02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

marco rebecca<br />

Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />

Il medico curante del paziente non può fungere da testimone ( 10 ). La procedura,<br />

in particolare, esige l’intervento del medico curante (attending physician)<br />

e del medico «consulente» (consulting physician). È compito del primo<br />

effettuare la diagnosi e la prognosi, informarne il paziente, comunicargli i potenziali<br />

rischi connessi alla terapia prescritta ( 11 ). La diagnosi dell’attending<br />

physician deve essere confermata per iscritto dal consulting physician, cui compete<br />

anche l’ulteriore verifica della capacità mentale del paziente, della sufficienza<br />

delle informazioni di cui questi è in possesso, della libertà e volontarietà<br />

della scelta ( 12 ). Il difetto di informazione ed anche il solo dubbio dei medici<br />

sulla sanità di mente del paziente (o sull’esistenza di un semplice stato di depressione)<br />

impediscono l’accoglimento della richiesta di eutanasia ( 13 ): viceversa<br />

– ancorché il medico curante sia tenuto ad invitare il paziente ad informare<br />

la famiglia della propria scelta – l’eventuale decisione che questi prende di<br />

mantenere il riserbo non è causa di rigetto ( 14 ).<br />

Il paziente deve aver rivolto al medico curante due richieste, una scritta ed<br />

una orale. Alla prima richiesta, orale, deve far seguito una <strong>sec</strong>onda, scritta, a<br />

non meno di quindici giorni di distanza: a questo punto, l’attending physician<br />

deve informare il paziente della possibilità di cambiare idea in qualsiasi momento<br />

( 15 ). La richiesta di revoca è valida anche se formulata dall’amens o comunque<br />

da paziente le cui facoltà mentali non siano più integre ( 16 ). Tra la prima<br />

richiesta orale e la prescrizione medica del farmaco deve intercorrere un<br />

lasso di tempo non inferiore a quindici giorni; tra la richiesta scritta e la prescrizione<br />

non meno di quarantotto ore ( 17 ). La richiesta di eutanasia – come<br />

pure la sua revoca, sempre ammissibile –èex lege tamquam non esset ai fini<br />

dell’assicurazione sulla vita eventualmente stipulata dal paziente ( 18 ): lo scopo<br />

– ovviamente –èquello di evitare aberranti speculazioni.<br />

È da chiedersi – sotto il profilo dogmatico – se il fatto del medico che prescrive<br />

al paziente il farmaco letale sia scriminato o se, invece, sia escluso soltanto<br />

l’elemento psicologico dell’omicidio ovvero se, infine, il fatto rimanga<br />

antigiuridico e colpevole ed il suo autore vada semplicemente esente da pena.<br />

( 10 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.02 (3).<br />

( 11 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.01.<br />

( 12 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.02.<br />

( 13 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.03-3.04.<br />

( 14 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.05.<br />

( 15 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.06.<br />

( 16 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.07.<br />

( 17 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.08.<br />

( 18 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.13.<br />

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA<br />

353

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!