Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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marilda bertoli<br />
Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />
Ancora, sebbene i testi legislativi esigano un linguaggio giuridico assai più<br />
uniforme, in materia di illeciti penali contro i minori, il matrimonio e la famiglia<br />
vi sono norme in cui il legislatore albanese utilizza il termine «minori»<br />
(art. 128/b, introdotto recentemente con la l. 12.02.2004 n. 9188, e art. 129),<br />
altre in cui utilizza il sostantivo «bambini» (che abbiamo scelto, ugualmente,<br />
di tradurre con «minori»: v. artt. 127-128/a oppure la stessa rubrica della sezione<br />
IX) ed, infine, fattispecie, come l’art. 124, in cui il legislatore, dimostrando<br />
la scarsa costanza della morfologia nonché l’assenza di tecnicismo giuridico,<br />
parla di «bambini minorenni» ( 6 ).<br />
Un altro passo, per raggiungere migliori risultati in sede di traduzione, è<br />
stato compiuto nella direzione opposta.<br />
Infatti, accanto agli interventi volti alla semplificazione delle rubriche, vi<br />
sono anche modifiche dirette ad integrare la rubrica delle fattispecie penali.<br />
Proprio in questo senso, abbiamo modificato la rubrica dell’art. 23 «Responsabilità<br />
da tentativo», aggiungendovi il participio presente del verbo derivare<br />
(derivante); nell’art. 58, indotti dalla difficoltà di trovare un’espressione equivalente<br />
nella lingua italiana, abbiamo sostituito «Frammentazione della pena<br />
detentiva» con «E<strong>sec</strong>uzione frazionata della pena detentiva». Ancora, nelle rubriche<br />
degli artt. 138 e 138/a è stato aggiunto il sostantivo «beni», mentre nella<br />
rubrica dell’art. 223 è stato inserito, al fine di completarne il significato, il<br />
verbo «compiere». Sempre nel medesimo senso, l’art. 228 dedicato alla disciplina<br />
degli «Atti violenti contro i luoghi di lavoro dei rappresentanti esteri» è<br />
stato reso come «Atti violenti contro le sedi dei rappresentanti esteri». Infine,<br />
non figura l’aggettivo «pubblico» nella versione letterale dell’art. 272 («Falsa<br />
informazione agli organi d’ordine pubblico») e, nell’art. 311 «Minaccia di non<br />
denunciare», è stata aggiunta la locuzione «al fine di non».<br />
L’ambiguità, che caratterizza il linguaggio giuridico albanese, ritorna anche<br />
(«Abuso di contributi statali») siè preferito sostituire la formula «contributi dati dallo Stato»<br />
con «contributi statali»; l’art. 283/b «Creazione di agevolazioni per l’assunzione e l’utilizzo di<br />
droga» èdivenuto «Agevolazioni per l’assunzione e l’utilizzo di droga»; nell’art. 323 «Allontanamento<br />
di un detenuto dal luogo di detenzione» èstato eliminato il sostantivo «detenuto»; invece,<br />
nella formulazione letterale della rubrica dell’art. 324 «Offerta di aiuto ad un detenuto per<br />
il suo allontanamento» èstato eliminato il sostantivo «offerta».<br />
( 6 ) Un altro esempio di incostanza morfologica del legislatore albanese, a livello di lessico<br />
giuridico, è dato dall’espressione «privazione di libertà», utilizzata per indicare la sanzione applicabile<br />
ai crimini di guerra (art. 75). Pur avendo l’impressione che si tratti di una «distrazione»<br />
del legislatore albanese – trattandosi dell’unica norma in cui viene impiegata tale espressione –<br />
abbiamo preferito riportare la traduzione letterale, dato che dal punto di vista tecnico per «privazione<br />
della libertà» si potrebbe intendere qualcosa di ben più ampio rispetto alla detenzione.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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