efficace esercizio delle sue funzioni» previste<br />

dalla legge. Il controllo ministeriale ai sensi del CSA, quindi, è assolutamente<br />

circoscritto e settoriale.<br />

L’aporia di fondo che inficia il quadro argomentativo del Governo emerge,<br />

ad avviso della Corte, proprio con specifico riferimento all’esercizio ministeriale<br />

dei poteri di rilascio e revoca della registration. L’interpretive rule pretende<br />

di incriminare l’utilizzo di controlled substances per il suicidio medicalmente<br />

assistito, ben al di là del potere – conferito dalla legge al Ministro della Giustizia<br />

– di revocare o concedere la registration. Infatti, l’interpretive rule afferma<br />

espressamente che l’assistenza al suicidio non costituisce «uno scopo medico<br />

legittimo» e che fornire controlled substances per prestare assistenza a un<br />

suicidio rappresenta una violazione del CSA. Violazione, appunto, penalmente<br />

rilevante e pesantemente sanzionata da quest’ultimo ( 44 ). Se la prospettazione<br />

dell’E<strong>sec</strong>utivo fosse esatta, il potere di revocare la registration implicherebbe<br />

anche il più penetrante potere di qualificare come reato la condotta del medico.<br />

Se questa «lettura» del CSA fosse fondata, si dovrebbe annoverare il Ministro<br />

della Giustizia tra le fonti di produzione del diritto <strong>penale</strong>, con una conseguente,<br />

radicale immutazione – peraltro del tutto implicita – degli equilibri costituzionali:<br />

«il Congresso, ha ritenuto questa Corte, non altera le linee fondamentali<br />

di un complesso normativo, servendosi di espressioni vaghe o di di-<br />

( 44 ) V., sul punto, <strong>21</strong> U.S.C. 841.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

361


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

362<br />

sposizioni ancillari: il Congresso, verrebbe da dire, non nasconde elefanti nelle<br />

tane dei topi» ( 45 ).<br />

Inoltre, larga parte delle valutazioni che il CSA rimette all’Attorney General<br />

deve essere operata congiuntamente – o, quanto meno, di concerto con – il Segretario<br />

alla Salute. Anzi, talune valutazioni tecniche del Segretario sono spesso<br />

vincolanti per il Ministro della Giustizia: sono quelle di contenuto medico,<br />

che rimangono di sua esclusiva competenza ( 46 ), in quanto unico organo munito<br />

delle necessarie cognizioni tecniche ( 47 ). Quindi, le scelte del Ministro della<br />

Giustizia – oltre che circoscritte a precisi ambiti (la registration e la classificazione<br />

in tabelle delle controlled substances) – risultano talora vincolate all’orientamento<br />

di un differente dicastero.<br />

Ancora, non solo il CSA delega in misura consistente al Segretario le valutazioni<br />

di natura medica, ma – per altro verso – persegue un solo, limitato obiettivo:<br />

evitare che i physicians vengano coinvolti nel commercio e nel traffico di<br />

droghe. Ciò che il CSA intende colpire, in altri termini, è unicamente il traffico<br />

di sostanze stupefacenti ad uso «ricreativo».<br />

Non condivisibile, <strong>sec</strong>ondo la Corte, è anche la tesi del Governo che deduce<br />

l’illegittimità dello scopo di eutanasia (la quale – appunto – non potrebbe<br />

costituire legitimate medical purpose) da una nozione particolarmente qualificata<br />

di «medicina», «scienza che promuove» –<strong>sec</strong>ondo la prospettazione dell’E<strong>sec</strong>utivo<br />

ricorrente –«la cura e la guarigione del paziente» e, come tale, insuscettibile<br />

di «comprendere l’intenzionale anticipazione della morte».<br />

La Corte ha ritenuto «ragionevole» questa definizione di «medicina»: nondimeno,<br />

ha giudicato infondata la pretesa dell’E<strong>sec</strong>utivo di dedurre dal potere<br />

dell’Attorney General di determinare quali siano le controlled substances soggette<br />

a prescrizione medica un differente e generale potere di vietare un’attività<br />

solo perché asseritamente contraria a una (possibile, ma non necessaria) de-<br />

( 45 ) Whitman v. American Trucking Assns, Inc., 531 U.S. 457, 468 (2001).<br />

( 46 ) In ordine alla classificazione in tabelle, ad esempio, il Ministro della Giustizia è vincolato<br />

alle raccomandazioni medico-scientifiche formulate dal Segretario. Il Ministro della Giustizia<br />

non può annoverare un farmaco tra le controlled substances senza il consenso del Segretario: <strong>21</strong><br />

U.S.C. 811(b).<br />

( 47 ) Nell’interpretare leggi che ripartiscono competenze fra vari organi, la Corte si è così<br />

espressa: «Premesso che la tradizionale familiarità el’esperienza amministrativa giustificano la<br />

presunzione per cui, quantomeno in prima istanza, il Congresso abbia conferito il potere di interpretare<br />

le leggi all’organo amministrativo prima che all’autorità giudiziaria, questa Corte presume<br />

che il Congresso abbia inteso investire del potere di interpretazione il soggetto amministrativo<br />

il quale sia in grado di esercitare meglio di ogni altro questa funzione». Martin v. Occupational<br />

Safety and Health Review Comm’n, 499 U.S. 144, 153 (1991).


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

finizione dell’attività medica. La prescrizione medica – conclude la Corte – assolve<br />

solo la funzione di esercitare un controllo sulla somministrazione di sostanze<br />

che generano assuefazione.<br />

6. Segue: B)Ladissenting opinion del Giudice Scalia. – Gli argomenti e la<br />

conclusione cui perviene la maggioranza non sono condivisi dal giudice Scalia,<br />

estensore della dissenting opinion, a cui hanno aderito anche il giudice Thomas<br />

e il nuovo Presidente della Corte Roberts.<br />

Innanzitutto, <strong>sec</strong>ondo Scalia, all’interpretive rule del 2001 sarebbe dovuta<br />

la Auer deference. Secondo la majority opinion, l’interpretive rule si limiterebbe<br />

a fornire l’interpretazione di locuzioni regolamentari del 1971, che «ripetono<br />

pedissequamente» il linguaggio della legge: non si tratterebbe, perciò, diuna<br />

norma amministrativa che interpreta un’altra norma anch’essa di fonte amministrativa,<br />

bensì dell’interpretazione amministrativa di locuzioni che sono nella<br />

sostanza di fonte legislativa.<br />

Il costrutto argomentativo della dissenting, invece, poggia su una precisa e<br />

differente premessa: il regolamento del 1971 introduce una nozione nuova rispetto<br />

al CSA –«legitimate medical pur pose», appunto – ancorando la liceità<br />

della prescrizione medica al perseguimento di uno «scopo medico obiettivamente<br />

legittimo, a prescindere dalla valutazione soggettiva del medico sulla legittimità<br />

del suo utilizzo». L’interpretive rule di Ashcroft, quindi, funge da interpretazione<br />

amministrativa di una nozione introdotta ex novo da un regolamento<br />

amministrativo, l’interpretive rule del 1971: interpretazione amministrativa<br />

– vincolante alla stregua di Auer – di una disposizione di fonte amministrativa.<br />

Anche a non voler accordare all’interpretive rule efficacia vincolante, essa<br />

fornirebbe comunque l’interpretazione più «semplice e immediata» del regolamento<br />

e della legge: tutte le fonti, sostiene il giudice, «confermano che la locuzione<br />

“scopo medico legittimo” non comprende l’agevolazione intenzionale<br />

del suicidio» ( 48 ). La stessa Corte conviene sul punto quando condivide la de-<br />

( 48 ) «Secondo la dettagliata relazione contenuta nel Memorandum per il Ministro della Giustizia,<br />

appendice della Direttiva (OLC Memo), virtualmente tutte le fonti rilevanti in ambito<br />

medico – da Ippocrate fino all’odierna Associazione dei Medici d’America (AMA) – confermano<br />

che mai, o solo raramente, l’agevolazione del suicidio è stata ritenuta una forma di “prevenzione,<br />

guarigione o cura della malattia” e, per di più, che l’agevolazione del suicidio non rappresenta<br />

una “legittima” branca di quella “scienza”». Cfr. OLC Memo, App. to Pet. For Cert.<br />

113a-130a. Anzi, l’AMA ha affermato che «il suicidio medicalmente assistito è essenzialmente<br />

incompatibile con il ruolo di guaritore, proprio del medico». Washington v. Glucksberg, 5<strong>21</strong><br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

363


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

364<br />

finizione di «medicina» fornita dall’interpretive rule, ritenendola «quantomeno<br />

ragionevole». Scalia ravvisa la spiegazione di tale «distorsione» nella circostanza<br />

che la Corte confonde «l’indagine normativa di quelli che dovrebbero essere<br />

i confini della medicina»... con «l’indagine obiettiva di quella che è la consolidata<br />

definizione di “medicina”». È precisamente in questa arbitraria sovrapposizione<br />

di parametri valutativi che Scalia individua la ragione del rifiuto della<br />

Corte di identificare, nell’ambito del CSA, una – sia pur implicita – autorizzazione<br />

al divieto da parte dell’E<strong>sec</strong>utivo di condotte incompatibili con una<br />

delle possibili ragionevoli interpretazioni dell’attività medica.<br />

Del resto, l’impasse argomentativa della Corte risulterebbe dalla circostanza<br />

che la medesima, nel respingere la tesi governativa dell’esistenza di una definizione<br />

federale generale e uniforme di «scopo medico legittimo», rigetta altresì<br />

la – pur in sé coerente – posizione dello Stato dell’Oregon, <strong>sec</strong>ondo cui «qualsiasi<br />

utilizzo autorizzato da una normativa statale» costituirebbe uno «scopo<br />

medico legittimo», persino – <strong>sec</strong>ondo le tesi dello stesso resistente – l’assunzione<br />

di morfina a scopo euforizzante.<br />

Quanto all’individuazione della ratio sottesa al CSA, Scalia definisce «capziosa»<br />

la lettura che ne offre la sentenza. La Corte, in particolare, si sarebbe limitata<br />

a considerare singole disposizioni, solo indirettamente rilevanti, che in<br />

nessun modo possono indurre a misconoscere la generale portata applicativa<br />

della legge federale: «Anche a voler ritenere, comunque, che il primario obiettivo<br />

del CSA sia la riduzione di “assuefazione ed abuso a scopo ricreativo”,<br />

non vi è alcuna ragione di credere che questo sia l’unico».<br />

Il giudice indica una molteplicità di disposizioni del CSA che conferiscono<br />

al Ministro della Giustizia numerose e diversificate competenze, direttamente<br />

preordinate alla tutela della «pubblica salute e sicurezza», contro «ogni rischio<br />

di devianza nell’uso di controlled substances» ( 49 ). Oggetto di attenzione da<br />

parte del giudice sono le disposizioni concernenti il potere del Ministro di<br />

concedere o revocare ai medici la registration necessaria per la prescrizione di<br />

talune controlled substances, in particolare quando quest’ultima sia finalizzata<br />

U.S. 702, 731 (1997). «Il peso schiacciante della tradizione giurisprudenziale, gli indirizzi passati<br />

e presenti di quasi tutti gli Stati e dell’Ordinamento Federale, nonché la chiara, stabile e inequivocabile<br />

posizione delle maggiori associazioni americane di professionisti medico-sanitari, stabiliscono<br />

che “l’agevolazione del suicidio ... non costituisce uno scopo medico legittimo”». OLC<br />

Memo, supra, 129a. Cfr., altresì, Glucksberg, supra, 710, n. 8 (divieto o condanna del suicidio<br />

medicalmente assistito in cinquanta giurisdizioni, comprendenti quarantasette Stati, il Distretto<br />

di Columbia, nonché due Territori).<br />

( 49 ) La posizione della Corte porterebbe, viceversa, ad escludere l’esistenza di un divieto di<br />

utilizzo di steroidi anabolizzanti nel bodybuilding.


