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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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paolo pittaro<br />

Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

possiamo non riferirci a quanto espresso supra, in ordine ai problematici rapporti<br />

fra responsabilità, punibilità ed imputabilità: se le misure vengono previste<br />

per i minori non punibili o non imputabili, la misure sanitarie sono predisposte<br />

solo per i non imputabili. Tuttavia, ben si è visto come il vizio parziale<br />

di mente non escluda affatto l’imputabilità, mentre quello totale esclude la responsabilità<br />

<strong>penale</strong>. Ora, a tacer dei rapporti giuridico-linguistici fra i diversi<br />

concetti, ne deriva che il reo semi-infermo di mente, <strong>sec</strong>ondo il dettato letterale<br />

della disposizione, non potrebbe essere sottoposto a misure sanitarie: ilche<br />

ci sembra alquanto incongruente.<br />

Ma un’incongruenza ancora maggiore sussiste, a nostro avviso, nel dettato letterale<br />

di cui all’art. 54. Tale disposizione dispone che «nelle contravvenzioni penali<br />

per le quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena<br />

detentiva, il tribunale, su richiesta del contravventore, può ammetterlo al pagamento<br />

di una somma di denaro, a favore delle casse dello stato, corrispondente<br />

alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni penali<br />

nella parte generale del presente codice». Ebbene, in primo luogo in tutto il<br />

codice non esiste alcuna fattispecie contravvenzionale che preveda cumulativamente<br />

la pena pecuniaria e la pena detentiva; in <strong>sec</strong>ondo luogo, ed al contrario,lenumerose<br />

contravvenzioni ove è prevista alternativamente la pena pecuniaria o quella<br />

detentiva non potrebbero usufruire di tale possibilità, prevista solamente per<br />

le fattispecie di maggior gravità: una soluzione non solo illogica, ma sicuramente<br />

contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza. Diverso discorso se la<br />

norma in esame, invece dell’avverbio «cumulativamente», avesse usato quello «alternativamente»;macosì<br />

non è stato e, a quanto ci è stato confermato, il testo originale<br />

si esprime indiscutibilmente nei termini riferiti.<br />

La commisurazione e l’e<strong>sec</strong>uzione della pena, nonché gli istituti correlati,<br />

costituiscono il centro delle disposizioni di questo settore. Il potere discrezionale<br />

del giudice è regolato dall’art. 47, il quale afferma che, nell’individuare la<br />

pena da infliggere in concreto, si deve conto: a) della pericolosità dell’illecito<br />

<strong>penale</strong> (un dato, questo, riscontrabile in vari codici post-comunisti dell’Europa<br />

orientale); b) della pericolosità dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>; c) del grado<br />

di colpevolezza; d) delle circostanze attenuanti ed aggravanti.<br />

Ed i successivi artt. 48 e 50 riportano l’elencazione di quelle che potremmo<br />

definire le circostanze attenuanti ( 34 ) ed aggravanti ( 35 ) comuni, che riecheggia-<br />

( 34 ) Fra l’elencazione delle varie circostante attenuanti ci piace riportare quella di cui all’art.<br />

48, lett. g): «quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />

si sono normalizzati».<br />

( 35 ) Fra l’elencazione delle varie circostante aggravanti ricordiamo dell’art. 50, lett l): «l’ave-<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

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