02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

282<br />

PARTE SPECIALE<br />

Capo I<br />

DEI CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ<br />

73. Genocidio ( 18 ). –Èpunita con la pena detentiva non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo<br />

l’attuazione di un disegno premeditato teso alla distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale,<br />

etnico, razziale o religioso, diretto contro i membri del gruppo e attuato con i seguenti illeciti:<br />

omicidio doloso di membri del gruppo, lesioni gravi fisiche e psichiche, sottoposizione a condizioni<br />

di vita talmente pesanti da causarne la distruzione fisica, attuazione di misure tese ad ostacolare<br />

le nascite, nonché il trasferimento coatto dei bambini di un gruppo in un altro gruppo.<br />

74. Crimini contro l’umanità ( 19 ). – Sono puniti con la pena detentiva non inferiore a quindici<br />

anni o con l’ergastolo gli omicidi, gli stermini, le riduzioni in schiavitù, gli internamenti e i<br />

confini, nonché ogni forma di tortura oppure di altra violenza disumana, commessi seguendoun<br />

disegno concreto premeditato, rivolto contro un gruppo della popolazione civile per motivi politici,<br />

ideologici, razziali, etnici e religiosi.<br />

75. Crimini di guerra ( 20 ). – Sono puniti con la privazione della libertà non inferiore a quindici<br />

anni oppure con l’ergastolo, gli illeciti commessi da più persone in tempo di guerra, quali<br />

l’omicidio, il maltrattamento o il confino per i lavori in stato di schiavitù, nonché ogni altra forma<br />

di sfruttamento disumano a danno della popolazione civile oppure in territorio occupato,<br />

nonché l’omicidio e il maltrattamento dei prigionieri di guerra, l’omicidio degli ostaggi, la distruzione<br />

della proprietà privata o pubblica, la distruzione delle città, dei comuni o dei villaggi,<br />

non imposti da necessità militari.<br />

Capo II<br />

DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO LA PERSONA<br />

Sezione I<br />

Dei crimini contro la vita commessi con dolo<br />

76. Omicidio doloso. – L’omicidio commesso con dolo è punito con la pena detentiva da dieci<br />

a venti anni.<br />

77. Omicidio doloso connesso con altro crimine ( <strong>21</strong> ). – L’omicidio doloso precedente, concomitante,<br />

seguente o che occulti un altro crimine, è punito con la pena detentiva non inferiore ad<br />

anni venti.<br />

( 18 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 19 ) Articolo modificato dall’art. 8 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( 20 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

( <strong>21</strong> ) Articolo modificato dall’art. 9 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!