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

a praticare il suicidio medicalmente assistito che, <strong>sec</strong>ondo l’interpretive rule<br />

non rappresenta un «legittimo scopo medico»: come si ricorderà, la Corte rifiuta<br />

che da questa attribuzione di competenza possa farsi discendere un più<br />

generale potere – ritenuto incompatibile con la ratio e la struttura del CSA – di<br />

vietare intere categorie di attività, in quanto ritenute dal Ministro non compatibili<br />

con un «legittimo scopo medico».<br />

Anche a voler comunque trascurare la circostanza che la necessaria ricorrenza<br />

di uno «scopo medico legittimo» nella prescrizione di controlled substances<br />

non è mai stata contestata dagli stessi resistenti, Scalia ritiene in ogni caso<br />

«inoppugnabile» la conclusione a cui perviene l’interpretive rule, a mente della<br />

quale «la prescrizione, cessione o somministrazione di sostanze controllate a livello<br />

federale ... da parte di un medico ... può rendere la sua registration ... incompatibile<br />

con il pubblico interesse» e pertanto suscettibile di sospensione o<br />

revoca da parte del Ministro della Giustizia. Questa conclusione, infatti, corrisponderebbe<br />

alle attribuzioni operate dal CSA, che conferisce al Ministro il<br />

compito di adottare «regolamenti a discipline riguardanti la registrazione e il<br />

controllo della produzione, distribuzione e dispensa di controlled substances<br />

...»: ciò a maggior ragione, dopo la novella del 1984, «adottata allo scopo preciso<br />

di affrancare il potere discrezionale del Ministro in tema di registration<br />

dalle decisioni delle autorità statali».<br />

Proprio a questa attribuzione di competenza deve ricollegarsi, <strong>sec</strong>ondo<br />

Scalia, la necessità di riconoscere in capo al Ministro della Giustizia un particolare<br />

potere interpretativo: «Nell’indicare quali criteri presiedono all’esercizio<br />

di questa competenza – parametri così chiaramente generici come “pubblico<br />

interesse” e “pubblica salute e sicurezza” –il Congresso implicitamente<br />

(ma inequivocabilmente) ha conferito al Ministro della Giustizia anche il potere<br />

di fornire un’interpretazione di quei medesimi criteri, indipendentemente<br />

dal fatto che sia rintracciabile nella legge una delega espressa». A suffragio di<br />

questa conclusione il giudice richiama il più volte menzionato precedente Chevron:<br />

«Qualche volta, la delega di potere operata dalla legge nei confronti di<br />

un organo amministrativo, in relazione ad una particolare questione, è implicita<br />

piuttosto che esplicita. In tal caso, un giudice non può sostituire la propria<br />

ricostruzione del significato di una disposizione legislativa all’interpretazione<br />

operata dall’organo amministrativo competente». Inoltre, nello specifico ambito<br />

delle registrations il potere interpretativo è attribuito in via esclusiva al Ministro<br />

della Giustizia, senza che alcun ruolo venga riconosciuto al Segretario<br />

alla Salute: tale scelta troverebbe giustificazione nella circostanza che «le decisioni<br />

in tema di registration non implicano esclusivamente, o almeno principalmente,<br />

fattori “medico-scientifici”». Lo stesso giudice non si nasconde come la<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

365


S E Z I O N E marco rebecca<br />

PENALISTICA Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

366<br />

discrezionalità del Ministro della Giustizia nell’identificare la nozione di pubblico<br />

interesse in questo ambito sia certamente ampia, ma non più ampia di altri<br />

poteri che il Congresso ha conferito all’E<strong>sec</strong>utivo, senza mai incontrare il<br />

dissenso della Corte Suprema.<br />

Questa precisa scelta legislativa offre a Scalia un argomento decisivo: in<br />

realtà, la legittimità del suicidio medicalmente assistito è frutto di una scelta<br />

«che poggia non sulla “scienza” o sulla “medicina”, ma su un semplice giudizio<br />

di valore, che non dipende da “valutazioni squisitamente mediche ... più<br />

della legittimità della poligamia o dell’infanticidio eugenetico”».<br />

La constatazione che, comunque, il suicidio medicalmente assistito attenga<br />

all’ambito della moralità pubblica, tradizionalmente disciplinato a livello statale,<br />

nulla toglie alla possibilità che il Governo federale utilizzi i poteri espressamente<br />

conferitigli proprio per tutelare i boni mores: ciò che è accaduto nel caso<br />

di specie.<br />

7. Conclusioni. – In ultima analisi – malgrado gli strali, peraltro non privi di<br />

solidità argomentativa, del giudice Scalia – deve ravvisarsi in Gonzales v. Oregon<br />

una posizione sostanzialmente interlocutoria, certamente non definitiva.<br />

La majority opinion non entra nel merito della discrezionale scelta legislativa<br />

dell’Oregon. Dell’eutanasia, non vengono analizzati i profili di compatibilità<br />

con i valori costituzionali, né la Corte ha fatto riferimento ad un ipotetico<br />

national consensus formatosi, sul punto, in seno alla società statunitense.<br />

La quaestio affrontata e risolta attiene, invece, ai rapporti tra fonti di produzione<br />

del diritto e l’attitudine del regolamento amministrativo a fungere da<br />

fons iuris: la pretesa del Ministro Ashcroft di dare preciso contenuto etico alla<br />

vaga locuzione del 1971 «legitimate medical purpose» èstata giudicata infondata.<br />

Non – tuttavia – per ragioni di merito ma, in ultima analisi, per difetto di<br />

delega: avrebbe dovuto essere autorizzato dal Congresso, ma non lo è stato.<br />

ABSTRACT (*)<br />

Nel 1994 il Congresso dell’Oregon ha approvato il Death with Dignity Act, legge che, per la<br />

prima volta negli Stati Uniti, consente al malato terminale – purché adulto e nel pieno possesso<br />

delle proprie facoltà mentali – di chiedere l’eutanasia. La prescrizione delle sostanze soggette a<br />

controllo federale (tra cui alcune possono fungere da principi attivi di farmaci suscettivi di de-<br />

(*) Questo abstract è stato redatto dall’Autore.


marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

terminare la morte del paziente) è regolata dal Controlled Substances Act del 1970. Il CSA regola<br />

la fabbricazione, l’importazione, il possesso e la distribuzione di talune classified drugs: le cinque<br />

tabelle allegate, aggiornate di concerto tra il Ministro della Salute e il Ministro della Giustizia,<br />

contengono l’elenco delle sostanze soggette a controllo, ottenibili con ricetta medica.<br />

Una interpretive rule del Ministero della Giustizia – emanata nel 1971 e tuttora vigente –<br />

stabilisce che «affinché la ricetta di una controlled substance sia valida deve essere prescritta per<br />

un legitimate medical purpose»; una successiva interpretive rule del 9 novembre 2001, emanata<br />

dall’Attorney General John Ashcroft nel tentativo di dare una sorta di interpretazione autentica<br />

della precedente, esclude senza eccezioni che la prescrizione di farmaci letali per i malati terminali<br />

possa perseguire uno scopo medico legittimo (di fatto minacciando la revoca della licenza<br />

ministeriale all’esercizio della professione a quei physicians che si discostassero dal nuovo orientamento<br />

ministeriale).<br />

Lo Stato dell’Oregon – ritenuto invaso l’ambito della propria potestà legislativa – ha citato<br />

in giudizio il Ministro della Giustizia Gonzales (succeduto nel frattempo ad Ashcroft): il 17 gennaio<br />

<strong>2006</strong> la Corte Suprema federale – con la pronunzia Gonzales v. Oregon – ha confermato la<br />

validità ed efficacia dell’Oregon Death with Dignity Act. Lamajority opinion – fermamente avversata<br />

dai giudici Scalia e Thomas, oltre che dal nuovo Chief Justice Roberts – non entra nel<br />

merito della legittimità costituzionale dell’eutanasia in quanto tale: si limita ad intervenire sulla<br />

questione dei rapporti tra fonti di produzione del diritto e, di conseguenza, a disattendere la<br />

pretesa del Ministro di delimitare il contenuto ed i confini dell’attività medica. Solo al Congresso<br />

– ha chiarito la Corte – compete dare concreto contenuto giuridico alla locuzione «legitimate<br />

medical purpose»: il regolamento del 1971, infatti, la usa in un’operazione di mera parafrasi del<br />

testo legislativo.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

367


SEZIONE<br />

STORICA<br />

Elisabetta D’Amico<br />

Ricercatore di storia del diritto medievale e moderno nell’Università dell’Insubria - Como<br />

IL CARTEGGIO INEDITO TRA FRANCESCO CARRARA<br />

E LUIGI MAJNO<br />

Sommario: 1. Premessa. – 2. Majno, Buccellati e il «nuovo cammino». – 3. Majno, Carrara e la<br />

«sfinge» tedesca. – 4. Tra libertà e autorità: la comune condanna del sistema. – 5. La «prima<br />

lezione di diritto <strong>penale</strong>» di Luigi Majno. – 6. Conclusioni.<br />

1. Premessa. – Sul finire del 1876 la <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong> di Luigi Lucchini ospita<br />

un dotto saggio di un ventiquattrenne sconosciuto cultore delle scienze criminali,<br />

Luigi Majno ( 1 ). L’elaborato giunge alla pubblicazione sul prestigioso pe-<br />

( 1 )L.Majno, La tradizione <strong>penale</strong> nel diritto romano. Frammenti di giurisprudenza storica,in<br />

<strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, V (1876), 265-290. Luigi Giuseppe Francesco Majno nasce a Gallarate il <strong>21</strong> giugno<br />

1852 da Pietro e Gerolama Lovetti e il giorno stesso è battezzato nella Parrocchia di Santa Maria<br />

Assunta (il certificato di battesimo è custodito nell’archivio privato del dott. Luigi Majno, nipote<br />

del penalista). Allievo dapprima di Antonio Buccellati, Majno abbraccia i principi della Scuola Positiva<br />

intorno al 1882 ed esplicita l’abbandono delle dottrine «classiche» del proprio maestro con<br />

un articolo sull’omicidio pubblicato sull’Archivio di Psichiatria di Lombroso, Garofalo e Ferri (L.<br />

Majno, La premeditazione nell’omicidio con errore di persona,inArchivio di psichiatria, antropologia<br />

criminale e scienze penali per servire allo studio dell’uomo alienato e delinquente, 1882, 238-244).<br />

Nella polemica, talora particolarmente accesa, tra Scuola Classica e Scuola Positiva si distingue per<br />

la pacatezza dei toni. È autore di un diffuso Commento al codice <strong>penale</strong> che raggiunge la sua ultima<br />

tiratura nel 1924. Di idee socialiste, è amministratore comunale di Milano (per un quarto di <strong>sec</strong>olo),<br />

deputato della Sinistra nella XXI Legislatura e animatore con la moglie Ersilia Bronzini della<br />

beneficenza laica meneghina. Muore, dopo una vita straordinariamente intensa, all’età di 62 anni,<br />

il 9 gennaio 1915. Alcune notizie sulla vita, qui solo accennate, si possono in parte ricavare dai numerosi<br />

necrologi: A. Negri, Per Luigi Majno. Discorso commemorativo, s.e., 1916; E.A. Porro, Luigi<br />

Majno,inMonitore dei tribunali, 1915, 41-42; A. Agnelli, Un giurista lombardo: Luigi Majno.<br />

Commemorazione detta all’Università Popolare di Milano il 20 gennaio 1915, Roma 1915; Id., In memoria<br />

di Luigi Majno, Gallarate 1916; Id., Profili. In memoria di Giovanni Montemartini. Nel I anniversario<br />

della morte di Carlo Romussi. Luigi Majno, Milano 1916. 369


S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

370<br />

riodico grazie all’interessamento di Antonio Buccellati, professore di diritto e<br />

procedura <strong>penale</strong> a Pavia e primo maestro del novello scrittore ( 2 ). In seguito a<br />

tale circostanza, Francesco Carrara ( 3 ) e il giovane Majno, futuro esponente<br />

della Scuola Positiva, intrecciano un breve scambio epistolare. Prende così avvio<br />

un confronto tra due esponenti di differenti generazioni della scienza criminalistica<br />

italiana, presto destinata a dividersi e a dare luogo a ruvide contrapposizioni<br />

