02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

ga spettarle e che non le sia riconosciuto dal terzo, senza rivolgersi all’organo statale competente,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a tre mesi.<br />

278. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi militari e di munizioni ( 105 ). – La<br />

produzione di armi e di munizioni militari, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza<br />

l’autorizzazione degli organi statali competenti, è punita con la pena detentiva da tre fino a dieci<br />

anni.<br />

La detenzione di armi, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza l’autorizzazione degli<br />

organi statali competenti, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />

a sette anni.<br />

La detenzione di munizioni militari, senza l’autorizzazione degli organi statali competenti,<br />

costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />

fino a due anni.<br />

Quando il fatto è compiuto in relazione a grandi quantità o in concorso, oppure più di una<br />

volta, ovvero quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque<br />

a quindici anni.<br />

278/a. Traffico di armi e di munizioni ( 106 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito e il<br />

commercio, in contrasto con la legge, di armi e di munizioni militari, per conseguire un vantaggio<br />

materiale oppure in qualsiasi altra forma, sono puniti con la pena detentiva da sette a quindici<br />

anni.<br />

Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />

comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />

279. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi bianche. – La produzione, la detenzione,<br />

l’acquisto o la vendita, senza l’autorizzazione degli organi competenti, di armi bianche,<br />

come le spade, le baionette, i coltelli ed altri strumenti preparati e destinati appositamente<br />

all’attacco contro le persone o all’autodifesa, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />

pena detentiva fino a cinque anni.<br />

280. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi da caccia e sportive. – La produzione,<br />

la detenzione, la vendita o l’acquisto di armi da caccia o sportive, nonché delle loro munizioni,<br />

senza l’autorizzazione degli organi statali competenti, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />

punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

281. Violazione delle regole sulle sostanze velenose. – La violazione delle regole stabilite per<br />

la detenzione, la produzione, l’utilizzo, la conservazione, il trasporto e la vendita di sostanze velenose<br />

a forte effetto, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />

oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />

( 105 ) I paragrafi IeIIsono stati aggiunti dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279. In seguito i<br />

paragrafi I, II e III sono stati modificati dall’art. 60 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Quest’ultimo articolo<br />

ha aggiunto anche il paragrafo IV.<br />

( 106 ) Articolo inserito dall’art. 61 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

319

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!