Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E paolo pittaro<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
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(simile peraltro a quanto previsto nel nostro ordinamento in ordine alla competenza<br />
<strong>penale</strong> del giudice di pace): il condannato non deve avere rifiutato tale<br />
sostituzione nel corso del dibattimento (art. 63).<br />
Un ultimo istituto: la liberazione condizionale anticipata. Ai sensi dell’art.<br />
64, il condannato a pena detentiva può essere liberato anticipatamente a condizione<br />
e solo per motivi speciali, allorché con il suo comportamento e con il<br />
lavoro dimostri che con l’espiazione della pena è stato raggiunto l’obiettivo<br />
della sua educazione, e sempre che abbia scontato: almeno metà della pena inflitta<br />
per la contravvenzione <strong>penale</strong>; almeno due terzi della pena inflitta per<br />
crimini puniti con la reclusione fino a cinque anni; almeno tre quarti della pena<br />
inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a venticinque anni.<br />
Due i limiti: nella pena espiata non viene computato il periodo di tempo oggetto<br />
di amnistia o di perdono; non è ammessa la liberazione condizionale anticipata<br />
per il condannato recidivo di crimini commessi con dolo. La misura<br />
viene peraltro revocata, applicando le disposizioni sul cumulo delle pene,<br />
quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />
condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />
Peraltro l’art. 66, dopo aver icasticamente sancito che non è ammessa la liberazione<br />
anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo, prevede che<br />
solo in casi eccezionali questi possa venir liberato anticipatamente, a condizione<br />
che abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione, che durante<br />
l’espiazione della pena abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga<br />
raggiunto l’obiettivo della sua educazione (art. 65).<br />
Un punto ci lascia dubbiosi. Sia per quanto riguarda la sospensione con<br />
messa alla prova sia per la liberazione anticipata, la condizione insiste sul fatto<br />
che il soggetto non commetta un reato di pari o maggiore gravità: come dire<br />
che per la revoca di siffatte misure premiali la commissione di un reato di gravità<br />
minore appare ininfluente. Il che, in ultima istanza, si presenta come un<br />
ingiustificato favor del confronti dei condannati ai crimini più gravi. Peraltro,<br />
non prevedendo l’art. 65 le ipotesi di revoca della liberazione anticipata per il<br />
condannato all’ergastolo, il divieto di analogia, in assenza di un preciso richiamo,<br />
non consente di applicare allo stesso (peraltro in malam partem) le condizioni<br />
espresse per i condannati a pena detentiva: un ulteriore favor, pertanto,<br />
proprio a favore dei condannati alla massima pena (a parte il fatto che, anche a<br />
voler ammettere l’analogia con le disposizioni precedenti – ma così non è–,il<br />
nuovo reato dovrebbe essere almeno di pari gravità, id est punibile ancora con<br />
l’ergastolo: il che, francamente, ci sembra assurdo).