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Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam

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elisabetta d’amico<br />

Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />

fesa della libertà civile rispetto agli attacchi della politica, accompagnata da<br />

una recisa condannata della repressione autoritaria e talora arbitraria cui ricorre<br />

proprio in quegli anni il nuovo Stato unitario italiano. Il giovane autore immagina<br />

di dover tracciare le linee di una storia del diritto <strong>penale</strong> presente. Con<br />

gli occhi dei posteri vede un sistema incongruente, che si scandalizza delle pene<br />

corporali e poi invoca la pena capitale o che punisce la violazione fiscale<br />

più dell’avvio alla prostituzione ( 44 ). Descrive un legislatore aggressivo nei confronti<br />

delle libertà del cittadino, dal domicilio al diritto di difesa, e una giustizia<br />

sottomessa alla politica ( 45 ). Il penalista lucchese annota al proposito: «Bellissimo<br />

questo parallelo. La legislazione <strong>penale</strong> può dirsi oggi nel periodo delle<br />

contraddizioni» ( 46 ).<br />

Nell’articolo sulla <strong>Rivista</strong> vi è un solo breve accenno all’attualità del diritto<br />

<strong>penale</strong>: la «scuola giuridica» di Buccellati, Carrara e Pessina è difesa dall’accusa<br />

di essere fiacca e di non tenere conto della necessità della tutela sociale ( 47 ).<br />

Nel manoscritto, al contrario, l’oggetto della polemica si fa assai più palese.<br />

L’indignazione del giovane giurista è tutta per la «Scuola opportunista, che<br />

delle circostanze sociali fa scudo alle proprie simpatie patibolari», per chi dietro<br />

emergenze politiche sacrifica la libertà civile, e per un sistema nel quale il<br />

diritto di difesa non è affatto assicurato ( 48 ). «Benissimo», chiosa ancora a mar-<br />

( 44 ) Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 19.<br />

( 45 ) Ibidem.<br />

( 46 ) Ibidem.<br />

( 47 ) Majno, La tradizione <strong>penale</strong> cit., 270. A partire dallo scritto Dottrina fondamentale della<br />

tutela giuridica, prolusione al corso universitario dell’anno 1861-62, Carrara condensa la sua<br />

dottrina nella formula della «tutela giuridica». Sul punto, oltre alla bibliografia già citata sul giurista<br />

toscano, cfr. M. Boscarelli, Due brevi riflessioni su alcune pagine degli “opuscoli” di Francesco<br />

Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario, cit., 837-844 e specialmente 838-840.<br />

Nel 1874 il penalista contrappone «tutela giuridica» e «difesa sociale» nei Lineamenti di pratica<br />

legislativa <strong>penale</strong> esposti con svariate esemplificazioni dal professore Francesco Carrara, Roma Torino<br />

Firenze 1874. Nella nozione carrariana, il concetto di «difesa» o «tutela giuridica» sottrae il<br />

diritto <strong>penale</strong> a ogni forma di arbitrio dal momento che il divieto giuridico è ancorato al solo caso<br />

di violazione di un diritto e i diritti individuali – e non la società –sono elevati a oggetto e limite<br />

del diritto <strong>penale</strong> (Carrara, Lineamenti di pratica, cit., Osservazione I, 14-17). Cfr. in argomento<br />

Colao, Il delitto politico, cit., 74-75. Sulle critiche carrariane alle diverse teorie della<br />

pena, v. Cattaneo, Francesco Carrara, cit., 115-131.<br />

( 48 ) «Ma d’altro lato, accanto alla Scuola opportunista, che delle circostanze sociali fa scudo<br />

alle proprie simpatie patibolari, vedranno [i posteri] la scuola giuridica sostenere che le circostanze<br />

sociali possono spiegare una forza di resistenza, ma non una forza di attività abile a fornir<br />

titolo, guida e criterio ai concetti del diritto politico [è citato in nota Carmignani]; dimostrare entro<br />

quali confini abbiano le pene carattere di circostanza; dimostrare che le condizioni sociali<br />

possono avere bensì l’efficacia di rendere relativo di diritto <strong>penale</strong> costituito, non però al di là di<br />

S E Z I O N E<br />

S T O R I C A<br />

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