( 4 ).<br />

( 2 ) Un quadro della vita e delle opere del docente pavese è offerto in M. Caravale, voce<br />

«Buccellati Antonio, in Dizionario biografico degli italiani», XIV, Roma 1972, 753-754. Buccellati<br />

docente di diritto ecclesiastico è presentato da L. Musselli, L’insegnamento del diritto ecclesiastico<br />

nell’Università di Pavia dall’Unità ai Patti Lateranensi (1861-1929), inBollettino della Società<br />

Pavese di Storia Patria, LXXXII (1982), 182-197. Più in particolare, sulla collocazione di<br />

Buccellati nella polemica tra Scuola Classica e Scuola Positiva, cfr. E. Dezza, Tra scuola classica<br />

e scuola positiva: Antonio Buccellati e le «Istituzioni di diritto e procedura <strong>penale</strong>» (1884), inId.,<br />

Saggi di storia del diritto <strong>penale</strong> moderno, Milano 1992, 392-423, in particolare 403-420.<br />

( 3 ) Per un quadro sintetico della vita e delle opere di Francesco Carrara, cfr. A.Mazzacane,<br />

voce «Carrara Francesco», inDizionario biografico degli italiani, Roma 1977, 664-670. Sull’opera<br />

di Carrara, nell’ambito di una vasta letteratura e senza alcuna pretesa di completezza, v.:<br />

M.A. Cattaneo, Francesco Carrara e la filosofia del diritto <strong>penale</strong>, Torino 1988; Sbriccoli, La<br />

penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto <strong>penale</strong> nell’Italia unita, inStato e cultura giuridica<br />

in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari 1990, 147-232, in particolare<br />

160-161, 168-170, 174-179; Id., Dissenso politico e diritto <strong>penale</strong> in Italia tra Otto e Novecento.<br />

Il problema dei reati politici dal «Programma» di Carrara al «Trattato» di Manzini, inQuaderni<br />

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 3-4 (1974-1975), 607-702, in particolare<br />

638-643; F. Colao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico<br />

dello Stato», Milano 1986, 73-81; Ead., Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento,<br />

in I giuristi e la crisi dello Stato Liberale in Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. Mazzacane,<br />

Napoli 1986, 109-110; Francesco Carrara nel primo centenario della morte, Atti del convegno internazionale<br />

(Lucca-Pisa, 2-5 maggio 1988), Milano 1991; P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto<br />

<strong>penale</strong> (A proposito di recenti appunti carrariani e della ristampa della “Parte generale” del<br />

Programma del corso di diritto criminale di Francesco Carrara), inQuaderni fiorentini per la storia<br />

del pensiero giuridico moderno, 24 (1995), 472-473; C.F. Grosso, G.Neppi Modona, L. Violante,<br />

Giustizia <strong>penale</strong> e poteri dello Stato, Milano 2002, 157-158 (pagine redatte da G. Neppi<br />

Modona); M. Geri, Nel laboratorio di Francesco Carrara: le miscellanee giuridiche, Torino 2003.<br />

In attesa della pubblicazione degli Atti del convegno internazionale Francesco Carrara nel bicentenario<br />

della nascita (Lucca, 3-4 dicembre 2004), v.: M. Maiwald, La scienza penalistica in Germania<br />

e in Italia nella prima metà del XIX <strong>sec</strong>olo. Alcuni appunti comparatistici, in<strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong><br />

XXI <strong>sec</strong>olo, IV, 2 (2005), e S. Vinciguerra, Francesco Carrara penalista del XXI <strong>sec</strong>olo, in<strong>Diritto</strong><br />

<strong>penale</strong> XXI <strong>sec</strong>olo, V, 1 (<strong>2006</strong>), 179-195.<br />

( 4 ) Il presente lavoro si inserisce in una più ampia ricerca sulla vita e le opere di Luigi Majno,<br />

già oggetto di tesi di dottorato. Si anticipano nella presente occasione i primi dati relativi al<br />

carteggio occasionato dalla pubblicazione dello scritto di Majno sulla <strong>Rivista</strong> di Lucchini. Il materiale<br />

inedito qui citato è custodito presso l’archivio dell’Unione Femminile Nazionale (d’ora in<br />

poi: UFN), associazione milanese fondata dalla moglie di Majno, Ersilia Bronzini, nel 1899 e ancora<br />

molto attiva nel favorire l’emancipazione delle donne e la conservazione della relativa me-


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

In effetti, nel periodo in cui si svolge la vicenda delineata in queste pagine<br />

la disputa tra Scuola Classica e Scuola Positiva non si è ancora accesa ( 5 ). La<br />

temperie determinista non ha ancora sottratto a Buccellati uno dei suoi migliori<br />

allievi, che al momento sta percorrendo i primi passi di una lunga carriera<br />

professionale e scientifica. Carrara permane, a sua volta, l’indiscusso capofila<br />

della dottrina criminalistica italiana.<br />

2. Majno, Buccellati e il «nuovo cammino». – Fautore della prima pubblicazione<br />

di Majno è, come accennato, Antonio Buccellati. L’incontro tra il professore<br />

pavese e Luigi Majno era avvenuto, come sovente accade nei sodalizi<br />

scientifici, tra i banchi delle aule universitarie. Il giovane Majno aveva seguito<br />

le lezioni di diritto e procedura <strong>penale</strong> tenute da Buccellati, sostenendo il relativo<br />

esame il 1 o luglio 1872. Più tardi, nel dicembre 1874, si era laureato sotto<br />

la guida del penalista con una tesi intitolata Appunti sopra gli ordinamenti giudiziarii<br />

penali ( 6 ).<br />

moria storica. Colgo l’occasione per ringraziare le collaboratrici dell’UFN, Eleonora Citans Angela<br />

Gavoni e Cristina Ghidini, sempre cortesi e disponibili a favorire la mia ricerca, e il dottor<br />

Luigi Majno, che con arguzia e benevolenza mi ha reso partecipe di piccoli ma preziosi ricordi<br />

di famiglia.<br />

( 5 ) La storiografia sta riconsiderando la correttezza di una ricostruzione della penalistica<br />

italiana in chiave di netta antitesi tra giuristi classici e giuristi positivi. Non mancano, infatti,<br />

personalità che non si lasciano facilmente ricondurre entro rigidi schemi dogmatici. In queste<br />

prime note, però, siè conservata la concezione di due scuole contrapposte, classica e positiva<br />

appunto, perché essa appare assai viva negli stessi protagonisti, soprattutto di parte positiva (ma<br />

non solo). Anche sulle vicende della penalistica italiana dell’epoca esiste un’ampia letteratura. Ci<br />

limitiamo in questa occasione a citare: M. Sbriccoli, Il diritto <strong>penale</strong> sociale 1883-1912, inQuaderni<br />

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2 (1973), 556-642; Id., Dissenso politico<br />

e diritto <strong>penale</strong>, cit., 607-702; Id., Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico, in<br />

Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 3-4 (1974-1975), 873-1035; Id.,<br />

Il diritto <strong>penale</strong> liberale. La «<strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>» di Luigi Lucchini 1874-1900, in Quaderni fiorentini<br />

per la storia del pensiero giuridico moderno, 16 (1987), 105-183; Id., La penalistica civile, cit.,<br />

147-232; Id., Caratteri originari e permanenti del sistema <strong>penale</strong> italiano (1860-1990), inStoria<br />

d’Italia, Annali, 14, a cura di L. Violante, Torino 1998, 487-551; G. Neppi Modona, <strong>Diritto</strong><br />

<strong>penale</strong> e positivismo, inIl Positivismo e la cultura italiana, a cura di E.R. Papa, Milano 1985, 47-<br />

61; F. Colao, Il delitto politico, cit.; Ead., Le ideologie penalistiche, cit., 107-122; E. Dezza, Imputabilità<br />

e infermità mentale: la genesi dell’articolo 46 del Codice Zanardelli, inId., Saggi di storia<br />

del diritto <strong>penale</strong> moderno, cit., 281-316; Id., Tra scuola classica e scuola positiva: Antonio<br />

Buccellati, cit., 392-423; C.F. Grosso, Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento<br />

e Novecento, inStoria d’Italia, Annali, 12, a cura di L. Violante, Torino 1997, 7-34;<br />

Grosso, Neppi Modona, Violante, Giustizia <strong>penale</strong>, cit., 152-156; S. Vinciguerra, <strong>Diritto</strong><br />

<strong>penale</strong> italiano, I, Padova, 1999, 255-288.<br />

( 6 )L’attestazione di laurea e dei corsi sottoscritta dal preside della Facoltà pavese Barinetti<br />

in data 17 dicembre 1874 è conservata nell’archivio UFN, Fondo Majno (d’ora in poi: F.M.), fal-<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

371


S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

372<br />

Nei quasi due anni che trascorrono tra il conseguimento del titolo dottorale<br />

e la stampa di uno dei suoi primi lavori sulla <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong> Majno esercita la<br />

pratica forense, mentre Buccellati lo incalza perché si dedichi alla carriera<br />

scientifica. Quando il giovane, dopo varie incertezze, decide finalmente dilavorare<br />

con impegno a una pubblicazione di un certo spessore il docente ne è<br />

«felicissimo» ( 7 ). Per sottolineare la novità Buccellati si avvale con bonomia di<br />

una citazione dantesca: come Dante, Majno «disvuol ciò che volle. E per nuovo<br />

pensier cambia proposta» ( 8 ). Mentre il poeta però, dopo un improvviso ripensamento,<br />

era venuto meno all’iniziale determinazione ed esitava a intraprendere<br />

il viaggio, Majno si risolve, dopo continue titubanze, a gettarsi nell’agone<br />

scientifico. Buccellati, per parte sua, è disposto, similmente a Virgilio,<br />

ad accompagnare il giovane «nel nuovo cammino» ( 9 ).<br />

Al di là delle facezie e degli incoraggiamenti di prammatica, il docente pavese<br />

è certo delle potenzialità di Majno e ne stima l’ingegno, la cultura e il carattere<br />

( 10 ). L’oggetto dello studio – il diritto <strong>penale</strong> romano – corrisponde alle<br />

predilezioni di Buccellati, che mostra di condividere anche l’impostazione<br />

che l’allievo intende dare allo studio ( 11 ). Il professore avverte, però, che il la-<br />

done (d’ora in poi: f.) 6l. Il titolo della tesi è desunto dalla lettera dell’avv. Marino Volta, incaricato<br />

dal rettore dell’Università di Pavia, a Edoardo Majno, figlio di Luigi, del 28 gennaio 19<strong>21</strong>,<br />

in UFN, F.M., f. 23. Tale missiva risponde all’istanza di Edgardo Majno di conoscere tempi e<br />

modi della laurea dell’illustre genitore.<br />

( 7 ) Lettera di Buccellati a Majno, 25 novembre 1875, in UFN, F.M., f. 23. Purtroppo la lettera<br />

non esplicita i motivi della titubanza di Majno. Questi, come si evince dalla missiva, erano<br />

stati confidati dal giovane al professore.<br />

( 8 ) «Amatissimo Majno che ... disvuol ciò che volle. E per nuovo pensier cambia proposta,<br />

finalmente fa giudizio. Siamogli grati, che deve a lui costare generosa violenza tener freno a un<br />

cervellino così capriccioso, che ad ogni luna (se non più di frequente) cambia gusto come è delle<br />

partorienti ...» (lettera di Buccellati a Majno, 25 novembre 1875, cit.). Nella Divina Commedia,<br />

