Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
274<br />
dell’illecito <strong>penale</strong> ( 12 ). – 1. Il tribunale applica obbligatoriamente la confisca; essa consiste nell’acquisizione<br />
e nel trasferimento a favore dello Stato:<br />
a) delle cose che sono servite, o sono state destinate quali mezzi per il compimento dell’illecito<br />
<strong>penale</strong>;<br />
b) dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, che comprendono qualunque forma di patrimonio,<br />
nonché di documenti e di strumenti legali che certificano titoli o altri interessi sul patrimonio il<br />
quale deriva o viene acquisito direttamente o indirettamente dall’illecito <strong>penale</strong>;<br />
c) delle ricompense, date o promesse, per il compimento dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />
d) di qualunque patrimonio il cui valore corrisponde a quello dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />
e) dei beni, la cui produzione, utilizzo, detenzione o alienazione costituisce un illecito <strong>penale</strong>,<br />
anche quando non è stata pronunciata una sentenza di condanna.<br />
2. Se i profitti dell’illecito <strong>penale</strong> sono stati modificati o trasformati parzialmente o totalmente<br />
in altra forma di patrimonio, quest’ultimo è sottoposto alla confisca.<br />
3. Se i profitti dell’illecito <strong>penale</strong> sono stati confusi con un patrimonio conseguito legalmente,<br />
quest’ultimo è sottoposto a confisca fino al concorso del valore dei profitti dell’illecito <strong>penale</strong>.<br />
4. La confisca si applica, nella medesima misura con cui si applica ai profitti dell’illecito <strong>penale</strong>,<br />
anche agli introiti o agli altri vantaggi derivanti dai profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, dal patrimonio<br />
in cui sono stati modificati o trasformati i profitti dell’illecito <strong>penale</strong>, ovvero dal patrimonio<br />
con cui sono stati confusi questi profitti.<br />
37. Interdizione dalla guida di autoveicoli. – Il tribunale applica l’interdizione dalla guida di<br />
autoveicoli, per una durata da uno fino a cinque anni, a chi ha commesso un illecito <strong>penale</strong>,<br />
quando ritiene che avrà un effetto preventivo ovvero che sia connessa con la natura dell’illecito.<br />
38. Privazione delle decorazioni e delle onorificenze. – La privazione delle decorazioni e delle<br />
onorificenze è stabilita per chi ha commesso un illecito <strong>penale</strong> che va punito con la reclusione e<br />
quando si ritiene che la loro conservazione sia inconciliabile con la natura dell’illecito <strong>penale</strong><br />
commesso.<br />
La privazione delle decorazioni e delle onorificenze è perpetua per chi è punito per un crimine<br />
con la reclusione superiore a dieci anni; va da uno fino a cinque anni, quando è punito con<br />
la reclusione fino a dieci anni.<br />
39. Interdizione da una professione o un’arte. – L’interdizione dall’esercizio di una professione<br />
o di un’arte impedisce al condannato di esercitare una professione o un’arte, per la quale è richiesta<br />
uno speciale permesso, certificato, autorizzazione o licenza dall’organo competente.<br />
L’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte è stabilita per una durata che va<br />
da un mese fino a cinque anni e consegue ad ogni condanna per un illecito <strong>penale</strong> che sia stato<br />
commesso con il loro abuso.<br />
40. Interdizione dalle funzioni direttive ( 13 ). – L’interdizione dall’esercizio di funzioni diretti-<br />
( 12 ) Articolo modificato dall’art. 4 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />
( 13 )L’ultimo paragrafo dell’articolo è stato aggiunto dall’art. 6 l. 16 settembre 2004 n. 9275.