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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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S E Z I O N E paolo pittaro<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />

198<br />

una sorta di unione doganale, e poi a schierarsi con la Cina nel contrasto con<br />

la stessa Russia, non condividendone le posizioni anti-staliniane maturate nello<br />

storico XX Congresso del partito del 1956, per uscire perfino dal Patto di Varsavia<br />

(1968) a seguito dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia, e per distanziarsi,<br />

infine, pure dalla Repubblica Popolare Cinese dopo la morte di<br />

Mao e la sconfitta della «banda dei quattro», alla stregua di una posizione antirevisionista<br />

nei confronti sia di Mosca che di Pechino.<br />

Queste scarne note permettono di evidenziare un primo dato: l’isolamento<br />

pressoché assoluto dell’Albania nel corso di quei decenni, che portò il Paese<br />

ad una totale autoemarginazione (ovviamente: anche economica) nel contesto<br />

internazionale, compresi i Paesi a socialismo reale, e la ferrea dittatura all’interno<br />

da parte del Partito e del suo leader. Donde, a tacer d’altro e per la materia<br />

che qui ci occupa, una legislazione <strong>penale</strong>, quella comunista, particolarmente<br />

ferrea e rigorosa, propria sì di uno Stato autoritario e totalitario, ma al<br />

contempo tenacemente chiuso in se stesso.<br />

Così, dopo la Liberazione, si susseguirono il codice <strong>penale</strong> del 1948, quello<br />

del 1952, modificato profondamente nel 1959, e quello del 1977, a sua volta rivisitato<br />

nel 1981. In essi, il diritto <strong>penale</strong> si fondava sulla politica e sull’ideologia<br />

della classe operaia, ed esso stesso era strumento di per<strong>sec</strong>uzione dell’avversario<br />

politico e di rafforzamento del partito al potere, con i conseguenti<br />

abusi atti a perseguire tali finalità.<br />

Significativo in tale contesto, e lo riportiamo solo a titolo di esempio ( 3 ),<br />

l’art. 16 del codice <strong>penale</strong> del 1977, il quale, sotto la rubrica «Il significato e lo<br />

scopo della pena», affermava che:<br />

La sanzione <strong>penale</strong> è uno strumento costrittivo dello stato socialista, nella<br />

lotta di classe, dal carattere politico ed ideologico.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> costituisce un’arma potente della dittatura del proletariato<br />

nella lotta contro i propri nemici, al fine di tutelare e rafforzare l’ordine<br />

socialista.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> ha lo scopo di ostacolare l’ulteriore attività illegittima<br />

del reo, nonché di rieducarlo al fine di renderlo socialmente utile.<br />

La sanzione <strong>penale</strong> ha, altresì, lo scopo di incidere sulla rieducazione degli<br />

altri cittadini alla luce dello spirito del rispetto della legalità socialista.<br />

2. Complesse e turbolente – peraltro ben note – le vicende che hanno scos-<br />

( 3 ) Tutte le norme del diritto albanese riportate in questo scritto sono state tradotte dal testo<br />

originale dalla dott. Marilda Bertoli, alla cui cortesia va il nostro ringraziamento.

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