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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

<strong>21</strong>6<br />

(simile peraltro a quanto previsto nel nostro ordinamento in ordine alla competenza<br />

<strong>penale</strong> del giudice di pace): il condannato non deve avere rifiutato tale<br />

sostituzione nel corso del dibattimento (art. 63).<br />

Un ultimo istituto: la liberazione condizionale anticipata. Ai sensi dell’art.<br />

64, il condannato a pena detentiva può essere liberato anticipatamente a condizione<br />

e solo per motivi speciali, allorché con il suo comportamento e con il<br />

lavoro dimostri che con l’espiazione della pena è stato raggiunto l’obiettivo<br />

della sua educazione, e sempre che abbia scontato: almeno metà della pena inflitta<br />

per la contravvenzione <strong>penale</strong>; almeno due terzi della pena inflitta per<br />

crimini puniti con la reclusione fino a cinque anni; almeno tre quarti della pena<br />

inflitta per crimini puniti con la reclusione da cinque a venticinque anni.<br />

Due i limiti: nella pena espiata non viene computato il periodo di tempo oggetto<br />

di amnistia o di perdono; non è ammessa la liberazione condizionale anticipata<br />

per il condannato recidivo di crimini commessi con dolo. La misura<br />

viene peraltro revocata, applicando le disposizioni sul cumulo delle pene,<br />

quando il condannato per un illecito <strong>penale</strong> commesso con dolo, sottoposto a<br />

condizione, commette un altro illecito <strong>penale</strong> doloso, di gravità uguale o maggiore.<br />

Peraltro l’art. 66, dopo aver icasticamente sancito che non è ammessa la liberazione<br />

anticipata condizionale per il condannato all’ergastolo, prevede che<br />

solo in casi eccezionali questi possa venir liberato anticipatamente, a condizione<br />

che abbia scontato almeno venticinque anni di reclusione, che durante<br />

l’espiazione della pena abbia tenuto un comportamento esemplare e si ritenga<br />

raggiunto l’obiettivo della sua educazione (art. 65).<br />

Un punto ci lascia dubbiosi. Sia per quanto riguarda la sospensione con<br />

messa alla prova sia per la liberazione anticipata, la condizione insiste sul fatto<br />

che il soggetto non commetta un reato di pari o maggiore gravità: come dire<br />

che per la revoca di siffatte misure premiali la commissione di un reato di gravità<br />

minore appare ininfluente. Il che, in ultima istanza, si presenta come un<br />

ingiustificato favor del confronti dei condannati ai crimini più gravi. Peraltro,<br />

non prevedendo l’art. 65 le ipotesi di revoca della liberazione anticipata per il<br />

condannato all’ergastolo, il divieto di analogia, in assenza di un preciso richiamo,<br />

non consente di applicare allo stesso (peraltro in malam partem) le condizioni<br />

espresse per i condannati a pena detentiva: un ulteriore favor, pertanto,<br />

proprio a favore dei condannati alla massima pena (a parte il fatto che, anche a<br />

voler ammettere l’analogia con le disposizioni precedenti – ma così non è–,il<br />

nuovo reato dovrebbe essere almeno di pari gravità, id est punibile ancora con<br />

l’ergastolo: il che, francamente, ci sembra assurdo).

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