Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E gabriele fornasari<br />
PENALISTICA Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
244<br />
in grado di versare la somma di denaro che costituisce la sanzione per un illecito<br />
di scarsa gravità, può invece trovare giustificazione il fatto di punire con la<br />
sanzione più grave chi invece non rispetta dolosamente l’obbligo di pagare<br />
quando ne ha la possibilità ( 12 ).<br />
5. Le brevi considerazioni che voglio proporre proseguono con qualche<br />
cenno ai criteri di commisurazione della pena.<br />
Al riguardo, la disposizione che corrisponde al nostro art. 133 c.p., cioè<br />
l’art. 47 co. 2 o , ne ripropone in sostanza difetti e lacune, dal momento che<br />
elenca una serie di fattori di commisurazione (pericolosità dell’illecito, autore<br />
dell’illecito, grado di colpevolezza, circostanze attenuanti ed aggravanti), ma<br />
senza predisporre alcuna gerarchia tra i fini della pena, sicché non è facile<br />
comprendere, per esempio, come si debba leggere il contemporaneo riferimento<br />
alla pericolosità dell’illecito ed alla pericolosità dell’autore.<br />
Come si è già accennato, la disposizione citata individua espressamente come<br />
fattori di commisurazione infraedittale le circostanze attenuanti ed aggravanti,<br />
che poi vengono espressamente previste rispettivamente negli artt. 48 e<br />
50, mentre l’art. 49 fa riferimento alle attenuanti generiche.<br />
Questa scelta si pone in senso contrario rispetto alla disciplina italiana, ma<br />
risulta conforme a quella della maggior parte dei paesi europei, ed anche in<br />
questo caso penso che si tratti sostanzialmente di una scelta opportuna, dato<br />
che il sistema italiano delle circostanze non ha dato buona prova di sé, soprattutto<br />
perché un indiscriminato allontanamento dai limiti edittali fissati nelle<br />
singole norme di parte speciale (che sono quelli che dovrebbero connotare la<br />
gravità dei reati come percepita dal legislatore) ed un meccanismo di bilanciamento<br />
come quello predisposto dall’art. 69 c.p. fanno del giudice l’arbitro finale<br />
della determinazione della gravità degli illeciti penali, con una discrezionalità<br />
la cui ampiezza non appare giustificabile ( 13 ).<br />
Fa eccezione la disciplina dell’art. 53, che tuttavia consente la sola discesa<br />
al di sotto dei limiti edittali o l’applicazione di una pena di specie più tenue in<br />
presenza di circostanze attenuanti e della lieve pericolosità dell’illecito e dell’autore.<br />
Si tratta di una sorta di clausola di relativa irrilevanza del fatto, che consen-<br />
( 12 ) Rinvio sul punto a considerazioni già svolte in Fornasari, Riflessioni sulla disciplina<br />
della sospensione condizionale della pena nel «Progetto Grosso», con particolare riferimento ai<br />
rapporti con la pena pecuniaria, inCritica Dir., 2001, 63 ss.<br />
( 13 ) Per una sua riduzione si pronuncia anche, al termine della sua poderosa ricostruzione<br />
in tema di circostanze, Melchionda, Le circostanze del reato, Padova, 2000, 777 ss.