Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
328<br />
311. Minaccia al fine di non denunciare. – La minaccia effettuata alla persona offesa dell’illecito<br />
<strong>penale</strong>, allo scopo di non compiere la denuncia, di non presentare querela oppure di ritirare<br />
la denuncia o la querela fatta, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
312. Corruzione attiva del testimone, del perito o dell’interprete. – Promettere, proporre od<br />
offrire, direttamente o indirettamente, qualunque forma di vantaggio illegittimo, per sé o terzi,<br />
ad un testimone, perito o interprete, per assicurare dichiarazioni, testimonianze, perizie o traduzioni<br />
false, oppure per rifiutare l’adempimento dei propri doveri davanti agli organi inquirenti o<br />
davanti al tribunale, sono puniti con la pena detentiva fino a quattro anni e con la pena pecuniaria<br />
da cinquecentomila a due milioni di lek.<br />
312/a. Minaccia finalizzata a dichiarazioni o testimonianza, perizia o traduzione false ( 128 ). –<br />
La minaccia o altre azioni violente, rivolte alla persona per assicurare dichiarazioni oppure una<br />
testimonianza, perizia o traduzione false, ovvero per rifiutare l’adempimento dei propri doveri<br />
davanti agli organi inquirenti o davanti al tribunale, sono punite con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a tre anni.<br />
313. Avvio illegittimo di un’azione <strong>penale</strong>. – L’avvio illegittimo di un’azione <strong>penale</strong>, da parte<br />
del procuratore nei confronti di una persona che si sa essere innocente, è punito con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a cinque anni.<br />
313/a. Eliminazione o perdita di un fascicolo ( 129 ). – L’eliminazione o la perdita, in qualunque<br />
modo, del fascicolo dell’indagine o del giudizio, nonché la rimozione da esso di documenti, di<br />
scritti o di altri dati che sono ad esso allegati, quando ha causato conseguenze gravi a danno degli<br />
interessi dei cittadini o dello Stato, sono punite con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino a cinque anni.<br />
313/b Divieto della diffusione e della pubblicazione di dati in contrasto con la legge ( 130 ). – 1.<br />
La diffusione pubblica, anche tramite i mass media, in contrasto con la legge, di dati con carattere<br />
confidenziale, che mettono in pericolo la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone tutelate,<br />
<strong>sec</strong>ondo la legge 15 marzo 2004 n. 9205 «Sulla protezione dei testimoni e dei collaboratori<br />
di giustizia», costituisce un illecito <strong>penale</strong> punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino a due anni e, quando dalla sua commissione siano derivate gravi conseguenze per<br />
la salute, con la pena detentiva da sei mesi a tre anni.<br />
2. Quando questo fatto è commesso da chi ha la responsabilità per la conservazione del carattere<br />
confidenziale dei dati, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />
a tre anni e, quando dalla sua commissione sono derivate gravi conseguenze per la salute, con la<br />
pena detentiva da due a cinque anni.<br />
3. Quando il fatto ha comportato la morte, è punito con la pena detentiva da tre a dieci anni.<br />
( 128 ) Articolo aggiunto dall’art. 28 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 129 ) Articolo modificato dall’art. 77 l. 24 gennaio 2001 n. 8733.<br />
( 130 ) Articolo aggiunto dall’art. 29 l. 16 settembre 2004 n. 9275.