Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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adelmo manna<br />
L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />
comprendere la illiceità del fatto» ( 15 ), nella versione definitiva il Progetto in esame<br />
ha, a nostro avviso, giustamente «ripiegato» su di una formula meno impegnativa,<br />
quale la «possibilità di comprendere il significato del fatto» ( 16 ).<br />
V’è infatti da chiedersi se sia davvero necessario fare riferimento alla «illiceità»<br />
del fatto, o addirittura come nel codice <strong>penale</strong> albanese, alla capacità di<br />
comprendere «che stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>», in quanto entrambe<br />
le formulazioni evocano il contrasto tra fatto e norma violata, mentre, anche<br />
sul terreno dell’imputabilità, appare preferibile richiedere qualche cosa di meno<br />
sofisticato sotto il profilo giuridico, ovverosia, appunto la possibilità di<br />
comprendere il «significato», o le conseguenze dannose del comportamento<br />
realizzato ( 17 ).<br />
Ciò vale, a maggior ragione, laddove, proprio come nel codice <strong>penale</strong> albanese,<br />
il legislatore abbia ritenuto opportuno inserire nel codice anche molti<br />
«reati artificiali», quali, ad esempio, gli illeciti penali commessi nelle società<br />
commerciali (artt. 163-170/b), i crimini doganali (artt. 171-179/a) e gli illeciti<br />
penali relativi alle tasse ed alle imposte (artt. 180-182).<br />
I c.d. mala quia vetita, che si caratterizzano per un evidente iato tra norma<br />
giuridica e norma di cultura ( 18 ), reclamano infatti, a maggior ragione, una formula<br />
meno impegnativa in tema di imputabilità, quale la capacità di rendersi<br />
conto del significato del fatto, per lasciare al settore più consono, cioè quello<br />
attinente all’error iuris, i problemi riguardanti la conoscenza ( 19 ), o, se si preferisce,<br />
la conoscibilità ( 20 ), della norma <strong>penale</strong> violata.<br />
( 15 )Così in particolare, Bertolino, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità<br />
<strong>penale</strong>, inManna (a cura di), Verso un codice <strong>penale</strong> modello per l’Europa. Imputabilità emisure<br />
di sicurezza, Padova, 2002, 155 ss.; della stessa v. anche, più di recente, Id., Empiria e normatività<br />
nel giudizio di imputabilità per infermità di mente, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, <strong>21</strong>2 ss. e <strong>21</strong>5;<br />
Fiandaca, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel Progetto Grosso, inManna (a cura<br />
di), Verso un codice <strong>penale</strong>, cit., 199 ss. e 204; Id., L’imputabilità nella interazione tra epistemologia<br />
scientifica ed epistemologia giudiziaria, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, 257 ss. e 261-262; Donini, La<br />
sintassi del rapporto fatto/autore nel «Progetto Grosso», inCrit. Dir., 2001, 274 ss.; nonché, volendo,<br />
anche Manna, L’imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza, inLegisl.<br />
Pen., <strong>2006</strong>, 220 ss e 237 ss.<br />
( 16 )Così Grosso, Relazione conclusiva, inManna (a cura di), op. cit., 247 ss. e 249.<br />
( 17 )Così anche Fiandaca, op. loc. ult. cit.<br />
( 18 ) In argomento Cadoppi, Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione <strong>penale</strong>» con particolare<br />
riferimento agli illeciti economici, inRiv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1989, 289 ss.<br />
( 19 ) Per una interessante e condivisibile rivalutazione della teoria del dolo, imperniata sulla<br />
distinzione tra fattispecie dotate e fattispecie prive di significatività paradigmatica, Belfiore, op.<br />
cit., 230 ss.<br />
( 20 ) È questa, invece, la soluzione adottata dalla celebre sentenza della Corte costituzionale,<br />
n. 364/1988, cit.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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