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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

militare la stessa indipendenza e autonomia della giurisdizione ordinaria ( 78 ).<br />

Forse, alla predilezione di Majno per questo particolare ramo del diritto non è<br />

del tutto estraneo il lavoro scientifico del docente pavese.<br />

6. Conclusioni. – Si interrompe a questo punto il breve incontro epistolare<br />

tra Carrara e Majno. Nel giro di un paio d’anni le idee deterministe faranno il<br />

loro definitivo ingresso nel mondo del giure <strong>penale</strong>. Per Majno si amplieranno<br />

gli orizzonti di studio. Buccellati e Carrara, invece, assisteranno alla messa in<br />

discussione delle loro più profonde convinzioni. Al momento del carteggio,<br />

però, il giovane autore è ancora debitore nell’impostazione e nel merito agli insegnamenti<br />

di Buccellati che, come l’illustre collega lucchese, riserva al diritto<br />

romano e ai suoi epigoni un interesse rivolto al presente. L’allievo, collocandosi<br />

nell’alveo di tale tradizione culturale, invoca ancora i «veri principi» del diritto<br />

criminale. E proprio sulla concezione del diritto <strong>penale</strong> come scienza,<br />

pratica e teorica insieme, si stabilisce la prima ragione di intesa tra Majno e<br />

Carrara.<br />

Su un <strong>sec</strong>ondo versante il maturo giurista e il novello cultore si ritrovano.<br />

Nelle chiose, nel manoscritto e, in modo più diretto, tramite le lettere, entrambi<br />

condannano l’autoritarismo del potere. Carrara appare a tratti amareggiato,<br />

ma coerente con le istanze di libertà da sempre affermate e difese. Majno, a<br />

sua volta, rivela una persuasione garantista, inattesa in un futuro seguace del<br />

determinismo <strong>penale</strong>. In fondo, nel valutare la dinamica libertà/autorità e nel<br />

difendere la prima dalle ingerenze della <strong>sec</strong>onda i due non sono così lontani,<br />

come invece ci si aspetterebbe nell’ottica della netta contrapposizione tra classici<br />

e positivi.<br />

Probabilmente l’attenzione così benevola che il grande penalista toscano rivolge<br />

al giovane Majno «rattempra» –per usare l’espressione del maestro Buccellati<br />

– i suoi dubbi sulla carriera scientifica. Dal 1878, a poco più di un anno<br />

dalla pubblicazione dello scritto sulla <strong>Rivista</strong> <strong>penale</strong>, Majno inizia a collaborare<br />

stabilmente al Monitore dei tribunali.<br />

specialità del diritto militare può soltanto giustificare piccole modifiche e adattamenti rispetto al<br />

diritto comune. Cfr. in particolare Buccellati, Pena militare, cit., 98-99, 117. In quest’ottica il<br />

codice <strong>penale</strong> militare del 1870 appare a Buccellati una mera riproposizione del codice <strong>penale</strong><br />

militare del 1959 con l’aggiunta di alcune leggi. Nonostante ciò, il docente pavese giustifica il legislatore<br />

per la mancata riforma della codificazione militare, valutando ciò un’inevitabile conseguenza<br />

dell’incompiuta unificazione in ambito <strong>penale</strong>, Buccellati, Il Codice <strong>penale</strong>, cit., 410-<br />

413.<br />

( 78 ) Buccellati, Pena militare, cit., 93.<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

385

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