Inferno, II, vv. 37-42, il passo ripreso quasi alla lettera nella parte iniziale della lettera è il seguente:<br />

«E qual è quei che disvuol ciò che volle / e per novi pensier cangia proposta / sì che dal<br />

cominciar tutto si tolle, / tal mi fec’ïo ‘n quella oscura costa, / perché, pensando, consumai la<br />

‘mpresa / che fu nel cominciar cotanto tosta».<br />

( 9 ) «Se posso prestarLe mano nel nuovo cammino mi sarà cosa graditissima» (lettera di<br />

Buccellati a Majno, 25 novembre 1875, cit.).<br />

( 10 ) «Bando dunque al timore di trovarsi imprevisto e che gli sia per mancare il tempo ad<br />

un lavoro [parola illeggibile] e completo! Io la responsabilità la divido con Lei. Se posso prestarLe<br />

mano nel nuovo cammino mi sarà cosa graditissima. Intanto devo ringraziarla di cuore<br />

della sua eroica risoluzione. Io sono felicissimo di aver a collaborare colla [parola illeggibile] un<br />

giovane scolare che (sia detto ad offesa della modestia e di lei vari scrupoli) possiede pronto ingegno,<br />

singolare coltura e ciò che più importa dignità di carattere ed integerrima coscienza»<br />

(ibidem).<br />

( 11 ) «Va bene anche il non pensare con la testa altrui, se io non avessi concepito in lei la po-


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

vorodovrà essere «positivo», basato cioè sullo studio diretto delle fonti ( 12 ).<br />

Una volta ultimato, lo scritto soddisfa pienamente le aspettative del maestro,<br />

che ne ottiene la pubblicazione sul fascicolo del novembre 1876 della <strong>Rivista</strong><br />

di Lucchini ( 13 ). Sulle pagine del periodico l’iniziale e perseverante sostegno<br />

privato di Buccellati al suo giovane allievo diventa pubblico. Con una lettera<br />

di ringraziamento al direttore, edita in calce all’articolo, il professore pavese<br />

connota il lavoro di Majno come un piccolo ma importante tassello di una<br />

«sintesi storica» del diritto <strong>penale</strong> auspicabile e ancora tutta da scrivere ( 14 ).<br />

La tradizione <strong>penale</strong> nel diritto romano. Frammenti di giurisprudenza storica<br />

è in effetti uno studio del diritto <strong>penale</strong> che, a partire dalla svolta portata da<br />

Beccaria, risale sino al diritto romano soffermandosi, nella parte più corposa,<br />

nell’analisi delle dottrine penalistiche elaborate nell’età del diritto comune. Lo<br />

scopo del lavoro è quello di valutare l’effettiva derivazione dalle fonti romane<br />

delle dottrine penali preilluministe. Non è, invero, il primo scritto di Majno<br />

dato alle stampe, ma ha tutti i crismi dell’esordio poiché questo è il lavoro che<br />

rende noto l’autore ai cultori della scienza <strong>penale</strong>.<br />

Su diritto romano e diritto <strong>penale</strong> le voci di Buccellati e di Majno torneranno<br />

di nuovo a incrociarsi nel pieno dello scontro tra Scuola Classica e<br />

Scuola Positiva, a marcare anche sotto questo profilo la distanza dell’antico<br />

scolaro dal maestro. Quest’ultimo nel 1884 intravede ancora nel diritto romano<br />

e nella tradizione giuridica romanistica la base razionale del diritto el’ele-<br />

tenza di reggersi in piedi senza gruccia non l’avrei mai consigliata a scrivere: Compilatori ne abbiamo<br />

a josa: abbiam bisogno di autori» (ibidem).<br />

( 12 ) «Non dimentichiamoci però che il lavoro è di natura positivo; e le indagini di fatto ci<br />

obbligano a sfogliazzare volumi» (ibidem). Buccellati segue anche l’impostazione formale del lavoro.<br />

Suggerisce a Majno di «numerizzare» i paragrafi e di aggiungere a margine di ogni nuovo<br />

paragrafo il relativo titolo, cfr. cartolina di Buccellati a Majno, 22 luglio 1876, in UFN, F.M., F.<br />

23.<br />

( 13 ) Sul periodico e sul suo direttore, cfr. Sbriccoli, Il diritto <strong>penale</strong> liberale, cit., 105-183.<br />

( 14 ) Lettera del 16 agosto 1876 Buccellati a Lucchini, in <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, V (1876), 290-291.<br />

Nell’Archivio Majno è contenuta una minuta della missiva. Tale testo non corrisponde del tutto<br />

a quello pubblicato. Oltre a qualche piccola variazione, il dato più rilevante è l’omissione di un<br />

consistente passo che rende più lungo e parzialmente diverso l’incipit della lettera: «Il Dottr.<br />

Luigi Majno, uno dei miei più distinti scolari, ti è riconoscente per aver accolto il suo studio La<br />

tradizione romana et. nella pregiata tua rivista; e anche tu gentilissimo amico, dirai certo grazie<br />

al Majno per l’importanza dell’argomento svolto con singolare dottrina, acume critico e coscienza<br />

di ricerche. Majno presta il suo tributo ad un’opera, che affatica tutte le intelligenze dei criminalisti<br />

...». Nella missiva pubblicata si legge invece: «Il Dottr. Luigi Majno, mio scolaro, ti è<br />

riconoscente per aver accolto il suo studio La Tradizione Romana ecc. nella pregiata tua <strong>Rivista</strong>.<br />

Questo lavoro è un tributo prestato ad un’opera, che affatica tutte le intelligenze dei criminalisti<br />

...».<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

374<br />

mento di unità e di unificazione nazionale, mentre per Majno, che ha abbracciato<br />

la dottrina positiva, il diritto romano è ormai divenuto nulla più che una<br />

«curiosità storica» ( 15 ). Al momento però, come si vedrà tra breve, il giovane<br />

crede ancora nei «veri principi» di Buccellati ( 16 ), che da positivista in seguito<br />

confuterà.<br />

La ricompensa per la costanza di Buccellati e il conforto per l’esitazione di<br />

Majno non si fanno attendere. All’inizio del gennaio 1877 Francesco Carrara,<br />

favorevolmente impressionato dalla lettura dello contributo di Majno sulla <strong>Rivista</strong><br />

<strong>penale</strong>, scrive al collega pavese chiedendo notizie del novello scrittore. Il<br />

penalista toscano prevede per l’autore uno «splendidissimo giorno», lo definisce<br />

«giovine eccezionale» e «futuro professore» ( 17 ). Riscontra ne La tradizione<br />

<strong>penale</strong> la sua idea che «nei vecchi pratici si trova tutto» ( 18 ). Plaude infine a<br />

Lucchini che, pur innamorato delle «fantasticherie tedesche», ha incoraggiato<br />

un giovane «di questa tempra», e a Buccellati per aver coltivato simili scolari<br />

( 19 ).<br />

Gli elogi del penalista toscano riempiono di soddisfazione il docente pavese.<br />

Orgoglioso di tanta considerazione, egli affida il proprio pupillo alle spalle<br />

«erculee» del collega: «in questo mondo di gingillini» –risponde Buccellati a<br />

Carrara – non è possibile una carriera senza l’aiuto di galantuomini ( 20 ). Anche<br />

in questa occasione, le parole del professore ci descrivono un Majno modesto,<br />

colto e brillante ( <strong>21</strong> ).<br />

3. Majno, Carrara e la «sfinge» tedesca. – Prontamente, Buccellati comunica<br />

la missiva ricevuta all’allievo, invitandolo a ringraziare personalmente Carrara<br />

( 15 ) Majno utilizza questa espressione proprio nel recensire il manuale di Buccellati, Istituzioni<br />

di diritto e procedura <strong>penale</strong>, pubblicato nel 1884 (cfr. Dezza, Tra scuola classica e scuola<br />

positiva: Antonio Buccellati, cit., 393, 403-404 e nota 37, 416-417 e nota 98). Nelle Istituzioni di<br />

Buccellati tutti i capitoli dedicati alla procedura si concludono con un paragrafo dedicato alla<br />

disciplina romana.<br />

( 16 ) A partire dalle sue prime opere (Sommi principi del diritto <strong>penale</strong>, Milano, Vallardi,<br />

1865, e Del reato, Milano, Vallardi, 1866) Buccellati presuppone una giustizia trascendente sul<br />

cui fondamento si genera e si giustifica il diritto <strong>penale</strong>. Sulla concezione del diritto <strong>penale</strong><br />

espressa dal docente pavese nei suoi primi scritti v. Caravale, voce «Buccellati Antonio», cit.,<br />

753. Sulla concezione presente nelle Istituzioni del 1884 v. Dezza, Tra scuola classica e scuola<br />

positiva, cit., 406-414, in particolare 406-407.<br />

( 17 ) Lettera di Carrara a Buccellati, 10 gennaio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 18 ) Ibidem.<br />

( 19 ) Ibidem.<br />

( 20 ) Lettera di Buccellati a Carrara, 12 gennaio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( <strong>21</strong> ) Ibidem.


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

( 22 ). L’attenzione del più illustre dei penalisti lusinga anche Majno. Quasi incredulo<br />

di tanta grazia il giovane cultore dichiara, in una lettera del 19 gennaio,<br />

le ragioni del suo lavoro. Spiega di aver voluto, con lo studio degli antichi<br />

pratici, «riordinare le idee acquisite» e di avere inteso «rendere meno tediosa<br />

e più utile» l’attività forense, poiché considera la ricerca scientifica «in<br />

molte parti del diritto la migliore fra tutte le pratiche» ( 23 ).<br />

Carrara non avrebbe potuto avere risposta più gradita. Da anni va sostenendo<br />

l’attualità dello studio dei vecchi pratici. Sin dalla prima edizione del<br />

Programma al corso di diritto criminale afferma la convinzione che nel <strong>penale</strong><br />

non si tratta di «creare» ma di «raccogliere» ( 24 ). Per questo invita i giovani a<br />

dedicarsi anche a un altro ramo del diritto criminale, la procedura, ancora<br />

sprovvista – a suo avviso – di sufficiente scientificità ( 25 ). La concezione di una<br />

giustizia universale, fonte di un diritto <strong>penale</strong> razionale e vero ( 26 ), gli consente<br />

di superare le accidentalità dei codici, di non trovare confini invalicabili tra<br />

l’antica scienza <strong>penale</strong> di diritto comune e quella edificabile ai suoi giorni. La<br />

( 22 ) «Mio amatissimo, Le comunico prontamente la lettera di Carrara, di cui Lei deve andare<br />

giustamente orgoglioso. Sono felicissimo di questo documento, che tanto la onora, e la autorizzo<br />

a farne quell’uso pubblico e privato, che crede migliore. Questo giudizio giunge opportuno<br />

per rattemprare il di Lei carattere talora dubbioso; ed aggiunge lena ai nuovi studj. Scriva<br />

Lei stesso al Sommo Penalista, ricordandogli la polemica già sostenuta, me intermediario. Io pure<br />

farò le mie parti come si conviene all’Affezionatis. Amico e Maestro Ant. Buccellati» (lettera<br />

di Buccellati a Majno, 12 gennaio 1877, in UFN, F.M., f. 23).<br />

( 23 ) Lettera di Majno a Carrara, 19 gennaio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 24 ) Nella dedica agli scolari premessa al Programma, Carrara afferma di aver voluto «raccogliere,<br />

non creare ... non dir cose nuove, ma vere» (F. Carrara, Programma del corso di diritto<br />

criminale, Lucca, Canovetti, 1859). Lo stesso concetto viene ribadito anche al collega Buccellati<br />

nella citata lettera del 10 gennaio 1877: «Lo dissi e scrissi più volte che nei vecchi pratici si trova<br />

tutto. Lo professai nella mia introduzione al Programma che nella scuola criminalistica non si<br />

trattava di creare una di raccogliere. Ma pochi mi comprendono perché i Giornali fanno guerra<br />

ai Libri. Dolorosa verità contemporanea».<br />

( 25 ) Cfr. M.N. Miletti, Un processo per la terza Italia. Il codice di procedura <strong>penale</strong> del 1913.<br />

