Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
276<br />
giuridiche, ad eccezione delle istituzioni statali, sono penalmente responsabili degli illeciti penali<br />
compiuti, in nome o per loro conto, da parte dei loro organi e rappresentanti.<br />
Le unità dell’amministrazione locale sono penalmente responsabili solo per i fatti compiuti<br />
durante l’esercizio della loro attività, le quali possono essere esercitate tramite la delega dei servizi<br />
pubblici.<br />
La responsabilità <strong>penale</strong> delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche,<br />
che hanno compiuto o sono concorse nel compimento del medesimo illecito <strong>penale</strong>.<br />
Gli illeciti penali e le misure sanzionatorie specifiche, che si applicano alle persone giuridiche,<br />
nonché la procedura per la loro applicazione ed e<strong>sec</strong>uzione, sono regolate da legge speciale.<br />
46. Misure sanitarie ed educative. – Il tribunale può applicare misure sanitarie ai non imputabili<br />
che hanno commesso un illecito <strong>penale</strong> e può applicare misure educative ai minori che vanno<br />
esclusi dalla pena o che non sono imputabili a causa della loro età.<br />
Sono misure sanitarie:<br />
1. la cura obbligatoria in ambulatorio;<br />
2. la cura obbligatoria in un’istituzione sanitaria.<br />
È misura educativa:<br />
1. l’affidamento del minore in un’istituzione educativa.<br />
La sentenza sulle misure sanitarie e educative è revocabile in ogni momento, quando vengono<br />
meno le circostanze per cui è stata emanata; in ogni caso, il tribunale deve riesaminare la decisione,<br />
trascorso un anno dal giorno della pronuncia della sentenza.<br />
Il codice di procedura <strong>penale</strong> prevede le modalità di revoca della sentenza che applica la misura<br />
sanitaria o educativa.<br />
Capo VI<br />
DELLA DETERMINAZIONE DELLA PENA<br />
47. Modalità di determinazione della pena. – Il tribunale determina la pena nel rispetto delle<br />
disposizioni della parte generale del presente codice e dei limiti per le pene previste dalla legge<br />
per l’illecito <strong>penale</strong>.<br />
Il tribunale, nell’individuare la pena da infliggere alla persona, tiene conto della pericolosità<br />
dell’illecito <strong>penale</strong>, dell’autore dell’illecito <strong>penale</strong>, del grado di colpevolezza, nonché delle circostanze<br />
attenuanti ed aggravanti.<br />
48. Circostanze attenuanti. – Attenuano la pena le seguenti circostanze:<br />
a) l’avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale e sociale;<br />
b) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di trauma psichico, causato da una provocazione<br />
o da un fatto ingiusto della vittima o altrui;<br />
c) l’avere commesso il fatto sotto l’influenza di fatti o di ordini ingiusti del superiore;<br />
d) quando la persona che ha commesso il fatto dimostra un profondo pentimento;<br />
e) quando la persona ha riparato il danno causato dall’illecito <strong>penale</strong> o si è adoperata efficacemente<br />
per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito <strong>penale</strong>;<br />
f) quando, dopo aver commesso l’illecito <strong>penale</strong>, la persona si presenta davanti agli organi<br />
competenti;<br />
g) quando i rapporti tra la persona che ha commesso l’illecito <strong>penale</strong> e la persona offesa<br />
si sono normalizzati.