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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

ipotesi in cui l’ignoranza è oggettivamente inevitabile» ( 31 ) (art. 4).<br />

Il Capo II è dedicato alla «responsabilità <strong>penale</strong>». In effetti, le disposizioni<br />

ivi contenute negano la responsabilità in ipotesi di minore età (14 anni per i<br />

crimini, 16 per le contravvenzioni: art. 12), di assenza del nesso causale (art.<br />

13), di vizio totale di mente (per usare la nostra terminologia: art. 17 2 ), di legittima<br />

difesa (art. 19), di stato di necessità (art. 20) e di esercizio di un diritto<br />

e adempimento di un dovere (art. <strong>21</strong>). Tuttavia, sempre in tale contesto, l’art.<br />

14 afferma che «nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista<br />

dalla legge come illecito <strong>penale</strong>, se il fatto non è stato commesso con colpevolezza»<br />

ed «è colpevole la persona che compie il fatto con dolo o con colpa».<br />

Sussisterebbe, dunque, una differenza fra la «non responsabilità» ela«non<br />

punizione». Teniamo poi conto che lo stesso art. 17, nel sancire, al primo comma,<br />

l’assenza di responsabilità <strong>penale</strong> per il vizio totale di mente, nel <strong>sec</strong>ondo<br />

comma afferma che il vizio parziale (sempre per usare una terminologia nostrana)<br />

non fa venir meno l’«imputabilità». Ed ancora: l’art. 18 1 afferma che<br />

«non è esente da responsabilità chi ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> in stato di<br />

ubriachezza». Responsabilità, punibilità, imputabilità: i rapporti fra i tre concetti<br />

sono tutti da approfondire, cercando di comprendere, pur nelle difficoltà<br />

letterarie del testo, l’intenzione del legislatore, id est se siano usati semplicisticamente<br />

come sinonimi, senza alcuna implicazione dogmatica ovvero, e più<br />

credibilmente, se siano concetti distinti, ove solo il primo comporti l’assenza<br />

dell’illecito criminale.<br />

Si noti, peraltro, che l’art. 18 prevede non la mancata punibilità, ma solo<br />

una riduzione di pena per il fatto commesso in stato di ubriachezza dovuta a<br />

caso fortuito, non essendo richiamata, come nel nostro ordinamento (art. 91<br />

c.p.), la forza maggiore. Peraltro, in questa Parte I del codice albanese manca<br />

ogni riferimento non solo al caso fortuito ed alla forza maggiore (per tacere di<br />

una disposizione similare alla nostra coscienza e volontà ex art. 42 c.p.), ma<br />

anche una disciplina dell’errore. Ed il tutto potrebbe forse spiegarsi alla luce<br />

del principio di colpevolezza, sotto il profilo dell’assenza del dolo.<br />

In effetti, l’art. 15 prevede che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con dolo<br />

quando l’agente ha previsto le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong> e ha voluto il<br />

loro verificarsi oppure, nonostante le abbia previste e non le abbia volute, con<br />

coscienza ha permesso il loro verificarsi», mentre il successivo art. 16 sancisce<br />

che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con colpa quando l’agente, nonostante non<br />

( 31 ) Del tutto evidente il richiamo alla sentenza della nostra Corte costituzionale 24 marzo<br />

1988 n. 364.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

209

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