Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
Rivista Diritto penale 21 sec. n. 2-2006 - Cedam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Il codice <strong>penale</strong> della Repubblica d’Albania<br />
L’organizzazione di assembramenti e di manifestazioni di persone in piazze e in luoghi di pubblico<br />
passaggio, senza aver ottenuto precedentemente l’autorizzazione dell’organo competente,<br />
<strong>sec</strong>ondo le disposizioni speciali, oppure quando gli organizzatori violano le condizioni indicate<br />
nella richiesta per il rilascio dell’autorizzazione, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita<br />
con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino ad un anno.<br />
Partecipare in un assembramento o in una manifestazione illegittima, anche dopo il preavviso<br />
dato per la dispersione, costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria<br />
oppure con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />
Il medesimo fatto, compiuto più di una volta oppure quando ha causato conseguenze gravi,<br />
costituisce una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino a due anni.<br />
263. Organizzazione di assembramenti e di manifestazioni illegittime con la partecipazione di<br />
persone armate. – L’organizzazione di assembramenti e di manifestazioni illegittime, con la partecipazione<br />
di persone armate, è punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino<br />
a tre anni.<br />
Partecipare in assembramenti e in manifestazioni illegittime da parte di persone armate costituisce<br />
una contravvenzione <strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva<br />
fino ad un anno.<br />
264. Imposizione di partecipare o meno ad uno sciopero. – Imporre ad un lavoratore a partecipare<br />
o meno ad uno sciopero, contro la sua volontà, oppure creare ostacoli e difficoltà per la<br />
pro<strong>sec</strong>uzione del lavoro, quando il lavoratore desidera lavorare, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a tre mesi.<br />
265. Istigazione all’odio o alle liti tra nazioni, razze e religioni. – L’istigazione all’odio e alle<br />
liti razziali, nazionali o religiose, nonché la preparazione, la divulgazione o la conservazione, allo<br />
scopo di diffonderli, di scritti con un tale contenuto, sono punite con la pena pecuniaria oppure<br />
con la pena detentiva fino a dieci anni.<br />
266. Istigazione all’odio nazionale. – Mettere in pericolo la pace pubblica, incitando all’odio<br />
contro componenti della popolazione, insultandoli o ingiuriandoli, postulando l’uso della violenza<br />
o di azioni arbitrarie nei loro confronti, è punito con la pena pecuniaria oppure con la pena<br />
detentiva fino a cinque anni.<br />
267. Divulgazione d’informazioni false che suscitano panico. – La diffusione, con la parola,<br />
con lo scritto o con ogni altra modalità, d’informazioni o di annunci falsi, allo scopo di incutere<br />
uno stato d’insicurezza e di panico nelle persone, è punita con la pena pecuniaria oppure con la<br />
pena detentiva fino a cinque anni.<br />
268. Vilipendio della Repubblica e dei suoi simboli. – Il vilipendio pubblico, oppure tramite<br />
pubblicazioni o divulgazioni di scritti, della Repubblica d’Albania e dell’ordine costituzionale,<br />
della bandiera, dello stemma, dell’inno nazionale, dei martiri della nazione, ovvero la rimozione,<br />
il danneggiamento, la distruzione, il rendere indistinguibile o inutilizzabile la bandiera o lo<br />
stemma della Repubblica d’Albania, esposte dalle istituzioni ufficiali, costituisce una contravvenzione<br />
<strong>penale</strong> punita con la pena pecuniaria oppure con la pena detentiva fino a due anni.<br />
S E Z I O N E<br />
PENALISTICA<br />
317