Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
28. Forme speciali di concorso ( 5 ). – 1. L’organizzazione criminale è il grado più alto di concorso,<br />
in cui partecipano tre o più persone, e che si distingue per il particolare grado di organizzazione,<br />
strutturazione, stabilità, durata, nonché per la propria finalità di compiere uno o più illeciti<br />
penali, per conseguire vantaggi materiali e immateriali.<br />
L’organizzazione criminale, per realizzare le proprie finalità, utilizza la forza o altri mezzi di<br />
minaccia, la sottomissione e il silenzio a causa della partecipazione e dell’attività della stessa, per<br />
compiere illeciti penali, per garantire, con qualunque modalità, l’amministrazione o il controllo<br />
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici, per realizzare<br />
utilità o vantaggi illegittimi per sé o altri, ovvero per impedire o ostacolare il libero esercizio<br />
del diritto di voto durante le campagne elettorali, nonché per altre attività simili a queste.<br />
2. L’organizzazione terrorista è una forma speciale dell’organizzazione criminale, che mira al<br />
compimento di azioni violente a fini di terrorismo, quali la sovversione dell’ordine costituzionale,<br />
il turbamento grave dell’ordine pubblico, ovvero ad incutere paura ed insicurezza nella massa.<br />
3. La banda armata è una forma particolare di concorso, la quale tramite il controllo di armi,<br />
munizioni militari e altri strumenti necessari, mira al compimento degli illeciti penali previsti nei<br />
capi V, VI e VII della parte speciale del presente codice.<br />
4. Il gruppo criminale strutturato è una forma speciale di concorso, in cui partecipano tre o<br />
più persone, per il compimento di uno o più illeciti penali, al fine di conseguire vantaggi materiali<br />
o immateriali.<br />
Il gruppo criminale strutturato non si costituisce accidentalmente per il compimento di un<br />
illecito <strong>penale</strong> e non è necessario che venga contraddistinto dalla stabilità dei membri, dalla divisione<br />
dei compiti, dall’organizzazione o da un’articolazione evoluta.<br />
5. Costituire o partecipare in un’organizzazione criminale, in un’organizzazione terroristica,<br />
in una banda armata o in un gruppo criminale strutturato si qualificano come distinti illeciti penali<br />
e sono puniti <strong>sec</strong>ondo le previsioni della parte speciale del presente codice o delle altre disposizioni<br />
penali speciali.<br />
6. I membri di un’organizzazione criminale, di un’organizzazione terroristica, di una banda<br />
armata o di un gruppo criminale articolato sono responsabili per tutti gli illeciti penali da essi<br />
compiuti nell’adempimento delle finalità della propria attività criminale.<br />
7. Il partecipe ad un’organizzazione criminale, ad un’organizzazione terroristica, ad una<br />
banda armata o ad un gruppo criminale strutturato, ottiene l’esclusione dalla pena oppure la sua<br />
diminuzione, quando offre una collaborazione considerata decisiva per poter conoscere l’attività<br />
delle stesse, quella degli altri collaboratori, il patrimonio controllato direttamente o meno da esse,<br />
nonché per le attività di indagine rivolte nei confronti delle organizzazioni criminali, delle organizzazioni<br />
terroristiche, delle bande armate e dei gruppi criminali strutturati.<br />
Capo V<br />
DELLE PENE<br />
29. Pene principali ( 6 ). – A chi ha commesso un crimine si applicano le seguenti pene principali:<br />
( 5 ) Articolo modificato dall’art. 2 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 6 ) Articolo modificato dall’art. 79 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. L’ultimo paragrafo è stato<br />
aggiunto dall’art. 2 l. 19 giugno 2003 n. 9086.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
271