Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
294<br />
Quando l’illecito <strong>penale</strong> è compiuto abusando di una funzione statale oppure di un servizio<br />
pubblico, la pena detentiva e la pena pecuniaria applicata è aumentata di un quarto.<br />
129. Istigazione di minori a delinquere. –Èpunito con la pena detentiva fino a cinque anni<br />
determinare o istigare a commettere un crimine minori di età inferiore ai quattoridici anni.<br />
130. Imposizione o impedimento di una convivenza o dello scioglimento del matrimonio. – Imporre<br />
o impedire di iniziare o di continuare una convivenza, ovvero costringere a sciogliere il<br />
matrimonio, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />
Sezione X<br />
Degli illeciti penali contro la libertà religiosa<br />
131. Turbamento delle attività delle organizzazioni religiose. – Impedire le attività delle organizzazioni<br />
religiose, nonché ostacolare il libero esercizio delle loro attività, sono puniti con la<br />
pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
132. Distruzione o danneggiamento degli oggetti di culto. – La distruzione o il danneggiamento<br />
doloso degli oggetti di culto, con conseguente perdita totale o parziale del loro valore, è punito<br />
con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
133. Impedimento delle cerimonie religiose. – Impedire o ostacolare le persone a partecipare<br />
a cerimonie religiose, nonché ad esprimere liberamente le convinzioni religiose, costituisce una<br />
contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un<br />
anno.<br />
Capo III<br />
DEGLI ILLECITI PENALI CONTRO IL PATRIMONIO E LA SFERA ECONOMICA<br />
Sezione I<br />
Del furto<br />
134. Furto ( 53 ). – Il furto è punito con la pena detentiva da tre mesi a tre anni.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, è punito con la pena<br />
detentiva da sei mesi a quindici anni.<br />
Il medesimo fatto, quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva<br />
da quattro a dieci anni.<br />
135. Furto compiuto abusando dell’ufficio. – Il furto compiuto da chi ha il dovere di conser-<br />
( 53 ) Articolo modificato dall’art. 12 l. 16 settembre 2004 n. 9275.