Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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marco rebecca<br />
Il giudizio della Corte Suprema U.S.A.<br />
Il medico curante del paziente non può fungere da testimone ( 10 ). La procedura,<br />
in particolare, esige l’intervento del medico curante (attending physician)<br />
e del medico «consulente» (consulting physician). È compito del primo<br />
effettuare la diagnosi e la prognosi, informarne il paziente, comunicargli i potenziali<br />
rischi connessi alla terapia prescritta ( 11 ). La diagnosi dell’attending<br />
physician deve essere confermata per iscritto dal consulting physician, cui compete<br />
anche l’ulteriore verifica della capacità mentale del paziente, della sufficienza<br />
delle informazioni di cui questi è in possesso, della libertà e volontarietà<br />
della scelta ( 12 ). Il difetto di informazione ed anche il solo dubbio dei medici<br />
sulla sanità di mente del paziente (o sull’esistenza di un semplice stato di depressione)<br />
impediscono l’accoglimento della richiesta di eutanasia ( 13 ): viceversa<br />
– ancorché il medico curante sia tenuto ad invitare il paziente ad informare<br />
la famiglia della propria scelta – l’eventuale decisione che questi prende di<br />
mantenere il riserbo non è causa di rigetto ( 14 ).<br />
Il paziente deve aver rivolto al medico curante due richieste, una scritta ed<br />
una orale. Alla prima richiesta, orale, deve far seguito una <strong>sec</strong>onda, scritta, a<br />
non meno di quindici giorni di distanza: a questo punto, l’attending physician<br />
deve informare il paziente della possibilità di cambiare idea in qualsiasi momento<br />
( 15 ). La richiesta di revoca è valida anche se formulata dall’amens o comunque<br />
da paziente le cui facoltà mentali non siano più integre ( 16 ). Tra la prima<br />
richiesta orale e la prescrizione medica del farmaco deve intercorrere un<br />
lasso di tempo non inferiore a quindici giorni; tra la richiesta scritta e la prescrizione<br />
non meno di quarantotto ore ( 17 ). La richiesta di eutanasia – come<br />
pure la sua revoca, sempre ammissibile –èex lege tamquam non esset ai fini<br />
dell’assicurazione sulla vita eventualmente stipulata dal paziente ( 18 ): lo scopo<br />
– ovviamente –èquello di evitare aberranti speculazioni.<br />
È da chiedersi – sotto il profilo dogmatico – se il fatto del medico che prescrive<br />
al paziente il farmaco letale sia scriminato o se, invece, sia escluso soltanto<br />
l’elemento psicologico dell’omicidio ovvero se, infine, il fatto rimanga<br />
antigiuridico e colpevole ed il suo autore vada semplicemente esente da pena.<br />
( 10 ) Death with Dignity Act, cit., § 2.02 (3).<br />
( 11 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.01.<br />
( 12 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.02.<br />
( 13 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.03-3.04.<br />
( 14 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.05.<br />
( 15 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.06.<br />
( 16 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.07.<br />
( 17 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.08.<br />
( 18 ) Death with Dignity Act, cit., § 3.13.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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