I. L’attesa, Milano 2003, 4-7.<br />

( 26 ) Molti studiosi si sono interrogati sulle radici del pensiero carrariano, individuandone,<br />

non sempre in alternativa, una matrice via via illuminista, giusnaturalista, razionalista, cattolica,<br />

liberale. Senza pretese di completezza, si rinvia sul punto ai contributi raccolti nel volume Francesco<br />

Carrara nel primo centenario, cit., e in particolare a: T. Delogu, «Vivo o morto» nell’opera<br />

di Francesco Carrara, 59-152; E. Gallo, Il pensiero di Francesco Carrara nella cultura del suo<br />

tempo; M.Cattaneo, Francesco Carrara: filosofia del diritto e cattolicesimo liberale, 207-<strong>21</strong>5; T.<br />

Padovani, Francesco Carrara e la teoria del reato, 253-298; F. Mantovani, Francesco Carrara e<br />

la funzione della pena, 299-326; S. Palazzolo, Francesco Carrara ed il rapporto delitto-pena,<br />

671-690; L. Pettoello Mantovani, L’eredità ideologica di Francesco Carrara, 791-795; F.C.<br />

Palazzo, Considerazioni brevi su colpevolezza ed ignorantia legis nel pensiero di Francesco Carrara,<br />

927-949.<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

376<br />

scienza dei vecchi criminalisti peraltro è utilizzata anche a fini eminentemente<br />

pratici ( 27 ). L’impronta della dottrina di Carrara è tale che il Programma, edito<br />

a partire dal 1859, viene ampiamente utilizzato anche dopo l’introduzione del<br />

codice Zanardelli. E anche in precedenza, proprio perché rimane svincolato<br />

da specifiche normative, il maestro toscano riesce a dialogare con tutta la penalistica<br />

italiana, nonostante la nota mancanza di unità nel diritto <strong>penale</strong> sostanziale.<br />

Con tali premesse, il plauso di Carrara cresce alla lettura della versione originale<br />

del lavoro di Majno, pervenutagli allegata alla missiva del 19 gennaio e<br />

ben più corposa rispetto all’articolo pubblicato. Il manoscritto contiene, infatti,<br />

interi paragrafi non dati alle stampe ( 28 ). Nel giro di dieci giorni, il giurista<br />

lucchese lo restituisce al suo autore arricchito di brevi chiose. Sono «piccolissime<br />

note» e «lampi», che egli confida possano divenire, meditati da Majno, «fasci<br />

di luce» ( 29 ). I punti glossati dal penalista sono diversi e si concentrano proprio<br />

a margine delle parti non pubblicate. Il dato non è casuale. In queste ultime<br />

sono espresse, infatti, talune scelte di fondo del lavoro, vengono illustrate<br />

le concezioni del diritto <strong>penale</strong> prima e dopo Beccaria ed è affrontata la problematica<br />

ermeneutica in campo <strong>penale</strong>.<br />

Majno riannoda la moderna cultura penalistica italiana tanto alla scienza<br />

della legislazione di Beccaria quanto alla giurisprudenza pratica precedente.<br />

Rispetto al testo stampato, peraltro, nel manoscritto emerge con più evidenza<br />

il valore attribuito alla giurisprudenza preilluminista. Per il giovane la pratica<br />

criminale di diritto comune ha in effetti maturato «un corredo di verità santissime»<br />

( 30 ). In particolare, è nella costruzione delle fattispecie penali che essa<br />

raggiunge quasi la perfezione ( 31 ). Per questo motivo il giovane cultore non<br />

può accettare di ridurre la storia del diritto <strong>penale</strong> alla sola storia delle pene e<br />

l’apporto di Beccaria al solo risvolto umanitario ( 32 ). Egli sceglie allora di va-<br />

( 27 ) Enrico Ferri racconta di aver assistito personalmente alla rapida costruzione della difesa<br />

in un caso di adulterio da parte di Carrara attraverso la sola lettura di un passo di Carpzov (E.<br />

Ferri, Francesco Carrara, inPer le onoranze a Francesco Carrara, Lucca, Marchi, 1899, 299-306<br />

e in particolare 299-300).<br />

( 28 ) Anche il titolo è parzialmente cambiato. L’originario La tradizione romana nel diritto<br />

<strong>penale</strong>. Frammenti di giurisprudenza storica diventa La tradizione <strong>penale</strong> nel diritto romano.<br />

Frammenti di giurisprudenza storica. Il manoscritto è conservato in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 29 ) Lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 30 ) «Ottimamente», chiosa Carrara (L. Majno, La tradizione romana nel diritto <strong>penale</strong>, ms.,<br />

§ 2).<br />

( 31 ) Ibidem.<br />

( 32 ) Ibidem.


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

gliare il «diritto <strong>penale</strong> come dottrina» e di tracciarne lo studio come «storia<br />

dei penalisti» ( 33 ). Carrara non può non trovarsi d’accordo con questa impostazione<br />

e accompagna con un sonoro «Bravo!» il risoluto rifiuto di Majno «di<br />

far parola della così detta coscienza giuridica popolare: una sfinge, cui si attribuiscono<br />

oracoli portentosi» ( 34 ).<br />

Nel manoscritto vi sono anche riferimenti alla scienza penalistica contemporanea<br />

che non si rinvengono nell’articolo. Nell’ottica della scienza criminale<br />

testé accennata, Majno disapprova in particolare Pietro Ellero, il quale condanna<br />

senza appello tutta la scienza <strong>penale</strong> preilluminista ( 35 ). Per parte sua, il<br />

giovane riconosce Beccaria come «il fondatore della legislazione <strong>penale</strong>», senza<br />

con ciò disconoscere i contributi precedenti ( 36 ). A Cesare Cantù, invece,<br />

Majno rimprovera di aver redatto un’opera, Beccaria e il diritto <strong>penale</strong>, «nutrita<br />

di evoluzione superficiale e non dominata da un concetto scientifico sicuro»<br />

ove «costantemente e a sproposito» si cita il diritto romano ( 37 ). Secondo l’allievo<br />

di Buccellati, la moderna dottrina penalistica ha il compito di far tesoro<br />

della vecchia criminalistica, ma anche di vagliarne la congruità con «i veri<br />

principi» ( 38 ) e di distinguere quanto appartiene al diritto romano e quanto è<br />

frutto di elaborazioni successive.<br />

Carrara chiosa, approvandole, tutte queste osservazioni. Una successione di<br />

«Bravo», «Ottimamente», «Benissimo» accompagna passi interi dell’inedito.<br />

( 33 ) Con ciò Majno vuol evitare i due estremi, e cioè da una parte limitarsi a «fatti individuali»,<br />

dall’altra cadere nella filosofia della storia. Con tale scelta rifugge anche l’altra opzione,<br />

indicata da Carmignani, di approntare una «storia politica del diritto <strong>penale</strong>». Ciò significherebbe<br />

per Majno addentrarsi a studiare «la ragione dei particolare atteggiamenti del diritto <strong>penale</strong><br />

nel suo passaggio dallo stato di pensiero scientifico a quello di fatto legislativo. El’ambiente storico<br />

non cessa di essere cosa impalpabile ed indivisibile, per essere in certa maniera, da cento<br />

occhi raffigurato» (ivi, § 3). A proposito di Carmignani, si veda ora il volume Giovanni Carmignani<br />

(1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del diritto <strong>penale</strong><br />

contemporaneo, a cura di M. Montorzi, Pisa 2003.<br />

( 34 ) «La storia del diritto <strong>penale</strong> dovrebbe dunque consistere, se non esclusivamente, principalmente<br />

nella storia dei penalisti e nello studio delle loro opere. Sono gli uomini che fanno le<br />

scienze, non queste che fanno gli uomini. Questo spiega, perché non ci avverrà mai di far parola<br />

della così detta coscienza giuridica popolare: una sfinge, cui si attribuiscono oracoli portentosi»<br />

(ivi, § 4).<br />

( 35 ) Ivi, § 2.<br />

( 36 ) Ibidem. A commento del medesimo passo nel manoscritto Carrara scrive: «Ottimamente<br />

... Bravo. Mi applaudo d’averti indovinato». Nell’articolo sulla <strong>Rivista</strong> è già chiaro che la filosofia<br />

del diritto <strong>penale</strong> è«tutta di creazione moderna», «debitrice dei postulati illuministici»<br />

(Majno, La tradizione <strong>penale</strong>, ms. cit., 266).<br />

( 37 ) «Benissimo detto», commenta Carrara (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 1).<br />

( 38 ) Ivi § 2.<br />

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S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

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Da buon maestro loda, però, la prudenza di chi ha consigliato Majno di omettere<br />

i rilievi critici rivolti a Ellero e Cantù ( 39 ).<br />

Sul tema dell’interpretazione gli appunti di Carrara sono un poco più estesi.<br />

Mentre Majno trova la ragione dell’indirizzo umanitario della giurisprudenza<br />

di diritto comune nella necessità di limitare il rigore della legge, il professore<br />

lucchese l’individua invece «nella libertà di difesa» ( 40 ). Per distinguere poi<br />

l’interpretazione <strong>penale</strong> da quella civile il giovane ricorre alle parole di Romagnosi,<br />

e nello specifico alla distinzione tra interpretazione «applicativa» (<strong>penale</strong>)<br />

e interpretazione «razionalmente induttiva» (civile) tratta dall’opera Assunto<br />

primo della scienza del diritto naturale ( 41 ). Un certo spazio è dedicato anche<br />

al problema della punibilità del comportamento contrario allo spirito della<br />

legge <strong>penale</strong> ma non sanzionato dalla lettera. Contrariamente a Cremani e Carmignani,<br />

Majno opta per una soluzione strettamente legalitaria, che non concede<br />

occasione di arbitrio al giudice ( 42 ). Carrara concorda e a sua volta individua<br />

una duplice ragione, soggettiva e oggettiva, del rigetto dell’analogia: da un<br />

lato la necessità che l’agente abbia coscienza di delinquere, dall’altro l’incertezza<br />

delle interpretazioni giurisprudenziali ( 43 ).<br />

4. Tra libertà e autorità: la comune condanna del sistema. – A colpire ancor<br />

di più il penalista lucchese è un ulteriore brano del lavoro di Majno. L’ultimo<br />

paragrafo del manoscritto, omesso nella pubblicazione, contiene una decisa di-<br />

( 39 ) «L’aggressione di certi nomi (come Cantù Ellero ecc.) poteva in un giovane esordiente<br />

aver sembianza di temerarietà, e crearti antipatia» (lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877,<br />

cit.).<br />

( 40 ) Majno, La tradizione romana, cit., § 4.<br />

( 41 ) Majno specifica peraltro che solo la <strong>sec</strong>onda, a differenza della prima, è suscettibile di<br />

applicazione analogica ed estensiva (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 12).<br />

( 42 ) In questa occasione viene citato Filangieri: «Le leggi devono essere corrette dal legislatore<br />

e non dal magistrato» (ibidem). Sulle convinzioni di Cremani in tema di interpretazione,<br />

cfr.: A. Cavanna, La codificazione <strong>penale</strong> in Italia. Le origini lombarde, Milano 1975, 235-244;<br />

E. Dezza, Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca, inId., Saggi del diritto <strong>penale</strong>,<br />

cit., 13-68 e specialmente 16-22; Id., La scuola penalistica pavese tra Sette e Ottocento, inId.,<br />

Saggi del diritto <strong>penale</strong>, cit., 319-365, in particolare 325-345; Id., Il magistero di Luigi Cremani e<br />

la formazione del giurista a Pavia nell’età delle riforme, inFormare il giurista. Esperienze nell’area<br />

lombarda tra Sette e Ottocento, a cura e con un saggio introduttivo di M.G. Di Renzo Villata,<br />

Milano 2004, 107-172.<br />

( 43 ) «E bene è stata respinta perché la interpretazione del Giudice non è precognita allo<br />

agente e manca in lui la coscienza a delinquere. Questa è la ragione soggettiva. La ragione oggettiva<br />

è che la interpretazione non fa tranquilli perché nessuno è certo che domani un altro giudice<br />

interpreti ugualmente» (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 12). Sulla teorica carrariana<br />

dell’interpretazione cfr. Delogu, «Vivo o morto», cit., 78-81.


