Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
In ogni caso l’e<strong>sec</strong>uzione della sentenza deve concludersi entro tre anni.<br />
Quando tali situazioni vengono meno oppure quando il condannato viola le prescrizioni stabilite<br />
dalla sentenza, il tribunale revoca il provvedimento di e<strong>sec</strong>uzione frammentata della pena.<br />
59. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva. – Il tribunale, in considerazione della<br />
lieve pericolosità della persona e delle modalità di commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, nell’infliggere<br />
la pena detentiva fino a cinque anni, può ordinare che il condannato sia messo alla prova sospendendo<br />
l’e<strong>sec</strong>uzione della condanna, a condizione che durante il periodo di prova non commetta<br />
un altro illecito <strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità.<br />
La durata di tale prova va da diciotto mesi a cinque anni.<br />
60. Misure nei confronti del condannato messo in prova. – Il condannato messo in prova può<br />
essere obbligato dal tribunale ad adempiere una o più delle seguenti misure:<br />
1. esercitare un’attività professionale, conseguire un diploma o maturare una formazione<br />
professionale;<br />
2. pagare regolarmente gli assegni familiari;<br />
3. riparare il danno civile causato;<br />
4. divieto di guida di determinati autoveicoli;<br />
5. divieto di esercitare un’attività professionale quando l’illecito <strong>penale</strong> sia connesso con<br />
tale attività;<br />
6. divieto di frequentare determinati luoghi;<br />
7. divieto di frequentare locali che servono bevande alcoliche;<br />
8. rimanere nella propria abitazione in determinati orari;<br />
9. divieto di frequentare determinate persone, soprattutto i condannati o i concorrenti di<br />
un illecito <strong>penale</strong>;<br />
10. divieto di detenere armi;<br />
11. sottoporsi a misure sanitarie contro alcol e narcotici.<br />
61. Obblighi del condannato durante il periodo di prova. – Durante il periodo di prova il condannato<br />
è obbligato:<br />
1. a rispondere agli avvisi e alle richieste degli organi individuati per la sorveglianza della<br />
prova;<br />
2. ad avvisare gli organi preposti alla sorveglianza della prova dei cambiamenti di lavoro;<br />
3. a chiedere il consenso degli organi preposti alla sorveglianza della prova per il cambiamento<br />
di abitazione, della sede di lavoro e per recarsi all’estero.<br />
62. Revoca del provvedimento di sospensione con messa in prova. – Il tribunale revoca il provvedimento<br />
di sospensione se il condannato, durante il periodo di prova, commette un illecito<br />
<strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità del precedente.<br />
La revoca si applica anche quando il condannato, senza validi motivi, non ha adempiuto alle<br />
misure e agli obblighi a lui applicati ed elencati negli articoli 60 e 61.<br />
Quando il provvedimento di sospensione non è revocato, la pena inflitta si considera come<br />
mai esistita.<br />
63. Sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva e obbligo di compiere un lavoro di pubblica<br />
utilità. – Il tribunale, in considerazione della lieve pericolosità della persona e delle modalità<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
279