Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
gabriele fornasari<br />
Appunti sul sistema sanzionatorio albanese<br />
sia opportuno non «costringere» una tematica così delicata e dipendente dalle<br />
acquisizioni di altri rami del sapere nella camicia di Nesso di un inquadramento<br />
normativo, allo scopo di non rischiare di avere notevoli difficoltà di adeguamento<br />
di fronte ad innovazioni di natura extra<strong>penale</strong> comportanti mutamenti<br />
di paradigma.<br />
Riguardo infine al recesso attivo, anche in tal caso l’impressione è che la lacuna<br />
denunciata sia solo apparente.<br />
Infatti, è molto probabile che il legislatore albanese si sia rifatto a modelli<br />
diversi da quello italiano, e del resto assolutamente dominanti se si guarda con<br />
attenzione all’analisi comparata.<br />
La maggioranza degli ordinamenti penali europei non prevede una distinzione,<br />
quanto a regime giuridico ed in particolare quanto a conseguenze sanzionatorie,<br />
tra quelli che noi definiamo, alla luce del dato normativo dell’art.<br />
56 c.p., come «desistenza volontaria» e «recesso attivo».<br />
Le due situazioni di fatto, distinte solo sul piano concettuale, vengono invece<br />
ricondotte nell’ambito di un unico istituto (Rücktritt nei paesi di lingua<br />
tedesca, desistencia in Spagna, ecc.), cui viene nella gran parte dei casi collegata<br />
la non punibilità dell’agente (salva la commissione di un reato con la parte<br />
di condotta già realizzata) ( 2 ), con l’eccezione del sistema inglese, nel quale invece<br />
anche in caso di desistenza si ha già tentativo punibile ( 3 ), e di quello<br />
croato, la cui peculiarità risiede nell’accomunare le due situazioni, prevedendo<br />
in entrambi i casi che l’esenzione da pena sia soltanto facoltativa (art. 34<br />
c.p.) ( 4 ).<br />
Fanno eccezione alla più diffusa regola ora richiamata le sole esperienze<br />
della Svizzera e della Turchia, che hanno una certa assonanza con la regola italiana<br />
( 5 ).<br />
Prima di chiudere questo paragrafo introduttivo dedicato ad osservazioni<br />
sparse, merita un piccolo rilievo l’annotazione critica, emersa nel corso della<br />
presentazione della traduzione italiana, motivata dal frequente ricorso del legi-<br />
( 2 ) Schema che peraltro mi è parso in altra sede di poter raccomandare anche al legislatore<br />
italiano, in prospettiva di riforma, per ragioni essenzialmente collegate ad un discorso teleologico<br />
sulla pena: si veda Fornasari, Per una diversa configurazione delle ipotesi di desistenza e recesso<br />
in un nuovo codice <strong>penale</strong>, inRiv. It. Dir. e Proc. Pen., 1994, 1336 ss.<br />
( 3 ) Si veda Vinciguerra, <strong>Diritto</strong> <strong>penale</strong> inglese comparato. I principi, 2 a ed., Padova, 2002,<br />
463.<br />
( 4 ) Consultabile nell’edizione bilingue: Il codice <strong>penale</strong> croato, introduzione di Pavisic, trad.<br />
di Baccarini, Bertaccini, Blaskovic, Marion, Pavisic, Padova, 1999, 62 ss.<br />
( 5 ) Sulle quali si può vedere, più in dettaglio, Fornasari, Il reato, inFornasari-Menghini,<br />
Percorsi europei di diritto <strong>penale</strong>, Padova, 2005, 95 ss.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
239