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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E marilda bertoli<br />

PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />

254<br />

rubriche delle seguenti norme: art. 2 «Non punibilità in assenza di legge», art.<br />

4 «Ignoranza della legge», art. 67 «Imprescrizione dell’azione <strong>penale</strong>» (tradotto<br />

«Imprescrittibilità») e, infine, art. 251 «Omissione di misure per far cessare<br />

lo stato di illegalità» (ove, in particolare, abbiamo preferito il sostantivo «omissione»<br />

alla combinazione letterale «mancata adozione»).<br />

In <strong>sec</strong>ondo luogo, di fronte a rubriche particolarmente articolate abbiamo<br />

optato per una traduzione semplificatrice.<br />

Ad esempio: abbiamo preferito rubricare l’art. 35 «Interdizione dalle funzioni<br />

pubbliche» piuttosto che riportare la lettera della norma «Interdizione<br />

dal diritto di esercitare funzioni pubbliche»; l’art. 52 dedicato all’«Esenzione<br />

del minore dall’applicazione della pena» èstato tradotto semplicemente come<br />

«Esenzione del minore dalla pena»; l’art. 104 nella sua versione letterale recita<br />

«Rapporti sessuali od omosessuali con minaccia d’uso delle armi», mentre nella<br />

sua trasposizione è stato eliminato il participio passato del verbo «usare».<br />

Analogamente, «Sequestro di persona o persona tenuta in ostaggio» (art. 109)<br />

è divenuto «Sequestro o tenuta in ostaggio della persona» e la norma successiva<br />

(art. 109/b: «Sequestro di persona e persona tenuta in ostaggio in presenza<br />

di circostanze attenuanti»), che riprende la medesima formula, con un’operazione<br />

di semplificazione ulteriore, è stata trasformata in «Sequestro o persona<br />

tenuta in ostaggio: circostanze attenuanti» ( 4 ).<br />

Ulteriori interventi correttivi, volti ad una maggiore trasparenza linguistica,<br />

sono stati effettuati in materia di illeciti penali contro il patrimonio e la sfera<br />

economica (capo III), soprattutto nella sezione I dedicata alla disciplina del<br />

furto nelle sue varie forme. All’interno degli esempi qui sotto riportati è interessante<br />

notare – dal punto di vista del lessico giuridico – che, pur comparendo<br />

la medesima espressione nella rubrica della sezione e in quella della norma<br />

di apertura della stessa, il codice impiega due formule diverse: nella rubrica<br />

della sezione la locuzione è«Del furto del patrimonio», mentre nella rubrica<br />

dell’art. 134, semplicemente, «Furto», per poi ritornare ad utilizzare la medesima<br />

formula ridondante (furto del patrimonio) nel testo della stessa fattispecie<br />

(e non solo: la medesima combinazione è ripresa anche nelle altre norme:<br />

art. 135, artt. 139-141) ( 5 ).<br />

( 4 ) La medesima operazione di trasformazione e/o semplificazione dell’art. 109/b, che ha<br />

comportato anche una modificazione della punteggiatura, è stata effettuata anche con riferimento<br />

all’art. 114/a, la cui rubrica tradotta recita «Sfruttamento della prostituzione: circostanze aggravanti»,<br />

mentre la traduzione letterale è«Sfruttamento della prostituzione in presenza di circostanze<br />

aggravanti».<br />

( 5 ) Sono state semplificate anche le rubriche dei seguenti articoli: nella rubrica dell’art. 256

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