Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
332<br />
Capo XI<br />
DEGLI ILLECITI PENALI COMPIUTI DA BANDE ARMATE<br />
E DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI<br />
333. Organizzazione criminale ( 134 ). – Creare, organizzare oppure dirigere organizzazioni criminali,<br />
sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />
Partecipare in un’organizzazione criminale è punito con la pena detentiva da quattro fino a<br />
otto anni.<br />
Quando l’organizzazione criminale è armata e i suoi membri dispongono di armi e di materiale<br />
esplosivo, allo scopo di realizzare l’attività criminale, e quando gli stessi sono occultati o<br />
custoditi in luoghi particolari, la pena detentiva è aumentata di un terzo.<br />
Quando le attività economiche, intraprese o controllate da membri di un’organizzazione criminale,<br />
vengono finanziate, totalmente o parzialmente, con profitti degli illeciti penali, la pena<br />
determinata <strong>sec</strong>ondo i paragrafi summenzionati di questo articolo è aumentata da un terzo a<br />
due terzi.<br />
333/a. Gruppo criminale strutturato ( 135 ). – Creare, organizzare o dirigere un gruppo criminale<br />
strutturato, al fine di compiere illeciti penali, è punito con la pena detentiva da tre a otto<br />
anni.<br />
Partecipare ad un gruppo criminale articolato è punito con la pena detentiva da due a cinque<br />
anni.<br />
334. Compimento di illeciti penali da parte di un’organizzazione criminale e di un gruppo criminale<br />
strutturato ( 136 ). – 1. Il compimento di illeciti penali, da parte di membri di un’organizzazione<br />
criminale e di un gruppo criminale strutturato, è punito <strong>sec</strong>ondo le relative disposizioni<br />
penali, aggiungendo alla pena per l’illecito <strong>penale</strong> commesso ulteriori cinque anni di pena detentiva,<br />
nonché la pena pecuniaria nella misura di un terzo, senza tuttavia superare il limite massimo<br />
della pena detentiva.<br />
2. Quando la relativa disposizione prevede la pena detentiva oppure l’ergastolo, [il fatto] è<br />
punito con venticinque anni di detenzione o con l’ergastolo.<br />
3. Quando la relativa disposizione prevede solo l’ergastolo, [il fatto] è punito con l’ergastolo.<br />
334/1 ( 137 ). – Fuori dai casi previsti dall’art. 278, sono esclusi dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione<br />
abusiva di armi e di munizioni militari, le persone che ai sensi della legislazione vigente<br />
consegnano volontariamente le armi entro il 31 maggio 2005.<br />
In ogni caso, non sono esenti dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione abusiva di armi, le persone<br />
che hanno compiuto un illecito <strong>penale</strong>, utilizzando come mezzo armi o munizioni militari.<br />
( 134 ) Articolo modificato dall’art. 32 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 135 ) Articolo aggiunto dall’art. 33 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 136 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e dall’art. 34 l. 16 settembre<br />
2004 n. 9275.<br />
( 137 ) Articolo aggiunto dall’art. 1 l. 6 marzo 2003 n. 9017.