Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E marilda bertoli<br />
PENALISTICA Tra fedeltà al testo ed efficace resa linguistica<br />
254<br />
rubriche delle seguenti norme: art. 2 «Non punibilità in assenza di legge», art.<br />
4 «Ignoranza della legge», art. 67 «Imprescrizione dell’azione <strong>penale</strong>» (tradotto<br />
«Imprescrittibilità») e, infine, art. 251 «Omissione di misure per far cessare<br />
lo stato di illegalità» (ove, in particolare, abbiamo preferito il sostantivo «omissione»<br />
alla combinazione letterale «mancata adozione»).<br />
In <strong>sec</strong>ondo luogo, di fronte a rubriche particolarmente articolate abbiamo<br />
optato per una traduzione semplificatrice.<br />
Ad esempio: abbiamo preferito rubricare l’art. 35 «Interdizione dalle funzioni<br />
pubbliche» piuttosto che riportare la lettera della norma «Interdizione<br />
dal diritto di esercitare funzioni pubbliche»; l’art. 52 dedicato all’«Esenzione<br />
del minore dall’applicazione della pena» èstato tradotto semplicemente come<br />
«Esenzione del minore dalla pena»; l’art. 104 nella sua versione letterale recita<br />
«Rapporti sessuali od omosessuali con minaccia d’uso delle armi», mentre nella<br />
sua trasposizione è stato eliminato il participio passato del verbo «usare».<br />
Analogamente, «Sequestro di persona o persona tenuta in ostaggio» (art. 109)<br />
è divenuto «Sequestro o tenuta in ostaggio della persona» e la norma successiva<br />
(art. 109/b: «Sequestro di persona e persona tenuta in ostaggio in presenza<br />
di circostanze attenuanti»), che riprende la medesima formula, con un’operazione<br />
di semplificazione ulteriore, è stata trasformata in «Sequestro o persona<br />
tenuta in ostaggio: circostanze attenuanti» ( 4 ).<br />
Ulteriori interventi correttivi, volti ad una maggiore trasparenza linguistica,<br />
sono stati effettuati in materia di illeciti penali contro il patrimonio e la sfera<br />
economica (capo III), soprattutto nella sezione I dedicata alla disciplina del<br />
furto nelle sue varie forme. All’interno degli esempi qui sotto riportati è interessante<br />
notare – dal punto di vista del lessico giuridico – che, pur comparendo<br />
la medesima espressione nella rubrica della sezione e in quella della norma<br />
di apertura della stessa, il codice impiega due formule diverse: nella rubrica<br />
della sezione la locuzione è«Del furto del patrimonio», mentre nella rubrica<br />
dell’art. 134, semplicemente, «Furto», per poi ritornare ad utilizzare la medesima<br />
formula ridondante (furto del patrimonio) nel testo della stessa fattispecie<br />
(e non solo: la medesima combinazione è ripresa anche nelle altre norme:<br />
art. 135, artt. 139-141) ( 5 ).<br />
( 4 ) La medesima operazione di trasformazione e/o semplificazione dell’art. 109/b, che ha<br />
comportato anche una modificazione della punteggiatura, è stata effettuata anche con riferimento<br />
all’art. 114/a, la cui rubrica tradotta recita «Sfruttamento della prostituzione: circostanze aggravanti»,<br />
mentre la traduzione letterale è«Sfruttamento della prostituzione in presenza di circostanze<br />
aggravanti».<br />
( 5 ) Sono state semplificate anche le rubriche dei seguenti articoli: nella rubrica dell’art. 256