Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
golarmente la loro attività, in conformità con la legge, durante la campagna elettorale, è punito<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
326. Falsificazione dei documenti e dei risultati delle elezioni. – Presentare nei documenti<br />
elettorali dati, circostanze, cifre che si sa essere inesatte, redigere documenti falsi oppure sostituire<br />
quelli veri con altri falsi, da parte di chi è incaricato della compilazione, della valutazione,<br />
dello scrutinio dei risultati o della conservazione dei documenti, sono puniti con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
327. Violazione della segretezza del voto. – La violazione della segretezza del voto, da parte<br />
degli incaricati nelle elezioni, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
328. Offerta di ricompense e di promesse. – Offrire o conferire denaro, effettuare promesse<br />
per posti di lavoro o altri favori in qualunque forma, allo scopo di ottenere la firma per la presentazione<br />
di un candidato, di votare a favore o contro uno di essi, oppure di partecipare o meno<br />
alle votazioni, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a sei mesi.<br />
Accettare denaro, promesse e altri favori, per compiere gli atti sopra indicati, costituisce una<br />
contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria.<br />
329. Minaccia all’elettore. – Minacciare un elettore per votare a favore o contro un candidato,<br />
nonché per partecipare o meno alle votazioni, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
330. Minaccia ai candidati. – La minaccia, nonché ogni altra azione illegittima, rivolta ad<br />
un candidato, allo scopo di fargli ritirare la candidatura, oppure per ostacolarlo nell’esercizio<br />
di qualunque attività ammessa dalla legge durante la campagna elettorale, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
331. Violazione del diritto di elettorato. – L’esclusione dolosa, dalle liste degli elettori, di coloro<br />
che hanno il diritto di elettorato, oppure la registrazione dolosa in esse di persone che non<br />
hanno questo diritto, costituiscono una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
332. Abuso dell’autorità militare. – L’abuso dell’autorità militare, da parte di un ufficiale o<br />
di un quadro militare, per influenzare il voto degli altri militari alle sue dipendenze, mediante<br />
ordini, consigli oppure qualunque altra propaganda, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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