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

fesa della libertà civile rispetto agli attacchi della politica, accompagnata da<br />

una recisa condannata della repressione autoritaria e talora arbitraria cui ricorre<br />

proprio in quegli anni il nuovo Stato unitario italiano. Il giovane autore immagina<br />

di dover tracciare le linee di una storia del diritto <strong>penale</strong> presente. Con<br />

gli occhi dei posteri vede un sistema incongruente, che si scandalizza delle pene<br />

corporali e poi invoca la pena capitale o che punisce la violazione fiscale<br />

più dell’avvio alla prostituzione ( 44 ). Descrive un legislatore aggressivo nei confronti<br />

delle libertà del cittadino, dal domicilio al diritto di difesa, e una giustizia<br />

sottomessa alla politica ( 45 ). Il penalista lucchese annota al proposito: «Bellissimo<br />

questo parallelo. La legislazione <strong>penale</strong> può dirsi oggi nel periodo delle<br />

contraddizioni» ( 46 ).<br />

Nell’articolo sulla <strong>Rivista</strong> vi è un solo breve accenno all’attualità del diritto<br />

<strong>penale</strong>: la «scuola giuridica» di Buccellati, Carrara e Pessina è difesa dall’accusa<br />

di essere fiacca e di non tenere conto della necessità della tutela sociale ( 47 ).<br />

Nel manoscritto, al contrario, l’oggetto della polemica si fa assai più palese.<br />

L’indignazione del giovane giurista è tutta per la «Scuola opportunista, che<br />

delle circostanze sociali fa scudo alle proprie simpatie patibolari», per chi dietro<br />

emergenze politiche sacrifica la libertà civile, e per un sistema nel quale il<br />

diritto di difesa non è affatto assicurato ( 48 ). «Benissimo», chiosa ancora a mar-<br />

( 44 ) Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 19.<br />

( 45 ) Ibidem.<br />

( 46 ) Ibidem.<br />

( 47 ) Majno, La tradizione <strong>penale</strong> cit., 270. A partire dallo scritto Dottrina fondamentale della<br />

tutela giuridica, prolusione al corso universitario dell’anno 1861-62, Carrara condensa la sua<br />

dottrina nella formula della «tutela giuridica». Sul punto, oltre alla bibliografia già citata sul giurista<br />

toscano, cfr. M. Boscarelli, Due brevi riflessioni su alcune pagine degli “opuscoli” di Francesco<br />

Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario, cit., 837-844 e specialmente 838-840.<br />

Nel 1874 il penalista contrappone «tutela giuridica» e «difesa sociale» nei Lineamenti di pratica<br />

legislativa <strong>penale</strong> esposti con svariate esemplificazioni dal professore Francesco Carrara, Roma Torino<br />

Firenze 1874. Nella nozione carrariana, il concetto di «difesa» o «tutela giuridica» sottrae il<br />

diritto <strong>penale</strong> a ogni forma di arbitrio dal momento che il divieto giuridico è ancorato al solo caso<br />

di violazione di un diritto e i diritti individuali – e non la società –sono elevati a oggetto e limite<br />

del diritto <strong>penale</strong> (Carrara, Lineamenti di pratica, cit., Osservazione I, 14-17). Cfr. in argomento<br />

Colao, Il delitto politico, cit., 74-75. Sulle critiche carrariane alle diverse teorie della<br />

pena, v. Cattaneo, Francesco Carrara, cit., 115-131.<br />

( 48 ) «Ma d’altro lato, accanto alla Scuola opportunista, che delle circostanze sociali fa scudo<br />

alle proprie simpatie patibolari, vedranno [i posteri] la scuola giuridica sostenere che le circostanze<br />

sociali possono spiegare una forza di resistenza, ma non una forza di attività abile a fornir<br />

titolo, guida e criterio ai concetti del diritto politico [è citato in nota Carmignani]; dimostrare entro<br />

quali confini abbiano le pene carattere di circostanza; dimostrare che le condizioni sociali<br />

possono avere bensì l’efficacia di rendere relativo di diritto <strong>penale</strong> costituito, non però al di là di<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

380<br />

gine Carrara, che aggiunge: «È la sintesi dello ipocrita liberismo odierno!» ( 49 ).<br />

Il grande penalista, come il giovane Majno, è in quegli anni spettatore della<br />

legislazione di emergenza, delle continue violazioni dei principi di diritto, della<br />

emersione sempre più evidente del cosiddetto «doppio binario» nella giustizia.<br />

La concezione di Carrara di un diritto <strong>penale</strong> garante della libertà del cittadino<br />

è messa a dura prova dalla realtà di uno Stato che si dichiara liberale<br />

ma che in numerose occasioni rivela un volto autoritario. Per salvare l’ideale,<br />

per non arrivare a mettere in discussione la natura liberale dello Stato italiano,<br />

il penalista preferisce espungere dal diritto <strong>penale</strong> la materia che più ne mette<br />

in discussione le basi teoriche e filosofiche, il reato politico. Il famoso rifiuto<br />

di Carrara di inserire la trattazione dei delitti politici nel suo Programma ha<br />

anche il sapore di una protesta ( 50 ), di una netta presa di distanza dal potere<br />

( 51 ) e di una precisa cesura tra la responsabilità del giurista e quella del politico<br />

( 52 ). È noto come il giurista abbia poi smentito nei fatti tale opzione teorica la-<br />

un limite massimo dei diritti della società sul delinquente, limite massimo, la cui determinazione<br />

è di competenza esclusiva del diritto teorico; dimostrare essere un pretto sofismo sono quello di<br />

coloro, che per mantenere il regno del carnefice, obbligano a funzionare come titolo anziché come<br />

limite della potestà punitiva le circostanze sociali [i riferimenti sono Grozio e Buccellati].<br />

Sapranno che da molti si combattevano quelle legislazioni che seminano le pene colle proibizioni;<br />

che tolgono all’uomo qualche cosa oltre alla libertà funesta di far male altrui [il riferimento è<br />

a Beccaria] ... E volevano mediante la parità dei poteri tra l’accusa e la difesa provveduto meglio<br />

alla tutela dell’innocenza; e non credevano che questa fosse bastatamente rassicurata dalla speranza<br />

che la negligenza di un Cancelliere aprisse l’adito alla Cassazione ed il rinnovamento di un<br />

giudizio, imperfettamente; e proponevano il ritorno alle garanzie di abrogate procedure, sviluppatesi<br />

in tempi, in cui l’affermarsi dietro alla libertà politica non faceva ancora dimenticare la libertà<br />

civile», (Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 19).<br />

( 49 ) Il tema delle istanze di difesa sociale che sacrificano gli interessi individuali ai sociali è<br />

approfondito da Carrara nell’«Osservazione I» dei Lineamenti di pratica legislativa, cit., e successivamente<br />

nei Cardini della scienza <strong>penale</strong> italiana, Lucca 1875 (poi riedito in <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>,<br />

V (1876), 148-163. Sul diritto di difesa in Carrara, cfr. M. Chiavario, Presunzione di innocenza<br />

e diritto di difesa del pensiero di Francesco Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario,<br />

cit., 613-625. Sulle problematiche del carcere preventivo, cfr. V. Grevi, Francesco Carrara e la<br />

carcerazione preventiva, inFrancesco Carrara nel primo centenario, cit., 583-611. Le convinzioni<br />

garantiste in tema di punibilità dello sciopero sono analizzate da G. Pera, Francesco Carrrara, in<br />

<strong>Rivista</strong> italiana di diritto del lavoro, 1988, I, 1, 14-<strong>21</strong>. In tema di leggi eccezionali e stato d’assedio,<br />

cfr. R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, Bologna 1980,<br />

eU.Levra, Il colpo di Stato della borghesia. Una crisi politica di fine <strong>sec</strong>olo in Italia 1896-1900,<br />

Milano 1975.<br />

( 50 ) Questa è la lettura data da Sbriccoli, La penalistica civile, cit., 175-177 (ove viene parzialmente<br />

corretto il giudizio di improduttività del rifiuto, espresso precedentemente in Id., Dissenso<br />

politico, cit., 639). Cfr. inoltre, del medesimo autore, Politica e giustizia, cit., 443-445.<br />

( 51 )Colao, Il delitto politico, cit., 74.<br />

( 52 )Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 639; Id., La penalistica civile, cit., 174-176.


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

vorando nelle commissioni per l’elaborazione dei progetti di codice <strong>penale</strong><br />

proprio alla materia dei delitti politici e conficcando in essa gli irrinunciabili<br />

paletti garantistici ( 53 ). D’altra parte, sul piano più strettamente teorico il rifiuto<br />

in parola appare del tutto coerente con il suo paradigma di un diritto <strong>penale</strong><br />

alieno dalle contingenze della storia e della politica ( 54 ), coerente con la moralità<br />

( 55 ) se non addirittura intriso di eticità ( 56 ). Anche l’altrettanto famosa distinzione<br />

del giurista lucchese tra magistero <strong>penale</strong> e magistero di polizia, gravida<br />

di implicazioni non esattamente liberali nella cultura e nell’effettiva azione<br />

di governo ( 57 ), ripropone la contrapposizione tra gli ambiti della politica e<br />

quelli della giustizia.<br />

Forse a tutto ciò pensa Carrara quando scrive a Majno, certo di essere compreso<br />

dal giovane studioso con il quale sente di condividere la condanna delle<br />

contraddizioni del sistema. Il famoso giurista si ritrova nell’analisi del giovane<br />

autore: «Nulla curo la libertà politica tranne come mezzo di assodare la libertà<br />

civile. Questo non si capì essere il vero liberismo» ( 58 ). Nonostante ciò –lamenta<br />

Carrara – il suo pensiero è stato frainteso ed è stato oggetto di critiche<br />

( 59 ).<br />

In effetti, il penalista ha «sempre percorso una linea» ( 60 ). Il connubio tra<br />

libertà e diritto è una costante della sua dottrina, anche se talora non è immu-<br />

( 53 ) Su tale aspetto dell’impegno di Carrara, cfr.: Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 639-640;<br />

Id., La penalistica civile, cit., 177-178, in particolare nota 59; Colao, Il delitto politico, cit.,<br />

75-77. Sull’ispirazione liberale del pensiero carrariano sulla pena cfr. inoltre S. Moccia, La polemica<br />

tra Carrara e Roeder sulla funzione della pena: una disputa ideologica?, inFrancesco Carrara<br />

nel primo centenario, cit., 723-731 e in particolare 728-729.<br />

( 54 )Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 638-639.<br />

( 55 )S.Cotta, Il pensiero di Francesco Carrara nell’incontro di filosofia e scienza,inFrancesco<br />

Carrara nel primo centenario, cit., 183-197, specialmente 190-193.<br />

( 56 ) È la lettura di Pettoello Mantovani, L’eredità ideologica, cit., 791.<br />

( 57 ) Sull’incidenza politica della distinzione carrariana e dei presupposti ideologici della<br />

Scuola Classica, cfr. le pagine redatte da Neppi Modona in Grosso, Neppi Modona, Violante,<br />

