02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

In ogni caso l’e<strong>sec</strong>uzione della sentenza deve concludersi entro tre anni.<br />

Quando tali situazioni vengono meno oppure quando il condannato viola le prescrizioni stabilite<br />

dalla sentenza, il tribunale revoca il provvedimento di e<strong>sec</strong>uzione frammentata della pena.<br />

59. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva. – Il tribunale, in considerazione della<br />

lieve pericolosità della persona e delle modalità di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, nell’infliggere<br />

la pena detentiva fino a cinque anni, può ordinare che il condannato sia messo alla prova sospendendo<br />

l’e<strong>sec</strong>uzione della condanna, a condizione che durante il periodo di prova non commetta<br />

un altro illecito <strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità.<br />

La durata di tale prova va da diciotto mesi a cinque anni.<br />

60. Misure nei confronti del condannato messo in prova. – Il condannato messo in prova può<br />

essere obbligato dal tribunale ad adempiere una o più delle seguenti misure:<br />

1. esercitare un’attività professionale, conseguire un diploma o maturare una formazione<br />

professionale;<br />

2. pagare regolarmente gli assegni familiari;<br />

3. riparare il danno civile causato;<br />

4. divieto di guida di determinati autoveicoli;<br />

5. divieto di esercitare un’attività professionale quando l’illecito <strong>penale</strong> sia connesso con<br />

tale attività;<br />

6. divieto di frequentare determinati luoghi;<br />

7. divieto di frequentare locali che servono bevande alcoliche;<br />

8. rimanere nella propria abitazione in determinati orari;<br />

9. divieto di frequentare determinate persone, soprattutto i condannati o i concorrenti di<br />

un illecito <strong>penale</strong>;<br />

10. divieto di detenere armi;<br />

11. sottoporsi a misure sanitarie contro alcol e narcotici.<br />

61. Obblighi del condannato durante il periodo di prova. – Durante il periodo di prova il condannato<br />

è obbligato:<br />

1. a rispondere agli avvisi e alle richieste degli organi individuati per la sorveglianza della<br />

prova;<br />

2. ad avvisare gli organi preposti alla sorveglianza della prova dei cambiamenti di lavoro;<br />

3. a chiedere il consenso degli organi preposti alla sorveglianza della prova per il cambiamento<br />

di abitazione, della sede di lavoro e per recarsi all’estero.<br />

62. Revoca del provvedimento di sospensione con messa in prova. – Il tribunale revoca il provvedimento<br />

di sospensione se il condannato, durante il periodo di prova, commette un illecito<br />

<strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità del precedente.<br />

La revoca si applica anche quando il condannato, senza validi motivi, non ha adempiuto alle<br />

misure e agli obblighi a lui applicati ed elencati negli articoli 60 e 61.<br />

Quando il provvedimento di sospensione non è revocato, la pena inflitta si considera come<br />

mai esistita.<br />

63. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e obbligo di compiere un lavoro di pubblica<br />

utilità. – Il tribunale, in considerazione della lieve pericolosità della persona e delle modalità<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

279

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!