02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

adelmo manna<br />

L’imputabilità nel codice <strong>penale</strong> albanese del 1995<br />

comprendere la illiceità del fatto» ( 15 ), nella versione definitiva il Progetto in esame<br />

ha, a nostro avviso, giustamente «ripiegato» su di una formula meno impegnativa,<br />

quale la «possibilità di comprendere il significato del fatto» ( 16 ).<br />

V’è infatti da chiedersi se sia davvero necessario fare riferimento alla «illiceità»<br />

del fatto, o addirittura come nel codice <strong>penale</strong> albanese, alla capacità di<br />

comprendere «che stava commettendo un illecito <strong>penale</strong>», in quanto entrambe<br />

le formulazioni evocano il contrasto tra fatto e norma violata, mentre, anche<br />

sul terreno dell’imputabilità, appare preferibile richiedere qualche cosa di meno<br />

sofisticato sotto il profilo giuridico, ovverosia, appunto la possibilità di<br />

comprendere il «significato», o le conseguenze dannose del comportamento<br />

realizzato ( 17 ).<br />

Ciò vale, a maggior ragione, laddove, proprio come nel codice <strong>penale</strong> albanese,<br />

il legislatore abbia ritenuto opportuno inserire nel codice anche molti<br />

«reati artificiali», quali, ad esempio, gli illeciti penali commessi nelle società<br />

commerciali (artt. 163-170/b), i crimini doganali (artt. 171-179/a) e gli illeciti<br />

penali relativi alle tasse ed alle imposte (artt. 180-182).<br />

I c.d. mala quia vetita, che si caratterizzano per un evidente iato tra norma<br />

giuridica e norma di cultura ( 18 ), reclamano infatti, a maggior ragione, una formula<br />

meno impegnativa in tema di imputabilità, quale la capacità di rendersi<br />

conto del significato del fatto, per lasciare al settore più consono, cioè quello<br />

attinente all’error iuris, i problemi riguardanti la conoscenza ( 19 ), o, se si preferisce,<br />

la conoscibilità ( 20 ), della norma <strong>penale</strong> violata.<br />

( 15 )Così in particolare, Bertolino, Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità<br />

<strong>penale</strong>, inManna (a cura di), Verso un codice <strong>penale</strong> modello per l’Europa. Imputabilità emisure<br />

di sicurezza, Padova, 2002, 155 ss.; della stessa v. anche, più di recente, Id., Empiria e normatività<br />

nel giudizio di imputabilità per infermità di mente, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, <strong>21</strong>2 ss. e <strong>21</strong>5;<br />

Fiandaca, Osservazioni sulla disciplina dell’imputabilità nel Progetto Grosso, inManna (a cura<br />

di), Verso un codice <strong>penale</strong>, cit., 199 ss. e 204; Id., L’imputabilità nella interazione tra epistemologia<br />

scientifica ed epistemologia giudiziaria, inLegisl. Pen., <strong>2006</strong>, 257 ss. e 261-262; Donini, La<br />

sintassi del rapporto fatto/autore nel «Progetto Grosso», inCrit. Dir., 2001, 274 ss.; nonché, volendo,<br />

anche Manna, L’imputabilità tra prevenzione generale e principio di colpevolezza, inLegisl.<br />

Pen., <strong>2006</strong>, 220 ss e 237 ss.<br />

( 16 )Così Grosso, Relazione conclusiva, inManna (a cura di), op. cit., 247 ss. e 249.<br />

( 17 )Così anche Fiandaca, op. loc. ult. cit.<br />

( 18 ) In argomento Cadoppi, Il ruolo delle Kulturnormen nella «opzione <strong>penale</strong>» con particolare<br />

riferimento agli illeciti economici, inRiv. Trim. Dir. Pen. Econ., 1989, 289 ss.<br />

( 19 ) Per una interessante e condivisibile rivalutazione della teoria del dolo, imperniata sulla<br />

distinzione tra fattispecie dotate e fattispecie prive di significatività paradigmatica, Belfiore, op.<br />

cit., 230 ss.<br />

( 20 ) È questa, invece, la soluzione adottata dalla celebre sentenza della Corte costituzionale,<br />

n. 364/1988, cit.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

227

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!