02.06.2013 Views

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

S E Z I O N E<br />

PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />

276<br />

giuridiche, ad eccezione delle istituzioni statali, sono penalmente responsabili degli illeciti penali<br />

compiuti, in nome o per loro conto, da parte dei loro organi e rappresentanti.<br />

Le unità dell’amministrazione locale sono penalmente responsabili solo per i fatti compiuti<br />

durante l’esercizio della loro attività, le quali possono essere esercitate tramite la delega dei servizi<br />

pubblici.<br />

La responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche,<br />

che hanno compiuto o sono concorse nel compimento del medesimo illecito <strong>penale</strong>.<br />

Gli illeciti penali e le misure sanzionatorie specifiche, che si applicano alle persone giuridiche,<br />

nonché la procedura per la loro applicazione ed e<strong>sec</strong>uzione, sono regolate da legge speciale.<br />

46. Misure sanitarie ed educative. – Il tribunale può applicare misure sanitarie ai non imputabili<br />

che hanno commesso un illecito <strong>penale</strong> e può applicare misure educative ai minori che vanno<br />

esclusi dalla pena o che non sono imputabili a causa della loro età.<br />

Sono misure sanitarie:<br />

1. la cura obbligatoria in ambulatorio;<br />

2. la cura obbligatoria in un’istituzione sanitaria.<br />

È misura educativa:<br />

1. l’affidamento del minore in un’istituzione educativa.<br />

La sentenza sulle misure sanitarie e educative è revocabile in ogni momento, quando vengono<br />

meno le circostanze per cui è stata emanata; in ogni caso, il tribunale deve riesaminare la decisione,<br />

trascorso un anno dal giorno della pronuncia della sentenza.<br />

Il codice di procedura <strong>penale</strong> prevede le modalità di revoca della sentenza che applica la misura<br />

sanitaria o educativa.<br />

Capo VI<br />

DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA<br />

47. Modalità di determinazione della pena. – Il tribunale determina la pena nel rispetto delle<br />

disposizioni della parte generale del presente codice e dei limiti per le pene previste dalla legge<br />

per l’illecito <strong>penale</strong>.<br />

Il tribunale, nell’individuare la pena da infliggere alla persona, tiene conto della pericolosità<br />

dell’illecito <strong>penale</strong>, dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>, del grado di colpevolezza, nonché delle circostanze<br />

attenuanti ed aggravanti.<br />

48. Circostanze attenuanti. – Attenuano la pena le seguenti circostanze:<br />

a) l’avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale e sociale;<br />

b) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di trauma psichico, causato da una provocazione<br />

o da un fatto ingiusto della vittima o altrui;<br />

c) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di fatti o di ordini ingiusti del superiore;<br />

d) quando la persona che ha commesso il fatto dimostra un profondo pentimento;<br />

e) quando la persona ha riparato il danno causato dall’illecito <strong>penale</strong> o si è adoperata efficacemente<br />

per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />

f) quando, dopo aver commesso l’illecito <strong>penale</strong>, la persona si presenta davanti agli organi<br />

competenti;<br />

g) quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />

si sono normalizzati.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!