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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>4<br />

no le nostrane di cui agli art. 62 e 61 c.p., comprese le c.d. attenuanti generiche<br />

previste dall’art. 49, non dissimile dall’art. 62-bis del codice italiano. Manca<br />

la statuizione del quantum di diminuzione ovvero di aumento della pena,<br />

ma non a caso. A ben vedere, le circostanze, rientrando fra i parametri che regolano<br />

la discrezionalità del giudice nell’irrogare la pena, operano all’interno e<br />

non all’esterno della pena edittale, come quelle del codice <strong>penale</strong> italiano.<br />

Tant’è che il codice albanese, quando prevede che si possa superare gli argini<br />

della forbice edittale, lo dice apertamente.<br />

Ne è chiaro esempio l’art. 53, rubricato proprio «Riduzione della pena sotto<br />

i limiti previsti dalla legge», il quale sancisce che «il tribunale, in ipotesi particolari,<br />

quando ritiene che l’illecito e il suo autore mostrano una pericolosità<br />

lieve, e in presenza di circostanze attenuanti, può stabilire una pena sotto il<br />

minimo legale ovvero una pena di specie più tenue di quella prevista dalla disposizione».<br />

Se il reo è poi una persona minorenne, tenuto conto della pericolosità lieve<br />

dell’illecito <strong>penale</strong>, delle circostanze concrete della sua commissione, del comportamento<br />

precedente del minore, questi può essere perfino esentato dalla<br />

pena e, eventualmente, assegnato ad un’istituzione educativa (art. 52).<br />

Molto ampia la discrezionalità del giudice in ipotesi di concorso di reati. Ai<br />

sensi dell’art. 55, quando la persona ha commesso più illeciti penali (e lo stesso<br />

avviene ex art. 56 dopo la sentenza di condanna e prima che la pena sia totalmente<br />

espiata), dapprima si individua la pena per ogni singolo illecito <strong>penale</strong>,<br />

e poi viene applicata un’unica pena, corrispondente alla pena più grave aumentata.<br />

Ovviamente, tale pena così aumentata non può superare la somma<br />

complessiva delle singole pene, e neanche i limiti massimi previsti per la specie<br />

di pena applicata. Il codice anche qui non stabilisce il quantum del previsto<br />

aumento: dovrebbe pertanto ritenersi che esso spazia dalla pena più grave al<br />

massimo previsto dalla parte generale per tale specie di pena ovvero, nel caso<br />

concreto, la somma delle singole pene preventivamente calcolate in ordine ai<br />

reati commessi. Tuttavia, se il giudice ritiene che la commissione di più illeciti<br />

penali non dimostri una pericolosità elevata del reo, può applicare come pena<br />

quella più grave stabilita per uno degli illeciti penali. In ogni caso, con la sentenza<br />

definitiva viene applicata una o più pene accessorie stabilite per ciascuno<br />

dei singoli illeciti.<br />

Perplessità solleva invece l’incipit dello stesso art. 55: «quando le azioni o le<br />

re agito in concorso con altri»; e quella della lett. m): «l’avere commesso l’illecito <strong>penale</strong> più di<br />

una volta».

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