Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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elisabetta d’amico<br />
Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />
vorando nelle commissioni per l’elaborazione dei progetti di codice <strong>penale</strong><br />
proprio alla materia dei delitti politici e conficcando in essa gli irrinunciabili<br />
paletti garantistici ( 53 ). D’altra parte, sul piano più strettamente teorico il rifiuto<br />
in parola appare del tutto coerente con il suo paradigma di un diritto <strong>penale</strong><br />
alieno dalle contingenze della storia e della politica ( 54 ), coerente con la moralità<br />
( 55 ) se non addirittura intriso di eticità ( 56 ). Anche l’altrettanto famosa distinzione<br />
del giurista lucchese tra magistero <strong>penale</strong> e magistero di polizia, gravida<br />
di implicazioni non esattamente liberali nella cultura e nell’effettiva azione<br />
di governo ( 57 ), ripropone la contrapposizione tra gli ambiti della politica e<br />
quelli della giustizia.<br />
Forse a tutto ciò pensa Carrara quando scrive a Majno, certo di essere compreso<br />
dal giovane studioso con il quale sente di condividere la condanna delle<br />
contraddizioni del sistema. Il famoso giurista si ritrova nell’analisi del giovane<br />
autore: «Nulla curo la libertà politica tranne come mezzo di assodare la libertà<br />
civile. Questo non si capì essere il vero liberismo» ( 58 ). Nonostante ciò –lamenta<br />
Carrara – il suo pensiero è stato frainteso ed è stato oggetto di critiche<br />
( 59 ).<br />
In effetti, il penalista ha «sempre percorso una linea» ( 60 ). Il connubio tra<br />
libertà e diritto è una costante della sua dottrina, anche se talora non è immu-<br />
( 53 ) Su tale aspetto dell’impegno di Carrara, cfr.: Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 639-640;<br />
Id., La penalistica civile, cit., 177-178, in particolare nota 59; Colao, Il delitto politico, cit.,<br />
75-77. Sull’ispirazione liberale del pensiero carrariano sulla pena cfr. inoltre S. Moccia, La polemica<br />
tra Carrara e Roeder sulla funzione della pena: una disputa ideologica?, inFrancesco Carrara<br />
nel primo centenario, cit., 723-731 e in particolare 728-729.<br />
( 54 )Sbriccoli, Dissenso politico, cit., 638-639.<br />
( 55 )S.Cotta, Il pensiero di Francesco Carrara nell’incontro di filosofia e scienza,inFrancesco<br />
Carrara nel primo centenario, cit., 183-197, specialmente 190-193.<br />
( 56 ) È la lettura di Pettoello Mantovani, L’eredità ideologica, cit., 791.<br />
( 57 ) Sull’incidenza politica della distinzione carrariana e dei presupposti ideologici della<br />
Scuola Classica, cfr. le pagine redatte da Neppi Modona in Grosso, Neppi Modona, Violante,<br />
Giustizia <strong>penale</strong>, cit., 160-164.<br />
( 58 ) Lettera di Carrara a Majno, 28 gennaio 1877, cit.<br />
( 59 ) Ibidem.<br />
( 60 )L’espressione è usata da Carrara nella missiva a Majno. In effetti, la preoccupazione<br />
della libertà si rinviene in tutta l’opera di Carrara. Si possono ricordare due espressioni che ben<br />
compendiano l’alta concezione del diritto del giurista lucchese. Carrara definisce nella prefazione<br />
alla quinta edizione del suo Programma, 33, la scienza <strong>penale</strong> bene intesa come il supremo<br />
codice della libertà, e ancor più efficacemente in Cardini della scuola <strong>penale</strong>, cit., 152, afferma<br />
che «il diritto è essenzialmente la libertà». Su libertà e diritto in Carrara v. Grossi, Assolutismo<br />
giuridico e diritto <strong>penale</strong>, cit., 472-473. Sulla valenza politica della scienza carrariana, v. Sbriccoli,<br />
Politica e giustizia, cit., 441-449. Sul rapporto garantista tracciato da Carrara tra libertà e<br />
autorità v. anche Colao, Il delitto politico, cit., 74-80.<br />
S E Z I O N E<br />
S T O R I C A<br />
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