Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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elisabetta d’amico<br />
Il carteggio inedito tra Francesco Carrara e Luigi Majno<br />
fesa della libertà civile rispetto agli attacchi della politica, accompagnata da<br />
una recisa condannata della repressione autoritaria e talora arbitraria cui ricorre<br />
proprio in quegli anni il nuovo Stato unitario italiano. Il giovane autore immagina<br />
di dover tracciare le linee di una storia del diritto <strong>penale</strong> presente. Con<br />
gli occhi dei posteri vede un sistema incongruente, che si scandalizza delle pene<br />
corporali e poi invoca la pena capitale o che punisce la violazione fiscale<br />
più dell’avvio alla prostituzione ( 44 ). Descrive un legislatore aggressivo nei confronti<br />
delle libertà del cittadino, dal domicilio al diritto di difesa, e una giustizia<br />
sottomessa alla politica ( 45 ). Il penalista lucchese annota al proposito: «Bellissimo<br />
questo parallelo. La legislazione <strong>penale</strong> può dirsi oggi nel periodo delle<br />
contraddizioni» ( 46 ).<br />
Nell’articolo sulla <strong>Rivista</strong> vi è un solo breve accenno all’attualità del diritto<br />
<strong>penale</strong>: la «scuola giuridica» di Buccellati, Carrara e Pessina è difesa dall’accusa<br />
di essere fiacca e di non tenere conto della necessità della tutela sociale ( 47 ).<br />
Nel manoscritto, al contrario, l’oggetto della polemica si fa assai più palese.<br />
L’indignazione del giovane giurista è tutta per la «Scuola opportunista, che<br />
delle circostanze sociali fa scudo alle proprie simpatie patibolari», per chi dietro<br />
emergenze politiche sacrifica la libertà civile, e per un sistema nel quale il<br />
diritto di difesa non è affatto assicurato ( 48 ). «Benissimo», chiosa ancora a mar-<br />
( 44 ) Majno, La tradizione romana, ms. cit., § 19.<br />
( 45 ) Ibidem.<br />
( 46 ) Ibidem.<br />
( 47 ) Majno, La tradizione <strong>penale</strong> cit., 270. A partire dallo scritto Dottrina fondamentale della<br />
tutela giuridica, prolusione al corso universitario dell’anno 1861-62, Carrara condensa la sua<br />
dottrina nella formula della «tutela giuridica». Sul punto, oltre alla bibliografia già citata sul giurista<br />
toscano, cfr. M. Boscarelli, Due brevi riflessioni su alcune pagine degli “opuscoli” di Francesco<br />
Carrara, inFrancesco Carrara nel primo centenario, cit., 837-844 e specialmente 838-840.<br />
Nel 1874 il penalista contrappone «tutela giuridica» e «difesa sociale» nei Lineamenti di pratica<br />
legislativa <strong>penale</strong> esposti con svariate esemplificazioni dal professore Francesco Carrara, Roma Torino<br />
Firenze 1874. Nella nozione carrariana, il concetto di «difesa» o «tutela giuridica» sottrae il<br />
diritto <strong>penale</strong> a ogni forma di arbitrio dal momento che il divieto giuridico è ancorato al solo caso<br />
di violazione di un diritto e i diritti individuali – e non la società –sono elevati a oggetto e limite<br />
del diritto <strong>penale</strong> (Carrara, Lineamenti di pratica, cit., Osservazione I, 14-17). Cfr. in argomento<br />
Colao, Il delitto politico, cit., 74-75. Sulle critiche carrariane alle diverse teorie della<br />
pena, v. Cattaneo, Francesco Carrara, cit., 115-131.<br />
( 48 ) «Ma d’altro lato, accanto alla Scuola opportunista, che delle circostanze sociali fa scudo<br />
alle proprie simpatie patibolari, vedranno [i posteri] la scuola giuridica sostenere che le circostanze<br />
sociali possono spiegare una forza di resistenza, ma non una forza di attività abile a fornir<br />
titolo, guida e criterio ai concetti del diritto politico [è citato in nota Carmignani]; dimostrare entro<br />
quali confini abbiano le pene carattere di circostanza; dimostrare che le condizioni sociali<br />
possono avere bensì l’efficacia di rendere relativo di diritto <strong>penale</strong> costituito, non però al di là di<br />
S E Z I O N E<br />
S T O R I C A<br />
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