Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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gabriele fornasari<br />
Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
sempre dall’art. 59, se l’autore commette durante il periodo di prova un altro<br />
reato di uguale o maggiore gravità.<br />
Questa scelta legislativa merita, a mio avviso, una chiosa decisamente critica,<br />
poiché il requisito richiesto affinché si abbia la pronuncia della revoca appare<br />
assai discutibile.<br />
Una tesi minoritaria in dottrina sostiene che per la revoca sia sufficiente la<br />
commissione di un nuovo reato, la cui pena, cumulata con quella precedente,<br />
faccia sì che venga «sfondato» il limite massimo ( 18 ), ma questo è un punto di<br />
vista contestabile, dato che ottiene l’obiettivo di rendere meno infrequente il<br />
ricorso alla revoca (specie in presenza di reati di una certa gravità), ma al prezzo<br />
di una evidente forzatura del dato testuale.<br />
D’altro canto, l’interpretazione testuale della norma può produrre esiti indubbiamente<br />
paradossali.<br />
Infatti, chi, per esempio, ha commesso un reato punito con una pena di<br />
quattro anni e mezzo di reclusione che è stata sospesa può permettersi, senza<br />
rischiare di incorrere nella revoca della sospensione, di commettere un nuovo<br />
reato abbastanza grave (per esempio, punibile con una pena di tre o quattro<br />
anni di reclusione), la cui commissione comporterebbe invece la revoca automatica<br />
quando l’autore avesse commesso un primo reato di entità non grave;<br />
anzi, tanto meno grave è il primo reato con pena sospesa, tanto maggiore è il<br />
rischio che l’autore incorra nella revoca anche realizzando un <strong>sec</strong>ondo fatto<br />
decisamente lieve; è una incongruenza che probabilmente è sfuggita al legislatore<br />
e sulla quale appare opportuna una rimeditazione.<br />
ABSTRACT (*)<br />
In sede di consuntivo, per quanto parziale e provvisorio, si deve riconoscere che, nell’elaborare<br />
i profili del sistema sanzionatorio che sono stati cursoriamente trattati, il legislatore albanese<br />
ha mostrato in diversi punti di essere consapevole dei flussi culturali che percorrono l’Europa,<br />
operando interventi che, anche quando non del tutto condivisibili in riferimento ai contenuti,<br />
appaiono in linea con schemi di moderna politica criminale.<br />
Particolare apprezzamento meritano al riguardo, per esempio, la valorizzazione delle pene<br />
interdittive come (possibili) pene principali in alternativa a quelle tradizionali, la delimitazione<br />
del ruolo delle circostanze e ovviamente l’abbandono della pena di morte.<br />
A queste luci si accompagnano talune ombre, in rapporto ad opzioni non proprio di detta-<br />
( 18 ) Ancora Ceka, La sospensione condizionale, cit., 48.<br />
(*) Questo abstract è stato redatto dall’Autore.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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