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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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gabriele fornasari<br />

Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />

sempre dall’art. 59, se l’autore commette durante il periodo di prova un altro<br />

reato di uguale o maggiore gravità.<br />

Questa scelta legislativa merita, a mio avviso, una chiosa decisamente critica,<br />

poiché il requisito richiesto affinché si abbia la pronuncia della revoca appare<br />

assai discutibile.<br />

Una tesi minoritaria in dottrina sostiene che per la revoca sia sufficiente la<br />

commissione di un nuovo reato, la cui pena, cumulata con quella precedente,<br />

faccia sì che venga «sfondato» il limite massimo ( 18 ), ma questo è un punto di<br />

vista contestabile, dato che ottiene l’obiettivo di rendere meno infrequente il<br />

ricorso alla revoca (specie in presenza di reati di una certa gravità), ma al prezzo<br />

di una evidente forzatura del dato testuale.<br />

D’altro canto, l’interpretazione testuale della norma può produrre esiti indubbiamente<br />

paradossali.<br />

Infatti, chi, per esempio, ha commesso un reato punito con una pena di<br />

quattro anni e mezzo di reclusione che è stata sospesa può permettersi, senza<br />

rischiare di incorrere nella revoca della sospensione, di commettere un nuovo<br />

reato abbastanza grave (per esempio, punibile con una pena di tre o quattro<br />

anni di reclusione), la cui commissione comporterebbe invece la revoca automatica<br />

quando l’autore avesse commesso un primo reato di entità non grave;<br />

anzi, tanto meno grave è il primo reato con pena sospesa, tanto maggiore è il<br />

rischio che l’autore incorra nella revoca anche realizzando un <strong>sec</strong>ondo fatto<br />

decisamente lieve; è una incongruenza che probabilmente è sfuggita al legislatore<br />

e sulla quale appare opportuna una rimeditazione.<br />

ABSTRACT (*)<br />

In sede di consuntivo, per quanto parziale e provvisorio, si deve riconoscere che, nell’elaborare<br />

i profili del sistema sanzionatorio che sono stati cursoriamente trattati, il legislatore albanese<br />

ha mostrato in diversi punti di essere consapevole dei flussi culturali che percorrono l’Europa,<br />

operando interventi che, anche quando non del tutto condivisibili in riferimento ai contenuti,<br />

appaiono in linea con schemi di moderna politica criminale.<br />

Particolare apprezzamento meritano al riguardo, per esempio, la valorizzazione delle pene<br />

interdittive come (possibili) pene principali in alternativa a quelle tradizionali, la delimitazione<br />

del ruolo delle circostanze e ovviamente l’abbandono della pena di morte.<br />

A queste luci si accompagnano talune ombre, in rapporto ad opzioni non proprio di detta-<br />

( 18 ) Ancora Ceka, La sospensione condizionale, cit., 48.<br />

(*) Questo abstract è stato redatto dall’Autore.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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