Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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paolo pittaro<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
possiamo non riferirci a quanto espresso supra, in ordine ai problematici rapporti<br />
fra responsabilità, punibilità ed imputabilità: se le misure vengono previste<br />
per i minori non punibili o non imputabili, la misure sanitarie sono predisposte<br />
solo per i non imputabili. Tuttavia, ben si è visto come il vizio parziale<br />
di mente non escluda affatto l’imputabilità, mentre quello totale esclude la responsabilità<br />
<strong>penale</strong>. Ora, a tacer dei rapporti giuridico-linguistici fra i diversi<br />
concetti, ne deriva che il reo semi-infermo di mente, <strong>sec</strong>ondo il dettato letterale<br />
della disposizione, non potrebbe essere sottoposto a misure sanitarie: ilche<br />
ci sembra alquanto incongruente.<br />
Ma un’incongruenza ancora maggiore sussiste, a nostro avviso, nel dettato letterale<br />
di cui all’art. 54. Tale disposizione dispone che «nelle contravvenzioni penali<br />
per le quali, oltre alla pena pecuniaria, è prevista contemporaneamente la pena<br />
detentiva, il tribunale, su richiesta del contravventore, può ammetterlo al pagamento<br />
di una somma di denaro, a favore delle casse dello stato, corrispondente<br />
alla metà del massimo della pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni penali<br />
nella parte generale del presente codice». Ebbene, in primo luogo in tutto il<br />
codice non esiste alcuna fattispecie contravvenzionale che preveda cumulativamente<br />
la pena pecuniaria e la pena detentiva; in <strong>sec</strong>ondo luogo, ed al contrario,lenumerose<br />
contravvenzioni ove è prevista alternativamente la pena pecuniaria o quella<br />
detentiva non potrebbero usufruire di tale possibilità, prevista solamente per<br />
le fattispecie di maggior gravità: una soluzione non solo illogica, ma sicuramente<br />
contrastante con il principio costituzionale di uguaglianza. Diverso discorso se la<br />
norma in esame, invece dell’avverbio «cumulativamente», avesse usato quello «alternativamente»;macosì<br />
non è stato e, a quanto ci è stato confermato, il testo originale<br />
si esprime indiscutibilmente nei termini riferiti.<br />
La commisurazione e l’e<strong>sec</strong>uzione della pena, nonché gli istituti correlati,<br />
costituiscono il centro delle disposizioni di questo settore. Il potere discrezionale<br />
del giudice è regolato dall’art. 47, il quale afferma che, nell’individuare la<br />
pena da infliggere in concreto, si deve conto: a) della pericolosità dell’illecito<br />
<strong>penale</strong> (un dato, questo, riscontrabile in vari codici post-comunisti dell’Europa<br />
orientale); b) della pericolosità dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>; c) del grado<br />
di colpevolezza; d) delle circostanze attenuanti ed aggravanti.<br />
Ed i successivi artt. 48 e 50 riportano l’elencazione di quelle che potremmo<br />
definire le circostanze attenuanti ( 34 ) ed aggravanti ( 35 ) comuni, che riecheggia-<br />
( 34 ) Fra l’elencazione delle varie circostante attenuanti ci piace riportare quella di cui all’art.<br />
48, lett. g): «quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />
si sono normalizzati».<br />
( 35 ) Fra l’elencazione delle varie circostante aggravanti ricordiamo dell’art. 50, lett l): «l’ave-<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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