02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

332<br />

Capo XI<br />

DEGLI ILLECITI PENALI COMPIUTI DA BANDE ARMATE<br />

E DA ORGANIZZAZIONI CRIMINALI<br />

333. Organizzazione criminale ( 134 ). – Creare, organizzare oppure dirigere organizzazioni criminali,<br />

sono puniti con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />

Partecipare in un’organizzazione criminale è punito con la pena detentiva da quattro fino a<br />

otto anni.<br />

Quando l’organizzazione criminale è armata e i suoi membri dispongono di armi e di materiale<br />

esplosivo, allo scopo di realizzare l’attività criminale, e quando gli stessi sono occultati o<br />

custoditi in luoghi particolari, la pena detentiva è aumentata di un terzo.<br />

Quando le attività economiche, intraprese o controllate da membri di un’organizzazione criminale,<br />

vengono finanziate, totalmente o parzialmente, con profitti degli illeciti penali, la pena<br />

determinata <strong>sec</strong>ondo i paragrafi summenzionati di questo articolo è aumentata da un terzo a<br />

due terzi.<br />

333/a. Gruppo criminale strutturato ( 135 ). – Creare, organizzare o dirigere un gruppo criminale<br />

strutturato, al fine di compiere illeciti penali, è punito con la pena detentiva da tre a otto<br />

anni.<br />

Partecipare ad un gruppo criminale articolato è punito con la pena detentiva da due a cinque<br />

anni.<br />

334. Compimento di illeciti penali da parte di un’organizzazione criminale e di un gruppo criminale<br />

strutturato ( 136 ). – 1. Il compimento di illeciti penali, da parte di membri di un’organizzazione<br />

criminale e di un gruppo criminale strutturato, è punito <strong>sec</strong>ondo le relative disposizioni<br />

penali, aggiungendo alla pena per l’illecito <strong>penale</strong> commesso ulteriori cinque anni di pena detentiva,<br />

nonché la pena pecuniaria nella misura di un terzo, senza tuttavia superare il limite massimo<br />

della pena detentiva.<br />

2. Quando la relativa disposizione prevede la pena detentiva oppure l’ergastolo, [il fatto] è<br />

punito con venticinque anni di detenzione o con l’ergastolo.<br />

3. Quando la relativa disposizione prevede solo l’ergastolo, [il fatto] è punito con l’ergastolo.<br />

334/1 ( 137 ). – Fuori dai casi previsti dall’art. 278, sono esclusi dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione<br />

abusiva di armi e di munizioni militari, le persone che ai sensi della legislazione vigente<br />

consegnano volontariamente le armi entro il 31 maggio 2005.<br />

In ogni caso, non sono esenti dall’azione <strong>penale</strong>, per detenzione abusiva di armi, le persone<br />

che hanno compiuto un illecito <strong>penale</strong>, utilizzando come mezzo armi o munizioni militari.<br />

( 134 ) Articolo modificato dall’art. 32 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 135 ) Articolo aggiunto dall’art. 33 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />

( 136 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733 e dall’art. 34 l. 16 settembre<br />

2004 n. 9275.<br />

( 137 ) Articolo aggiunto dall’art. 1 l. 6 marzo 2003 n. 9017.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!