Giustizia <strong>penale</strong>, cit., 160-164.<br />

( 58 ) Lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877, cit.<br />

( 59 ) Ibidem.<br />

( 60 )L’espressione è usata da Carrara nella missiva a Majno. In effetti, la preoccupazione<br />

della libertà si rinviene in tutta l’opera di Carrara. Si possono ricordare due espressioni che ben<br />

compendiano l’alta concezione del diritto del giurista lucchese. Carrara definisce nella prefazione<br />

alla quinta edizione del suo Programma, 33, la scienza <strong>penale</strong> bene intesa come il supremo<br />

codice della libertà, e ancor più efficacemente in Cardini della scuola <strong>penale</strong>, cit., 152, afferma<br />

che «il diritto è essenzialmente la libertà». Su libertà e diritto in Carrara v. Grossi, Assolutismo<br />

giuridico e diritto <strong>penale</strong>, cit., 472-473. Sulla valenza politica della scienza carrariana, v. Sbriccoli,<br />

Politica e giustizia, cit., 441-449. Sul rapporto garantista tracciato da Carrara tra libertà e<br />

autorità v. anche Colao, Il delitto politico, cit., 74-80.<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

382<br />

ne da smagliature ( 61 ). Con la definizione del delitto come ente giuridico Carrara<br />

evita di calarsi in peculiarità materiali, che a loro volta aprirebbero la via<br />

al paventato innesto di velleità politiche nel giure <strong>penale</strong> ( 62 ). Piuttosto, egli<br />

àncora il concetto di reato, in funzione garantista, alla difesa dei diritti ( 63 ).<br />

Anche la polemica con i teorici dell’emenda è condotta dal penalista sotto il<br />

profilo della libertà, questa volta a difesa del condannato dalle pretese ingerenze<br />

dello Stato ( 64 ).<br />

L’ultimo parte dello scritto di Majno pare proprio a Carrara «una mirabile<br />

fotografia dello stato contraddittorio delle teorie odierne», degno di essere<br />

pubblicato subito come una «professione di fede delle tue opinioni liberali e<br />

progressiste» ( 65 ). «La più giusta e sanguinosa critica che meritano gli pseudoliberali<br />

del Regno d’Italia – prosegue il maestro toscano –èquella di aver sommerso<br />

lo interesse reale e sensibile della libertà civile nelle esagerate aspirazioni<br />

della libertà politica» ( 66 ). Majno farà tesoro di queste precise parole, tanto<br />

da volerle utilizzare pressoché letteralmente a chiusura del suo primo articolo<br />

pubblicato sul Monitore dei tribunali ( 67 ).<br />

( 61 ) È il caso dell’equiparazione carrariana tra delitto e tentativo in materia politica, Colao,<br />

Il delitto politico, cit., 77-78. Per gli sviluppi della teoria sul tentativo di Carrara, sempre più restrittiva<br />

dell’ambito di punibilità dell’attentato del privato, quasi a compensazione dell’espansione<br />

delle sanzioni nella sfera che tocca il potere pubblico, S. Del Corso, Atti preparatori ed atti<br />

e<strong>sec</strong>utivi nel pensiero di Francesco Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario della morte,<br />

691-711.<br />

( 62 ) Oltre alla bibliografia già citata, cfr. G. Neppi Modona, Tecnicismo e scelte politiche<br />

nella riforma del codice <strong>penale</strong>, inDemocrazia e diritto, 1977, 663-669.<br />

( 63 ) Delogu, «Vivo o morto», cit., 85-86. Pongono in particolare l’accento sulla valenza<br />

universalistica della dottrina di Carrara Grossi, Assolutismo giuridico e diritto <strong>penale</strong>, cit., 474-<br />

475, e Grosso, Neppi Modona, Violante, Giustizia <strong>penale</strong>, cit., 157-158.<br />

( 64 ) Carrara, Cardini della scuola <strong>penale</strong>, cit., passim. La polemica sui fondamenti del diritto<br />

di punire, che trova espressione anche nelle pagine della <strong>Rivista</strong> di Lucchini, si svolge fra il<br />

1875 e il 1877 coinvolgendo da un lato Carrara, Lucchini, Buccellati ed Enrico Pessina e dall’altro<br />

lo studioso tedesco Karl Roeder. Cfr. K. Roeder, Sul fondamento e sullo scopo della pena in<br />

riguardo alla teoria della emenda, in<strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, II (1875), 273-286; Id., Ancora una parola a<br />

difesa dell’emenda <strong>penale</strong>, in<strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, III (1876), 113-128; F. Carrara, Cardini della scuola<br />

<strong>penale</strong> cit., 148-163; A. Buccellati, La pena, in<strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, III (1876), in particolare 305-<br />

332; E. Pessina, Appunti intorno al nuovo anno Schema di codice <strong>penale</strong> per il regno d’Italia, Napoli<br />

1875. Sulla disputa tra Carrara e Roeder cfr.: Cattaneo, Francesco Carrara e la filosofia,<br />

cit., 122-131, 155-159; E.R. Zaffaroni, Francesco Carrara y Röder, inFrancesco Carrara nel primo<br />

centenario, cit., 411-440; Moccia, La polemica tra Carrara e Roeder, cit., 723-731.<br />

( 65 ) Lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877, cit.<br />

( 66 ) Ibidem.<br />

( 67 ) «Veglino i nostri legislatori alla gelosa custodia delle libertà civili. Riflettano che troppo<br />

sovente, mentre tra mozioni d’ordine, e interrogazioni, e interpellanze, e fatti personali, le di-


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

5. La «prima lezione di diritto <strong>penale</strong>» di Luigi Majno. – Majno risponde alla<br />

confidenza, straordinaria e lusinghiera, che Carrara gli concede, rivelando a<br />

sua volta al maestro, in una successiva lettera del 2 febbraio 1877, di volersi<br />

occupare del diritto <strong>penale</strong> militare ( 68 ), un ramo del diritto che proprio sotto<br />

il profilo delle garanzie individuali abbisogna di notevoli riforme ( 69 ).<br />

L’interesse verso il diritto militare nasce in Majno da un’esperienza personale<br />

e dal senso di ingiustizia che da essa riceve. Egli assiste, non ancora diciottenne,<br />

al dibattimento innanzi al tribunale militare di Milano che vede imputato<br />

di alto tradimento il caporale Barbanti. Ne rimane impressionato: «mi<br />

faceva paura una giustizia amministrata fra tanto apparato di armi ed armati»<br />

( 70 ). L’esito è funesto. Barbanti è condannato alla pena capitale e Majno dalla<br />

propria abitazione sente il boato della fucilazione: «Fu questa la mia prima lezione<br />

di diritto <strong>penale</strong>» ( 71 ). Successivamente, lo studio del diritto e della giustizia<br />

militare convalida l’iniziale «persuasione che in quel caso si fosse voluto<br />

un esempio e non una giustizia» ( 72 ).<br />

La missiva diventa quasi un programma di studi. I rilievi del giovane alla<br />

procedura militare sono molteplici: la mancata distinzione nel giudizio tra fatto<br />

e diritto, il discutibile ricorso al bisogno di disciplina per inasprire le pene o<br />

addirittura per derogare alle generali regole di diritto, la sproporzione tra accusa<br />

e difesa riprovevole al punto che la prima è condotta da un giurista mentre<br />

la <strong>sec</strong>onda è affidata a ufficiali sforniti di cultura giuridica ( 73 ). Un «gravissimo<br />

scandalo», al quale lo stesso Majno dovrà di nuovo assistere ventidue anni<br />

dopo questa lettera e al quale vorrà porre riparo personalmente (e a rischio<br />

della propria incolumità) in occasione dei processi politici milanesi del 1898.<br />

Le linee di ricerca che il giovane penalista intende intraprendere nella ma-<br />

scussioni parlamentari sommergono l’interesse reale e sensibile delle libertà civili in astratte<br />

aspirazioni di esagerata libertà politica, il Governo va spiegando la sua tendenza usurpatrice delle<br />

legislative attribuzioni»: L. Majno, Il decreto 17 settembre 1871 n. 482, sul giuoco del lotto, e<br />

la giurisprudenza della Cassazione di Roma, inMonitore dei tribunali, 1878, 779-781 e 801-808<br />

(qui viene citata la chiusura a pagina 808). In questo studio Majno sostiene l’incostituzionalità<br />

per eccesso di potere del decreto 17 settembre 1871, regolante l’esercizio del lotto pubblico.<br />

( 68 ) Minuta della lettera di Majno a Carrara, 2 febbraio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 69 ) «Credo che la giustizia reclami radicali riforme della nostra legislazione militare» (ibidem).<br />

( 70 ) Ibidem.<br />

( 71 ) Ibidem.<br />

( 72 ) Ibidem.<br />

( 73 ) Inoltre, soggiunge Majno, il Tribunale Supremo di Guerra e di Marina è una «ibrida<br />

Corte di Cassazione», ove il voto dei giudici togati «è soffocato» da quello dei giudici militari<br />

(ibidem).<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

383


S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

384<br />

teria <strong>penale</strong> militare sono, quindi, orientate a chiarire gli esatti confini tra reati<br />

militari e reati comuni e tra giurisdizione militare e civile, conservando però<br />

nella prima tutte le guarentigie previste nella <strong>sec</strong>onda ( 74 ).<br />

Majno chiede consiglio a Carrara sull’opportunità di intraprendere un tale<br />

genere di studi, e si domanda se questi ultimi, su cui si arrovella da tempo,<br />

possano davvero essere proficui ( 75 ). Purtroppo, al momento non è stato ancora<br />

possibile rinvenire l’eventuale risposta di Carrara. Resta però il fatto che<br />

Majno non è del tutto solo nel percorrere questa strada, invero poco frequentata<br />

dai penalisti italiani. Anche il suo maestro Buccellati, già all’indomani dell’entrata<br />

in vigore del nuovo codice <strong>penale</strong> militare del Regno d’Italia (1870),<br />

si occupa della materia, tracciando prospettive di riforma ( 76 ). Per Buccellati la<br />

legislazione militare deve essere ricondotta sotto i principi della legge ordinaria,<br />

aggiornati dalla scienza criminalistica moderna ( 77 ), assicurando al giudizio<br />

( 74 ) «Una distinzione precisa dei reati militari dai comuni <strong>sec</strong>ondo il concetto [parola illeggibile]<br />

– una analisi ontologica delle infrazioni dell’ordine militare – la giusta distribuzione delle<br />

competenze fra le autorità ordinarie e le militari – la composizione dei tribunali militari e le procedure<br />

regolate per modo da non togliere all’innocenza dei militari le guarentigie di cui gode la<br />

innocenza degli altri cittadini – mi parrebbero argomenti di verî e utilissimi studî. Sulla giustizia<br />

militare corrono senza contestazione per la bocca di molti ragionamenti cui si ribella talvolta il<br />

senso comune, e talvolta il senso morale. ... Ma quando la ripugnanza non è delle azioni che si<br />

vogliono colpire, bensì delle repressioni che la giustizia intende loro infliggere, e dei mezzi coi<br />

quali la giustizia intende alla loro giudiziale contestazione, io non concepisco la possibilità di un<br />

ragionamento valevole a soffocare le voci del sentimento» (ibidem).<br />

( 75 ) Ibidem.<br />

( 76 ) In una serie di comunicazioni e memorie lettere all’Istituto Lombardo ne studia genesi,<br />

pene, soggetti e prigioni: A. Buccellati, Il Codice Penale per l’esercito del regno d’Italia posto in<br />

vigore il 15 febbrajo 1870. Memoria del M.E. prof. Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale<br />

Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. III, p. I, Milano 1870, 405-413; Id., Pena militare.<br />

Memoria del M.E. prof. Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e<br />

Lettere, s. II, v. IV, Milano 1871, 80-103, 114-128; Id., Prigioni. Memoria del M.E. professore<br />

Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. V, Milano<br />

1872, 5-19; Id., Reclusione militare. Scopo di questa istituzione e mezzi per conseguirlo. Organamento<br />

gerarchico e regime interno. Memoria del M.E. professore Antonio Buccellati, inRendiconti<br />

del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s. II, v. V, Milano 1872, 104-113; Id.,<br />

