Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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paolo pittaro<br />
Il codice <strong>penale</strong> albanese: un’introduzione<br />
omissioni contengono gli elementi di più illeciti penali», che precede l’altra<br />
ipotesi, appena delineata, relativa a «la persona ha commesso più illeciti penali».<br />
L’ipotesi sembrerebbe quella del reato complesso (come quella dell’art. 84<br />
del c.p. italiano), ovvero, più esattamente del reato composto, ma – come s’è<br />
visto – con una soluzione ben diversa dal principio di specialità e poco razionale,<br />
se non rispondente ad una esigenza – ma tutta da verificare – di politica<br />
criminale da parte del legislatore albanese.<br />
Del tutto singolare l’art. 58, che permette la e<strong>sec</strong>uzione frammentata della<br />
pena fino ad un anno di reclusione: quando sussistono gravi situazioni familiari,<br />
sanitarie, professionali o sociali, la pena può esser eseguita in parti non inferiori<br />
a due giorni la settimana; ed in ogni caso l’e<strong>sec</strong>uzione della sentenza deve<br />
concludersi entro tre anni ( 36 ).<br />
Sempre in ordine alla e<strong>sec</strong>uzione è prevista la sospensione condizionale<br />
della condanna a pena detentiva con messa alla prova del soggetto (art. 59): i<br />
presupposti sono la lieve pericolosità della persona, le modalità di commissione<br />
dell’illecito <strong>penale</strong> e che la pena detentiva da infliggere non sia superiore ai<br />
cinque anni; la condizione consiste nel fatto che il condannato durante il periodo<br />
di prova non commetta un altro illecito <strong>penale</strong> di uguale o maggiore gravità.<br />
Ovviamente, gli saranno impartite particolari prescrizioni (art. 60) e sarà<br />
sottoposto a determinati obblighi (art. 61), il cui inadempimento senza validi<br />
motivi, ovvero la commissione, durante il periodo di prova, di un illecito <strong>penale</strong><br />
di uguale o maggiore gravità, comporterà la revoca della misura. Ove questa,<br />
invece, sortisca esito positivo, la pena inflitta si considera come mai esistita<br />
(art. 62).<br />
Se, invece, la pena detentiva da infliggersi è inferiore ad un anno, sempre<br />
tenendo conto della lieve pericolosità della persona e delle modalità di commissione<br />
dell’illecito <strong>penale</strong>, si può stabilire la sospensione dell’e<strong>sec</strong>uzione della<br />
pena detentiva e la sua sostituzione con l’obbligo di un lavoro di pubblica<br />
utilità, il quale ha una durata da quaranta a duecentoquaranta ore nell’arco<br />
massimo di sei mesi e consiste nella prestazione da parte del condannato di un<br />
lavoro, non retribuito, a favore di un interesse pubblico o di un’associazione<br />
individuata nel relativo provvedimento. Identico l’esito: a lavoro concluso, ed<br />
a patto che le prescrizioni e gli obblighi connessi non siano stati inadempiuti<br />
senza validi motivi, la pena si considera come mai esistita. Dato significativo<br />
( 36 ) Ovviamente quando tali situazioni vengono meno oppure quando il condannato viola le<br />
prescrizioni stabilite dalla sentenza, il tribunale revoca il provvedimento di e<strong>sec</strong>uzione frammentata<br />
della pena (art. 58 3 ).<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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