Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
298<br />
154. Distruzione della proprietà mediante altri mezzi. – La distruzione o il danneggiamento<br />
doloso della proprietà mediante altri mezzi, che comportano pericolo per l’ambiente circostante<br />
e per la vita altrui, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a cinque<br />
anni.<br />
Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, questo è punito con<br />
la pena detentiva da cinque a dieci anni.<br />
Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />
queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />
155. Distruzione delle strade. – La distruzione o il danneggiamento doloso delle vie automobilistiche,<br />
ferroviarie e delle opere ad esse connesse, sono puniti con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a sette anni.<br />
Quando dall’illecito <strong>penale</strong> sono derivate conseguenze gravi materiali, questo è punito con<br />
la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />
Quando sono derivate gravi conseguenze nei confronti della vita e della salute delle persone,<br />
queste sono punite con la pena detentiva da cinque a quindici anni.<br />
156. Distruzione della rete elettrica. – La distruzione o il danneggiamento doloso della rete<br />
elettrica, telegrafica, telefonica, radiotelevisiva o di ogni altra rete di comunicazione, sono puniti<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
157. Distruzione della rete d’irrigazione. – La distruzione o il danneggiamento doloso dei canali<br />
d’irrigazione e di drenaggio, o delle opere ad essi connesse, costituiscono una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
158. – L’uso illegittimo dell’acqua, ottenuto deviando o modificando il suo corso, aprendo<br />
le dighe, costruendo o chiudendo canali di drenaggio o d’irrigazione, ovvero linee o altre opere,<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni.<br />
159. Distruzione della rete d’acquedotto. – La distruzione o il danneggiamento doloso della<br />
rete d’acquedotto sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
Il collegamento, nonché ogni altra interferenza con la rete d’acquedotto effettuata senza<br />
un’autorizzazione per incamerare acqua potabile, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a due anni.<br />
160. Distruzione dei beni culturali. – La distruzione o il danneggiamento doloso di beni culturali<br />
è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
Se dall’illecito <strong>penale</strong> sono stati distrutti o danneggiati beni culturali di rilevanza nazionale,<br />
questo è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva da due fino a otto anni.<br />
161. Distruzione colposa della proprietà. – La distruzione o il danneggiamento colposo della<br />
proprietà, quando ha comportato gravi conseguenze materiali, è punito con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
162. Scontro di mezzi di trasporto di massa. –Èpunito con la pena pecuniaria oppure con la