Reclusione militare. – Studio psicologico, cura igienica ed economia dei reclusi. Memoria del M.E.<br />

professore Antonio Buccellati, inRendiconti del Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, s.II,<br />

v. V, Milano 1872, 674-693.<br />

( 77 ) In termini di applicazione della pena, imputabilità, reato tentato e mancato, complicità,<br />

recidiva, estinzione di reati e pene, Buccellati, Il Codice <strong>penale</strong>, cit., 409-410, e Id., Pena militare,<br />

cit., passim. Buccellati considera la società militare come «specificazione» della società civile.<br />

Quest’ultimo è compreso nel più ampio ordine giuridico, che a sua volta è incluso nel più vasto<br />

«ordine morale». Secondo il procedere classico di Buccellati, anche il <strong>penale</strong> militare deve<br />

realizzare il sommo principio della conservazione dell’ordine, questa volta giuridico-militare. La


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

militare la stessa indipendenza e autonomia della giurisdizione ordinaria ( 78 ).<br />

Forse, alla predilezione di Majno per questo particolare ramo del diritto non è<br />

del tutto estraneo il lavoro scientifico del docente pavese.<br />

6. Conclusioni. – Si interrompe a questo punto il breve incontro epistolare<br />

tra Carrara e Majno. Nel giro di un paio d’anni le idee deterministe faranno il<br />

loro definitivo ingresso nel mondo del giure <strong>penale</strong>. Per Majno si amplieranno<br />

gli orizzonti di studio. Buccellati e Carrara, invece, assisteranno alla messa in<br />

discussione delle loro più profonde convinzioni. Al momento del carteggio,<br />

però, il giovane autore è ancora debitore nell’impostazione e nel merito agli insegnamenti<br />

di Buccellati che, come l’illustre collega lucchese, riserva al diritto<br />

romano e ai suoi epigoni un interesse rivolto al presente. L’allievo, collocandosi<br />

nell’alveo di tale tradizione culturale, invoca ancora i «veri principi» del diritto<br />

criminale. E proprio sulla concezione del diritto <strong>penale</strong> come scienza,<br />

pratica e teorica insieme, si stabilisce la prima ragione di intesa tra Majno e<br />

Carrara.<br />

Su un <strong>sec</strong>ondo versante il maturo giurista e il novello cultore si ritrovano.<br />

Nelle chiose, nel manoscritto e, in modo più diretto, tramite le lettere, entrambi<br />

condannano l’autoritarismo del potere. Carrara appare a tratti amareggiato,<br />

ma coerente con le istanze di libertà da sempre affermate e difese. Majno, a<br />

sua volta, rivela una persuasione garantista, inattesa in un futuro seguace del<br />

determinismo <strong>penale</strong>. In fondo, nel valutare la dinamica libertà/autorità e nel<br />

difendere la prima dalle ingerenze della <strong>sec</strong>onda i due non sono così lontani,<br />

come invece ci si aspetterebbe nell’ottica della netta contrapposizione tra classici<br />

e positivi.<br />

Probabilmente l’attenzione così benevola che il grande penalista toscano rivolge<br />

al giovane Majno «rattempra» –per usare l’espressione del maestro Buccellati<br />

– i suoi dubbi sulla carriera scientifica. Dal 1878, a poco più di un anno<br />

dalla pubblicazione dello scritto sulla <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, Majno inizia a collaborare<br />

stabilmente al Monitore dei tribunali.<br />

specialità del diritto militare può soltanto giustificare piccole modifiche e adattamenti rispetto al<br />

diritto comune. Cfr. in particolare Buccellati, Pena militare, cit., 98-99, 117. In quest’ottica il<br />

codice <strong>penale</strong> militare del 1870 appare a Buccellati una mera riproposizione del codice <strong>penale</strong><br />

militare del 1959 con l’aggiunta di alcune leggi. Nonostante ciò, il docente pavese giustifica il legislatore<br />

per la mancata riforma della codificazione militare, valutando ciò un’inevitabile conseguenza<br />

dell’incompiuta unificazione in ambito <strong>penale</strong>, Buccellati, Il Codice <strong>penale</strong>, cit., 410-<br />

413.<br />

( 78 ) Buccellati, Pena militare, cit., 93.<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

385


S E Z I O N E elisabetta d’amico<br />

S T O R I C A Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

386<br />

Dell’esordio lusinghiero di Majno e dell’incontro straordinario con Carrara<br />

il vero artefice resta comunque Antonio Buccellati. Tutta la corrispondenza<br />

rinvenuta è pervasa dall’affetto e dalla confidenza del maestro nei confronti<br />

dell’allievo. Ben presto, però, Majno si scosterà dalle concezioni apprese in<br />

gioventù e aderirà alla Scuola Positiva di diritto <strong>penale</strong>. Nonostante ciò, egli<br />

alimenterà sempre, da un lato, la concezione del diritto come scienza e, dall’altro,<br />

l’ostinata difesa della giustizia e del diritto contro gli abusi della politica.<br />

Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.<br />

ABSTRACT (*)<br />

Sul finire del 1876 la <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong> di Luigi Lucchini ospita il saggio di un ventiquattrenne,<br />

sconosciuto cultore delle scienze criminali, Luigi Majno. L’elaborato giunge alla pubblicazione<br />

sul prestigioso periodico grazie all’interessamento di Antonio Buccellati, professore di diritto e<br />

procedura <strong>penale</strong> a Pavia e primo maestro del novello scrittore. In seguito a tale circostanza,<br />

Francesco Carrara e il giovane Majno, futuro esponente della Scuola Positiva, intrecciano un<br />

breve scambio epistolare.<br />

La tradizione <strong>penale</strong> nel diritto romano. Frammenti di giurisprudenza storica è uno studio del<br />

diritto <strong>penale</strong> che, a partire dalla svolta portata da Beccaria, risale sino al diritto romano soffermandosi,<br />

nella parte più corposa, nell’analisi delle dottrine penalistiche elaborate nell’età del diritto<br />

comune. Lo scopo del lavoro è quello di valutare l’effettiva derivazione dalle fonti romane<br />

delle dottrine penali preilluministe.<br />

All’inizio del gennaio 1877 Francesco Carrara, favorevolmente impressionato dalla lettura<br />

del contributo di Majno, scrive al collega pavese chiedendo notizie del giovane. Il penalista toscano<br />

prevede per l’autore uno «splendidissimo giorno», lo definisce «giovine eccezionale» e<br />

«futuro professore». Riscontra ne La tradizione <strong>penale</strong> la sua idea che «nei vecchi pratici si trova<br />

tutto».<br />

Il plauso di Carrara cresce alla lettura della versione originale del lavoro di Majno, ben più<br />

corposa rispetto all’articolo pubblicato. Il manoscritto contiene, infatti, interi paragrafi non dati<br />

alle stampe. Nel giro di dieci giorni, il giurista lucchese lo restituisce al suo autore arricchito di<br />

brevi chiose. Sono «piccolissime note» e «lampi», che egli confida possano divenire, meditati da<br />

Majno, «fasci di luce».<br />

Majno riannoda la moderna cultura penalistica italiana tanto alla scienza della legislazione di<br />

Beccaria quanto alla giurisprudenza pratica precedente. Rispetto al testo stampato, peraltro, nel<br />

manoscritto emerge con più evidenza il valore attribuito alla giurisprudenza preilluminista. Per<br />

il giovane la pratica criminale di diritto comune ha in effetti maturato «un corredo di verità santissime».<br />

In particolare, è nella costruzione delle fattispecie penali che essa raggiunge quasi la<br />

perfezione. Per questo motivo il giovane cultore non può accettare di ridurre la storia del diritto<br />

<strong>penale</strong> alla sola storia delle pene e l’apporto di Beccaria al solo risvolto umanitario. Egli sceglie<br />

(*) Questo abstract è stato redatto da Simone Ferrari.


elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

allora di vagliare il «diritto <strong>penale</strong> come dottrina» e di tracciarne lo studio come «storia dei penalisti».<br />

Carrara non può non trovarsi d’accordo con questa impostazione e accompagna con un<br />

sonoro «Bravo!» il risoluto rifiuto di Majno «di far parola della così detta coscienza giuridica popolare:<br />

una sfinge, cui si attribuiscono oracoli portentosi».<br />

Dell’esordio lusinghiero di Majno e dell’incontro straordinario con Carrara il vero artefice<br />

resta comunque Antonio Buccellati. Ben presto, però, Majno si scosterà dalle concezioni apprese<br />

in gioventù e aderirà alla Scuola Positiva di diritto <strong>penale</strong>. Nonostante ciò, egli alimenterà<br />

sempre, da un lato, la concezione del diritto come scienza e, dall’altro, l’ostinata difesa della giustizia<br />

e del diritto contro gli abusi della politica.<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

387


INDICE ANNATA <strong>2006</strong><br />

SEZIONE PENALISTICA<br />

M. Alotaibi, Appunti sull’ordinamento <strong>penale</strong> del Kuwait ......... Pag. 1<br />

M. Bertoli, Su alcuni problemi nella traduzione del codice <strong>penale</strong> albanese:<br />

tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica ............... » 249<br />

S. Chernetich, Il diritto della madre all’aborto in Francia ......... » 335<br />

G. Fornasari, Appunti sul sistema sanzionatorio albanese (e alcune altre<br />

considerazioni sparse) ............................... » 237<br />

A. Manna, L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995 ....... » 2<strong>21</strong><br />

P. Pittaro, Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione ............ » 197<br />

F. Rago, I requisiti subiettivi minimi per un’imputazione giusta nello Statuto<br />

della Corte Penale Internazionale ..................... » 79<br />

M. Rebecca, Il giudizio della Corte Suprema U.S.A. sull’Oregon Death<br />

with Dignity Act del 1994 ............................ » 351<br />

G. Torre, Le pene sostitutive in diritto <strong>penale</strong> portoghese. La prestazione<br />

di lavoro a favore della comunità ........................ » 105<br />

Il codice <strong>penale</strong> del Kuwait (traduzione di M. Alotaibi, revisore della traduzione<br />

e curatore dell’edizione S. Vinciguerra, con la collaborazione<br />

di S. Ferrari) .................................... » 19<br />

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania (traduzione di M. Bertoli) . . » 263


SEZIONE STORICA<br />

E. D’Amico, Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno . . Pag. 369<br />

R. Isotton, Il Progetto sostituito di codice <strong>penale</strong> per il Regno d’Italia di<br />

G.D. Romagnosi (1806). Prima trascrizione ................. » 119<br />

S. Vinciguerra, Francesco Carrara penalista del XXI <strong>sec</strong>olo ........ » 179<br />

Progetto sostituito di codice <strong>penale</strong> per il Regno d’Italia di G.D. Romagnosi<br />

(1806) ....................................... » 131


Nei prossimi numeri<br />

Sezione penalistica<br />

C. Sella, Le mutilazioni genitali femminili come cultural orientated crime: note<br />

di diritto italiano e comparato<br />

Traduzione in lingua italiana de:<br />

Il codice <strong>penale</strong> austriaco<br />

Il codice <strong>penale</strong> colombiano<br />

Il codice <strong>penale</strong> del Principato di Andorra<br />

Il codice <strong>penale</strong> russo<br />

Sezione storica<br />

Traduzione in lingua italiana de:<br />

Il codice <strong>penale</strong> bavarese del 1813<br />

Rassegna di giurisprudenza sul codice <strong>penale</strong> toscano del 1853


Dello stesso Autore<br />

Di prossima pubblicazione:<br />

CASI, FONTI E STUDI<br />

PER IL DIRITTO PENALE<br />

raccolti da<br />

Sergio Vinciguerra<br />

SERIE III<br />

GLI STUDI<br />

S. Vinciguerra, <strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> italiano, vol. I, Concetto, Fonti, Validità, Interpretazione,<br />

2 a ed.<br />

S. Vinciguerra, <strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> italiano, vol. I, Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

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