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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

5. La «prima lezione di diritto <strong>penale</strong>» di Luigi Majno. – Majno risponde alla<br />

confidenza, straordinaria e lusinghiera, che Carrara gli concede, rivelando a<br />

sua volta al maestro, in una successiva lettera del 2 febbraio 1877, di volersi<br />

occupare del diritto <strong>penale</strong> militare ( 68 ), un ramo del diritto che proprio sotto<br />

il profilo delle garanzie individuali abbisogna di notevoli riforme ( 69 ).<br />

L’interesse verso il diritto militare nasce in Majno da un’esperienza personale<br />

e dal senso di ingiustizia che da essa riceve. Egli assiste, non ancora diciottenne,<br />

al dibattimento innanzi al tribunale militare di Milano che vede imputato<br />

di alto tradimento il caporale Barbanti. Ne rimane impressionato: «mi<br />

faceva paura una giustizia amministrata fra tanto apparato di armi ed armati»<br />

( 70 ). L’esito è funesto. Barbanti è condannato alla pena capitale e Majno dalla<br />

propria abitazione sente il boato della fucilazione: «Fu questa la mia prima lezione<br />

di diritto <strong>penale</strong>» ( 71 ). Successivamente, lo studio del diritto e della giustizia<br />

militare convalida l’iniziale «persuasione che in quel caso si fosse voluto<br />

un esempio e non una giustizia» ( 72 ).<br />

La missiva diventa quasi un programma di studi. I rilievi del giovane alla<br />

procedura militare sono molteplici: la mancata distinzione nel giudizio tra fatto<br />

e diritto, il discutibile ricorso al bisogno di disciplina per inasprire le pene o<br />

addirittura per derogare alle generali regole di diritto, la sproporzione tra accusa<br />

e difesa riprovevole al punto che la prima è condotta da un giurista mentre<br />

la <strong>sec</strong>onda è affidata a ufficiali sforniti di cultura giuridica ( 73 ). Un «gravissimo<br />

scandalo», al quale lo stesso Majno dovrà di nuovo assistere ventidue anni<br />

dopo questa lettera e al quale vorrà porre riparo personalmente (e a rischio<br />

della propria incolumità) in occasione dei processi politici milanesi del 1898.<br />

Le linee di ricerca che il giovane penalista intende intraprendere nella ma-<br />

scussioni parlamentari sommergono l’interesse reale e sensibile delle libertà civili in astratte<br />

aspirazioni di esagerata libertà politica, il Governo va spiegando la sua tendenza usurpatrice delle<br />

legislative attribuzioni»: L. Majno, Il decreto 17 settembre 1871 n. 482, sul giuoco del lotto, e<br />

la giurisprudenza della Cassazione di Roma, inMonitore dei tribunali, 1878, 779-781 e 801-808<br />

(qui viene citata la chiusura a pagina 808). In questo studio Majno sostiene l’incostituzionalità<br />

per eccesso di potere del decreto 17 settembre 1871, regolante l’esercizio del lotto pubblico.<br />

( 68 ) Minuta della lettera di Majno a Carrara, 2 febbraio 1877, in UFN, F.M., f. 23.<br />

( 69 ) «Credo che la giustizia reclami radicali riforme della nostra legislazione militare» (ibidem).<br />

( 70 ) Ibidem.<br />

( 71 ) Ibidem.<br />

( 72 ) Ibidem.<br />

( 73 ) Inoltre, soggiunge Majno, il Tribunale Supremo di Guerra e di Marina è una «ibrida<br />

Corte di Cassazione», ove il voto dei giudici togati «è soffocato» da quello dei giudici militari<br />

(ibidem).<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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