Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
ga spettarle e che non le sia riconosciuto dal terzo, senza rivolgersi all’organo statale competente,<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a tre mesi.<br />
278. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi militari e di munizioni ( 105 ). – La<br />
produzione di armi e di munizioni militari, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza<br />
l’autorizzazione degli organi statali competenti, è punita con la pena detentiva da tre fino a dieci<br />
anni.<br />
La detenzione di armi, di bombe, di mine o di materiale esplosivo, senza l’autorizzazione degli<br />
organi statali competenti, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />
a sette anni.<br />
La detenzione di munizioni militari, senza l’autorizzazione degli organi statali competenti,<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni.<br />
Quando il fatto è compiuto in relazione a grandi quantità o in concorso, oppure più di una<br />
volta, ovvero quando ha comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da cinque<br />
a quindici anni.<br />
278/a. Traffico di armi e di munizioni ( 106 ). – L’importazione, l’esportazione, il transito e il<br />
commercio, in contrasto con la legge, di armi e di munizioni militari, per conseguire un vantaggio<br />
materiale oppure in qualsiasi altra forma, sono puniti con la pena detentiva da sette a quindici<br />
anni.<br />
Il medesimo fatto, quando è compiuto in concorso o più di una volta, ovvero quando ha<br />
comportato gravi conseguenze, è punito con la pena detentiva da dieci a venti anni.<br />
279. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi bianche. – La produzione, la detenzione,<br />
l’acquisto o la vendita, senza l’autorizzazione degli organi competenti, di armi bianche,<br />
come le spade, le baionette, i coltelli ed altri strumenti preparati e destinati appositamente<br />
all’attacco contro le persone o all’autodifesa, sono puniti con la pena pecuniaria oppure con la<br />
pena detentiva fino a cinque anni.<br />
280. Produzione e detenzione senza autorizzazione di armi da caccia e sportive. – La produzione,<br />
la detenzione, la vendita o l’acquisto di armi da caccia o sportive, nonché delle loro munizioni,<br />
senza l’autorizzazione degli organi statali competenti, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong><br />
punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
281. Violazione delle regole sulle sostanze velenose. – La violazione delle regole stabilite per<br />
la detenzione, la produzione, l’utilizzo, la conservazione, il trasporto e la vendita di sostanze velenose<br />
a forte effetto, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
( 105 ) I paragrafi IeIIsono stati aggiunti dall’art. 2 l. 15 gennaio 1998 n. 8279. In seguito i<br />
paragrafi I, II e III sono stati modificati dall’art. 60 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Quest’ultimo articolo<br />
ha aggiunto anche il paragrafo IV.<br />
( 106 ) Articolo inserito dall’art. 61 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
319