Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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paolo pittaro<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
ipotesi in cui l’ignoranza è oggettivamente inevitabile» ( 31 ) (art. 4).<br />
Il Capo II è dedicato alla «responsabilità <strong>penale</strong>». In effetti, le disposizioni<br />
ivi contenute negano la responsabilità in ipotesi di minore età (14 anni per i<br />
crimini, 16 per le contravvenzioni: art. 12), di assenza del nesso causale (art.<br />
13), di vizio totale di mente (per usare la nostra terminologia: art. 17 2 ), di legittima<br />
difesa (art. 19), di stato di necessità (art. 20) e di esercizio di un diritto<br />
e adempimento di un dovere (art. <strong>21</strong>). Tuttavia, sempre in tale contesto, l’art.<br />
14 afferma che «nessuno può essere punito per un’azione od omissione prevista<br />
dalla legge come illecito <strong>penale</strong>, se il fatto non è stato commesso con colpevolezza»<br />
ed «è colpevole la persona che compie il fatto con dolo o con colpa».<br />
Sussisterebbe, dunque, una differenza fra la «non responsabilità» ela«non<br />
punizione». Teniamo poi conto che lo stesso art. 17, nel sancire, al primo comma,<br />
l’assenza di responsabilità <strong>penale</strong> per il vizio totale di mente, nel <strong>sec</strong>ondo<br />
comma afferma che il vizio parziale (sempre per usare una terminologia nostrana)<br />
non fa venir meno l’«imputabilità». Ed ancora: l’art. 18 1 afferma che<br />
«non è esente da responsabilità chi ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> in stato di<br />
ubriachezza». Responsabilità, punibilità, imputabilità: i rapporti fra i tre concetti<br />
sono tutti da approfondire, cercando di comprendere, pur nelle difficoltà<br />
letterarie del testo, l’intenzione del legislatore, id est se siano usati semplicisticamente<br />
come sinonimi, senza alcuna implicazione dogmatica ovvero, e più<br />
credibilmente, se siano concetti distinti, ove solo il primo comporti l’assenza<br />
dell’illecito criminale.<br />
Si noti, peraltro, che l’art. 18 prevede non la mancata punibilità, ma solo<br />
una riduzione di pena per il fatto commesso in stato di ubriachezza dovuta a<br />
caso fortuito, non essendo richiamata, come nel nostro ordinamento (art. 91<br />
c.p.), la forza maggiore. Peraltro, in questa Parte I del codice albanese manca<br />
ogni riferimento non solo al caso fortuito ed alla forza maggiore (per tacere di<br />
una disposizione similare alla nostra coscienza e volontà ex art. 42 c.p.), ma<br />
anche una disciplina dell’errore. Ed il tutto potrebbe forse spiegarsi alla luce<br />
del principio di colpevolezza, sotto il profilo dell’assenza del dolo.<br />
In effetti, l’art. 15 prevede che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con dolo<br />
quando l’agente ha previsto le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong> e ha voluto il<br />
loro verificarsi oppure, nonostante le abbia previste e non le abbia volute, con<br />
coscienza ha permesso il loro verificarsi», mentre il successivo art. 16 sancisce<br />
che «l’illecito <strong>penale</strong> è commesso con colpa quando l’agente, nonostante non<br />
( 31 ) Del tutto evidente il richiamo alla sentenza della nostra Corte costituzionale 24 marzo<br />
1988 n. 364.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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