Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
268<br />
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni o qualunque altra specie di pena più<br />
grave;<br />
h) riciclaggio del profitto dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />
i) crimini di corruzione attiva e passiva, in riferimento a chi eserciti funzioni nel settore<br />
pubblico o privato.<br />
8. Applicazione della legge <strong>penale</strong> agli illeciti penali commessi dall’apolide. – All’apolide che<br />
commette un illecito <strong>penale</strong> nel territorio della Repubblica d’Albania o un crimine fuori da questo<br />
territorio si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del presente codice.<br />
9. Responsabilità delle persone straniere che godono dell’immunità. – Il problema relativo alla<br />
responsabilità di un cittadino straniero, che commette un illecito <strong>penale</strong> nel territorio della Repubblica<br />
d’Albania e che gode dell’immunità in base al diritto internazionale, va risolto in via<br />
diplomatica.<br />
10. Efficacia delle sentenze penali dei tribunali stranieri. – Salvo quanto previsto diversamente<br />
da accordi bilaterali o plurilaterali, le sentenze penali pronunciate dai tribunali stranieri nei<br />
confronti di cittadini albanesi, che accertano la commissione di un illecito <strong>penale</strong>, producono effetti<br />
in Albania, nel rispetto della legge albanese, anche per i seguenti profili:<br />
a) ai fini della qualifica di recidivo di chi ha commesso l’illecito <strong>penale</strong>;<br />
b) ai fini dell’e<strong>sec</strong>uzione delle sentenze che importano una pena accessoria;<br />
c) ai fini dell’e<strong>sec</strong>uzione delle misure di sicurezza;<br />
d) ai fini del risarcimento del danno o degli altri effetti civili.<br />
11. Estradizione. – L’estradizione può essere ammessa solo quando è prevista espressamente<br />
da accordi internazionali di cui la Repubblica d’Albania è parte.<br />
L’estradizione è ammessa quando l’illecito <strong>penale</strong>, che costituisce l’oggetto della richiesta di<br />
estradizione, è previsto come tale sia dalla legge albanese che dalla legge straniera.<br />
L’estradizione non è ammessa:<br />
a) quando la persona che deve essere estradata è cittadino albanese, salvo le ipotesi in cui<br />
negli accordi sia stabilito diversamente;<br />
b) quando l’illecito <strong>penale</strong>, che costituisce l’oggetto della richiesta di estradizione, ha carattere<br />
politico o militare;<br />
c) quando si ha motivo di dubitare che la persona, di cui è chiesta l’estradizione, sarà<br />
perseguitata, condannata o ricercata per le sue opinioni politiche, religiose, nazionali, razziali o<br />
etniche;<br />
e) quando la persona, di cui è chiesta l’estradizione, è stata giudicata da un tribunale albanese<br />
competente per l’illecito <strong>penale</strong> per il quale è richiesta l’estradizione.<br />
Capo II<br />
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE<br />
12. Età per la responsabilità <strong>penale</strong>. –Èpenalmente responsabile chi, nel momento in cui ha<br />
commesso il crimine, ha compiuto i quattordici anni.<br />
La persona che ha commesso una contravvenzione <strong>penale</strong> è responsabile quando ha compiuto<br />
i sedici anni.