Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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S E Z I O N E paolo pittaro<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
198<br />
una sorta di unione doganale, e poi a schierarsi con la Cina nel contrasto con<br />
la stessa Russia, non condividendone le posizioni anti-staliniane maturate nello<br />
storico XX Congresso del partito del 1956, per uscire perfino dal Patto di Varsavia<br />
(1968) a seguito dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia, e per distanziarsi,<br />
infine, pure dalla Repubblica Popolare Cinese dopo la morte di<br />
Mao e la sconfitta della «banda dei quattro», alla stregua di una posizione antirevisionista<br />
nei confronti sia di Mosca che di Pechino.<br />
Queste scarne note permettono di evidenziare un primo dato: l’isolamento<br />
pressoché assoluto dell’Albania nel corso di quei decenni, che portò il Paese<br />
ad una totale autoemarginazione (ovviamente: anche economica) nel contesto<br />
internazionale, compresi i Paesi a socialismo reale, e la ferrea dittatura all’interno<br />
da parte del Partito e del suo leader. Donde, a tacer d’altro e per la materia<br />
che qui ci occupa, una legislazione <strong>penale</strong>, quella comunista, particolarmente<br />
ferrea e rigorosa, propria sì di uno Stato autoritario e totalitario, ma al<br />
contempo tenacemente chiuso in se stesso.<br />
Così, dopo la Liberazione, si susseguirono il codice <strong>penale</strong> del 1948, quello<br />
del 1952, modificato profondamente nel 1959, e quello del 1977, a sua volta rivisitato<br />
nel 1981. In essi, il diritto <strong>penale</strong> si fondava sulla politica e sull’ideologia<br />
della classe operaia, ed esso stesso era strumento di per<strong>sec</strong>uzione dell’avversario<br />
politico e di rafforzamento del partito al potere, con i conseguenti<br />
abusi atti a perseguire tali finalità.<br />
Significativo in tale contesto, e lo riportiamo solo a titolo di esempio ( 3 ),<br />
l’art. 16 del codice <strong>penale</strong> del 1977, il quale, sotto la rubrica «Il significato e lo<br />
scopo della pena», affermava che:<br />
La sanzione <strong>penale</strong> è uno strumento costrittivo dello stato socialista, nella<br />
lotta di classe, dal carattere politico ed ideologico.<br />
La sanzione <strong>penale</strong> costituisce un’arma potente della dittatura del proletariato<br />
nella lotta contro i propri nemici, al fine di tutelare e rafforzare l’ordine<br />
socialista.<br />
La sanzione <strong>penale</strong> ha lo scopo di ostacolare l’ulteriore attività illegittima<br />
del reo, nonché di rieducarlo al fine di renderlo socialmente utile.<br />
La sanzione <strong>penale</strong> ha, altresì, lo scopo di incidere sulla rieducazione degli<br />
altri cittadini alla luce dello spirito del rispetto della legalità socialista.<br />
2. Complesse e turbolente – peraltro ben note – le vicende che hanno scos-<br />
( 3 ) Tutte le norme del diritto albanese riportate in questo scritto sono state tradotte dal testo<br />
originale dalla dott. Marilda Bertoli, alla cui cortesia va il nostro ringraziamento.