Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
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Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
La legge stabilisce le modalità con cui le pene vengono espiate, i diritti e i doveri dei condannati.<br />
I minori scontano la pena della reclusione in luoghi separati da quelli destinati agli adulti.<br />
Le donne scontano la pena della reclusione in stabilimenti separati da quelli destinati agli<br />
uomini.<br />
34. Multa ( 10 ). – La pena della multa consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma<br />
di denaro compresa nei limiti previsti dalla legge.<br />
La pena della multa va inflitta alle persone che compiono un crimine o una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong>.<br />
Per chi commette un crimine, la multa va da lek centomila a dieci milioni.<br />
Per chi commette una contravvenzione <strong>penale</strong>, la multa va da lek cinquantamila a tre milioni.<br />
A chi compie un crimine, per conseguire un vantaggio patrimoniale o per assicurarsi qualunque<br />
altra forma di vantaggio materiale, se le disposizioni penali prevedono soltanto la pena<br />
della reclusione, il tribunale può applicare anche la pena della multa da lek centomila a cinque<br />
milioni.<br />
La pena della multa va pagata nel termine stabilito dalla sentenza del tribunale.<br />
Il tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche del condannato, può permettere il<br />
pagamento rateizzato della multa, stabilendo le rate e il termine per il loro pagamento.<br />
Quando la multa non è stata pagata nel termine stabilito, il tribunale stabilisce la conversione<br />
della multa nella reclusione, calcolando cinquemila lek per un giorno di pena detentiva.<br />
Quando la pena della multa è stata applicata per la commissione di un crimine, la conversione<br />
con la pena detentiva non può superare i tre anni; quando invece è stata applicata per la<br />
commissione di una contravvenzione <strong>penale</strong>, la conversione non può superare un anno di reclusione,<br />
ma sempre senza superare il massimo della pena detentiva prevista dalle relative disposizioni.<br />
Se il condannato durante l’e<strong>sec</strong>uzione della pena detentiva paga la multa, il tribunale revoca<br />
la sentenza ed effettua i calcoli <strong>sec</strong>ondo il paragrafo 7 del presente articolo.<br />
35. Interdizione dalle funzioni pubbliche ( 11 ). – L’interdizione dall’esercizio di funzioni pubbliche,<br />
per un periodo non inferiore a cinque anni, si applica obbligatoriamente a chi abbia<br />
commesso un crimine connesso al proprio ufficio, abusando della funzione pubblica, ovvero un<br />
crimine per il quale il tribunale ha stabilito una condanna alla reclusione non inferiore a dieci<br />
anni.<br />
Se il tribunale ha stabilito una pena da cinque a dieci anni di reclusione, l’interdizione dall’esercizio<br />
di funzioni pubbliche può essere applicata anche per una durata da tre a cinque anni,<br />
mentre va da uno a tre anni, quando è stata stabilita la pena fino a tre anni di reclusione.<br />
36. Confisca degli strumenti, che servirono per la commissione dell’illecito <strong>penale</strong>, e dei profitti<br />
( 10 ) I paragrafi III, IV e VII sono stati modificati dall’art. 3 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Il<br />
paragrafo V è stato inserito dall’art. 3 l. 24 gennaio 2001 n. 8733. Il paragrafo IV è stato poi modificato<br />
dall’art. 4 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
( 11 ) Articolo riformulato dall’art. 5 l. 16 settembre 2004 n. 9275.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
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